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L. 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

(GU n. 215 del 13-9-2004)

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Art. 1.

 1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario

e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in

materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì,

determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono

a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la

disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità

giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie

regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa

comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica

nazionale, nonchè i criteri generali per la sua attuazione a livello

territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale

anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie

regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente

legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme

di attuazione.

 2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

 a) le attività di produzione, importazione, esportazione,

stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e

vendita di energia ai clienti idonei, nonchè di trasformazione delle

materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio

nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti

dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

 b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a

rete, nonchè la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di

energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di

energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli

obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,

dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità

competenti;

 c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas

naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio

sotterraneo di idrocarburi, nonchè di trasmissione e dispacciamento

di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le

disposizioni di legge.

 3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui

conseguimento è assicurato sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione

dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle

regioni e dagli enti locali, sono:

 a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli

approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle

esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone

geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

 b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,

la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle

relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in

relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

 c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti

finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel

territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività

del sistema economico del Paese nel contesto europeo e

internazionale;

 d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente

qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione

omogenea sul territorio nazionale;

 e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale

dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse

territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni

assunti a livello internazionale, in particolare in termini di

emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle

fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a

ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili

deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi

di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,

assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale

e territoriale;

 f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le

finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività

del sistema economico del Paese;

 g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la

prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

 h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

 i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento

alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

 l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica

in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione

pulita di combustibili fossili;

 m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di

prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia

elettrica, sensibili al costo dell'energia;

 n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le

aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli

enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano

nella gestione dei servizi.

 4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il

territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni

concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di

omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con

riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente

impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

 a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati

dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

 b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,

alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio

nazionale e dell'Unione europea;

 c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti

economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito

territoriale delle autorità che li prevedono;

 d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di

produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard

di sicurezza e di qualità del servizio nonchè la distribuzione e la

disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

 e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di

approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di

energia;

 f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle

infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle

caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,

prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio

ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi

strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di

attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,

con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

 g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio

pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate

in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di

libero mercato;

 h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per

il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la

realizzazione delle infrastrutture;

 i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in

conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi

internazionali.

 5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla

localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal

potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno

diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che

individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,

coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387.

 6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi

dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e

delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le

funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città

metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

 7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni

amministrativi:

 a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di

energia;

 b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

 c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e

delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,

trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonchè delle

caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata,

prodotta, distribuita e consumata;

 d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la

prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del

personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

 e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per

gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la

sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,

spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della

legislazione vigente;

 f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche

obbligatorie;

 g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del

territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale

delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse

nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

 h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche

dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

 i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti

strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del

decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la

sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti

energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi

dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle

tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e

l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le

infrastrutture energetiche;

 l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del

mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di

energia;

 m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

 n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia

mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni

interessate;

 o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo

energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle

risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della

continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato

dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o

per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema

energetico;

 r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della

sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici,

ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai

criteri generali di sicurezza antincendio.

 8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

 a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche

avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività

di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e

l'adozione dei relativi indirizzi;

 2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia

elettrica sulla rete nazionale;

 3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di

trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di

sviluppo del servizio elettrico;

 4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della

convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di

sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

 5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza

e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli

approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema

di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più

esteso all'importazione di energia elettrica;

 6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva

concorrenzialità del mercato dell' energia elettrica;

 7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di

distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia

elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la

Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani

energetici regionali;

 b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche

avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

 1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di

trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di

gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di

necessità, degli stoccaggi strategici nonchè la stipula delle

relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento

in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

 2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della

rete nazionale di gasdotti;

 3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in

giacimento;

 4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di

importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla

base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

 5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e

della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento

coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della

vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

 c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi

come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le

specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati,

compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

 1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di

impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e

all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire

l'approvvigionamento del mercato;

 2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le

amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta

dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in

materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi

sulle scelte di politica energetica nazionale, nonchè per la

definizione di iter semplificati per la realizzazione degli

investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali,

comunitarie e internazionali;

 3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,

dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito

all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

 4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per

la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di

lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per

l'approvvigionamento energetico del Paese;

 5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di

criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni

all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla

normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

 6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della

rete nazionale di oleodotti.

 9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma

3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di

intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le

iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

 10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione

di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede

a definire tale ripartizione.

 11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre

1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione

economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi

di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che

corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del

perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del

Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le

Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale

del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità

per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

 12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al

Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione

sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi

dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,

n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione

l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle

esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in

conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al

comma 11.

