DM
20 luglio 2004
Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
(Gu
n. 205 dell’1.9.04)
-------------------------------------------
Art.
1.
Campo
di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo
di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei
risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili;
c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.
Art.
2.
Definizioni
e fattori di conversione
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai
rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto
che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili
vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
3. La conversione dei kwh in tep viene effettuata utilizzando
l'equivalenza 1 kwh = 0,22x10(elevato)-3 tep per il primo anno di
applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kwh
in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili
nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere
l'efficienza e la concorrenza.
Art.
3.
Determinazione quantitativa degli
obiettivi e provvedimenti di
programmazione regionale
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle
imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso
misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di
energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze:
a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;
c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;
d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente
riduzione dei consumi di gas naturale, da conseguire con misure e
interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella
tabella A dell'allegato 1.
3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro
24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al
quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del
programma di cui all'art. 13, comma 2.
4. La quota degli obiettivi di cui al comma 1 che deve essere
conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal
rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima
impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa
autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul
territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate
nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli
obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente
decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e
tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive,
determinano con provvedimenti di programmazione regionale i
rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, nel cui
rispetto operano le imprese di distribuzione.
6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non
avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con
riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni
di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in
conformità al presente decreto.
7. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la
coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono
individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome
di individuare propri obiettivi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di
stabilire le modalità per il relativo conseguimento.
Art. 4.
Imprese di distribuzione soggette agli
obblighi e rapporti con la
programmazione
regionale
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto le
imprese di distribuzione alla cui rete di distribuzione sono
allacciati non meno di 100.000 clienti finali alla data del
31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi
entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione
del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un
numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del
31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto
tengono conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese
di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 sono validi
esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo
le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.
3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione
quanto previsto all'art. 3, comma 2.
4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla
singola impresa di distribuzione nell'ambito di un determinato
progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della
medesima impresa di distribuzione per un periodo di cinque anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 8. Gli eventuali effetti
conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a
riduzione delle quote degli obiettivi di competenza dell'impresa di
distribuzione, di cui al presente decreto, a seguito di parere
conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli
effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata
massima di efficacia è di sei anni.
5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione
energetico-ambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione
soggette agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano
annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli
obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o
province autonome interessate.
6. Su richiesta delle imprese di distribuzione l'Amministrazione
competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei
procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque
denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative
di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.
7. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico
ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni
e le province autonome possono stipulare accordi con le imprese di
distribuzione, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti
dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le
misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al
contesto regionale e locale.
8. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il
controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate
durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche
dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del
raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1,
concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa
di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure
che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle
imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a
cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui
al presente comma.
Art.
5.
Tipologia delle misure e degli interventi
ammissibili ai fini del
conseguimento degli obiettivi
1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di
risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso
progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente
nelle tipologie elencate nell'allegato 1.
2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, le regioni e
le province autonome possono prevedere tipologie di intervento
integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare
ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i
diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di
conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.
3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del
presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza
energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento
dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di
energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali
siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative
finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si
applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.
6. Sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di
pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti
di cui, all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida
per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei
progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio
dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la
documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere
prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di
tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto
anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso
tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base
dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può
aggiornare le linee guida.
7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da
non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione
appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi
progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo
sviluppo della concorrenza nel settore.
8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare
preliminarmente la conformità di specifici progetti alle
disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma
6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le
quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già
pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi.
La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è
effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di
conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo
di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di
formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti
finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre
tipologie di interventi e misure.
Art. 6.
Promozione di prodotti, apparecchi e
componenti di impianti
nell'ambito delle iniziative
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati
nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei
quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di
assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista
energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate,
certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:
a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con
quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati
conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine
vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kw devono presentare
un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i
generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza nominale superiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza
maggiore del 82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di
origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti
fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse
utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successivi aggiornamenti;
c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti
applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati
conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;
d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti
ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998,
recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi
connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle
lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al
decreto medesimo;
e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli
altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non
sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono
essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto
accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure
determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio
universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di
priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito
indicata:
1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno
Stato membro dell'Unione europea;
2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione
europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di
normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla
direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni
all'Unione europea;
5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione
internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione
europea.
