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DPR 30 marzo 2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

(GU n. 127 del 1-6-2004)

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 Art. 1.

 Definizioni

 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

 a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale,

delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente

proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la

funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

 b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in

esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato

approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto;

 c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase

di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto

e comunque non ricadente nella lettera b);

 d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio:

la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle

esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

 e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova

realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di

infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra

le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle

infrastrutture stradali stesse;

 f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale

risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del

progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio

esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal

piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio

superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto

disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto

legislativo n. 285 del 1992;

 g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali,

secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n.

285 del 1992 e successive modificazioni;

 h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in

sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo

complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane

principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le

tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le

strade urbane di scorrimento;

 i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio,

destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le

diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati

ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui

al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto

concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali

in cui si svolgano le attività produttive;

 l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo

comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività

lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi

pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo

svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali

edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro

varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei

progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di

cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera A;

 m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie

d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di

edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato

da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di

venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi

veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto

dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive

modificazioni;

 n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in

proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a

partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto

stabilisce i limiti di immissione del rumore.

 

 Art. 2.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il

contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine

dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

 2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del

decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,

nonchè dall'allegato 1 al presente decreto:

 A. autostrade;

 B. strade extraurbane principali;

 C. strade extraurbane secondarie;

 D. strade urbane di scorrimento;

 E. strade urbane di quartiere;

 F. strade locali.

 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

 a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e

alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle

loro varianti;

 b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

 4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto

degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

 5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto

sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione,

in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro

dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo

rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

 

Art. 3.

 Fascia di pertinenza acustica

 1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F.,

le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate

dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

 2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una

prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una

seconda più distante denominata fascia B.

 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in

affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si

calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

 

 Art. 4.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova

 realizzazione

 1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui

all'articolo 2, comma 3, lettera b).

 2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera

individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore

tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di

ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia

in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di

riposo.

 3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite

di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

 

Art. 5.

 Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

 1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui

all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i

valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.

 2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere

conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al

decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con

l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in

affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di

infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano

a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo

restando che il relativo impegno economico per le opere di

mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati

nell'anno di riferimento del gestore.

 3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà

essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica

per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo

e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della

fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più

vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento

dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della

citata legge n. 447 del 1995.

 

Art. 6.

 lnterventi per il rispetto dei limiti

 1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il

rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della

fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella

tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del

1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro

dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione

nonchè dei ricettori.

 2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1,

ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti

nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente

conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche,

economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di

procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato

il rispetto dei seguenti limiti:

 a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di

riposo;

 b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di

carattere abitativo;

 c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

 3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza,

a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

 4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di

cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di

mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e

direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico

prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle

migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di

carattere tecnico-economico.

 

Art. 7.

 Interventi diretti sul ricettore

 1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli

interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di

linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle

infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 8.

 Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

 1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli

articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia

o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto.

 2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,

lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri

limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della

concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo

la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura

stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto

a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il

rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano

di campagna.

 

Art. 9.

 Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

 1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e

comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli

autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di

cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e

successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla

certificazione di omologazione ai fini acustici.

 

 Art. 10.

 Monitoraggio

 1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento

da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali

devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi

dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla

base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari

stanziamenti di bilancio.

 

Art. 11.

 Disposizioni finali

 1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui

all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data

29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del

6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di

risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di

approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei

limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 

 Allegato 1

 (previsto dall'articolo 3, comma 1)

 

(Omesso)

 

 


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