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D.L. 12 novembre 2004, n. 273

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

(G.U. n. 268 del 15-11-2004)

conv. nella L. 30 dicembre 2004, n. 316

(GU n. 2 del 4-1-2005)

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Art. 1.

 Autorizzazione ad emettere gas serra

 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad

effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di

attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, in

esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale

competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di

autorizzazione.

 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad

effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di

attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti

in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione

almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio

dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici

ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di

combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva

2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo

dell'impianto.

 3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta

conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva

2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per

la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonchè le

specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa,

sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive.

 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante

provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo

sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del

Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui

all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

 

Art. 2.

Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di

emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva

 2003/87/CE

 1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività

elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano

all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le

informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di

emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche

relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle

suddette informazioni, nonchè le specificazioni sui dati richiesti,

sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del Ministro delle attività

produttive.

 

 Art. 2-bis.

 Sanzioni

1. Il gestore che omette di presentare la domanda di

autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di

biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a

quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo

che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di

biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui

avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

 3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale

competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce

informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni

tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità

alle prescrizioni del presente decreto.

 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la

chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi

previsti dal presente decreto.

 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal

prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la

violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni

amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione

previsto dalla normativa vigente.

 6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la

violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

 7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino

alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della

direttiva 2003/87/CE.

 

 Art. 3.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la

ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità

nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente.

 2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni

predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero

delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data

15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il

periodo 2005-2007, fatte salve le modifiche e le integrazioni che

la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del

Piano stesso, nonchè le eventuali modifiche e integrazioni

concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281.

 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a

seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e

comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della

stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad

effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del

comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del

parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili di carattere finanziario.

 2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di

programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli

altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni

per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza

con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e

sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di

modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle

quote di emissioni che si rendano necessarie.

 

 Art. 4.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 


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