Art.
7.
Modalità
di controllo
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti
di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione
e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria
effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di
intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e
può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento
di tali attività, nonchè, tra dette attività, quelle che, in tutto
o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad
evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata
professionalità.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base
degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con
le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome
intendano assumere in materia di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili. In particolare, successivamente al 2005,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla
quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le
attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi
di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun
contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione,
possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al
comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche
attraverso soggetti da esse controllati.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e
pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui
progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi
inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include
eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi,
di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi,
inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.
4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province
autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento
dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di
riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del
30 dicembre 1998 e successive modifiche.
Art.
8.
Modalità di esecuzione dei progetti ai
fini del conseguimento degli
obiettivi
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di
cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti
modalità:
a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
b) tramite società controllate dalle medesime imprese di
distribuzione;
c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al
Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli
estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici
che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui
all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e
di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.
Art.
9.
Copertura
degli oneri per la realizzazione dei progetti
1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge
14 novembre 1985, n. 481, i costi sostenuti dalle imprese di
distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di
cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una
riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non
coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il
trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri
stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi
sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei
progetti con le modalità di cui all'art. 8 possono trovare
copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia
elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse,
sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di
energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
Art. 10.
Titoli
di efficienza energetica
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, emette a favore delle imprese di distribuzione
titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati
bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai
sensi dell'art. 7, comma 1.
2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati
altresì alle società controllate dalle imprese di distribuzione
medesime e alle società operanti nel settore dei servizi energetici
per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee
guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le
disposizioni di cui all'art. 7.
3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del
mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per
la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le
regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano
alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione
tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.
6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente
decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito
del decreto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori
e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel
rispetto delle relative norme.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto
tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso m Mtep, e
il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo alle
imprese di distribuzione di cui all'art. 4, comma 1, entrambi
riferiti all'anno precedente.
Art. 11.
Verifica
di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, le
imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi
all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone
comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o
provincia autonoma competente per territorio.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che
ciascuna impresa di distribuzione possegga titoli corrispondenti
all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art.
4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle
compensazioni di cui al successivo comma 3. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas informa il gestore del mercato elettrico dei
titoli ricevuti e degli esiti della verifica.
3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma
1, l'impresa di distribuzione consegua una quota dell'obiettivo di
sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al
rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota
residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui
al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso,
qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1,
l'impresa di distribuzione non consegua almeno il 50% delle quote di
obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di
compensazione della quota residua nel biennio successivo.
4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al
comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e
comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi
del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma
competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni
applicate.
5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art.
110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con
uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato il finanziamento
di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini
dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione
dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di
incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della
diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali
a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente
decreto.
Art. 12.
Disposizioni particolari per le province
autonome di Trento e Bolzano
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e
Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da
esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le
province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il
conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le
province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas.
Art. 13.
Misure
preparatorie e di accompagnamento
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle
premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e
alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti
nel programma di cui al comma 2, nonchè all'esecuzione di campagne
informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio
energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al comma
6.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di
misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di
organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione
e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e
le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a
individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di
diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla
individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi
in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto
degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.
3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in
maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative
attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva
esecuzione delle relative misure e interventi.
4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure
e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi
energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere
il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel
rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonchè
dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di
cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi
energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli
interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato
con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti
nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione
contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato,
previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla
copertura dei costi di un programma di campagne informative e di
sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di
distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La
ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene
conto dell'obiettivo di ciascuno di esse, di cui all'art. 3, comma 4.
7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di
attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per
la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono
alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5.
La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla
copertura dei costi del programma di campagne informative e di
sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli
opportuni provvedimenti affinchè la Cassa conguaglio per il settore
elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa
assegnate dal presente articolo, nonchè ai fini della copertura,
mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti
dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Art.
14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio
2001, è abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in
attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.
3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende
come riferimento al presente decreto.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del
decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti
pendenti.
Allegato 1
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE
(Omissis)