DM 27 novembre 2003
Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 47, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(GU
n. 40 del 18-2-2004)
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Art. 1.
1. Il contributo previsto dall'art. 47, comma 9, lettera d), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in sede di prima
applicazione della disciplina, è applicato agli oli vegetali per uso
alimentare destinati al mercato nazionale.
2. Fino alla verifica di congruità di cui all'art. 4, il
contributo di cui al comma 1, è stabilito nella misura di euro 3,09
per tonnellata.
Art.
2.
1. Il contributo è versato al Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali ed animali
esausti di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, di seguito denominato «Consorzio», dai
soggetto che:
a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati,
anche importati;
b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come
ingredienti di prodotti composti;
c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come
ingredienti di prodotti composti.
2. Il contributo è versato al consorzio con cadenza trimestrale a
far data, per il primo versamento, dal trimestre successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, con diritto di rivalsa
sugli acquirenti in tutte le fasi successive della
commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase
«contributo di riciclaggio oli vegetali esausti assolto».
Art.
3.
1. I costi per la riscossione del contributo di riciclaggio sono
determinati in ragione del 3 per cento dell'entita' globale del
contributo prima del trasferimento al Consorzio.
Art.
4.
1. La congruità del contributo e dei costi di riscossione viene
verifica con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministero dell'attività produttive sulla
base della relazione tecnica di cui all'art. 47, comma 10, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.