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DL 24 dicembre 2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia

(GU n. 300 del 29-12-2003)

conv. nella L. 26 febbraio 2004, n. 45 

(GU n. 48 del 27-2-2004)

 

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(Estratto)

 

Art. 1.

 Riorganizzazione dei tribunali delle acque

   1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  complessiva riforma della

disciplina   concernente   la   giurisdizione  in  materia  di  acque

pubbliche,  attualmente  contenuta  nel  testo  unico di cui al regio

decreto  11 dicembre  1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che

seguono:

    a) all'articolo  138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,

sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)  il  secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale

regionale  e'  costituito  da  una  sezione  ordinaria della Corte di

appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti

nell'albo  degli  ingegneri e nominati con decreto del Ministro della

giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore

della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di

appello.»;

      2)  il  quarto  comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale

regionale  decide  con  l'intervento  di tre votanti, tra i quali uno

degli esperti di cui al secondo comma.»;

    b) all'articolo  139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,

sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)  al  secondo  comma,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla

seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

      2)  al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente

del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici» sono sostituite dalle

seguenti:  «gli  esperti sono nominati con decreto del Ministro della

giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore

della  magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale

superiore.»;

    c) all'articolo  1  della  legge  1° agosto  1959,  n.  704, sono

apportate le seguenti modificazioni:

     1)  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «L'indennita'

fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o

compenso,  ai  componenti  dei  tribunali  delle  acque  pubbliche e'

fissata  in  Euro  15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in

Euro  11,36  per  i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in

Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

      2)  dopo  il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti

componenti  del  Tribunale  superiore  delle  acque  in  qualita'  di

titolari  o  supplenti,  ed  agli  esperti  componenti  dei tribunali

regionali  delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna

udienza cui prendano parte.»;

    d) dopo  l'articolo  139  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e' inserito il seguente:

  «139-bis.  Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati

in  pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali

sono  retribuiti,  per  il  servizio  effettivamente  prestato, nella

misura  prevista  dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge

1° agosto 1959, n. 704.».

1-bis.  Fino  alla nomina degli esperti secondo le modalita' di

cui  al  presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica

alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del

presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.

  2.  Per  l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera

c),  e'  autorizzata  la  spesa  di 35.957 euro a decorrere dall'anno

2004.

  2-bis.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1,

lettera  d),  e'  autorizzata  la  spesa  di  9.387  euro a decorrere

dall'anno 2004.

 

 Art. 9.

 Entrata in vigore

 1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto

entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo

stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà

presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


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