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DIR. (Min. Amb.) 27 maggio 2004

Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

(GU n. 137 del 14-6-2004)

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 1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è di fissare in

modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di

qualità nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi

idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine

di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali

fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3)

e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a

livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e

diffuse.

 Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del

quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n.

152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i

piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina

degli scarichi (capo II, articoli 45-53).

 Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque

dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito

negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali

prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva

finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al

rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei

dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle

acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va

considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di

depurazione.

 La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n.

152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.

 2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti

gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del

decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si

svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o

l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto

stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze

in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità

delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due

condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve

ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze

pericolose».

 3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorità

competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto

della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della

sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico,

puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per

l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze

pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli

fissati ai sensi della normativa generale.

 Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto

legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati

nella medesima tabella, la quantità massima ammissibile della

sostanza continuerà ad essere espressa in unità di peso per unità

di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per

materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto

indicato nella stessa tabella.

 Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose

il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo

l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve

lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì, il disposto

dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorità competente la

decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da

quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in

materia di acque di prima pioggia nonchè la normativa sui fanghi di

depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.

 Per tutte queste disposizioni le autorità competenti

scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai

titolari delle attività da cui originano gli scarichi i tempi di

adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma

3, del decreto legislativo n. 152/1999.

 4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo

finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 - al

raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose,

integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n.

152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi

contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1,

dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva

CE/2000/60 - che disciplinerà dettagliatamente la materia

modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui,

in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III),

nonchè al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo

n. 99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate

nel predetto allegato B rientra nelle facoltà delle autorità

competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con

le precisazioni di cui al successivo punto 5.

 5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti

amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente

adottata nelle autorizzazioni dovrà essere adeguatamente motivata

sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela,

tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del

carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che

l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni

provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la

motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,

in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della

decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato

dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima

deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si

richiama che, nel caso in specie, non puo' essere che il piano

regionale di tutela delle acque.

 6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli

standard di qualità della acque dall'inquinamento delle sostanze

pericolose con criteri di omogeneità sul territorio, le autorità

competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire

l'unitarietà dell'azione di tutela ambientale.

 

 


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