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DM 13 gennaio 2004, n. 36

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.

(GU n. 24 del 30-1-2004)

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Art. 1.

 Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione

all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e

al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose,

allegate al presente decreto.

 

Art. 2.

 I decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, citati in premessa,

sono abrogati.

 

ALLEGATO

 

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO

MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE

NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti procedure si applicano alle operazioni che si effettuano

nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed

unità di trasporto del carico.

Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla

movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali

, a terra.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia

della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS

74/78), e successive modificazioni;

b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione

dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978

(MARPOL 73/78), e successive modificazioni;

c) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione

internazionale marittima);

d) Codice IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto

delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con Risoluzione

A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e successive modificazioni;

e) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di

merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957,

con le relative modifiche, così come ratificato con legge 12 agosto

1962, n. 1839 e recepito dal decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione 4 settembre 1996, e successive modificazioni,

recante "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative al trasporto di merci pericolose su strada";

f) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di

merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B

della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali

(COTIF), così come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999,

n. 41 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive

96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per

ferrovia";

g) Normativa nazionale: la normativa, citata in premessa, in materia

di trasporto marittimo di merci pericolose relativa alla

classificazione delle stesse ed al trasporto di colli ed unità di

trasporto del carico, applicabile alle navi non soggette alla SOLAS

(Cap. VII) nonche' in materia di sicurezza nave applicabile alle navi

non soggette alla SOLAS ed alla navi soggette alla SOLAS costruite

prima del 1 settembre 1984;

h) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei

contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con

legge 3 febbraio 1979, n. 67, ed attuata con decreto del Presidente

della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;

i) Autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo

serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;

l) Transhipment : operazione di sbarco e successivo reimbarco su

altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;

m) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

n) Autorità marittima: gli organi periferici dell'Amministrazione in

conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del

regio decreto 30 marzo 1942, n. 37, recante approvazione del testo

definitivo del Codice della navigazione;

o) Autorità portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28

gennaio 1994, n. 84;

p) Organismo tecnico: organismo autorizzato dall'Amministrazione per

lo svolgimento delle attività connesse al presente allegato, ovvero:

l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio

2000, n.169;

q) Raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della

legge 4 aprile 1977, n. 135.

2.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di

trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente

indicato, si applicano le definizioni contenute nel Codice IMDG o

nella vigente normativa nazionale

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO

3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle

elencate nel Codice IMDG o nella normativa nazionale.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:

a) navi costruite il 1 settembre 1984 o posteriormente: se navi da

carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi

da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della

classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da

carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;

devono essere in possesso del `Documento di conformità", di cui al

paragrafo 4 Regola 19 Cap.II-2 SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione

di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di

bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera

italiana. Per le navi di bandiera italiana deve essere utilizzato il

modello di cui all'Annesso 1.

Il Documento di conformità:

- per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5

anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di

3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza;

- per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche

stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un Organismo

autorizzato dalla stessa.

4.2 Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1 settembre 1984, se

navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate,

se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da

passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del

2000;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi

stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza

lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale,

costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi

B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del

2000;

devono esser in possesso dell' "Attestazione di idoneità", prevista

dalla vigente normativa nazionale, rilasciata dall'organismo tecnico.

Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2 a), in alternativa, se

rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al

precedente punto 4.1, devono essere in possesso del "Documento di

conformità" di cui allo stesso punto.

4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci

pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi

prescritta, devono essere in possesso di "Attestazione di idoneità

al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio", rilasciata

dall'organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione

rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un Ente autorizzato

dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della

SOLAS".

4.4 Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione

internazionale;

devono essere in possesso dei manuale di stivaggio del carico (Cargo

Securing Manual) prescritto dalla Regola 5 del Cap. VII SOLAS.

4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del manifesto speciale o

del piano di carico di cui alla Regola 4.5 Capitolo VII della SOLAS e

della Regola 4(3) dell'Annesso III alla MARPOL o di cui all'art. 32

del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 1968.

4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in

possesso del Codice IMDG o delle pertinenti disposizioni relative

alla normativa nazionale. Per le navi che trasportano merci

pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente

determinati tipi di merci pericolose, in luogo della documentazione

prescritta e' sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni

necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.

