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DM 16 gennaio 2004, n. 44

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

(GU n. 47 del 26-2-2004 )

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Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva

99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri

temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle

emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2,

comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attività individuate

all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate

nello stesso allegato.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

 a) «adesivo»: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi

organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una

sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un

prodotto;

 b) «autorità competente»: le autorità competenti al rilascio

dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

 c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione

rilasciato dall'autorità competente ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto

legislativo n. 372 del 1999;

 d) «capacità nominale»: la massa giornaliera massima teorica di

solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in

condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto

prevista a livello di progetto;

 e) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno

l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno,

alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione

degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

 f) «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto

organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o

superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in

condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, è

considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura

di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

 g) «condizioni di confinamento»: le condizioni nelle quali un

impianto è gestito in maniera tale che i COV rilasciati

dall'attività sono captati ed emessi in modo controllato mediante un

camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi,

completamente diffusi;

 h) «condizioni normali»: una temperatura di 273,15 K ed una

pressione di 101,3 kPa;

 i) «consumo»: il quantitativo totale di solventi organici

utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro

periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per

riutilizzo;

 l) «emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili

da un impianto nell'ambiente;

 m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo

e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle

emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonchè i solventi

contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse

contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non

convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre,

porte, sfiati e aperture similari;

 n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle

emissioni negli scarichi gassosi;

 o) «esercizio normale»: tutti i periodi di funzionamento di un

impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di

avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;

 p) «flusso di massa»: la quantità di COV rilasciata, espressa in

unità di massa/ora;

 q) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o

gestisce l'impianto;

 r) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte

una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra

attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le

attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;

 s) «impianto esistente»: un impianto per il quale

l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in

vigore del presente decreto. Si considerano, altresì, esistenti gli

impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le

pellicce, e di tessuti, nonchè le pulitintolavanderie a ciclo

chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente

decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi

dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi

dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9,

comma 2;

 t) «inchiostro»: un preparato, compresi tutti i solventi organici

o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua

corretta applicazione, usato in un'attività di stampa per imprimere

testi o immagini su una superficie;

 u) «input»: la quantità di solventi organici e la loro quantità

nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i

solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che

devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per

svolgere l'attività;

 v) «media oraria»: la media aritmetica delle misure istantanee

valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;

 z) «media di 24 ore»: la media aritmetica dei valori orari validi

rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in

condizioni di esercizio normale;

 aa) «migliori tecniche disponibili»: la più efficiente e

avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di

esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a

costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di

emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a

ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel

suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili

occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui

all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.

 In particolare, si intende per:

 1. «tecniche»: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di

progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di

chiusura dell'impianto;

 2. «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne

consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente

valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che

siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il

gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;

 3. «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato

livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

 bb) «modifica sostanziale»:

 1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del

decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;

 2) per un piccolo impianto, una modifica della capacità

nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici

volatili superiore al 25%;

 3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità

nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici

volatili superiore al 10%;

 4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità

competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla

salute umana o sull'ambiente;

 5) qualsiasi modifica della capacità nominale che comporta

variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei

valori limite applicabili secondo l'allegato II;

 cc) «operazioni di avviamento e di arresto»: le operazioni di

messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di

un'attività di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come

definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale

21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, si

verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono

essere considerati come avviamenti e arresti;

 dd) «piccolo impianto»: un impianto dove sono svolte le attività

di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una

soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato

nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività

dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a

10 tonnellate all'anno;

 ee) «preparato»: le miscele o le soluzioni composte di due o più

sostanze;

 ff) «riutilizzo di solventi organici»: l'uso di solventi organici

recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale,

ivi compreso l'uso come combustibile;

 gg) «rivestimento»: ogni preparato, compresi tutti i solventi

organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una

sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un

effetto decorativo, protettivo o funzionale;

 hh) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti

composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un

camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono

espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;

 ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente

espresso in tonnellate/anno, riferito alle attività di cui

all'allegato I, determinato in riferimento alla capacità nominale

dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla

potenzialità della singola attività, come prevista a livello di

progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;

 ll) «soglia di produzione»: la quantità espressa in numero di

pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita

alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto

dell'impianto;

 mm) «solvente organico alogenato»: un solvente organico che

contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per

molecola;

 nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in

combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime,

prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche

o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure

come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità,

correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

 oo) «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti

quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in

forma solida, liquida o gassosa;

 pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici

volatili nelle emissioni che non può essere superata in un

determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in

riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come

percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni

normali;

 qq) «vernice»: un rivestimento trasparente.

 

 Art. 3.

 Valori limite di emissione

 1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di

emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione

diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione

totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III,

nonchè le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi

allegati. Tale risultato è ottenuto mediante l'applicazione delle

migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie

prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando

l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario,

installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da

minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

 2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data

di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore

contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a

quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli

allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di

campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove

non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio

1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse

autorizzazioni. È fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto

di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni

sulla base delle disposizioni del presente decreto.

 3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorità

competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua

conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1,

individuata sulla base della capacità nominale dell'impianto

indicata dal gestore, nonchè la periodicità dell'aggiornamento del

piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.

