DL
24 dicembre 2003, n. 354
Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per
l'amministrazione della giustizia
(GU n. 300 del 29-12-2003)
conv. nella L. 26 febbraio 2004, n. 45
(GU n. 48 del 27-2-2004)
-----------------------------------------
(Estratto)
Art. 1.
Riorganizzazione
dei tribunali delle acque
1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della
disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque
pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e'
fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti
componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di
titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali
regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente:
«139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati
in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali
sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella
misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge
1° agosto 1959, n. 704.».
1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di
cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno
2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere
dall'anno 2004.
Art.
9.
Entrata
in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo
stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.