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D.L. 4 giugno 2004, n. 144

Differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

GU n. 134 del 10 giugno 2004

conv. nella L. 28 luglio 2004, n. 192

GU n. 180 del 3 agosto 2004

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Art. 1.

 Differimento termini ossigeno disciolto

 1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e

successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

 2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione

od all'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le

misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione,

volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli

obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. 

I termini di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.

147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

200, sono differiti al 31 dicembre 2004  .

 3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani

sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei

piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il

31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

  3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti

da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività

produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti

in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli

scarichi.

 3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo

svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i

piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e

similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte

attività che possono oggettivamente comportare il rischio di

trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di

determinare effettivi pregiudizi ambientali.

 3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono

presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al

Magistrato alle acque.

 3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al

comma 3-quater è affidata al Magistrato alle acque il quale

avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il

regolamento previsto dalla stessa  .

 

Art. 2.

Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 


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