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L. 6 febbraio 2004, n. 36

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

(GU n. 37 del 14-2-2004 )

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Art. 1.

 (Natura giuridica e compiti istituzionali).

 1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato

ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio

agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e

dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e

sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,

nonchè nel controllo del territorio, con particolare riferimento

alle aree rurali e montane.

 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia

giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e

internazionale concernente la salvaguardia delle risorse

agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio

naturalistico nazionale, nonchè la sicurezza agroalimentare,

prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura

operativa nazionale di protezione civile.

 

 Art. 2.

 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,

il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo

nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in

particolare ha competenza in materia di:

 a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica

con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

 b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute

in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del

patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione

del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle

funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300;

 c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della

detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,

tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19

dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

 d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni

internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento

alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

 e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e

ambientale e concorso nelle attività volte al rispettodella

normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di

biosicurezza in genere;

 f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza

internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le

modalità previste dalla legislazione vigente;

 g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali

riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonchè degli

altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e

vegetale;

 h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in

violazione delle norme in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonchè repressione

dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

 i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai

fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè

collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di

polizia idraulica;

 l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di

protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento

anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi

boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo

del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività

consultive e statistiche connesse;

 m) attività di studio connesse alle proprie competenze con

particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa

delle risorse forestali anche al fine della costituzione

dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato

fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento

degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere

con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti

di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

 n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e

forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi

forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo

con le politiche forestali regionali;

 o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale;

approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali;

divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

 p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti

dello Stato.

 

 Art. 3.

 (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

 1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze

del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione

e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la

dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni

inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico

soccorso e la protezione civile.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si

avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le

funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f),

g), h) e i), nonchè per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo

edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione

delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa

normativa.

 3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso

il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento

previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì

le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la

qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

 4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi

dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748.

 5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello

dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i

decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti

dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.

155, e successive modificazioni.

 6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di

disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o

più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata

distribuzione territoriale del personale.

 7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla

formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla

specializzazione del personale del Corpo, nonchè, a richiesta, di

quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso

quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori

dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei

confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla

pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

 8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche

permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal

richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha

diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di

trasporto urbano e metropolitano.

 

 Art. 4.

 (Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle

politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di

rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha

facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per

l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni

propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo

2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281.

 2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del

Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali

regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal

Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello

Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri

dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro

designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti

del Comitato non compete alcuna indennità o compenso nè rimborso

spese.

 3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e

istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo

forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e

per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2

della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole

e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai

Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della

tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità,

interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi,

diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate

all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono

trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali,

nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini

dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale

dello Stato.

 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea

relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge

5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione

del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere

entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti

delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del

parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai

sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione

del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di

venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello

prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni

parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze

di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche

condizioni.

 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve

naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte

all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui

all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non

trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo

forestale dello Stato.

 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle

regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il

personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai

sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, nonchè il personale con rapporto di lavoro a

tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto

oltre centocinquanta giornate lavorative.

 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di

transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e

comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere

corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di

euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove

presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello

Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle

unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente

comma.

 8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e

delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al

personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la

finanza pubblica.

 9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il

solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari

regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e

delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da

trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della

presente legge.

 10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo

forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di

Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di

attuazione.

 

 Art. 5.

 (Disposizioni finali).

 1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del

Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente

legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile

1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite

alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

 2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad

eccezione dell'articolo 30, primo comma.

 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997,

n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse

finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale

dello Stato,".

 4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

 5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei

dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono

modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali

connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo

forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della

dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante

di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello

Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con

regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei

posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con

una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo

direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche

effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine

di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello

Stato.

 6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.

121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del

Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono

sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".

 7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,

dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite

le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da

istituirsi con decreto del direttore generale".

 8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3

aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto

legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono

sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".


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