DM 13 gennaio 2004, n. 36
Procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il
nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci
pericolose.
(GU
n. 24 del 30-1-2004)
---------------------------------------------
Art. 1.
Sono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e
al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose,
allegate al presente decreto.
Art. 2.
I decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto 1997, citati in premessa,
sono abrogati.
ALLEGATO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO
MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE
NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti procedure si applicano alle operazioni che si effettuano
nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli ed
unità di trasporto del carico.
Le presenti procedure non si applicano alla sosta ed alla
movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali
, a terra.
2. DEFINIZIONI
2.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS
74/78), e successive modificazioni;
b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978
(MARPOL 73/78), e successive modificazioni;
c) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione
internazionale marittima);
d) Codice IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto
delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con Risoluzione
A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e successive modificazioni;
e) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957,
con le relative modifiche, così come ratificato con legge 12 agosto
1962, n. 1839 e recepito dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996, e successive modificazioni,
recante "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada";
f) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di
merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B
della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali
(COTIF), così come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 41 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive
96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia";
g) Normativa nazionale: la normativa, citata in premessa, in materia
di trasporto marittimo di merci pericolose relativa alla
classificazione delle stesse ed al trasporto di colli ed unità di
trasporto del carico, applicabile alle navi non soggette alla SOLAS
(Cap. VII) nonche' in materia di sicurezza nave applicabile alle navi
non soggette alla SOLAS ed alla navi soggette alla SOLAS costruite
prima del 1 settembre 1984;
h) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei
contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con
legge 3 febbraio 1979, n. 67, ed attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
i) Autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo
serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;
l) Transhipment : operazione di sbarco e successivo reimbarco su
altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
m) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
n) Autorità marittima: gli organi periferici dell'Amministrazione in
conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 37, recante approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione;
o) Autorità portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28
gennaio 1994, n. 84;
p) Organismo tecnico: organismo autorizzato dall'Amministrazione per
lo svolgimento delle attività connesse al presente allegato, ovvero:
l'organismo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n.169;
q) Raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della
legge 4 aprile 1977, n. 135.
2.2 Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di
trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente
indicato, si applicano le definizioni contenute nel Codice IMDG o
nella vigente normativa nazionale
3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO
3.1 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle
elencate nel Codice IMDG o nella normativa nazionale.
4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
4.1 Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:
a) navi costruite il 1 settembre 1984 o posteriormente: se navi da
carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi
da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della
classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da
carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate;
devono essere in possesso del `Documento di conformità", di cui al
paragrafo 4 Regola 19 Cap.II-2 SOLAS, rilasciato dall'Amministrazione
di bandiera o da un organismo autorizzato dalla stessa per le navi di
bandiera straniera, o dall'organismo tecnico per le navi di bandiera
italiana. Per le navi di bandiera italiana deve essere utilizzato il
modello di cui all'Annesso 1.
Il Documento di conformità:
- per le navi di bandiera italiana: ha validità non superiore a 5
anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di
3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza;
- per le navi di bandiera straniera: ha validità e visite periodiche
stabilite dall'amministrazione di bandiera o da un Organismo
autorizzato dalla stessa.
4.2 Le navi di seguito indicate:
a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1 settembre 1984, se
navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate,
se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da
passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del
2000;
b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi
stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza
lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale,
costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi
B C e D nuove ed esistenti di cui al decreto legislativo n. 45 del
2000;
devono esser in possesso dell' "Attestazione di idoneità", prevista
dalla vigente normativa nazionale, rilasciata dall'organismo tecnico.
Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2 a), in alternativa, se
rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al
precedente punto 4.1, devono essere in possesso del "Documento di
conformità" di cui allo stesso punto.
4.3 Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci
pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi
prescritta, devono essere in possesso di "Attestazione di idoneità
al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio", rilasciata
dall'organismo tecnico o, in alternativa, di certificazione
rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un Ente autorizzato
dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della
SOLAS".
4.4 Le navi di seguito indicate:
a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;
b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione
internazionale;
devono essere in possesso dei manuale di stivaggio del carico (Cargo
Securing Manual) prescritto dalla Regola 5 del Cap. VII SOLAS.
4.5 Tutte le navi devono essere in possesso del manifesto speciale o
del piano di carico di cui alla Regola 4.5 Capitolo VII della SOLAS e
della Regola 4(3) dell'Annesso III alla MARPOL o di cui all'art. 32
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008 del 1968.
4.6 Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in
possesso del Codice IMDG o delle pertinenti disposizioni relative
alla normativa nazionale. Per le navi che trasportano merci
pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano regolarmente
determinati tipi di merci pericolose, in luogo della documentazione
prescritta e' sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni
necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.
5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO
A. 581(14)
5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento
attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14)
rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da
Organismi autorizzati dalla stessa. I veicoli cisterna ed i veicoli
trasportanti esplosivi devono dotarsi del predetto documento all'atto
dell'entrata in vigore del presente allegato. Per i rimanenti veicoli
la presente disposizione entrerà in vigore un anno dopo il termine
sopraccitato.
6. AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO
6.1 L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta
all'Autorità marittima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto
imbarco/sbarco della merce dalla nave, l'istanza intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco
delle merci pericolose (vedi Annesso 2). In sede locale l'Autorità
marittima determina tempi inferiori per la presentazione
dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.
6.2 L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere
compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della
normativa in materia di imposta sul bollo l'istanza, unitamente ai
relativi allegati, può essere trasmessa all'Autorità marittima via
facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.