5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO

A. 581(14)

5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento

attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14)

rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da

Organismi autorizzati dalla stessa. I veicoli cisterna ed i veicoli

trasportanti esplosivi devono dotarsi del predetto documento all'atto

dell'entrata in vigore del presente allegato. Per i rimanenti veicoli

la presente disposizione entrerà in vigore un anno dopo il termine

sopraccitato.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta

all'Autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto

imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco

delle merci pericolose (vedi Annesso 2). In sede locale l'Autorità

marittima determina tempi inferiori per la presentazione

dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere

compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della

normativa in materia di imposta sul bollo l'istanza, unitamente ai

relativi allegati, può essere trasmessa all'Autorità marittima via

facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

6.3            L'istanza (vedi Annessi 2 e 3), riferita alla totalità delle

merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

1) dati nave:

- nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione

chiglia ed abilitazione alla navigazione;

- data e ora di previsto arrivo;

- ormeggio previsto in porto;

2) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare: - porto

di destinazione o di provenienza;

nome di spedizione appropriato, numero UN, classe IMO, gruppo di

imballaggio(Packing Group) e codice di identificazione imballaggio(in

alternativa possono essere indicati, in caso di applicazione della

normativa nazionale, la sigla, la denominazione, la classe, il gruppo

di imballaggio e codice di identificazione imballaggio previsti dalla

stessa); riferimenti EmS, o in alternativa, per le navi che applicano

la normativa nazionale, allegare le istruzioni di sicurezza previste

dalla stessa; quantità, tipo dei colli, e massa lorda/ netta/volume;

codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta

in contenitore;

- targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli

stradali;

numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti

di merce posta su carro ferroviario;

numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce

posta in chiatta;

- se trattasi di inquinante marino (marine pollutant). Nell'istanza

deve essere attestato, come appropriato, che:

a) sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o

noleggiatore, la nave e' in possesso della pertinente documentazione

di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di

validità;

b) sulla base delle dichiarazioni ricevute:

- gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono

approvati e collaudati in conformità alle norme dei Codice

IMDG/normativa nazionale;

- i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla

convenzione CSC '72

- i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle

norme ADR;

le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono

omologate e collaudate in conformità alle norme contenute nel

vigente Codice IMDG/normativa nazionale;

i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e

collaudati in conformità alle norme RID;

i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la

rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14);

i veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresì in

possesso di: carta di circolazione;

documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di

merci pericolose su strada.

c) sulla base della documentazione ricevuta, contenente le

indicazioni di cui al

capitolo 5.4 del Codice IMDG (vedi Annesso 4):

i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la

corretta descrizione in conformità alla normativa dei Codice

IMDG/normativa nazionale;

che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate,

marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle

unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente

stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni

applicabili al trasporto;

d) sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo

stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del

carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di

bordo, tenendo conto:

- della certificazione della nave;

- delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;

- dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice

IMDG/normativa nazionale;

- di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per

imbarco e trasporto).

6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e

trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima

della sua presentazione all'Autorità marittima, al visto della

locale Autorità di polizia.

6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al

successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o

l'armatore deve, inoltre, avere nella sua disponibilità, per gli

eventuali controlli e verifiche da parte dell'Autorità marittima,

copia della seguente documentazione:

a) certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose

e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato;

b) documento di trasporto;

c) certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna

con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi

di pericolosità.

6.6 L'Autorità marittima - mediante l'esame della documentazione

presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni

prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al

trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli,

e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In

esito al predetto esame l'Autorità marittima autorizza l'imbarco e

trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi Annesso 2).

6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla

osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o

raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della

stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima può

restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile,

posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

6.8 Nei porti ove ha sede l'Autorità portuale, l'Autorità marittima

provvederà ad inviare alla predetta Autorità copia

dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo

sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24

della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6.9 Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la

documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave

non e' ancora presente in porto, l'Autorità marittima rilascia

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

6.10 Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose,

come definite al punto 3 del presente allegato, l'Autorità marittima

può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali,

un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purche':

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali

con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli

stessi:

- contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari;

- veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e

contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai

sensi del precedente punto 6.3;

c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse

condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel

precedente punto 6.3;

d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a

novanta giorni. Copia dello stesso dovrà essere preventivamente

inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'Autorità

marittima del porto di sbarco;

e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte

dell'Autorità marittima del porto di sbarco;

f) sia data preventiva comunicazione scritta all'Autorità marittima

del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio;

g) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.11 qualora il

viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa

essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a

mezzo di comunicazione scritta, le Autorità marittime del porto di

imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il

visto dell'Autorità marittima del porto di imbarco.

6.11 Nel caso di relazioni bilaterali fra porti nazionali non e'

necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose,

ma e' sufficiente che l'Autorità marittima del porto di sbarco sia

posta a conoscenza delle merci pericolose in arrivo; a tal fine

l'Autorità marittima del porto di imbarco trasmette via fac-simile,

via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto

di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione e' effettuata

in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della

nave.

6.12 Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione

all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere

svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede

locale l'Autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale

di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

6.13 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose,

il comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare

copia del documento di cui al punto 4.5 all'Autorità marittima

nonche' al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà

conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci

pericolose ivi riportate.