 13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi

delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle

leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta

giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto.

Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può

comunque essere adottato.

 14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle

leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle

forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il

Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un

sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso

tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il

provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle attività produttive.

 15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo

collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma

restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica

alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi

sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo

2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 16. I componenti dell'organo competente per la determinazione

delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del

sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti

in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano

rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e

seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità

civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti

dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

 17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti

nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea

e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di

nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di

nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi

potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra

citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove

fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per

la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina

che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è

accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per

una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal

Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove

infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa

consultazione delle autorità competenti dello Stato membro

interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di

entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti

dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le

concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le

autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24

novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività

produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio

delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti

italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto

previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

 18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella

realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di

interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai

fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento

delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno

diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei

gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della

corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota

delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle

nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo

di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle

tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle

attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta

giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso

positivamente.

 19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che

investono si intendono anche i soggetti che, mediante la

sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo

termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

 20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti

di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,

nonchè la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture

di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas

naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma

17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso

comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza,

economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del

Ministro delle attività produttive.

 21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi

in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di

svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero

nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e

finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in

relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della

data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

 22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su

segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta

i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico

dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno

ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di

rigassificazione di cui al comma 20.

 23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del

sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto

di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata

e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità

per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui

all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17

luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190

del 14 agosto 2002.

 24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

 a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 "2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per

lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e

di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo

predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli

indirizzi medesimi";

 b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna società a

controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna

società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi

direttamente nei medesimi settori".

 25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del

decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre

2004.

 26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del

decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

 "1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di

promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la

costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete

nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di

preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione

unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale

sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso

comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo

a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al

progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla

verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato.

Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le

competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in

merito all'accertamento della conformità delle opere alle

prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed

edilizi.

 2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

 a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a

carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la

salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,

nonchè il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

 b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di

inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino

variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio

dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di

un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni,

nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere

avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purchè

evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente

impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio,

le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di

salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonchè

i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali

interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio

dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità

urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere

motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di

cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto

del termine entro il quale è prevista la conclusione del

procedimento.

 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di

cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto

ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce

parte integrante e condizione necessaria del procedimento

autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA

o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di

assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al

comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono

prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il

procedimento unico deve essere concluso entro il termine di

centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

 4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o

le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio

dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi

dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di

sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al

comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su

istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti

per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo

procedimento risulti in fase di conclusione.

 4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle

reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di

tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto

di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e

alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di

trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza

superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla

normativa vigente".

 27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,

al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite dalle

seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso articolo 1-sexies, al

comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto nazionale

del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse.

 28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22

febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'articolo 4,

comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui

all'articolo 4, comma 4".

 29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico

dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di

concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica

e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione

europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione

dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del

mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le

imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di

tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di

energia ovvero la concorrenza nei mercati.

 30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

 "5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o

associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio

nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali

o costituite in forma societaria, nonchè ai soggetti di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente,

uguale o superiore a 0,05 GWh.

 5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni

cliente finale non domestico.

 5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo

ogni cliente finale.

 5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,

5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal

preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con

modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti

clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico

Spa".

 31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, è abrogato.

 32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre

1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del

sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la

fornitura ai clienti vincolati.

 33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia

elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di

distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività

produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre

modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative

convenzioni.

 34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del

gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di

servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti

e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la

concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non

possono esercitare, in proprio o con società collegate o

partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione

delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di

illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei

confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate

provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti

rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al

presente comma.

 35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,

compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di

misura, i provvedimenti necessari affinchè le imprese distributrici

mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto

da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro

consumi elettrici.

 36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia

elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono

autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge

corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di

contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio

e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro

per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi

sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli

impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i

seguenti soggetti:

 a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al

40 per cento del totale;

 b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per

cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla

popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

 c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla

revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità

di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi

di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più

regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al

comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa

con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non

inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento

autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,

il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza

derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto

per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso

ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36

non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di

cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data

di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi

a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di

energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in

termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto

baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,

interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il

contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali

interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del

corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo

articolo 6.

 39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o

dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico

di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in

relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto

passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione

omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso

periodo e allo stesso punto di offerta.

 40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di

garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da

parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in

essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato

vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico

Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente

il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia

importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia

elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia

elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per

detto trasferimento.