6.3 L'istanza (vedi Annessi 2 e 3), riferita alla totalità delle
merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:
1) dati nave:
- nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione
chiglia ed abilitazione alla navigazione;
- data e ora di previsto arrivo;
- ormeggio previsto in porto;
2) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare: - porto
di destinazione o di provenienza;
nome di spedizione appropriato, numero UN, classe IMO, gruppo di
imballaggio(Packing Group) e codice di identificazione imballaggio(in
alternativa possono essere indicati, in caso di applicazione della
normativa nazionale, la sigla, la denominazione, la classe, il gruppo
di imballaggio e codice di identificazione imballaggio previsti dalla
stessa); riferimenti EmS, o in alternativa, per le navi che applicano
la normativa nazionale, allegare le istruzioni di sicurezza previste
dalla stessa; quantità, tipo dei colli, e massa lorda/ netta/volume;
codice alfanumerico del contenitore, qualora si tratti di merce posta
in contenitore;
- targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicoli
stradali;
numero di immatricolazione del carro ferroviario, qualora si tratti
di merce posta su carro ferroviario;
numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce
posta in chiatta;
- se trattasi di inquinante marino (marine pollutant). Nell'istanza
deve essere attestato, come appropriato, che:
a) sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o
noleggiatore, la nave e' in possesso della pertinente documentazione
di cui al punto 4 del presente allegato in regolare corso di
validità;
b) sulla base delle dichiarazioni ricevute:
- gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono
approvati e collaudati in conformità alle norme dei Codice
IMDG/normativa nazionale;
- i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla
convenzione CSC '72
- i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle
norme ADR;
le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, sono
omologate e collaudate in conformità alle norme contenute nel
vigente Codice IMDG/normativa nazionale;
i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e
collaudati in conformità alle norme RID;
i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la
rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14);
i veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresì in
possesso di: carta di circolazione;
documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di
merci pericolose su strada.
c) sulla base della documentazione ricevuta, contenente le
indicazioni di cui al
capitolo 5.4 del Codice IMDG (vedi Annesso 4):
i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la
corretta descrizione in conformità alla normativa dei Codice
IMDG/normativa nazionale;
che le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate,
marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle
unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente
stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni
applicabili al trasporto;
d) sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo
stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del
carico, a bordo, sarà effettuato, a cura dello stesso comando di
bordo, tenendo conto:
- della certificazione della nave;
- delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
- dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice
IMDG/normativa nazionale;
- di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per
imbarco e trasporto).
6.4 Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e
trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima
della sua presentazione all'Autorità marittima, al visto della
locale Autorità di polizia.
6.5 All'istanza devono essere allegati i documenti indicati al
successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo o
l'armatore deve, inoltre, avere nella sua disponibilità, per gli
eventuali controlli e verifiche da parte dell'Autorità marittima,
copia della seguente documentazione:
a) certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose
e autoveicoli di cui ai punti 4.1/4.2 e/o 4.3 del presente allegato;
b) documento di trasporto;
c) certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna
con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi
di pericolosità.
6.6 L'Autorità marittima - mediante l'esame della documentazione
presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni
prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al
trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli,
e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In
esito al predetto esame l'Autorità marittima autorizza l'imbarco e
trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (vedi Annesso 2).
6.7 Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla
osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o
raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della
stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima può
restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile,
posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.
6.8 Nei porti ove ha sede l'Autorità portuale, l'Autorità marittima
provvederà ad inviare alla predetta Autorità copia
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo
sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24
della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
6.9 Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la
documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave
non e' ancora presente in porto, l'Autorità marittima rilascia
l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.
6.10 Ai fini dell'imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose,
come definite al punto 3 del presente allegato, l'Autorità marittima
può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali,
un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto purche':
a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali
con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;
b) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli
stessi:
- contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari;
- veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e
contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai
sensi del precedente punto 6.3;
c) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, e alle stesse
condizioni, in misura non superiore a quella dichiarata nel
precedente punto 6.3;
d) si tratti di autorizzazione avente validità non superiore a
novanta giorni. Copia dello stesso dovrà essere preventivamente
inviata, secondo le modalità di cui al punto 6.11, all'Autorità
marittima del porto di sbarco;
e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte
dell'Autorità marittima del porto di sbarco;
f) sia data preventiva comunicazione scritta all'Autorità marittima
del porto di imbarco dell'effettuazione di ciascun viaggio;
g) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.11 qualora il
viaggio preannunciato, per qualsiasi ordine di motivi, non possa
essere effettuato, il comandante della nave informi tempestivamente a
mezzo di comunicazione scritta, le Autorità marittime del porto di
imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione dovrà essere apposto il
visto dell'Autorità marittima del porto di imbarco.
6.11 Nel caso di relazioni bilaterali fra porti nazionali non e'
necessario richiedere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose,
ma e' sufficiente che l'Autorità marittima del porto di sbarco sia
posta a conoscenza delle merci pericolose in arrivo; a tal fine
l'Autorità marittima del porto di imbarco trasmette via fac-simile,
via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, a quella del porto
di sbarco, l'autorizzazione concessa. La trasmissione e' effettuata
in conto spese dell'armatore o del raccomandatario marittimo della
nave.
6.12 Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione
all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere
svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede
locale l'Autorità marittima regolamenta l'espletamento eccezionale
di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.