6.14 Al comandante della nave debbono essere consegnate - a cura del

raccomandatario marittimo e prima dell'imbarco - appropriate

informazioni circa le procedure di emergenza da seguire in caso di

incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali

informazioni possono essere costituite da:

schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del

Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante "Recepimento

della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione

su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio"; o in

alternativa, copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o

in alternativa estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; o in

alternativa informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto

o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose; o in

alternativa istruzioni di sicurezza di cui alla normativa nazionale.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

7.1 Per le materie radioattive:

- copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie

radioattive (non necessario nel caso di trasporto singolo

occasionale;

- dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per

l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare.

7.2 Per gli esplosivi:

copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata

dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in

vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il trasporto

di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per

conto delle Forze Armate e dei Corpi armati;

la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari:

a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla

idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli

immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente

certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale

certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente

autorità italiana;

b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari,

attestante che:

1. sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano

deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per

l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;

2. lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a

quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale;

3. non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di

loro;

4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

5. i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare

qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;

6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed

etichettati.

Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma b)

sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto

meno nel corso del viaggio terrestre;

la sottoelencata documentazione per i contenitori:

a) dichiarazione del caricatore attestante che:

1. sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in

buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in

conformità a quanto prescritto dal            Codice IMDG/normativa nazionale;

2. non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra

loro;

3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;

4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare

qualsiasi loro movimento durante il trasporto

5. i colli ed il contenitori sono stati correttamente imballati,

marcati ed etichettati.

I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del

vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno

subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o

che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.

Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorità consolare

italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti

esteri.

Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per

l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

7.3 Per i rifiuti pericolosi:

copia del formulario di identificazione ai fini del decreto

legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni;

copia del modulo di accompagnamento di cui al Regolamento CEE n.

259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della

Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n.

370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi

Comunitari e Paesi Terzi);

dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in

lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua

del paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente

l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale,

incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere

effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le

caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, e la conseguente

appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o

agli allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22 del 1997;

limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione

indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella

prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente

del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il

"Regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario

dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7.4 Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste

dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel Codice IMDG, tali

dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto

(Annesso 4).

7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 può essere

presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via

fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in

corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed

il cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status all'interno

dell'organizzazione o società di appartenenza.

8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO

SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO

8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di

transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1

(esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi)

e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori

e contenitori cisterna.

8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo

dell'istanza, dovrà essere presentata da parte dell'armatore o

raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto

al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede

locale dall'Autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una

"comunicazione" (vedi Annesso 5), in duplice copia, contenente le

seguenti indicazioni:

nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave

da cui devono essere sbarcate le merci, soggette a transhipment;

ormeggio previsto della nave in porto;

porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci soggette

a (transhipment);

- nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o

delle navi su cui e' previsto il successivo imbarco delle merci

soggette a transhipment, specificando quali per ogni singola nave, o

con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della

richiesta di autorizzazione all'imbarco;

sigla alfanumerica e tipologia dei colli nonche' il codice

alfanumerico per i contenitori e contenitori cisterna;

nome tecnico, classe IMO/normativa nazionale e numero UN delle merci

soggette a transhipment.

Nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle

dichiarazioni ricevute, che la nave e' in possesso della pertinente

documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare

corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in

conformità alla Convenzione CSC 72, come emendata, che gli

imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi ed i

contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle

disposizioni del Codice IMDG/normativa nazionale, che i dati relativi

alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta

descrizione in conformità alla classificazione IMO/ normativa

nazionale, che la merce presente nei contenitori e' stata

appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni

applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

8.3 L'Autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione

sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano

ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa

con le determinazioni adottate al richiedente che provvederà per la

consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima

può restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta

elettronica o altro mezzo riconosciuto.

8.4 Di norma sarà consentita la sosta, in attesa del successivo

imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente

prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del

raccomandatario marittimo interessato.

8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta

per transhipment dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui

all'Annesso 6.

8.6 All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà

essere allegata, esclusivamente, copia della comunicazione di cui al

precedente punto 8.2 vistata dall'Autorità marittima.

8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresì, le norme

di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9,

6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco.

8.8 Per le operazioni effettuate presso "Terminal specializzati",

l'Autorità marittima può statuire ulteriori semplificazioni in

merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al

precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del

numero UN e della classe IMO delle merci pericolose.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ LIMITATA

9.1 Il trasporto esclusivo di merci pericolose in quantità limitata,

e' subordinato alla presentazione del documento di trasporto

equivalente recante la specificazione "quantità limitata". Tale

documento, vistato dall'Autorità marittima, dovrà accompagnare le

merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all'Autorità

marittima del porto di sbarco.

