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DLvo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario n. 17)

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Art. 1.

 Finalità

 1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,

comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei

principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge

1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:

 a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche

rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato

italiano e comunitario;

 b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi

indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;

 c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro

comunitario in materia;

 d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica

alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi

agricoli e per le aree montane.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti

energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del

moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas

residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per

biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e

residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali

e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè

la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

 b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:

impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad

esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente,

nonchè gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

 c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o

comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti

alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di

cui alla lettera b);

 d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica

utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi

inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he

producono energia elettrica mediante combustione di fonti non

rinnovabili e di fonti rinnovabili;

 e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di

energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW

elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

 f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili:

l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con

fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla

lettera g), nonchè l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili

utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non

l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

 g) produzione e producibilità imputabili: produzione e

producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili

nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

 h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di

elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e

detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);

 i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione

nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79;

 l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile,

anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete

elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonchè delle

attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi

il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

 m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto

per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle

lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e

manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la

connessione;

 n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per

la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere

b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo

di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79;

 o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito

dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del

medesimo decreto legislativo.

 

 Art. 3.

 Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione

 1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del

consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità

proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal

Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,

paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle

disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonchè dai

provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno

2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei

benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi

nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno.

L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa

dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate

alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio

1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano

maggiori oneri per lo Stato.

 2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la

Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3,

paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni

di cui al comma 4.

 3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente

ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri

interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti

dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui

all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata

una relazione che contiene:

 a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi

nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni

precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che

potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza

tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di

elettricità da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali

sui cambiamenti climatici;

 b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi

nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo

indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e

relative note esplicative;

 c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine

di cui all'articolo 11;

 d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui

agli articoli 5, 6, 7 e 8;

 e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle

procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni

di cui all'articolo 12;

 f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso

al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione

delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;

 g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi

eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il

perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al

comma 1;

 h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo

periodo.

 4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base

della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla

Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della

relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo

2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo

7 della medesima direttiva.

 

 Art. 4.

 Incremento della quota minima di cui all'articolo 11

 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

 e sanzioni per gli inadempienti

 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di

elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico

nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è

incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto

delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro

delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita

la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della

medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio

2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il

31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.

 2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata

ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del

medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno

precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per

l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.

A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica

sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive

modificazioni.

 3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai

sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo

decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità

di certificati correlata al totale di elettricità importata e

prodotta nell'anno precedente dal soggetto.

 

 Art. 5.

 Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica

 delle biomasse, dei gas residuati

 dai processi di depurazione e del biogas.

 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e

forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno

dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono

indicati:

 a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e

residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad

attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni

tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonchè alle

modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e

residui;

 b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative

per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione

boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle

industrie agroalimentari;

 c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e

le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa

a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonchè le

modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed

organizzative per l'attuazione degli interventi;

 d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli

non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni

tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonchè alle

modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;

 e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa

utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,

ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli

assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;

 f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei

gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in

particolare da attività zootecniche;

 g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti

cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;

 h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per

l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.

 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero

delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro

designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la

presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle

attività produttive, da un membro designato dal Ministero

dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le

attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della

Conferenza unificata.

 3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso,

nè rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero

delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le

risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle

eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di

appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.

 4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo

delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati,

nonchè del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli

IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La

commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite

nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del

CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le

politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas

serra».

 5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro

delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e

forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la

Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono

definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia

elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e

biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il

bilancio dello Stato.

 

 Art. 6.

 Disposizioni specifiche per gli impianti

 di potenza non superiore a 20 kW

 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la

disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di

scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti

alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a

20 kW.

 2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita

la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati

da fonti rinnovabili.

 3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro

adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,

connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

 

 Art. 7.

 Disposizioni specifiche per il solare

 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la

Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono

definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia

elettrica dalla fonte solare.

 2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello

Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:

 a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare

dell'incentivazione;

 b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli

impianti;

 c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità

dell'incentivazione con altri incentivi;

 d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità

dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione

fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa

incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire

una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

 e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da

installare;

 f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica

cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere

l'incentivazione;

 g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti

al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 Art. 8.

 Disposizioni specifiche per le centrali ibride

 1. Il produttore che esercisce centrali ibride puo' chiedere al

Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime

centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel

rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.

 2. Il produttore puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda

per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento,

nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione

imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è

richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50%

della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello

stesso periodo.

 3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della

rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma

settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota

settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore

al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile

deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di

minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non

impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di

dispacciamento di merito economico in atto.

 4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga

effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal

regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei

certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai

sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12

si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali

ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza

termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca

documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio

successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto

sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia

elettrica della centrale.

 6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla

costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al

comma 5.

 7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al

rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità

stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 Art. 9.

 Promozione della ricerca e della diffusione

 delle fonti rinnovabili

 1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il

Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la

Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio

dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per

l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione

delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali

dell'energia.

 2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

 a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,

in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi

e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti

rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di

prodotto;

 b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione

dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità

offerte dalle tecnologie;

 c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di

impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione

di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per

applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle

aree montane.

 3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e

annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle

parti.

 

 Art. 10.

 Obiettivi indicativi regionali

 1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli

obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la

ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti

energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.

 2. La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui

al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle

risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun

contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle

tecnologie di conversione.

 3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del

consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi

territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

 

 Art. 11.

 Garanzia di origine dell'elettricità

 prodotta da fonti rinnovabili

 1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti

rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto

al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine

di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel

seguito denominata «garanzia di origine».

 2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del

presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al

comma 1, nonchè dei certificati verdi.

 3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione

annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh,

arrotondata con criterio commerciale.

 4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale

spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella

dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.

 5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è

comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della

garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli

articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445.

 6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la

fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità,

la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la

produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali

ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su

richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa

riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei

certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle

regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti

rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni

della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.