6.13 Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose,
il comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare
copia del documento di cui al punto 4.5 all'Autorità marittima
nonche' al raccomandatario marittimo o all'armatore, il quale dovrà
conservarlo fra i suoi atti fino alla completa discarica delle merci
pericolose ivi riportate.
6.14 Al comandante della nave debbono essere consegnate - a cura del
raccomandatario marittimo e prima dell'imbarco - appropriate
informazioni circa le procedure di emergenza da seguire in caso di
incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali
informazioni possono essere costituite da:
schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui al decreto del
Ministero della salute del 7 settembre 2002, recante "Recepimento
della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità dell'informazione
su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio"; o in
alternativa, copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o
in alternativa estratto della scheda EmS e della scheda MFAG; o in
alternativa informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto
o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose; o in
alternativa istruzioni di sicurezza di cui alla normativa nazionale.
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
7.1 Per le materie radioattive:
- copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie
radioattive (non necessario nel caso di trasporto singolo
occasionale;
- dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per
l'afflusso/deflusso delle materie radioattive da imbarcare/sbarcare.
7.2 Per gli esplosivi:
copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta rilasciata
dall'Autorità competente, secondo quanto stabilito dalle norme in
vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il trasporto
di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per
conto delle Forze Armate e dei Corpi armati;
la sottoelencata documentazione per veicoli e carri ferroviari:
a) carta di circolazione, per i veicoli, con annotazione sulla
idoneità degli stessi al trasporto di esplosivi. Per i veicoli
immatricolati all'estero può essere accettata l'equivalente
certificazione rilasciata dall'autorità estera. Qualora tale
certificazione manchi, essa dovrà essere richiesta alla competente
autorità italiana;
b) dichiarazione del caricatore, per i veicoli e carri ferroviari,
attestante che:
1. sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano
deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per
l'attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
2. lo stivaggio sui veicoli e' stato effettuato conformemente a
quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale;
3. non contengano altre merci oppure esplosivi incompatibili tra di
loro;
4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
5. i colli sono stati sistemati nei veicoli in modo da evitare
qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed
etichettati.
Il vettore terrestre, in calce alla dichiarazione di cui al comma b)
sopraccitato, attesta che quanto rappresentato in essa non e' venuto
meno nel corso del viaggio terrestre;
la sottoelencata documentazione per i contenitori:
a) dichiarazione del caricatore attestante che:
1. sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in
buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in
conformità a quanto prescritto dal Codice IMDG/normativa nazionale;
2. non contengono altre merci oppure esplosivi incompatibili tra
loro;
3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrità;
4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare
qualsiasi loro movimento durante il trasporto
5. i colli ed il contenitori sono stati correttamente imballati,
marcati ed etichettati.
I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione del
vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno
subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrità strutturale o
che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.
Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorità consolare
italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti
esteri.
Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per
l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.
7.3 Per i rifiuti pericolosi:
copia del formulario di identificazione ai fini del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni;
copia del modulo di accompagnamento di cui al Regolamento CEE n.
259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della
Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n.
370, (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi
Comunitari e Paesi Terzi);
dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in
lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua
del paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente
l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale,
incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere
effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le
caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, e la conseguente
appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o
agli allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione
indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella
prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il
"Regolamento concernente la disciplina per i trasporto ferroviario
dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
7.4 Per alcune merci pericolose per le quali sono richieste
dichiarazioni aggiuntive, come indicato nel Codice IMDG, tali
dichiarazioni devono essere trascritte sul documento di trasporto
(Annesso 4).
7.5 La documentazione indicata nel presente punto 7 può essere
presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via
fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.
7.6 La documentazione indicata nel presente punto 7 deve riportare in
corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed
il cognome di chi appone la firma, nonche' il suo status all'interno
dell'organizzazione o società di appartenenza.
8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI TRANSHIPMENT - NULLA OSTA ALLO
SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO
8.1 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di
transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1
(esplosivi), tranne il gruppo 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi)
e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori
e contenitori cisterna.
8.2 Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo
dell'istanza, dovrà essere presentata da parte dell'armatore o
raccomandatario marittimo della nave, con 24 ore di anticipo rispetto
al previsto sbarco della merce o tempi inferiori, determinati in sede
locale dall'Autorità marittima in relazione ad esigenze locali, una
"comunicazione" (vedi Annesso 5), in duplice copia, contenente le
seguenti indicazioni:
nome, nazionalità, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave
da cui devono essere sbarcate le merci, soggette a transhipment;
ormeggio previsto della nave in porto;
porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci soggette
a (transhipment);
- nome, nazionalità, stazza lorda e data di arrivo della nave o
delle navi su cui e' previsto il successivo imbarco delle merci
soggette a transhipment, specificando quali per ogni singola nave, o
con riserva di comunicare i predetti dati, comunque, all'atto della
richiesta di autorizzazione all'imbarco;
sigla alfanumerica e tipologia dei colli nonche' il codice
alfanumerico per i contenitori e contenitori cisterna;
nome tecnico, classe IMO/normativa nazionale e numero UN delle merci
soggette a transhipment.
Nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle
dichiarazioni ricevute, che la nave e' in possesso della pertinente
documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in regolare
corso di validità, che i contenitori sono omologati e collaudati in
conformità alla Convenzione CSC 72, come emendata, che gli
imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi ed i
contenitori cisterna sono omologati e collaudati in conformità alle
disposizioni del Codice IMDG/normativa nazionale, che i dati relativi
alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta
descrizione in conformità alla classificazione IMO/ normativa
nazionale, che la merce presente nei contenitori e' stata
appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni
applicabili al trasporto sono state soddisfatte.