 

 ----> Vedere Allegato da pag. 52 a pag. 59 della G.U. <----

               Annesso 4

DOCUMENTAZIONE - Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 31° Emendamento

(Traduzione non ufficiale)

Nota 1  Le prescrizioni indicate in questo codice non precludono

l'uso di sistemi di trasmissione elettronica di "data processing"

(EDP) e di scambio elettronico di dati (EDI), come strumenti di aiuto

alla documentazione cartacea.

Nota 2  Quando si vogliono trasportare merci pericolose, devono

essere preparati documenti simili a quelli richiesti per le altre

categorie di merci. II modello di questi documenti, le particolarità

che devono essere inserite e gli obblighi richiesti, possono essere

definiti da Convenzioni internazionali applicabili dalla legislazione

nazionale a certe tipologie di trasporto.

Nota 3  Uno dei principali requisiti del documento di trasporto

di merci pericolose e' fornire le informazioni fondamentali relative

al rischio delle merci. E', inoltre, necessario includere nel

documento alcune informazioni di base per la consegna di merci

pericolose, ove ciò non sia esentato o diversamente prescritto dal

Codice IMDG.

Nota 4  In aggiunta alle prescrizioni di questo capitolo, altri

elementi di informazione possono essere richiesti dall'Autorità

competente.

5.4.1            Documentazione per il trasporto di merci pericolose

5.4.1.1             Generalità

Eccetto dove altrimenti richiesto, lo speditore che fornisce le merci

pericolose per il trasporto deve descrivere le merci pericolose in un

documento di trasporto e fornire informazioni e documentazione

aggiuntive come specificato in questo Codice.

5.4.1.2            Modello del documento di trasporto

5.4.1.2.1            Il documento di trasporto di merci pericolose può essere

in qualsiasi modello, purche' contenga tutte le informazioni

richieste dalle prescrizioni di questo Codice.

5.4.1.2.2            Se nello stesso documento sono elencate merci pericolose e

merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per

prime o, comunque, opportunamente evidenziate.

.5.4.1.2.3            Continuazione di pagina Il documento di trasporto di merci

pericolose può contenere piu' pagine, purche' queste siano numerate

sequenzialmente.

5.4.1.2.4            Le informazioni contenute nel documento di trasporto di

merci pericolose devono essere facilmente identificabili, leggibili e

durevoli.

5.4.1.2.5            Esempi di documento di trasporto di merci pericolose

II modello riportato in 5.4.5 e' un esempio di documento di trasporto

di merci pericolose.

5.4.1.3            Speditore, destinatario e data

Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario delle merci

pericolose devono essere indicati nel documento di trasporto. Deve

essere indicata nel documento di trasporto di merci pericolose, o in

una copia elettronica dello stesso, la data di quando il documento e'

stato preparato o consegnato al primo trasportatore.

   Per i formati standardizzati, vedere anche le

   raccomandazioni rilevanti del Gruppo di Lavoro UN/ECE per

   la Facilitazione delle procedure di Commercio

   Internazionale, in particolare la Raccomandazione N. 1

   (Modello di stesura del Documento di Commercio dell'ONU)

   (ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazione N. 11

   (Aspetti relativi alla documentazione del Trasporto

   Internazionale di Merci Pericolose) (ECE/TRADE/204,

   edizione 96.1) e la Raccomandazione N. 22 (Modello di

   stesura delle Istruzioni standard di Consegna)

   (ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Fare riferimento alla Guida

   sugli Elementi di Dati Commerciali, Volume III,

   Raccomandazioni per la Facilitazione del Commercio

   (ECE/TRADE/200) (Pubblicazioni ONU N. E.96.II.E.13).

 

5.4.1.4            Informazioni richieste nel documento di trasporto di merci

pericolose

5.4.1.4.1            Descrizione delle merci pericolose

Il documento di trasporto di merci pericolose deve contenere le

seguenti informazioni per ciascuna sostanza, materiale o articolo

pericoloso destinato al trasporto:

1. II Numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";

2. II Nome appropriato di spedizione (Proper Shipping Name), come

definito in 3.1.2;

3. La Classe o, quando assegnata, la Divisione IMO delle merci,

incluso, per la Classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità. I

numeri relativi alle Classi di pericolo sussidiarie o alle divisione

sussidiarie, ove assegnati, devono essere inseriti dopo quello della

Classe di pericolo o della Divisione e devono essere riportati fra

parentesi. La parola "Classe" o "Divisione" può essere inserita

prima del numero identificativo della Classe di pericolo primario o

sussidiario o della Divisione.

4. Il Gruppo di imballaggio (Packing group), ove assegnato, per le

sostanze o gli articoli, eventualmente preceduto dalle lettere "GI"

("PG") (es. "GI II").