 41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta

da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui

al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè quella prodotta da impianti

entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti

rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice

e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad

acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione

nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se

prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o

alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al

terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete

di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e

il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di

cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a

condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni

in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del

comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene

ceduta al mercato.

 42. I produttori nazionali di energia elettrica possono,

eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi,

svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti

localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia

prodotta.

 43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle

piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè del servizio svolto dalle

imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui

all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è

delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali

delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e

criteri direttivi:

 a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni

tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete

di trasmissione nazionale;

 b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento

dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese,

con individuazione di specifici parametri ai fini della

determinazione delle integrazioni tariffarie;

 c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la

continuità e la qualità della fornitura.

 44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,

lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta

del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle

prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno

degli edifici;

 b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di

cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto

dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di

tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva

sicurezza.

 45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

 "7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono

costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il

controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le

attività e le passività relativi alla distribuzione di energia

elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per

l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le

opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle

attività esercitate dalle predette società".

 46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti

finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000

standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di

un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si

è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare,

mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita

del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate

aree geografiche.

 47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni

di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello

stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire

dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La

stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al

bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di

vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività

produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e

il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

 48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del

gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i

termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31

dicembre 2005.

 50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli

effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del

quarto comma del medesimo articolo 6.

 51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, è abrogato.

 52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i

livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e

della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a

riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli

impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè

all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio

liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del

Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri

dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della

tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la

revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza

del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme

tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione

dai rischi industriali;

 b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso

la determinazione di requisiti tecnici e professionali per

l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente

la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

 c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione

di sanzioni proporzionali e dissuasive.

 53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per

autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25

settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data

di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro i tre

anni successivi alla data di immatricolazione".

 54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge

25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati

anche a favore delle persone giuridiche.

 55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di

lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate

allo Stato ai sensi del comma 7.

 56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono

attività sottoposte a regimi autorizzativi:

 a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di

lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

 b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio

di oli minerali;

 c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli

stabilimenti di oli minerali;

 d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità

complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

 57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base

degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica,

previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in

materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

 58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi

di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56,

lettere c) e d), nonchè quelle degli oleodotti, sono liberamente

effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in

materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione

incendi e di demanio marittimo.

 59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica,

anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e

di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il

Ministero delle attività produttive può concludere, per

investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e

definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1

dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di

programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,

e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni

di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

 60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di

valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al

potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale

liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le

disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e

all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni

di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono

anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in

sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di

valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

 61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in

sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci

anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto

a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

 62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il

Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori

interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per

l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

 63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione

di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture

pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.

784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative

alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;

servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;

lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;

eventuali saggi archeologici ove necessario.

 64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società

concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas

naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge

28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,

i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e

indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai

singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese

generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo

del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori

spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di

concessione del contributo.

 65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le

imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero

delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento

finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che

il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere

non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di

istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore

alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi

soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da

una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni

intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi

relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato

sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

 66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto

a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione

degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo

11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

 67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività

produttive della documentazione finale di spesa e della

documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,

della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre

2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.

411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.

463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

 68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" è sostituita dalle

seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo

decorrono" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:

"quattro anni".

 69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio

degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,

data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va

interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto

anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi

atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata

secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità

all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il

periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina

entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale

affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del

periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di

pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio

non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il

comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del

2000.

 70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a

tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il

Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e

dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori

interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la

ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente

sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da

carbone.

 71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai

sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con

l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con

l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonchè

l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al

teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica

effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

 72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad

uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa,

previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre

2005.

 73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la

produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili

costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai

provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono

inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,".

 75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I

soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di

impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non

rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata

nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono

considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova

all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente

avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione

della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto,

nonchè l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete

elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di

gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di

macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto,

ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa

o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste

da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti

beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non

sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste

incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato".

 76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il

Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di

programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia

e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della

diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali

dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli

idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione

degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,

delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili

all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi

sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni

ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,

fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 624.

 78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono

rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano

le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto

nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove

richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre

mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro

mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e

condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale

termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di

impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi

convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude

entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del

procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625.

 81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si

conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione

dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

 82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli

obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire

la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al

comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il

rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77

ha effetto di variante urbanistica.

 83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche

ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la

procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui

sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione

del proponente.

