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DL 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni

legislative.

(GU n. 264 del 10-11-2004)

conv. nella L. 27 dicembre 2004, n. 306 (1)

(GU n. 302 del 27-12-2004)

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(1) L’art. 6 della L. 306/04 così dispone riferendosi alla nuova scadenza relativa al Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro: “All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".

 

(Estratto)

 

Art. 3.

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di

 prevenzione incendi

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui

a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,

come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003,

n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

 

 Art. 14.

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive

 esistenti

 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge

23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.

1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il

completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive

esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,

al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di

-adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto

dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

 

Art. 19.

 Tutela della salute dei non fumatori

 1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge

16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

 Art. 19-quater

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si

applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

 Art. 19-quinquies

Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia

residenziale pubblica

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

 

 Art. 19-octies

Denunce dei pozzi

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30

giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"..

 


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