www.tuttoambiente.it


DM 20 luglio 2004

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

(Gu n. 205 dell’1.9.04)

-------------------------------------------

 

 Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:

 a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo

di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio

energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere

perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;

 b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei

risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo

delle fonti rinnovabili;

 c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle

suddette misure e interventi.

 

 Art. 2.

 Definizioni e fattori di conversione

 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di

cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e

all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai

rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto

che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili

vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

 3. La conversione dei kwh in tep viene effettuata utilizzando

l'equivalenza 1 kwh = 0,22x10(elevato)-3 tep per il primo anno di

applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kwh

in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica

e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili

nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere

l'efficienza e la concorrenza.

 

 Art. 3.

Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di

 programmazione regionale

 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e

sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle

imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso

misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di

energia primaria secondo le seguenti quantità e cadenze:

 a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;

 b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006;

 c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007;

 d) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;

 e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.

 2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a),

b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente

riduzione dei consumi di gas naturale, da conseguire con misure e

interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella

tabella A dell'allegato 1.

 3. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro

24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al

quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del

programma di cui all'art. 13, comma 2.

 4. La quota degli obiettivi di cui al comma 1 che deve essere

conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal

rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima

impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa

autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul

territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate

nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.

 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli

obiettivi e delle modalità di conseguimento previsti dal presente

decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e

tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive,

determinano con provvedimenti di programmazione regionale i

rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti

rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, nel cui

rispetto operano le imprese di distribuzione.

 6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non

avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con

riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni

di consumo già conseguite, o previste da progetti avviati in

conformità al presente decreto.

 7. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la

coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono

individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.

 8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome

di individuare propri obiettivi di risparmio energetico e sviluppo

delle fonti rinnovabili, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di

stabilire le modalità per il relativo conseguimento.

 

 Art. 4.

Imprese di distribuzione soggette agli obblighi e rapporti con la

 programmazione regionale

 1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto le

imprese di distribuzione alla cui rete di distribuzione sono

allacciati non meno di 100.000 clienti finali alla data del

31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attività

produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi

entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di applicazione

del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un

numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del

31 dicembre 2001. Le modalità di applicazione del predetto decreto

tengono conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese

di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali.

 2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del

conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 sono validi

esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo

le modalità di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7.

 3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione

quanto previsto all'art. 3, comma 2.

 4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla

singola impresa di distribuzione nell'ambito di un determinato

progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della

medesima impresa di distribuzione per un periodo di cinque anni,

fatto salvo quanto previsto al comma 8. Gli eventuali effetti

conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente

tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a

riduzione delle quote degli obiettivi di competenza dell'impresa di

distribuzione, di cui al presente decreto, a seguito di parere

conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per gli

effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata

massima di efficacia è di sei anni.

 5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione

energetico-ambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione

soggette agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano

annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli

obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o

province autonome interessate.

 6. Su richiesta delle imprese di distribuzione l'Amministrazione

competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei

procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti

autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque

denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative

di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.

 7. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico

ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni

e le province autonome possono stipulare accordi con le imprese di

distribuzione, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti

dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le

misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al

contesto regionale e locale.

 8. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il

controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate

durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche

dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del

raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1,

concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa

di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti

del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la

Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure

che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle

imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a

cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui

al presente comma.

 

 Art. 5.

Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del

 conseguimento degli obiettivi

1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di

risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso

progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente

nelle tipologie elencate nell'allegato 1.

 2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, le regioni e

le province autonome possono prevedere tipologie di intervento

integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare

ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i

diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di

conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.

 3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del

presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza

energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del

conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento

dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di

energia elettrica. Non sono altresì ammissibili progetti ai quali

siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data

antecedente alla data di entrata in vigore del presente

provvedimento.

 5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative

finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si

applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

 6. Sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di

pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti

di cui, all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481,

l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida

per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei

progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio

dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la

documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere

prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di

tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto

anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso

tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base

dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a

seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può

aggiornare le linee guida.

 7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da

non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione

appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi

progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo

sviluppo della concorrenza nel settore.

 8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare

preliminarmente la conformità di specifici progetti alle

disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma

6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le

quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già

pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi.

La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è

effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di

sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di

conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo

di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di

formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti

finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre

tipologie di interventi e misure.

 

 Art. 6.

Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti

 nell'ambito delle iniziative

 1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati

nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei

quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di

assolvere ad una o più funzioni significative dal punto di vista

energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate,

certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:

 a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con

quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati

conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;

 b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine

vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kw devono presentare

un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i

generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di

potenza nominale superiore ai 300 kw devono presentare un'efficienza

maggiore del 82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di

origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti

fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse

utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e

successivi aggiornamenti;

 c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti

applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati

conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;

 d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti

ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998,

recante «Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle

prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi

connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle

lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al

decreto medesimo;

 e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli

altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non

sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono

essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto

accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure

determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio

universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di

priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito

indicata:

 1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno

Stato membro dell'Unione europea;

 2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione

europei, CEN, CENELEC ed ETSI;

 3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di

normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla

direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;

 4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni

all'Unione europea;

 5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione

internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione

europea.

