DM
10 febbraio 2004
Istituzione
presso l'APAT del comitato geologico.
(GU
n. 90 del 17-4-2004)
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Art. 1.
Composizione
1. Il comitato geologico, istituito presso il dipartimento difesa
del suolo dell'APAT quale organo consultivo, resta in carica cinque
anni ed e' costituito:
dal direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo
presiede;
dal direttore della Direzione generale per la difesa del suolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
dal responsabile del servizio CARG, rilevamento geologico e
analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT;
da tre esperti designati dal dipartimento difesa del suolo
dell'APAT;
dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra;
da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
da cinque esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art.
2.
Compiti
1. Al comitato geologico sono assegnati i seguenti compiti:
a) proporre programmi e progetti su aree e tematiche di
particolare rilevanza per la difesa del suolo;
b) provvedere, nell'ambito del progetto di cartografia geologica
e geotematica ufficiale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), a:
1) segnalare aree e tematiche di particolare interesse;
2) esprimere il parere sui programmi operativi di lavoro
predisposti dai soggetti realizzatori;
3) esprimere il parere scientifico sui dati geologici e sugli
elaborati cartografici da inviare alla stampa;
4) partecipare, anche attraverso singoli componenti, alle
riunioni di coordinamento ed alle attivita' di controllo in corso
d'opera, anche fuori della sede del dipartimento, dei progetti in
corso di realizzazione;
5) proporre la redazione di normative per il rilevamento e
l'informatizzazione dei dati e le modifiche alle stesse che si
rendessero necessarie nel corso dei lavori;
c) supportare, su richiesta del direttore del dipartimento difesa
del suolo dell'APAT, alcune attivita' che il dipartimento svolge sia
in ambito nazionale che internazionale;
d) garantire la consulenza scientifica a specifiche esigenze del
dipartimento difesa del suolo dell'APAT, nonche' al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, nel caso di interventi
di prevenzione e difesa da calamita' naturali che, qualora motivati
da situazioni urgenti, potrebbero comportare la consultazione diretta
di uno o piu' componenti del comitato.
Art. 3.
Organizzazione
1. Il comitato geologico e' convocato dal presidente e puo' essere
articolato in sottocomitati per specifiche materie.
2. La segreteria del comitato geologico e' assicurata dal
dipartimento difesa del suolo dell'APAT.
3. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle
sedute del comitato geologico esperti particolarmente qualificati
nelle materie da trattare.
Art.
4.
Spese
di missione
1. Gli oneri relativi alle indennita' di missione e al rimborso
delle spese di trasporto per le riunioni del comitato geologico e per
i controlli in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento
difesa del suolo dell'APAT, dei componenti del comitato geologico e
degli esperti invitati, sono posti a carico del pertinente capitolo
di spesa dell'APAT.