D.L.
4 giugno 2004, n. 144
Differimento
della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione
GU
n. 134 del 10 giugno 2004
conv.
nella L. 28 luglio 2004, n. 192
GU
n. 180 del 3 agosto 2004
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Art. 1.
Differimento
termini ossigeno disciolto
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e
successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione
od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le
misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione,
volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli
obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.
I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, sono differiti al 31 dicembre 2004 .
3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani
sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei
piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il
31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.
3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti
da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività
produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti
in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli
scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo
svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i
piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e
similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte
attività che possono oggettivamente comportare il rischio di
trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono
presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al
Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al
comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale
avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il
regolamento previsto dalla stessa .
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.