 

 Art. 7.

 Modalità di controllo

 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti

di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione

e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria

effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di

intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e

può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento

di tali attività, nonchè, tra dette attività, quelle che, in tutto

o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad

evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata

professionalità.

 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base

degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con

le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome

intendano assumere in materia di risparmio energetico e sviluppo

delle fonti rinnovabili. In particolare, successivamente al 2005,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla

quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le

attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi

di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun

contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione,

possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al

comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche

attraverso soggetti da esse controllati.

 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e

pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui

progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi

inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include

eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi,

di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi,

inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.

 4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province

autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento

dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di

riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del

30 dicembre 1998 e successive modifiche.

 

 Art. 8.

Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli

 obiettivi

 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di

cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti

modalità:

 a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;

 b) tramite società controllate dalle medesime imprese di

distribuzione;

 c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi

energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.

 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al

Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli

estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici

che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui

all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e

di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.

 

 Art. 9.

 Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

 1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge

14 novembre 1985, n. 481, i costi sostenuti dalle imprese di

distribuzione per la realizzazione dei progetti con le modalità di

cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una

riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non

coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il

trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri

stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi

sostenuti dalle imprese di distribuzione per la realizzazione dei

progetti con le modalità di cui all'art. 8 possono trovare

copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia

elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse,

sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di

energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas.

 

 Art. 10.

 Titoli di efficienza energetica

 1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, emette a favore delle imprese di distribuzione

titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati

bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai

sensi dell'art. 7, comma 1.

 2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati

altresì alle società controllate dalle imprese di distribuzione

medesime e alle società operanti nel settore dei servizi energetici

per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee

guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le

disposizioni di cui all'art. 7.

 3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del

mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per

la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le

regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per

l'energia elettrica e il gas.

 4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano

alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione

tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.

 6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente

decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito

del decreto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori

e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel

rispetto delle relative norme.

 7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto

tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso m Mtep, e

il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo alle

imprese di distribuzione di cui all'art. 4, comma 1, entrambi

riferiti all'anno precedente.

 

 Art. 11.

 Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni

 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, le

imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia

elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi

all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone

comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o

provincia autonoma competente per territorio.

 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che

ciascuna impresa di distribuzione possegga titoli corrispondenti

all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art.

4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle

compensazioni di cui al successivo comma 3. L'Autorità per l'energia

elettrica e il gas informa il gestore del mercato elettrico dei

titoli ricevuti e degli esiti della verifica.

 3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma

1, l'impresa di distribuzione consegua una quota dell'obiettivo di

sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al

rapporto di cui all'art. 10, comma 7, può compensare la quota

residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui

al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso,

qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1,

l'impresa di distribuzione non consegua almeno il 50% delle quote di

obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di

compensazione della quota residua nel biennio successivo.

 4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al

comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai

sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e

comunque superiori all'entità degli investimenti necessari, ai sensi

del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorità per

l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività

produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

al gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma

competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni

applicate.

 5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art.

110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con

uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive,

d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato il finanziamento

di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini

dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione

dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di

incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della

diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali

a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente

decreto.

 

 Art. 12.

Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano

 1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e

Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da

esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le

province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il

conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le

province autonome si coordinano con l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas.

 

 Art. 13.

 Misure preparatorie e di accompagnamento

 1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata

in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle

premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e

alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti

nel programma di cui al comma 2, nonchè all'esecuzione di campagne

informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio

energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui al comma

6.

 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

d'intesa con la Conferenza unificata, è approvato un programma di

misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di

organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione

e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e

le province autonome. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a

individuare le modalità e le condizioni per l'effettuazione di

diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla

individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi

in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto

degli accordi di cui all'art. 4, comma 8.

 3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto e attuato in

maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative

attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva

esecuzione delle relative misure e interventi.

 4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure

e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi

energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere

il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel

rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonchè

dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

 5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di

cui al comma 8, è destinato alla effettuazione di diagnosi

energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli

interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed è assegnato

con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i

soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le società operanti

nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione

contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.

 6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 è destinato,

previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla

copertura dei costi di un programma di campagne informative e di

sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dalle imprese di

distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005. La

ripartizione delle risorse tra le imprese di distribuzione tiene

conto dell'obiettivo di ciascuno di esse, di cui all'art. 3, comma 4.

 7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di

attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attività produttive

alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla

ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per

la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono

alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresì alla

copertura dei costi del programma di campagne informative e di

sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6.

 8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta gli

opportuni provvedimenti affinchè la Cassa conguaglio per il settore

elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attività ad essa

assegnate dal presente articolo, nonchè ai fini della copertura,

mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti

dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

 Art. 14.

 Abrogazione

 1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile

2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio

2001, è abrogato.

 2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti

emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in

attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse.

 3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende

come riferimento al presente decreto.

 4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli del

decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti

pendenti.

 

 

 Allegato 1

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL

 GAS NATURALE

 

(Omissis)

 


www.tuttoambiente.it