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DPCM 23 dicembre 2003

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

(GU n. 300 del 29-12-2003)

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Art. 1.

 1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e

province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei

non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

 

 Art. 2.

 1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante

del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori,

dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei

modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

 

 Allegato 1

 

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI

VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI

 AL DIVIETO DI FUMO.

 

 1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1,

lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere

contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare

adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato

fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti

requisiti strutturali:

 a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

 b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica,

abitualmente in posizione di chiusura;

 c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto

previsto dai successivi punti 9 e 10;

 d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non

fumatori.

 2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi

meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata

d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento

da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di

ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata

di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo

per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità

della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari

allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero

massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

 3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione

non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

 4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di

ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.

3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie

complessiva di somministrazione dell'esercizio.

 5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile,

ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e

funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonchè dai regolamenti

comunali di igiene ed edilizi.

 6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il

collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza

e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente

italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano

(CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea

dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole

dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai

fini del necessario controllo, i certificati di installazione

comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati

annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione

devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

 7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi

cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai

fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente

opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE»,

integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge,

delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui

spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare

le infrazioni.

 8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello

riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di

particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta

«VIETATO FUMARE».

 9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi

cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di

omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

 10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri

cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al

punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI

VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o

inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione

supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta

indicativa dell'area riservata.

 11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le

caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo

all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16

gennaio 2003, n. 3.

 


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