5.4.1.4.2            Sequenza di descrizione delle merci pericolose

La descrizione delle merci pericolose indicata in 5.4.1.4.1 deve

rispettare la sequenza 1., 2., 3., 4., o, in alternativa, 2., 3., 1.,

4., senza alcun altro inserimento di informazioni, ad eccezione di

quanto previsto da questo Codice. Informazioni aggiuntive, ancorche'

permesse o richieste da questo Codice, devono essere indicate dopo la

sequenza di descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.4.3            Informazioni supplementari al Nome Appropriato di

Spedizione nella descrizione delle merci pericolose

Il Nome di Spedizione Appropriato (Proper Shipping Name) (vedi 3.1.2)

nella descrizione delle merci pericolose deve essere integrato come

segue:

1. Nome tecnico per rubriche "n.a.s." e altre descrizioni generiche:

i nomi appropriati di spedizione che rientrano nella disposizione

speciale 274 in colonna 6 della Lista di Merci Pericolose devono

essere integrati con il nome tecnico o il nome del gruppo chimico

come descritto in 3.1.2.8;

2. Cisterne e imballaggi vuoti, non puliti: per "vuoti" si intendono

i contenitori (inclusi imballaggi, GIR, cisterne portatili, cisterne

stradali e ferroviarie) contenenti residui di merci pericolose,

diversi da quelli della classe 7, che devono essere descritti come

tali, per esempio, indicando la dicitura "VUOTO NON PULITO" ("EMPTY

UNCLEANED") o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" ("RESIDUE LAST CONTAINED")

prima o dopo il nome appropriato di spedizione;

3. Rifiuti: per i rifiuti pericolosi (diversi dai rifiuti

radioattivi) destinati allo smaltimento o al trattamento, il nome

appropriato di spedizione deve essere preceduto dal termine "RIFIUTO"

("WASTE"), a meno che esso non faccia già parte del nome appropriato

di spedizione;

4. Sostanze trasportate a temperatura elevata: se dal nome

appropriato di spedizione di una sostanza trasportata o destinata ad

essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o

superiore a 100 °C o, allo stato solido, a temperatura uguale o

superiore a 240 °C, non risulta evidenziata la condizione di

temperatura elevata, ad esempio, con il termine "FUSO" ("MOLTEN") o

"TEMPERATURA ELEVATA" ("ELEVATED TEMPERATURE"), come parte del nome

appropriato di spedizione, la parola "CALDO" ("HOT") deve

immediatamente precedere il nome appropriato di spedizione;

5. Inquinanti marini: se la merce da trasportare e' un inquinante

marino, deve essere identificata con la dicitura "INQUINANTE MARINO"

("MARINE POLLUTANT") (vedi 3.1.2.8);

6. Punto di infiammabilità: per le sostanze infiammabili con punto

di infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C, il punto minimo di

infiammabilità in vaso chiuso, espresso in gradi centigradi, deve

essere indicato. A causa della presenza di impurità, il punto di

infiammabilità può essere minore o maggiore della temperatura di

riferimento indicata nella Lista delle Merci Pericolose. Per i

perossidi organici della classe 5.2 che sono anche infiammabili, il

punto di infiammabilità non deve essere dichiarato.

5.4.1.4.3            Esempi di descrizione di merci pericolose

"Alcool Allilico 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C v.c.)" - "Allyl alcohol 6.1

(3) UN 1098 I (21 °C c.c.)"

"UN 1779, Acido Formico, classe 8, GI II" - "UN 1779, Formic acid,

class 8, PG II"

"UN 1092, Acroleina, stabilizzata, classe 6.1 (3), GI I, (-24°C

v.c.), INQUINANTE MARINO" - "UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1

(3), PG I, (-24 °C c.c.), MARINE POLLUTANT"

"LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo e Dodecilfenolo), classe 3, UN

1993, GI II, (-18 °C), INQUINANTE MARINO" - "FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(Ethanol and Dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, (-18 °C),

MARINE POLLUTANT"

"UN 2761, pesticida organoclorurato, solido, tossico, n.a.s. (Aldrin

19%), classe 6.1, GI III, inquinante marino" - "UN 2761,

Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class

6.1, PG III, MARINE POLLUTANT"

"SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (naftenato di

calcio), classe 9, UN 3077, GI III, INQUINANTE MARINO" -

"ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (calcium

naphtenate), class 9, UN 3077, PG III, MARINE POLLUTANT"

5.4.1.5            Informazioni aggiuntive richieste nella descrizione delle

merci pericolose

In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose, le seguenti

informazioni devono essere inserite nel documento di trasporto, dopo

la descrizione della merce pericolosa.