 84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di

specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i

titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma

non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della

presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato

uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti

e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere

connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può

eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque

spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto

della coltivazione. La regione competente per territorio provvede

alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali

interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce

motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in

produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio

della coltivazione.

 85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per

la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo,

con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

 86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purchè

omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In

particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli

stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di

calore con pari potenzialità termica.

 87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli

di detta grandezza.

 88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro

dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione

degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione

e di rumore e i criteri di sicurezza.

 89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello

sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione

sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai

Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al

Parlamento.

 90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio

2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

 "4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel

comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente

dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata

dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo".

 91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31

gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

 "1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente

dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere

equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di

determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai

prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per

tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto

perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione".

 92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,

è abrogato.

 93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia

di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5

dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è

inserito il seguente:

 "5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002

i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

 a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in

essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso

fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto

dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è

determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul

mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche

similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

 b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in

base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento

dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas,

espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n.

52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,

e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc |m=

38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale

indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato

dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei

parametri di cui alla stessa deliberazione".

 94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 "6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°

gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi

gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto,

in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della

produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per

ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita

in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80

milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".

 95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di

gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001,

qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad

una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del

gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare

come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte

le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di

attribuzione univoca.

 96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

 "2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno

presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9

gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i

relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004

l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle

opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.

L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del

concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle

eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia

dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo,

dell'80 per cento dell'importo indicato".

 97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

 98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14

novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei

rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di

combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti

sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni

di cui ai commi da 99 a 106.

 99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede

alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti

radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati

secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo

stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria

indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre

2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre

2003, n. 368.

 100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene

individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II

categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma

99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i

criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in

sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli

oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge

18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non

possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

 102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali

afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio

2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile

2003, n. 83, nonchè alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,

la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività

produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

 103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle

strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge

attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i

settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo

energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero.

Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima

società, in regime di separazione contabile anche tramite la

partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

 104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di

cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale

e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle

indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in

sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello

di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,

n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,

n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e

le modalità tecniche del conferimento.

 105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque

ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito

con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000.

Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto

di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a

euro 300.000.

 106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è

effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo la protezione

sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonchè la tutela

dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";

 b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in

relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno" sono

inserite le seguenti: "e in relazione alle condizioni antropiche del

territorio";

 c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di cui

uno con funzioni di presidente" sono soppresse;

 d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il

seguente: "Il Presidente della Commissione è nominato con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza

pubblica".

 107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su

proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono

definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di

connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il

cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

 108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio

delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su

richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità

per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della

rete di trasmissione nazionale Spa.

 109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino

al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete

di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che

utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione,

farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11

gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione

di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza

ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,

con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle

farine animali e al netto della produzione media di elettricità

imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile

1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non

può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

 110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione

generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle

attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni,

volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di

infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di

entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie

tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche

e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il

versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per

mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento

non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla

data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa

l'istruttoria.

 111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi

comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti

presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse

minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di

cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme

derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle

attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e

la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni

soggetti alle norme di polizia mineraria, nonchè per i controlli di

produzione e per la tutela dei giacimenti.

 113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

sono soppresse le parole: "per non più di una volta".

 114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

 115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti

previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive

disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero

delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle

risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le

medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9

gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

 116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti

assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore

energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale,

già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a

decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività

produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la

ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto

dal 1° gennaio 2004.

 117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a

euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come

da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle

attività produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 28, la parola: "ottanta" è sostituita dalla seguente:

"centoventi";

 b) al comma 30, la parola: "quaranta" è sostituita dalla

seguente: "sessanta".

 119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema

energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione

delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle

attività produttive:

 a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano

nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso

efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno,

rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

 b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il

risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici

utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di

spesa di euro 5.000.000 annui;

 c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per

l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20

unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse

umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante

contratti con personale a elevata specializzazione in materie

energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

 d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione

internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca

in materia di tecnologie pulite del carbone e ad "emissione zero",

progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo

dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli

stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno

degli anni dal 2004 al 2006;

 e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla

lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy

Forum e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006,

necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che

l'Italia ospita come presidenza di turno.

 120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a

euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e

a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro

3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro

2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e,

quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

delle attività produttive.

 121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui

all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

 a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto

dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di

allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del

processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno

europeo;

 b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e

agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento

nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle

competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

 c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali

si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla

regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di

vigilanza del Ministro delle attività produttive;

 d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in

campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo

nazionale.

 


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