8.3 L'Autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione
sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano
ammesse al trasporto, restituisce copia della comunicazione stessa
con le determinazioni adottate al richiedente che provvederà per la
consegna della stessa al comandante della nave. L'Autorità marittima
può restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta
elettronica o altro mezzo riconosciuto.
8.4 Di norma sarà consentita la sosta, in attesa del successivo
imbarco, per un periodo massimo di quindici giorni, eventualmente
prorogabili fino ad un massimo di quarantacinque, su richiesta del
raccomandatario marittimo interessato.
8.5 Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto delle merci in sosta
per transhipment dovrà essere presentata l'apposita istanza di cui
all'Annesso 6.
8.6 All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà
essere allegata, esclusivamente, copia della comunicazione di cui al
precedente punto 8.2 vistata dall'Autorità marittima.
8.7 Alle operazioni di transhipment si applicano, altresì, le norme
di cui ai precedenti punti 6.2 (solo per l'imbarco), 6.5, 6.8, 6.9,
6.12, 6.13 e 6.14(solo per l'imbarco.
8.8 Per le operazioni effettuate presso "Terminal specializzati",
l'Autorità marittima può statuire ulteriori semplificazioni in
merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al
precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l'indicazione del
numero UN e della classe IMO delle merci pericolose.
9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ LIMITATA
9.1 Il trasporto esclusivo di merci pericolose in quantità limitata,
e' subordinato alla presentazione del documento di trasporto
equivalente recante la specificazione "quantità limitata". Tale
documento, vistato dall'Autorità marittima, dovrà accompagnare le
merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito all'Autorità
marittima del porto di sbarco.
----> Vedere Allegato da pag. 52 a pag. 59 della G.U. <----
Annesso 4
DOCUMENTAZIONE - Capitolo 5.4 del Codice IMDG, 31° Emendamento
(Traduzione non ufficiale)
Nota 1 Le prescrizioni indicate in questo codice non precludono
l'uso di sistemi di trasmissione elettronica di "data processing"
(EDP) e di scambio elettronico di dati (EDI), come strumenti di aiuto
alla documentazione cartacea.
Nota 2 Quando si vogliono trasportare merci pericolose, devono
essere preparati documenti simili a quelli richiesti per le altre
categorie di merci. II modello di questi documenti, le particolarità
che devono essere inserite e gli obblighi richiesti, possono essere
definiti da Convenzioni internazionali applicabili dalla legislazione
nazionale a certe tipologie di trasporto.
Nota 3 Uno dei principali requisiti del documento di trasporto
di merci pericolose e' fornire le informazioni fondamentali relative
al rischio delle merci. E', inoltre, necessario includere nel
documento alcune informazioni di base per la consegna di merci
pericolose, ove ciò non sia esentato o diversamente prescritto dal
Codice IMDG.
Nota 4 In aggiunta alle prescrizioni di questo capitolo, altri
elementi di informazione possono essere richiesti dall'Autorità
competente.
5.4.1 Documentazione per il trasporto di merci pericolose
5.4.1.1 Generalità
Eccetto dove altrimenti richiesto, lo speditore che fornisce le merci
pericolose per il trasporto deve descrivere le merci pericolose in un
documento di trasporto e fornire informazioni e documentazione
aggiuntive come specificato in questo Codice.
5.4.1.2 Modello del documento di trasporto
5.4.1.2.1 Il documento di trasporto di merci pericolose può essere
in qualsiasi modello, purche' contenga tutte le informazioni
richieste dalle prescrizioni di questo Codice.
5.4.1.2.2 Se nello stesso documento sono elencate merci pericolose e
merci non pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per
prime o, comunque, opportunamente evidenziate.
.5.4.1.2.3 Continuazione di pagina Il documento di trasporto di merci
pericolose può contenere piu' pagine, purche' queste siano numerate
sequenzialmente.
5.4.1.2.4 Le informazioni contenute nel documento di trasporto di
merci pericolose devono essere facilmente identificabili, leggibili e
durevoli.
5.4.1.2.5 Esempi di documento di trasporto di merci pericolose
II modello riportato in 5.4.5 e' un esempio di documento di trasporto
di merci pericolose.
5.4.1.3 Speditore, destinatario e data
Il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario delle merci
pericolose devono essere indicati nel documento di trasporto. Deve
essere indicata nel documento di trasporto di merci pericolose, o in
una copia elettronica dello stesso, la data di quando il documento e'
stato preparato o consegnato al primo trasportatore.
Per i formati standardizzati, vedere anche le
raccomandazioni rilevanti del Gruppo di Lavoro UN/ECE per
la Facilitazione delle procedure di Commercio
Internazionale, in particolare la Raccomandazione N. 1
(Modello di stesura del Documento di Commercio dell'ONU)
(ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazione N. 11
(Aspetti relativi alla documentazione del Trasporto
Internazionale di Merci Pericolose) (ECE/TRADE/204,
edizione 96.1) e la Raccomandazione N. 22 (Modello di
stesura delle Istruzioni standard di Consegna)
(ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Fare riferimento alla Guida
sugli Elementi di Dati Commerciali, Volume III,
Raccomandazioni per la Facilitazione del Commercio
(ECE/TRADE/200) (Pubblicazioni ONU N. E.96.II.E.13).