 7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali

viene rilasciata esclusivamente affinchè essi possano dimostrare che

l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche

rinnovabili ai sensi del presente decreto.

 8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.

675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad

accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati

contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili.

 9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di

origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma

6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti

dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del

presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e

successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della

rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in

costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri

organismi.

 10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione

europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è

riconosciuta anche in Italia.

 11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della

garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche

rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi

internazionali bilaterali in materia.

 12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente

articolo e semprechè compatibili con il presente decreto, il Gestore

della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti

attuativi.

 13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di

provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5

dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 Art. 12.

 Razionalizzazione e semplificazione

 delle procedure autorizzative

 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi

impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità

ed indifferibili ed urgenti.

 2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero

dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di

prevenzione incendi.

 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di

modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una

autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto

istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative

vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e

del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei

servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal

ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento

del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo

unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni.

 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un

procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni

interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e

con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio

dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire

l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in

ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi

a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione

dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento

di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a

centottanta giorni.

 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui

all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto

il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure

di cui ai commi 3 e 4.

 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata nè prevedere

misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati

anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia

di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla

valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela

della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del

paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e

8, nonchè del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

articolo 14.

 8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza

complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati

all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel

rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai

sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco

significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È

conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento

atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del

Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in

assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2,

nonchè di quanto disposto al comma 10.

 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle

attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività

culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del

procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in

particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti,

con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In

attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla

indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di

specifiche tipologie di impianti.

 

 Art. 13.

 Questioni riguardanti la partecipazione

 al mercato elettrico

 1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il

diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3,

comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità

indicate ai successivi commi.

 2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di

potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili,

ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti

rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al

Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate

ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre

1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonchè della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.

108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,

come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa

viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina

e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore

della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79.

 3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti

alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA,

nonchè da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti

rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice

ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad

acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete

nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei

provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n.

34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonchè della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n.

108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come

definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è

ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale

l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il

gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di

cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di

mercato.

 4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3,

l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene

ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia

elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui

l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità

per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni

economiche di mercato.

 

 Art. 14.

 Questioni attinenti il collegamento

 degli impianti alla rete elettrica

 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana

specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed

economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti

alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione

nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di

connessione di terzi.

 2. Le direttive di cui al comma 1:

 a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,

degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza

e di rete per la connessione;

 b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la

determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento

di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della

soluzione definitiva di connessione;

 c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di

connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

 d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete

per la connessione possono essere realizzati interamente dal

produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore

della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di

detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda

avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative

che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di

realizzazione;

 e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,

delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la

realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle

infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

 f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i

produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento

delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri

oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei

benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi

successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle

connessioni.

 3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che

richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti

rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete,

unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in

conformità alla disciplina di cui al comma 1.

 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i

provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la

tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non

penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili,

compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni

insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

 

 Art. 15.

 Campagna di informazione e comunicazione

 a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza

 negli usi finali dell'energia.

 1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della

legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla

medesima legge, su proposta del Ministro delle attività produttive,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a

sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali

dell'energia.

 2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni

2004, 2005 e 2006.

 

 Art. 16.

 Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili

 e l'efficienza negli usi finali dell'energia

 1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e

l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge

attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e

sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:

 a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative

promosse a livello statale e a livello regionale;

 b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del

settore;

 c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito

delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni

dei gas serra;

 d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;

 e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;

 f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per

migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati

alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti

rinnovabili e di centrali ibride;

 g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per

salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti

alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente

alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e

3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati

verdi.

 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non piu' di

venti esperti della materia di comprovata esperienza.

 3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali,

sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,

sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le

attività.

 4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di

altre amministrazioni nonchè le modalità con le quali le attività

di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite

da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.

 5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

 6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano

copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato

annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il

trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la

remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla

regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta

quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è

effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.

 7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto

previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi

adempimenti con le strutture fisiche disponibili.

 

 Art. 17.

 Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse

 a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili

 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma 1, lettera

e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia

di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle

fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite

il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i

combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e

alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse

le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili,

si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione,

limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto

all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito

dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.

 2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:

 a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui

all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

 b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui

scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;

 c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche

definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

 3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti

Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata,

adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti

e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche

tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico

riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce

altresi:

 a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di

impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai

rifiuti;

 b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della

gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a

base di biomassa.

 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti

e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato

alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del

decreto di cui al comma 3.

 

 Art. 18.

 Cumulabilità di incentivi

 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da

fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non

puo' ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle

disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nè i titoli derivanti

dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16,

comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da

biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi

dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro

provvedimento di analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati

verdi, nè i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni

attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative

dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164.

 

 Art. 19.

 Disposizioni specifiche per le regioni

 a statuto speciale e per le province autonome

 di Trento e Bolzano

 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle

finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi

statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

 Art. 20.

 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

 1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del

mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di

cui all'articolo 13, com-ma 3, è riconosciuto il prezzo fissato

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia

elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai

clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle

attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto

legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7,

l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in

co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento

ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con

modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i

soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul

100% della produzione imputabile.

 3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri

dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al

Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità

importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo

obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della

garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della

direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di

produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi,

l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di

elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata

alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività

produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità

viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da

fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di

cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

 4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle

relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi

possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di

elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero

alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente

provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed

incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in

Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul

territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero

delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da

cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.

 5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in

otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da

eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

 6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di

elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad

esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di

cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di

cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono

anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica

prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17.

Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi

attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo

periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta

elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non

puo' essere concessa per la produzione di energia elettrica da

impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto

capitale.

 7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia

elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare

all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.

 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui

all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.

 10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori

entrate.

 


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