5.4.1.5.1            Quantità totale di merci pericolose

Ad eccezione degli imballaggi vuoti, non puliti, la quantità totale

di merci pericolose coperta dalla descrizione (in volume o massa,

come appropriato) di ciascun articolo di merce pericolosa recante un

diverso nome appropriato di spedizione o numero ONU o gruppo di

imballaggio deve essere riportata nel documento di trasporto. Nel

caso di sostanze di Classe 1, la quantità deve essere espressa in

massa netta di esplosivo del contenuto. Nel caso di merci pericolose

trasportate in imballaggi di salvataggio, deve essere fornita una

stima della quantità di merci pericolose. Anche il numero e tipo

(es. fusto, scatola, ecc.) degli imballaggi deve essere indicato. Per

indicare la quantità totale possono essere utilizzate anche

abbreviazioni dell'unità di misura.

5.4.1.5.2            Quantità limitate

Se le merci pericolose sono trasportate in regime di quantità

limitate per unità di collo, nei limiti previsti dalla colonna 7

della Lista delle Merci Pericolose e nel capitolo 3.4, le parole

"Quantità limitata" o "LQ" o "LTD QTY" devono essere indicate.

5.4.1.5.3            Imballaggi di salvataggio

Per le merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, la

dicitura "IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO" ("SALVAGE PACKAGE") deve essere

indicata dopo la descrizione della merce.

5.4.1.5.4            Sostanze stabilizzate a temperatura controllata

Se la parola "STABILIZZATO" e' parte del nome appropriato di

spedizione (vedi anche 3.1.2.6), quando la stabilizzazione dipende

dal controllo della temperatura, la temperatura di controllo e la

temperatura di emergenza (vedi 7.7.2 del Codice IMDG) devono essere

indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:

 

"Temperatura di controllo: . . °C" "Temperatura di emergenza:. °C"

"Control temperature: . . . . °C"  "Emergency temperature:. . °C"

 

5.4.1.5.5            Sostanze autoreattive e perossidi organici

Per le sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi

organici che devono essere trasportati a temperatura controllata, la

temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2)

devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:

 

"Temperatura di controllo: . . . °C"            "Temperatura di emergenza:. °C"

"Control temperature: . . . . . °C"            "Emergency temperature: . . °C"

 

5.4.1.5.5.1 Quando per determinate sostanze autoreattive della Classe

4.1 e per i perossidi organici della Classe 5.2, l'Autorità

competente consente di evitare la marcatura di specifici imballaggi

con l'etichetta di rischio secondario di "ESPLOSIVO" (modello N. 1),

una dichiarazione al riguardo deve essere riportata.

5.4.1.5.5.2 Nel caso di perossidi organici e sostanze autoreattive

trasportate in condizioni che richiedono l'autorizzazione (per i

perossidi organici, vedi 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 e

4.2.1.13.3 del Codice IMDG; per le sostanze autoreattive, vedi

2.4.2.3.2.4 e 4.1.7.2.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al

riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto di merci

pericolose. Una copia dell'approvazione della classificazione e delle

condizioni di trasporto per i perossidi organici e per le sostanze

autoreattive non elencate nella lista delle merci pericolose deve

essere allegata al documento di trasporto.

5.4.1.5.5.3 Nel caso di trasporto di un campione di perossido

organico (vedi 2.5.3.2.5.1 del Codice IMDG) o di sostanza

autoreattiva (vedi 2.4.2.3.2.4.2 del Codice IMDG), una dichiarazione

al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto.

5.4.1.5.6            Sostanze infettanti

Deve essere indicato nel documento di trasporto l'indirizzo completo

del destinatario e il nome e numero telefonico del responsabile.

5.4.1.5.7            Materiale radioattivo

5.4.1.5.7.1            Per ciascuna spedizione di materiale di classe 7, dove

applicabile, devono essere fornite le seguenti informazioni,

rispettandone l'ordine:

1. Il nome e simbolo di ciascun radionuclide o, per miscele di

radionuclidi, una descrizione generica appropriata o una lista dei

nuclidi piu' restrittivi;

2. La descrizione della forma chimica e fisica del materiale, o una

annotazione che il materiale radioattivo e' in forma speciale o e' un

materiale radioattivo a bassa dispersibilità. Una descrizione

chimica generica e' accettata per le forme chimiche;

3. La massima attività del contenuto radioattivo durante il

trasporto, espressa in unità di becquerel (Bq), con un appropriato

prefisso SI (vedi 1.2.2.1 del Codice IMDG). Per i materiali fissili,

la massa di materiale fissile in unità di grammi (g), o multipli

appropriati, può essere indicata al posto dell'attività.

4. La categoria di imballaggio, ad es.: I - BIANCO, II - GIALLO, III

- GIALLO;

5. L'indice di trasporto (categorie II - GIALLO e III - solo GIALLO);

6. L'indice di sicurezza di criticità per le spedizioni di materiale

fissile, ad eccezione delle spedizioni esentate in 6.4.11.2;

7. II marchio identificativo di ciascun certificato di approvazione

dell'Autorità competente (materiale radioattivo in forma speciale,

materiale radioattivo a bassa dispersibilità, disposizioni speciali,

imballaggio previsto, o spedizione) applicabile alla spedizione;

8. Per spedizioni di imballaggi con sovraimballaggio o in contenitori

per il trasporto, una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni

imballaggio contenuto all'interno del sovraimballaggio o del

contenitore per il trasporto, e, dove appropriato, una dichiarazione

dettagliata di ogni sovraimballaggio o contenitore per il trasporto.