5.4.1.4 Informazioni richieste nel documento di trasporto di merci
pericolose
5.4.1.4.1 Descrizione delle merci pericolose
Il documento di trasporto di merci pericolose deve contenere le
seguenti informazioni per ciascuna sostanza, materiale o articolo
pericoloso destinato al trasporto:
1. II Numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";
2. II Nome appropriato di spedizione (Proper Shipping Name), come
definito in 3.1.2;
3. La Classe o, quando assegnata, la Divisione IMO delle merci,
incluso, per la Classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità. I
numeri relativi alle Classi di pericolo sussidiarie o alle divisione
sussidiarie, ove assegnati, devono essere inseriti dopo quello della
Classe di pericolo o della Divisione e devono essere riportati fra
parentesi. La parola "Classe" o "Divisione" può essere inserita
prima del numero identificativo della Classe di pericolo primario o
sussidiario o della Divisione.
4. Il Gruppo di imballaggio (Packing group), ove assegnato, per le
sostanze o gli articoli, eventualmente preceduto dalle lettere "GI"
("PG")
(es. "GI II").
5.4.1.4.2 Sequenza di descrizione delle merci pericolose
La descrizione delle merci pericolose indicata in 5.4.1.4.1 deve
rispettare la sequenza 1., 2., 3., 4., o, in alternativa, 2., 3., 1.,
4., senza alcun altro inserimento di informazioni, ad eccezione di
quanto previsto da questo Codice. Informazioni aggiuntive, ancorche'
permesse o richieste da questo Codice, devono essere indicate dopo la
sequenza di descrizione della merce pericolosa.
5.4.1.4.3 Informazioni supplementari al Nome Appropriato di
Spedizione nella descrizione delle merci pericolose
Il Nome di Spedizione Appropriato (Proper Shipping Name) (vedi 3.1.2)
nella descrizione delle merci pericolose deve essere integrato come
segue:
1. Nome tecnico per rubriche "n.a.s." e altre descrizioni generiche:
i nomi appropriati di spedizione che rientrano nella disposizione
speciale 274 in colonna 6 della Lista di Merci Pericolose devono
essere integrati con il nome tecnico o il nome del gruppo chimico
come descritto in 3.1.2.8;
2. Cisterne e imballaggi vuoti, non puliti: per "vuoti" si intendono
i contenitori (inclusi imballaggi, GIR, cisterne portatili, cisterne
stradali e ferroviarie) contenenti residui di merci pericolose,
diversi da quelli della classe 7, che devono essere descritti come
tali, per esempio, indicando la dicitura "VUOTO NON PULITO" ("EMPTY
UNCLEANED") o "RESIDUO ULTIMO CONTENUTO" ("RESIDUE LAST CONTAINED")
prima o dopo il nome appropriato di spedizione;
3. Rifiuti: per i rifiuti pericolosi (diversi dai rifiuti
radioattivi) destinati allo smaltimento o al trattamento, il nome
appropriato di spedizione deve essere preceduto dal termine "RIFIUTO"
("WASTE"), a meno che esso non faccia già parte del nome appropriato
di spedizione;
4. Sostanze trasportate a temperatura elevata: se dal nome
appropriato di spedizione di una sostanza trasportata o destinata ad
essere trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o
superiore a 100 °C o, allo stato solido, a temperatura uguale o
superiore a 240 °C, non risulta evidenziata la condizione di
temperatura elevata, ad esempio, con il termine "FUSO" ("MOLTEN") o
"TEMPERATURA ELEVATA" ("ELEVATED TEMPERATURE"), come parte del nome
appropriato di spedizione, la parola "CALDO" ("HOT") deve
immediatamente precedere il nome appropriato di spedizione;
5. Inquinanti marini: se la merce da trasportare e' un inquinante
marino, deve essere identificata con la dicitura "INQUINANTE MARINO"
("MARINE
POLLUTANT") (vedi 3.1.2.8);
6. Punto di infiammabilità: per le sostanze infiammabili con punto
di infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C, il punto minimo di
infiammabilità in vaso chiuso, espresso in gradi centigradi, deve
essere indicato. A causa della presenza di impurità, il punto di
infiammabilità può essere minore o maggiore della temperatura di
riferimento indicata nella Lista delle Merci Pericolose. Per i
perossidi organici della classe 5.2 che sono anche infiammabili, il
punto di infiammabilità non deve essere dichiarato.
5.4.1.4.3 Esempi di descrizione di merci pericolose
"Alcool Allilico 6.1 (3) UN 1098 I (21 °C v.c.)" - "Allyl alcohol 6.1
(3) UN 1098 I (21 °C c.c.)"
"UN 1779, Acido Formico, classe 8, GI II" - "UN 1779, Formic acid,
class
8, PG II"
"UN 1092, Acroleina, stabilizzata, classe 6.1 (3), GI I, (-24°C
v.c.), INQUINANTE MARINO" - "UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1
(3), PG I, (-24 °C c.c.), MARINE POLLUTANT"
"LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (Etanolo e Dodecilfenolo), classe 3, UN
1993, GI II, (-18 °C), INQUINANTE MARINO" - "FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Ethanol and Dodecylphenol), class 3, UN 1993, PG II, (-18 °C),
MARINE POLLUTANT"
"UN 2761, pesticida organoclorurato, solido, tossico, n.a.s. (Aldrin
19%), classe 6.1, GI III, inquinante marino" - "UN 2761,
Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class
6.1, PG III, MARINE POLLUTANT"
"SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDO, N.A.S. (naftenato di
calcio), classe 9, UN 3077, GI III, INQUINANTE MARINO" -
"ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (calcium
naphtenate), class 9, UN 3077, PG III, MARINE POLLUTANT"
5.4.1.5 Informazioni aggiuntive richieste nella descrizione delle
merci pericolose
In aggiunta alla descrizione delle merci pericolose, le seguenti
informazioni devono essere inserite nel documento di trasporto, dopo
la descrizione della merce pericolosa.
