L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(GU
n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n. 196
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(Estratto)
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
(Omissis)
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi č data facoltā ai comuni
di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di
costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25
per cento del prezzo dell'unitā immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
(Omissis)
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, č dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato č
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta
relativo a dette annualitā č effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
(Omissis)
Art. 3.
(Disposizioni
in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
(Omissis)
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la
protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) č autorizzata ad
avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilitā e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
(Omissis)
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente
interattivitā, č riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro. La concessione del contributo č disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
(Omissis)
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n.
118, dopo le parole: "connesse all'attivitā antincendi boschivi di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
(Omissis)
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella
realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli Accordi di programma quadro esistenti, č definito il "Programma
nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma
comprende:
a) le opere relative al settore idrico giā inserite nel
"programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con
delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui
all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchč gli
interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),
previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli
giā inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la
gerarchia delle prioritā, tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di
programma quadro semprechč presentino requisiti relativi alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
(Omissis)
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
(Omissis)
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle
direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione
degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale giā individuati, ai siti interessati dalla presenza di
amianto, nonchč alle aree industriali prioritarie, ivi comprese
quelle ex estrattive minerarie, č autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
(Omissis)