Se e' prevista la rimozione degli imballaggi dal sovraimballaggio o

dal contenitore per il trasporto in uno scarico intermedio, devono

essere forniti opportuni documenti di trasporto;

9. Se e' richiesta una spedizione ad uso esclusivo, la frase

"SPEDIZIONE AD USO ESCLUSIVO" ("EXCLUSIVE USE SHIPMENT" deve essere

indicata; e

10. Per LSA-II, LSA-III, SCO-I e SCO-II, l'attività totale della

spedizione in multipli di A2.

5.4.1.5.8            Aerosol

Se la capacità di un aerosol e' superiore a 1000 ml, essa deve

essere dichiarata nel documento di trasporto.

5.4.1.5.9            Esplosivi

Per le spedizioni di merci della classe 1, devono essere fornite le

seguenti informazioni, quando applicabili:

1. Sono state incluse rubriche per "SOSTANZE ESPLOSIVE, N.A.S.",

ARTICOLI ESPLOSIVI, N.A.S." e "COMPONENTI DI CATENA ESPLOSIVI;

N.A.S.. Quando non esiste una specifica rubrica, l'Autorità

competente dei Paese di origine deve usare la rubrica relativa alla

Divisione di pericolo e al Gruppo di compatibilità. Il documento di

trasporto deve contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa

rubrica approvato dall'Autorità competente di ..."seguita dalla

sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.

2. II trasporto di sostanze esplosive per cui e' specificato nelle

rubriche individuali un contenuto minimo di acqua o di flemmatizzante

e' proibito quando il contenuto di acqua o di flemmatizzante e'

inferiore al minimo indicato. Tali sostanze possono essere

trasportate solo con una speciale autorizzazione dell'Autorità

competente del Paese di origine. Il documento di trasporto deve

contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa rubrica approvato

dall'Autorità competente di ..." seguita dalla sigla automobilistica

del Paese dell'Autorità competente.

3. Nel caso di sostanze esplosive o articoli esplosivi imballati

"sotto l'approvazione dell'Autorità competente", il documento di

trasporto deve contenere la dichiarazione "Imballaggio approvato

dall'Autorità competente di..." seguita dalla sigla automobilistica

del Paese dell'Autorità competente.

4. Quando ci sono dei rischi che non sono evidenziati dalla Divisione

di pericolo e dal Gruppo di compatibilità, lo speditore deve fornire

indicazioni di ciascuno di questi rischi nella documentazione delle

merci pericolose.

5.4.1.5.10            Sostanze viscose

Quando vengono trasportate sostanze viscose, in accordo a 2.3.2.5 del

Codice IMDG, il documento di trasporto deve riportare la

dichiarazione "Trasporto in accordo alle prescrizioni del paragrafo

2.3.2.5 del Codice IMDG".

5.4.1.6            Certificazione

5.4.1.6.1 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione

o certificazione di responsabilità dello speditore che attesti che

quanto consegnato per la spedizione e' idoneo al trasporto e le merci

sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate, e in

condizioni adatte al trasporto conformemente ai regolamenti

applicabili. Il testo di questa certificazione e':

"Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in

modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che

sono classificate, imballate marcate ed etichettate conformemente ai

regolamenti internazionali e nazionali applicabili".

"I hereby declare that the contents of this consignement are fully

and accurately described above by the Proper Shipping Name, and are

classified, packaged, marked and, labelled/placarded, and are in all

respects in proper condition for transport according to applicable

international and national government regulations".

La certificazione deve essere firmata e datata dallo speditore. Sono

accettati fac-simile di firma se le leggi applicabili e i regolamenti

riconoscono la validità legale del fac-simile di firma.

5.4.1.6.2 Se la documentazione delle merci pericolose viene fornita

al trasportatore mediante applicazioni informatiche di gestione

elettronica dei documenti (EDP) o scambio telematico dei documenti

(EDI), la firma può essere sostituita dal nome (in caratteri

maiuscoli) della persona autorizzata a firmare.

