DL
24 dicembre 2003, n. 355
Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative
(GU n. 300 del
29-12-2003)
conv. nella L. 27 febbraio 2004, n. 47
(GU n. 48 del 27-2-2004)
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(Estratto)
Art. 9.
Rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 ottobre 2005.
Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i
propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 372 del 1999.
Art.
10
Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del
decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene.
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e
51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' delle sanzioni previste dal
medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, e' differita
al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti
sanzionatori adottati con atti definitivi.
Art. 10-bis. -
Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico.
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.
Art. 14.
Norme
per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e
grado.
Art. 15.
Acque
potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima
dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti
organi dell'Unione europea.
Art. 19.
Funzionamento
del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della
conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle
conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento
del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti
individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati
di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo
speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
24.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.