5.4.1.5.1 Quantità totale di merci pericolose
Ad eccezione degli imballaggi vuoti, non puliti, la quantità totale
di merci pericolose coperta dalla descrizione (in volume o massa,
come appropriato) di ciascun articolo di merce pericolosa recante un
diverso nome appropriato di spedizione o numero ONU o gruppo di
imballaggio deve essere riportata nel documento di trasporto. Nel
caso di sostanze di Classe 1, la quantità deve essere espressa in
massa netta di esplosivo del contenuto. Nel caso di merci pericolose
trasportate in imballaggi di salvataggio, deve essere fornita una
stima della quantità di merci pericolose. Anche il numero e tipo
(es. fusto, scatola, ecc.) degli imballaggi deve essere indicato. Per
indicare la quantità totale possono essere utilizzate anche
abbreviazioni dell'unità di misura.
5.4.1.5.2 Quantità limitate
Se le merci pericolose sono trasportate in regime di quantità
limitate per unità di collo, nei limiti previsti dalla colonna 7
della Lista delle Merci Pericolose e nel capitolo 3.4, le parole
"Quantità limitata" o "LQ" o "LTD QTY" devono essere indicate.
5.4.1.5.3 Imballaggi di salvataggio
Per le merci pericolose trasportate in imballaggi di salvataggio, la
dicitura "IMBALLAGGIO DI SALVATAGGIO" ("SALVAGE PACKAGE") deve essere
indicata dopo la descrizione della merce.
5.4.1.5.4 Sostanze stabilizzate a temperatura controllata
Se la parola "STABILIZZATO" e' parte del nome appropriato di
spedizione (vedi anche 3.1.2.6), quando la stabilizzazione dipende
dal controllo della temperatura, la temperatura di controllo e la
temperatura di emergenza (vedi 7.7.2 del Codice IMDG) devono essere
indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:
"Temperatura di controllo: . . °C" "Temperatura di emergenza:. °C"
"Control temperature: . . . . °C" "Emergency temperature:. . °C"
5.4.1.5.5 Sostanze autoreattive e perossidi organici
Per le sostanze autoreattive della Classe 4.1 e per i perossidi
organici che devono essere trasportati a temperatura controllata, la
temperatura di controllo e la temperatura di emergenza (vedi 7.7.2)
devono essere indicate nel documento di trasporto, nel seguente modo:
"Temperatura di controllo: . . . °C" "Temperatura di emergenza:. °C"
"Control temperature: . . . . . °C" "Emergency temperature: . . °C"
5.4.1.5.5.1 Quando per determinate sostanze autoreattive della Classe
4.1 e per i perossidi organici della Classe 5.2, l'Autorità
competente consente di evitare la marcatura di specifici imballaggi
con l'etichetta di rischio secondario di "ESPLOSIVO" (modello N. 1),
una dichiarazione al riguardo deve essere riportata.
5.4.1.5.5.2 Nel caso di perossidi organici e sostanze autoreattive
trasportate in condizioni che richiedono l'autorizzazione (per i
perossidi organici, vedi 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 e
4.2.1.13.3 del Codice IMDG; per le sostanze autoreattive, vedi
2.4.2.3.2.4 e 4.1.7.2.2 del Codice IMDG), una dichiarazione al
riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto di merci
pericolose. Una copia dell'approvazione della classificazione e delle
condizioni di trasporto per i perossidi organici e per le sostanze
autoreattive non elencate nella lista delle merci pericolose deve
essere allegata al documento di trasporto.
5.4.1.5.5.3 Nel caso di trasporto di un campione di perossido
organico (vedi 2.5.3.2.5.1 del Codice IMDG) o di sostanza
autoreattiva (vedi 2.4.2.3.2.4.2 del Codice IMDG), una dichiarazione
al riguardo deve essere inclusa nel documento di trasporto.
5.4.1.5.6 Sostanze infettanti
Deve essere indicato nel documento di trasporto l'indirizzo completo
del destinatario e il nome e numero telefonico del responsabile.
5.4.1.5.7 Materiale radioattivo
5.4.1.5.7.1 Per ciascuna spedizione di materiale di classe 7, dove
applicabile, devono essere fornite le seguenti informazioni,
rispettandone l'ordine:
1. Il nome e simbolo di ciascun radionuclide o, per miscele di
radionuclidi, una descrizione generica appropriata o una lista dei
nuclidi piu' restrittivi;
2. La descrizione della forma chimica e fisica del materiale, o una
annotazione che il materiale radioattivo e' in forma speciale o e' un
materiale radioattivo a bassa dispersibilità. Una descrizione
chimica generica e' accettata per le forme chimiche;
3. La massima attività del contenuto radioattivo durante il
trasporto, espressa in unità di becquerel (Bq), con un appropriato
prefisso SI (vedi 1.2.2.1 del Codice IMDG). Per i materiali fissili,
la massa di materiale fissile in unità di grammi (g), o multipli
appropriati, può essere indicata al posto dell'attività.
