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DM 10 febbraio 2004

Istituzione presso l'APAT del comitato geologico.

(GU n. 90 del 17-4-2004)

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Art. 1.

 Composizione

 1. Il comitato geologico, istituito presso il dipartimento difesa

del suolo dell'APAT quale organo consultivo, resta in carica cinque

anni ed e' costituito:

 dal direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo

presiede;

 dal direttore della Direzione generale per la difesa del suolo

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 dal responsabile del servizio CARG, rilevamento geologico e

analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT;

 da tre esperti designati dal dipartimento difesa del suolo

dell'APAT;

 dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra;

 da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano;

 da cinque esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio.

 

 Art. 2.

 Compiti

 1. Al comitato geologico sono assegnati i seguenti compiti:

 a) proporre programmi e progetti su aree e tematiche di

particolare rilevanza per la difesa del suolo;

 b) provvedere, nell'ambito del progetto di cartografia geologica

e geotematica ufficiale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), a:

 1) segnalare aree e tematiche di particolare interesse;

 2) esprimere il parere sui programmi operativi di lavoro

predisposti dai soggetti realizzatori;

 3) esprimere il parere scientifico sui dati geologici e sugli

elaborati cartografici da inviare alla stampa;

 4) partecipare, anche attraverso singoli componenti, alle

riunioni di coordinamento ed alle attivita' di controllo in corso

d'opera, anche fuori della sede del dipartimento, dei progetti in

corso di realizzazione;

 5) proporre la redazione di normative per il rilevamento e

l'informatizzazione dei dati e le modifiche alle stesse che si

rendessero necessarie nel corso dei lavori;

 c) supportare, su richiesta del direttore del dipartimento difesa

del suolo dell'APAT, alcune attivita' che il dipartimento svolge sia

in ambito nazionale che internazionale;

 d) garantire la consulenza scientifica a specifiche esigenze del

dipartimento difesa del suolo dell'APAT, nonche' al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, nel caso di interventi

di prevenzione e difesa da calamita' naturali che, qualora motivati

da situazioni urgenti, potrebbero comportare la consultazione diretta

di uno o piu' componenti del comitato.

 

 Art. 3.

 Organizzazione

 1. Il comitato geologico e' convocato dal presidente e puo' essere

articolato in sottocomitati per specifiche materie.

 2. La segreteria del comitato geologico e' assicurata dal

dipartimento difesa del suolo dell'APAT.

 3. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle

sedute del comitato geologico esperti particolarmente qualificati

nelle materie da trattare.

 

 Art. 4.

 Spese di missione

 1. Gli oneri relativi alle indennita' di missione e al rimborso

delle spese di trasporto per le riunioni del comitato geologico e per

i controlli in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento

difesa del suolo dell'APAT, dei componenti del comitato geologico e

degli esperti invitati, sono posti a carico del pertinente capitolo

di spesa dell'APAT.

 

 


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