5.4.2            Certificato di carico di un contenitore o di un veicolo

5.4.2.1 Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o

imballati in un contenitore* o veicolo, le persone responsabili del

carico del contenitore o del veicolo devono fornire un "certificato

di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri

d'identificazione del contenitore o del veicolo e attestante che

l'operazione e' stata condotta conformemente alle seguenti

condizioni:

1. II contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente

atto a ricevere la merce

2. I colli che devono essere separati, conformemente alle applicabili

disposizioni di separazione, non sono stati imballati insieme o

caricati su o nel contenitore o nel veicolo (a meno che l'Autorità

competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente a

7.2.2.3 del Codice IMDG);

3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare

difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati;

4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo

altrimenti autorizzato dall'Autorità competente, e tutte le merci

sono state caricate in modo appropriato e, se del caso,

convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto

conto del o dei modi di trasporto previsti;

5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite

nel contenitore o nel veicolo;

6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla

divisione 1.4, il contenitore o il veicolo e' strutturalmente atto

all'impiego conformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG);

7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati

in modo appropriato;

8. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO2 - ghiaccio secco)

e' utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la

seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo

visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE

COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE"; e

9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal

5.4.1 del Codice IMDG, e' stato ricevuto per ogni spedizione di merci

pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo.

Nota: Il certificato di carico del contenitore o del veicolo non e'

richiesto per le cisterne.

5.4.2.2 Un unico documento può riunire le informazioni che devono

figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel

certificato di carico del contenitore o del veicolo; in caso

contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri.

Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo

deve contenere una dichiarazione firmata, come "Si dichiara che

l'imballaggio delle merci nel contenitore o nel veicolo e' stato

effettuato conformemente alle disposizioni applicabili". L'identità

del firmatario e la data devono essere indicate sul documento.

5.4.3            Documentazione richiesta a bordo della nave

5.4.3.1 Tutte le navi che trasportano merci pericolose e inquinanti

marini devono disporre di una lista speciale o manifesto# ove siano

indicate le merci pericolose e gli inquinanti marini e la loro

locazione, in accordo al regolamento 4.5 del Capitolo VII della

Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti e al regolamento

4(3) dell'Allegato III della Convenzione MARPOL 73/78. La lista

speciale o il manifesto possono essere sostituiti da un piano

dettagliato di stivaggio che identifichi per Classe e per locazione

tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini. La lista o il

manifesto delle merci pericolose e degli inquinanti marini deve

basarsi sulla documentazione e certificazione richiesta dal Codice

IMDG e deve almeno contenere, oltre alle informazioni riportate in

5.4.1, il luogo di stivaggio e la quantità totale delle merci

pericolose e degli inquinanti marini. Una copia di questi documenti

deve essere resa disponibile prima della partenza alla persona o

organizzazione designata dall'Autorità portuale nazionale.

   * Vedi la definizione di "contenitore di trasporto" in

   1.2.1 del Codice IMDG.

   Vedi IMO/ILO/UN ECE Linee Guida per l'imballaggio di Unità

   di Trasporto di Merci.

   FAL.2/Circ. 51/Rev. 1 può essere utilizzata a questo

   scopo.

 

5.4.3.2            Informazioni per interventi di emergenza

5.4.3.2.1            Per spedizioni di merci pericolose devono essere

immediatamente disponibili, in qualsiasi momento, informazioni

appropriate per gestire emergenza in caso di incidenti che

coinvolgano trasporti di merci pericolose. Queste informazioni devono

essere conservate separate dagli imballaggi contenenti merci

pericolose e in un luogo immediatamente accessibile in caso di

incidente. Per soddisfare tale disposizione e' possibile ricorrere a:

1. Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da

dichiarazione di merci pericolose; o

2. Documento separato, quale la Scheda di Sicurezza (SDS);

3. Informazioni di cui alle Procedure di Emergenza per Navi che

trasportano Merci Pericolose (Guida EmS), e alla Guida per il Primo

Soccorso Medico (MFAG).

5.4.4    Altre documentazioni e informazioni richieste

5.4.4.1 In determinate circostanze, sono richiesti certificati

speciali, quali:

1. Un certificato metereologico; così come richiesto nelle rubriche

individuali della Lista delle Merci Pericolose;

2. Un certificato che esenti una sostanza o un materiale o un

articolo dalle prescrizioni del Codice IMDG (ad esempio, vedere le

rubriche individuali per carbone di legna, farina di pesce, torta di

semi);

3. Per le nuove sostanze autoreattive e perossidi organici o per le

nuove formulazioni di sostanze correntemente indicate come

autoreattive e perossidi organici, e' richiesta una dichiarazione

dell'Autorità competente del Paese di origine che approvi la

classificazione e le condizioni di trasporto.

5.4.5            Modello per il Trasporto Multimodale di Merci Pericolose

5.4.5.1 Questo modello, che si allega a titolo di esempio, risponde

ai requisiti indicati nella Convenzione SOLAS 74, Capitolo VII,

Regola 4, e nella Convenzione MARPOL 73/78, Allegato III, Regola 4, e

alle disposizioni di questo Capitolo. Le informazioni richieste dalla

disposizioni di questo capitolo sono obbligatorie; il tipo di modello

non e', invece, obbligatorio.

 

(Allegato omesso)

 

 

 


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