4. La categoria di imballaggio, ad es.: I - BIANCO, II - GIALLO, III
- GIALLO;
5. L'indice di trasporto (categorie II - GIALLO e III - solo GIALLO);
6. L'indice di sicurezza di criticità per le spedizioni di materiale
fissile, ad eccezione delle spedizioni esentate in 6.4.11.2;
7. II marchio identificativo di ciascun certificato di approvazione
dell'Autorità competente (materiale radioattivo in forma speciale,
materiale radioattivo a bassa dispersibilità, disposizioni speciali,
imballaggio previsto, o spedizione) applicabile alla spedizione;
8. Per spedizioni di imballaggi con sovraimballaggio o in contenitori
per il trasporto, una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni
imballaggio contenuto all'interno del sovraimballaggio o del
contenitore per il trasporto, e, dove appropriato, una dichiarazione
dettagliata di ogni sovraimballaggio o contenitore per il trasporto.
Se e' prevista la rimozione degli imballaggi dal sovraimballaggio o
dal contenitore per il trasporto in uno scarico intermedio, devono
essere forniti opportuni documenti di trasporto;
9. Se e' richiesta una spedizione ad uso esclusivo, la frase
"SPEDIZIONE AD USO ESCLUSIVO" ("EXCLUSIVE USE SHIPMENT" deve essere
indicata; e
10. Per LSA-II, LSA-III, SCO-I e SCO-II, l'attività totale della
spedizione in multipli di A2.
5.4.1.5.8 Aerosol
Se la capacità di un aerosol e' superiore a 1000 ml, essa deve
essere dichiarata nel documento di trasporto.
5.4.1.5.9 Esplosivi
Per le spedizioni di merci della classe 1, devono essere fornite le
seguenti informazioni, quando applicabili:
1. Sono state incluse rubriche per "SOSTANZE ESPLOSIVE, N.A.S.",
ARTICOLI ESPLOSIVI, N.A.S." e "COMPONENTI DI CATENA ESPLOSIVI;
N.A.S.. Quando non esiste una specifica rubrica, l'Autorità
competente dei Paese di origine deve usare la rubrica relativa alla
Divisione di pericolo e al Gruppo di compatibilità. Il documento di
trasporto deve contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa
rubrica approvato dall'Autorità competente di ..."seguita dalla
sigla automobilistica del Paese dell'Autorità competente.
2. II trasporto di sostanze esplosive per cui e' specificato nelle
rubriche individuali un contenuto minimo di acqua o di flemmatizzante
e' proibito quando il contenuto di acqua o di flemmatizzante e'
inferiore al minimo indicato. Tali sostanze possono essere
trasportate solo con una speciale autorizzazione dell'Autorità
competente del Paese di origine. Il documento di trasporto deve
contenere la dichiarazione: "Trasporto sotto questa rubrica approvato
dall'Autorità competente di ..." seguita dalla sigla automobilistica
del Paese dell'Autorità competente.
3. Nel caso di sostanze esplosive o articoli esplosivi imballati
"sotto l'approvazione dell'Autorità competente", il documento di
trasporto deve contenere la dichiarazione "Imballaggio approvato
dall'Autorità competente di..." seguita dalla sigla automobilistica
del Paese dell'Autorità competente.
4. Quando ci sono dei rischi che non sono evidenziati dalla Divisione
di pericolo e dal Gruppo di compatibilità, lo speditore deve fornire
indicazioni di ciascuno di questi rischi nella documentazione delle
merci pericolose.
5.4.1.5.10 Sostanze viscose
Quando vengono trasportate sostanze viscose, in accordo a 2.3.2.5 del
Codice IMDG, il documento di trasporto deve riportare la
dichiarazione "Trasporto in accordo alle prescrizioni del paragrafo
2.3.2.5 del Codice IMDG".
5.4.1.6 Certificazione
5.4.1.6.1 Il documento di trasporto deve contenere una dichiarazione
o certificazione di responsabilità dello speditore che attesti che
quanto consegnato per la spedizione e' idoneo al trasporto e le merci
sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate, e in
condizioni adatte al trasporto conformemente ai regolamenti
applicabili. Il testo di questa certificazione e':
"Dichiaro che le merci della presente spedizione sono descritte in
modo completo ed esatto con l'appropriata denominazione IMO e che
sono classificate, imballate marcate ed etichettate conformemente ai
regolamenti internazionali e nazionali applicabili".
"I
hereby declare that the contents of this consignement are fully
and
accurately described above by the Proper Shipping Name, and are
classified,
packaged, marked and, labelled/placarded, and are in all
respects
in proper condition for transport according to applicable
international
and national government regulations".
La certificazione deve essere firmata e datata dallo speditore. Sono
accettati fac-simile di firma se le leggi applicabili e i regolamenti
riconoscono la validità legale del fac-simile di firma.
5.4.1.6.2 Se la documentazione delle merci pericolose viene fornita
al trasportatore mediante applicazioni informatiche di gestione
elettronica dei documenti (EDP) o scambio telematico dei documenti
(EDI), la firma può essere sostituita dal nome (in caratteri
maiuscoli) della persona autorizzata a firmare.
