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L. 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(GU n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n. 196

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(Estratto)

 

Art. 2.

 (Disposizioni in materia di entrate)

(Omissis)

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero

del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi

di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno

2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al

41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si

applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5

dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni. Per i medesimi interventi č data facoltā ai comuni

di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la

occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,

e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di

costruzione.

16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,

rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno

2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del

valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25

per cento del prezzo dell'unitā immobiliare risultante nell'atto

pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro

l'importo massimo di 60.000 euro".

(Omissis)

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti

edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č dovuta, in ogni caso, con

decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale

attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che

la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato č

comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta

relativo a dette annualitā č effettuato a titolo di acconto, salvo

conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di

pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per

ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di

imposta.

(Omissis)

 

Art. 3.

(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il

 funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

(Omissis)

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai

propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la

protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) č autorizzata ad

avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con

convenzione o con altre forme di flessibilitā e di collaborazione

nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso

personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri

continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

(Omissis)

 

Art. 4.

 (Finanziamento agli investimenti)

 1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio

radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del

relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio

idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per

l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in

tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente

interattivitā, č riconosciuto un contributo statale pari a 150

euro. La concessione del contributo č disposta entro il limite di

spesa di 110 milioni di euro.

(Omissis)

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.

68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.

118, dopo le parole: "connesse all'attivitā antincendi boschivi di

competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative

al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento

impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".

(Omissis)

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella

realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con

gli Accordi di programma quadro esistenti, č definito il "Programma

nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma

comprende:

 a) le opere relative al settore idrico giā inserite nel

"programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con

delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle

procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

 b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio;

 c) gli interventi di cui al comma 31;

 d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui

all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchč gli

interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse

idriche.

 36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e

delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma

35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai

singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),

previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli

giā inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la

gerarchia delle prioritā, tenuto conto dello stato di avanzamento

delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli

interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di

programma quadro semprechč presentino requisiti relativi alla

progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo

strumento.

(Omissis)

116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante

norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle

seguenti: "cinque anni".

(Omissis)

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle

direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore

inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione

degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse

nazionale giā individuati, ai siti interessati dalla presenza di

amianto, nonchč alle aree industriali prioritarie, ivi comprese

quelle ex estrattive minerarie, č autorizzata la spesa di 9 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

(Omissis)

 


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