DIR.
(Min. Amb.) 27 maggio 2004
Disposizioni
interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente
acquatico per le sostanze pericolose.
(GU
n. 137 del 14-6-2004)
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1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è di fissare in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di
qualità nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi
idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine
di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali
fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3)
e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a
livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e
diffuse.
Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del
quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n.
152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i
piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina
degli scarichi (capo II, articoli 45-53).
Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque
dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito
negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali
prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva
finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al
rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei
dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle
acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va
considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di
depurazione.
La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n.
152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.
2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti
gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del
decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si
svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto
stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità
delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due
condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve
ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze
pericolose».
3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorità
competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto
della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico,
puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per
l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze
pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli
fissati ai sensi della normativa generale.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati
nella medesima tabella, la quantità massima ammissibile della
sostanza continuerà ad essere espressa in unità di peso per unità
di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per
materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto
indicato nella stessa tabella.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo
l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve
lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì, il disposto
dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorità competente la
decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da
quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in
materia di acque di prima pioggia nonchè la normativa sui fanghi di
depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.
Per tutte queste disposizioni le autorità competenti
scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai
titolari delle attività da cui originano gli scarichi i tempi di
adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma
3, del decreto legislativo n. 152/1999.
4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo
finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al
raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose,
integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n.
152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi
contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1,
dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva
CE/2000/60 - che disciplinerà dettagliatamente la materia
modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui,
in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III),
nonchè al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo
n. 99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate
nel predetto allegato B rientra nelle facoltà delle autorità
competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con
le precisazioni di cui al successivo punto 5.
5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente
adottata nelle autorizzazioni dovrà essere adeguatamente motivata
sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela,
tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del
carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che
l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della
decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si
richiama che, nel caso in specie, non puo' essere che il piano
regionale di tutela delle acque.
6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli
standard di qualità della acque dall'inquinamento delle sostanze
pericolose con criteri di omogeneità sul territorio, le autorità
competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire
l'unitarietà dell'azione di tutela ambientale.