5.4.2 Certificato di carico di un contenitore o di un veicolo
5.4.2.1 Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati o
imballati in un contenitore* o veicolo, le persone responsabili del
carico del contenitore o del veicolo devono fornire un "certificato
di carico del contenitore o del veicolo", indicante il o i numeri
d'identificazione del contenitore o del veicolo e attestante che
l'operazione e' stata condotta conformemente alle seguenti
condizioni:
1. II contenitore o il veicolo era pulito, asciutto e apparentemente
atto a ricevere la merce
2. I colli che devono essere separati, conformemente alle applicabili
disposizioni di separazione, non sono stati imballati insieme o
caricati su o nel contenitore o nel veicolo (a meno che l'Autorità
competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente a
7.2.2.3 del Codice IMDG);
3. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare
difetti, e solo i colli in buono stato sono stati caricati;
4. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, salvo
altrimenti autorizzato dall'Autorità competente, e tutte le merci
sono state caricate in modo appropriato e, se del caso,
convenientemente stivati con adeguati materiali di protezione, tenuto
conto del o dei modi di trasporto previsti;
5. Le merci caricate alla rinfusa sono state uniformemente ripartite
nel contenitore o nel veicolo;
6. Per le spedizioni comprendenti merci della classe 1, diverse dalla
divisione 1.4, il contenitore o il veicolo e' strutturalmente atto
all'impiego conformemente al 7.4.6 (del Codice IMDG);
7. Il contenitore o il veicolo e i colli sono marcati ed etichettati
in modo appropriato;
8. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO2 - ghiaccio secco)
e' utilizzata come refrigerante, il contenitore o il veicolo porta la
seguente indicazione, marcata o etichettata esteriormente in un luogo
visibile: "PERICOLO, CONTIENE GAS CO2 (GHIACCIO SECCO), AEREARE
COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE"; e
9. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal
5.4.1 del Codice IMDG, e' stato ricevuto per ogni spedizione di merci
pericolose caricate nel contenitore o nel veicolo.
Nota: Il certificato di carico del contenitore o del veicolo non e'
richiesto per le cisterne.
5.4.2.2 Un unico documento può riunire le informazioni che devono
figurare nel documento di trasporto delle merci pericolose e nel
certificato di carico del contenitore o del veicolo; in caso
contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri.
Quando le informazioni sono contenute in un documento unico, questo
deve contenere una dichiarazione firmata, come "Si dichiara che
l'imballaggio delle merci nel contenitore o nel veicolo e' stato
effettuato conformemente alle disposizioni applicabili". L'identità
del firmatario e la data devono essere indicate sul documento.
5.4.3 Documentazione richiesta a bordo della nave
5.4.3.1 Tutte le navi che trasportano merci pericolose e inquinanti
marini devono disporre di una lista speciale o manifesto# ove siano
indicate le merci pericolose e gli inquinanti marini e la loro
locazione, in accordo al regolamento 4.5 del Capitolo VII della
Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti e al regolamento
4(3) dell'Allegato III della Convenzione MARPOL 73/78. La lista
speciale o il manifesto possono essere sostituiti da un piano
dettagliato di stivaggio che identifichi per Classe e per locazione
tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini. La lista o il
manifesto delle merci pericolose e degli inquinanti marini deve
basarsi sulla documentazione e certificazione richiesta dal Codice
IMDG e deve almeno contenere, oltre alle informazioni riportate in
5.4.1, il luogo di stivaggio e la quantità totale delle merci
pericolose e degli inquinanti marini. Una copia di questi documenti
deve essere resa disponibile prima della partenza alla persona o
organizzazione designata dall'Autorità portuale nazionale.
* Vedi la definizione di "contenitore di trasporto" in
1.2.1 del Codice IMDG.
Vedi IMO/ILO/UN ECE Linee Guida per l'imballaggio di Unità
di Trasporto di Merci.
FAL.2/Circ. 51/Rev. 1 può essere utilizzata a questo
scopo.
5.4.3.2 Informazioni per interventi di emergenza
5.4.3.2.1 Per spedizioni di merci pericolose devono essere
immediatamente disponibili, in qualsiasi momento, informazioni
appropriate per gestire emergenza in caso di incidenti che
coinvolgano trasporti di merci pericolose. Queste informazioni devono
essere conservate separate dagli imballaggi contenenti merci
pericolose e in un luogo immediatamente accessibile in caso di
incidente. Per soddisfare tale disposizione e' possibile ricorrere a:
1. Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da
dichiarazione di merci pericolose; o
2. Documento separato, quale la Scheda di Sicurezza (SDS);
3. Informazioni di cui alle Procedure di Emergenza per Navi che
trasportano Merci Pericolose (Guida EmS), e alla Guida per il Primo
Soccorso Medico (MFAG).
5.4.4 Altre documentazioni e informazioni richieste
5.4.4.1 In determinate circostanze, sono richiesti certificati
speciali, quali:
1. Un certificato metereologico; così come richiesto nelle rubriche
individuali della Lista delle Merci Pericolose;
2. Un certificato che esenti una sostanza o un materiale o un
articolo dalle prescrizioni del Codice IMDG (ad esempio, vedere le
rubriche individuali per carbone di legna, farina di pesce, torta di
semi);
3. Per le nuove sostanze autoreattive e perossidi organici o per le
nuove formulazioni di sostanze correntemente indicate come
autoreattive e perossidi organici, e' richiesta una dichiarazione
dell'Autorità competente del Paese di origine che approvi la
classificazione e le condizioni di trasporto.
5.4.5 Modello per il Trasporto Multimodale di Merci Pericolose
5.4.5.1 Questo modello, che si allega a titolo di esempio, risponde
ai requisiti indicati nella Convenzione SOLAS 74, Capitolo VII,
Regola 4, e nella Convenzione MARPOL 73/78, Allegato III, Regola 4, e
disposizioni di questo capitolo sono obbligatorie; il tipo di modello
non e', invece, obbligatorio.
(Allegato omesso)