DL 9 novembre 2004, n. 266
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
(GU
n. 264 del 10-11-2004)
conv. nella L. 27 dicembre 2004, n. 306 (1)
(GU
n. 302 del 27-12-2004)
-------------------------------------------------------
(1) L’art. 6 della L. 306/04 così dispone riferendosi
alla nuova scadenza relativa al Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro:
“All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
(Estratto)
Art. 3.
Direttive per il superamento del regime
di nulla osta provvisorio di
prevenzione
incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui
a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
Art.
14.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive
esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive
esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di
-adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
Art. 19.
Tutela
della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.
Art.
19-quater
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si
applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Art.
19-quinquies
Proroga di termini in materia di
rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia
residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art.
19-octies
Denunce dei pozzi
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30
giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"..