DLvo
21 maggio 2004, n. 171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
(GU
n. 165 del 16-7-2004)
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Art.
1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente
e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione,
dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello
del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni
nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto,
per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti
dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e
negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti
nell'allegato I.
2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni
derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni
degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:
a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da
fonti puntuali o diffuse;
b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una
sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa
sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;
c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di
movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati,
escluse quelle all'interno dei porti;
d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal
periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il
rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2
minuti per la salita;
e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto
espressi come biossido di azoto;
f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici
derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre
ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di
luce solare;
g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della
troposfera;
h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore
delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni
inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno
futuro e determinato sulla base degli inventari di cui
all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle
variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle
misure di riduzione previste ed attuate;
i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle
emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle
emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale
per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili
e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea.
Art. 3.
Programma nazionale di riduzione delle
emissioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche
comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il
programma nazionale di riduzione delle emissioni previste
all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale
per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili
e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli
obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto
conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure
ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa
necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:
a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da
impianti termici per uso civile, attivita' agricole e zootecniche,
trasporto stradale e da attivita' industriali in attuazione degli
impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione
di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure
economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e
agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni,
fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;
c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a
definire i modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei
costi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il
compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua
istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al
comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi
alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualita'
dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani
regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto
comitato e' composto da un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due
indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.
3. Il programma nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE
ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo
preordinate.
4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresi',
un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri
competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle
autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle
misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma
3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della
sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento
del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle probabilita' di conseguire gli obiettivi di
riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei
piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure
proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria;
c) valutazione della idoneita' delle metodologie previsionali
utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.
5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e' dovuto
alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad
essi attribuiti.
6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale
approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od
integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di
appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono
essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I
decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini
istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste
dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi
aggiornamenti.
Art. 4.
Inventari e proiezioni delle emissioni
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformita' ai
criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e
definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla
base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.
2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle
emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario
provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;
b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un
inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del
biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle
emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;
c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le
proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi,
sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).
3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati
da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere
disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i
fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e
alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e
delle proiezioni delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie
alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed
economici di dette proiezioni.
4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza
unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini
dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento
degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.
Art. 5.
Comunicazioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea
dell'ambiente:
a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle
emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni
necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti
sociali e economici di dette proiezioni;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005,
l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni
successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c),
corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa
dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione
delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi
successivi aggiornamenti. La prima comunicazione e' effettuata entro
il 31 dicembre 2006.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.
Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle attivita' produttive, in conformita' alle variazioni
apportate in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a
disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed
accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonche'
gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo
4.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a
disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle
province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche
per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle
emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli
enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo
scopo destinate a legislazione vigente.
6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi.
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi
di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da
raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.
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SO2 (kton) | NOX (kton) | COV (kton) | NH3 (kton)
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475 |990 |1159 |419
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.
1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4,
comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale
comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni
atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.