DPR 30 marzo 2004, n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
(GU
n. 127 del 1-6-2004)
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Art.
1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente
proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la
funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in
esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato
approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase
di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto
e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio:
la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle
esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova
realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di
infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra
le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle
infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del
progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal
piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto
legislativo n. 285 del 1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali,
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in
sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo
complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane
principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le
tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le
strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio,
destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le
diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui
al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali
in cui si svolgano le attività produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo
comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività
lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi
pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali
edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro
varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei
progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive
modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in
proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a
partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto
stabilisce i limiti di immissione del rumore.
Art.
2.
Campo
di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il
contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine
dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
nonchè dall'allegato 1 al presente decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e
alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle
loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto
degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto
sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione,
in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo
rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.
Art. 3.
Fascia
di pertinenza acustica
1. Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F.,
le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate
dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una
prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una
seconda più distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in
affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si
calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
Art. 4.
Limiti di immissione per infrastrutture
stradali di nuova
realizzazione
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera
individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore
tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di
ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia
in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite
di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.
Art. 5.
Limiti
di immissione per infrastrutture stradali esistenti
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i
valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere
conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con
l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano
a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando che il relativo impegno economico per le opere di
mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati
nell'anno di riferimento del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà
essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica
per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo
e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della
fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più
vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento
dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della
citata legge n. 447 del 1995.
Art. 6.
lnterventi
per il rispetto dei limiti
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il
rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della
fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella
tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro
dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione
nonchè dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1,
ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti
nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di
procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato
il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di
riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di
carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza,
a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di
cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di
mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e
direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico
prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle
migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di
carattere tecnico-economico.
Art. 7.
Interventi
diretti sul ricettore
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli
interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di
linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8.
Interventi
di risanamento acustico a carico del titolare
1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli
articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia
o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri
limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo
la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura
stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto
a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il
rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano
di campagna.
Art. 9.
Verifica
dei limiti di emissione degli autoveicoli
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e
comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli
autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, per accertarne la rispondenza alla
certificazione di omologazione ai fini acustici.
Art. 10.
Monitoraggio
1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento
da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali
devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla
base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
Art. 11.
Disposizioni
finali
1. Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui
all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data
29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
6 dicembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di
risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di
approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei
limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
(Omesso)