 4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del

decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli

allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti

impianti debbono conformarsi.

 5. Qualora il gestore comprovi all'autorità competente che, per un

singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile,

non è possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le

emissioni diffuse, la stessa autorità può autorizzare, per tale

singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo

che ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

 6. L'autorità competente può esentare il gestore

dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso

di attività che non possono essere gestite in condizioni di

confinamento, qualora tale possibilità sia prevista nello stesso

allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo

che comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto

allegato non è tecnicamente ed economicamente fattibile e che

utilizza la migliore tecnica disponibile.

 7. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui

all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.

 8. L'autorità competente può esentare il gestore dall'obbligo di

conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti

adibiti a due o più attività che, individualmente, superano le

soglie di cui all'allegato I, purchè la somma delle emissioni totali

di dette attività non superi la somma delle emissioni totali che si

avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attività, i

requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica

nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.

 9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come

cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro

tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi

di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con

sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida

della Commissione europea, ove emanate.

 10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il

flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di

etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a

10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma

delle masse dei singoli COV.

 11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate

etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso

di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di

etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito

un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle

masse dei singoli COV.

 12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni

dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di

confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per

ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e

di arresto.

 13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, è assegnata, o sui quali è

riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si

applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in

vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni

comunitarie, i valori limite di emissione specificati,

rispettivamente, nei commi 10 e 11.

 14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo

di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di

emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a

150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento,

è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione

negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013,

a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non

superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le

prescrizioni dell'allegato II.

 15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al

minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

 

 Art. 4.

 Controlli

 1. Il gestore, in conformità alle relative prescrizioni contenute

nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta

all'anno, fornisce all'autorità competente tutti i dati che

consentono a detta autorità di verificare la conformità

dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.

 2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la

registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione

presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di

COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al

punto finale di scarico, onde verificare la conformità delle stesse

emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo

5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua

misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture

durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche;

l'autorità competente può, comunque, richiedere, anche in questo

caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la

registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.

 3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di

massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V.

 4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2,

l'autorità competente può consentire l'installazione di strumenti

per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri

significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei

dispositivi di abbattimento.

 

 Art. 5.

 Conformità ai valori limite di emissione

 1. Il gestore dimostra all'autorità competente la conformità

dell'impianto:

 a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai

valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di

emissione totale, in quanto autorizzati;

 b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;

 c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove

applicabili.

 2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto

prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o

periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4,

comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicità prevista

dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di

gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato

IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante

negli scarichi gassosi, in conformità alle disposizioni

dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.

 3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti

nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

 4. In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite

di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se

nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori

limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori

limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

 5. Per le misurazioni periodiche la conformità ai valori limite di

emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel

corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media

delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto

nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore

limite di emissione stabilito.

 6. La conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11,

è verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa

dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non

altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento

la massa totale di carbonio organico emesso.

 7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e

nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di

emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni

opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.

 8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o

avarie, un valore limite di emissione è superato:

 a) informa tempestivamente l'autorità competente e adotta le

misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della

conformità;

 b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità

non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per

la salute umana.

 9. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche

prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.

 10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si

applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 203 del 1988.

 

 Art. 6.

 Criteri temporali di applicazione

 1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli

articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli

articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di

impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite

nello stesso allegato.

 3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente

presenta all'autorità competente, entro 12 mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la

descrizione delle attività di cui all'allegato I che superano le

soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie

adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e della

quantità delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui

all'articolo 3, comma 1, nonchè, se necessario, un progetto di

adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare

le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse

disposizioni dell'autorità competente, adottate ai sensi

dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di

adeguamento con le modalità indicate nello stesso progetto.

 4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di

impianto al quale, a seguito di una variazione di capacità nominale,

si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente

decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica è

considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere

applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel

caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a

modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la

parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un

nuovo impianto.

 

 Art. 7.

 Accesso del pubblico all'informazione

 1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un

impianto esistente l'autorità competente al rilascio

dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa

domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modifiche.

 2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi

aggiornamenti, nonchè le norme applicabili agli impianti rientranti

nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle

attività autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo

delle emissioni in possesso dell'autorità competente sono messi a

disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

 

 Art. 8.

 Relazione alla Commissione europea

 1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una

relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in

particolare, ai valori limite di emissione in conformità a quanto

previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno

2002. Copia della stessa relazione è inviata dalle autorità

competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo

compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il

31 dicembre 2004.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia

le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.

 

 Art. 9.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni

di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel

campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste

all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo

adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al

citato articolo 6, comma 2.

 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto le autorità competenti provvedono a rilasciare

autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso

di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e

per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle

autorizzazioni di carattere generale è previsto che il gestore sia

esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle

pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori

degli stessi impianti comunicano all'autorità competente di

avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non

oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

 4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa

riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella

fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con

l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti

massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di

incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, è costituito,

nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di

coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del

territorio, della salute, delle attività produttive e dell'economia

e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e

dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico

possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa

interessate.

 

 (Allegati omessi)

 

 


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