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DLvo 21 maggio 2004, n. 171

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

(GU n. 165 del 16-7-2004)

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 Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

 1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente

e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione,

dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello

del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni

nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto,

per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti

dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e

negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti

nell'allegato I.

 2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni

derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni

degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.

 

Art. 2.

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:

 a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da

fonti puntuali o diffuse;

 b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una

sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa

sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;

 c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di

movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati,

escluse quelle all'interno dei porti;

 d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal

periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il

rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2

minuti per la salita;

 e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto

espressi come biossido di azoto;

 f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici

derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre

ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di

luce solare;

 g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della

troposfera;

 h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore

delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni

inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno

futuro e determinato sulla base degli inventari di cui

all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle

variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle

misure di riduzione previste ed attuate;

 i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle

emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle

emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale

per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di

biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili

e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio alla Commissione europea.

 

Art. 3.

Programma nazionale di riduzione delle emissioni

 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle

attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle

politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche

comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza

unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale

per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il

programma nazionale di riduzione delle emissioni previste

all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale

per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di

biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili

e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli

obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto

conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure

ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa

necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui

all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:

 a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da

impianti termici per uso civile, attivita' agricole e zootecniche,

trasporto stradale e da attivita' industriali in attuazione degli

impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione

di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga

distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;

 b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure

economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e

agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni,

fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;

 c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a

definire i modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei

costi.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il

compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua

istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al

comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi

alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualita'

dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani

regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto

comitato e' composto da un rappresentante per ciascuna delle

amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre

rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due

indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.

 3. Il programma nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE

ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo

preordinate.

 4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresi',

un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri

competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla

Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle

autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle

misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma

3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della

sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento

del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:

 a) valutazione delle probabilita' di conseguire gli obiettivi di

riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei

piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

 b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure

proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria;

 c) valutazione della idoneita' delle metodologie previsionali

utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.

 5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e' dovuto

alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad

essi attribuiti.

 6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale

approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od

integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di

appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la

Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono

essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I

decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini

istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste

dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi

aggiornamenti.

 

Art. 4.

Inventari e proiezioni delle emissioni

 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformita' ai

criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e

definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla

base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.

 2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio:

 a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle

emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario

provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;

 b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un

inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del

biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle

emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;

 c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le

proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi,

sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).

 3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati

da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere

disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i

fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e

alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e

delle proiezioni delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie

alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed

economici di dette proiezioni.

 4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'

produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari

regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza

unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini

dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento

degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.

 

Art. 5.

Comunicazioni

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea

dell'ambiente:

 a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di

cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle

emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi

dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni

necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti

sociali e economici di dette proiezioni;

 b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005,

l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera

b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni

successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c),

corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa

dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione

delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi

successivi aggiornamenti. La prima comunicazione e' effettuata entro

il 31 dicembre 2006.

 

Art. 6.

Disposizioni finali

 1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.

Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della

salute e delle attivita' produttive, in conformita' alle variazioni

apportate in sede comunitaria.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a

disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed

accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet

dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonche'

gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo

4.

 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a

disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle

province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche

per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle

emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

 4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non

scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 5. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano

nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli

enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo

scopo destinate a legislazione vigente.

 6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi

dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla

normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con

successivi provvedimenti legislativi.

 

               Allegato I

          (previsto dall'art. 1, comma 1)

 

 Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi

di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da

raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

 

=====================================================================

 SO2 (kton) | NOX (kton) | COV (kton) | NH3 (kton)

=====================================================================

475             |990                |1159              |419

 

               Allegato II

          (previsto dall'art. 4, comma 1)

 

  Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.

 1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4,

comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale

comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni

atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.

 

 

 

 


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