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DM 27 novembre 2003

Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(GU n. 40 del 18-2-2004)

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Art. 1.

 1. Il contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera d), del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in sede di prima

applicazione della disciplina, è applicato agli oli vegetali per uso

alimentare destinati al mercato nazionale.

 2. Fino alla verifica di congruità di cui all'art. 4, il

contributo di cui al comma 1, è stabilito nella misura di euro 3,09

per tonnellata.

 

 Art. 2.

 1. Il contributo è versato al Consorzio obbligatorio nazionale di

raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali

esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato «Consorzio», dai

soggetto che:

 a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati,

anche importati;

 b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come

ingredienti di prodotti composti;

 c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come

ingredienti di prodotti composti.

 2. Il contributo è versato al consorzio con cadenza trimestrale a

far data, per il primo versamento, dal trimestre successivo alla data

di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di rivalsa

sugli acquirenti in tutte le fasi successive della

commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase

«contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto».

 

 Art. 3.

 1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono

determinati in ragione del 3 per cento dell'entita' globale del

contributo prima del trasferimento al Consorzio.

 

 Art. 4.

 1. La congruità del contributo e dei costi di riscossione viene

verifica con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e dal Ministero dell'attività produttive sulla

base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 


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