L. 15 dicembre 2004, n. 308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione.
(GU
n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187)
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti
legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche
mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse
idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per
la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i
settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi'
i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di
due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti
legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e
l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei
decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche,
individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta' regolamentare
e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117
della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione
espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in
vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio
di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresi'
essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei
pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque
giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette
alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni
parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data
di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da
parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei
decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega
legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,
sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire
e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella
forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. 1 decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel
rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze
per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni
delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le
norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
del principio di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento
della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana,
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere
i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale,
comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei
controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di
violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle
misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi,
finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita'
ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, nonche' il risparmio e l'efficienza
energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni di tutela
dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso
strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al
fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di
contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali
e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni
ambientali e del principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e
l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale,
estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e
dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi
di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il
potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita'
competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale
anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del
sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i
limiti di pena e l'entita' delle sanzioni amministrative gia'
stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale.
Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri
direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di
settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla
valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale
rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche'
alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella
ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole
e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale
secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione
di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di
controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o
in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove
possibile, il ricorso all' autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati
agli obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche
utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione
elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi
sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa
e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a
ridurne la quantita' e la pericolosita'; semplificare, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di
gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu'
efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare
l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere
il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori
tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonche' il
recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare
riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena operativita' delle attivita' di
riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di
obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a tutti i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali
di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la
costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale
passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la
gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere
l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri
sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la
nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel
casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro
quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al
modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza
di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi
strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a
procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e
nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di
affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani, anche mediante una piu' razionale definizione
dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale;
garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da
materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento
degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da
esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private
per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le
norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori
di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero
dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre
differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti
con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere
che gli obiettivi di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e
delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la
valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi
previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare;
favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la
diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della
risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a
garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di
ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di
regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del
1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e
rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella
costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di
nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi
premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza
di impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita'
degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al
risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione
tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli
con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti
dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la
disciplina sostanziale e procedurale dell'attivita' di
pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di
risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza
delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore
dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per
prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle
linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative
finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante
l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore
disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli
strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di
conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della
volonta' delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la
percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione
ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e
marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione,
e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni
geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree
protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la
conclusione di accordi di programma con le organizzazioni piu'
rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli
disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in
attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni
parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali
regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei
beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del
citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e
le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla
normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per
danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di
irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative
agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle
prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del danno;
definire le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche
meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed
effettuano investimenti per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo
1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto
del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista
ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla
prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo
rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre
meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei
programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione
della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita'
competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando
i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al
fine di' evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un
unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni
ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale
settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della
disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel
rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva
2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni
provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita
dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato
elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di
validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni
derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente
alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita'
dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori
sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione
della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui
all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che
stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione
esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle
lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali
regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere
per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata
di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di
ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti
apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da una
segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo
delegato e composta da venti unita', di cui dieci scelte anche tra
persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in
servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria
tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina
altresi' l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo
decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con
atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono
individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la
protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni
quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al
comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo
stato dei lavori della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e
sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche
legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di
800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando,
per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione dei commi 17 e 18.
20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione
del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la
partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da
quelli di natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il diritto di
edificare che sia stato gia' assentito a norma delle vigenti
disposizioni, e' in facolta' del titolare del diritto chiedere di
esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui
abbia acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del
comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa
comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito,
dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente strumento
urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del
diritto di edificare di cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non
costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le
norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei
casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del
diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa del vincolo
sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini
della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui
rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a)
del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei
rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da
cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime
secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' le
modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle
materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla
definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29,
i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non
abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie
derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da
fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28.
28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui all'articolo
30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla
quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi,
elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per
la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica
e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata a
seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera
interessata, accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali
condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita' pubblica
competente nel Paese di appartenenza. Le modalita' di funzionamento
della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale
dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e' sostituita
a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione
di conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le
seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni
di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o
ad altre. specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami
scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che
possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle
specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei
rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati
ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei
requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio
medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attivita' di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e
bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche' nella
categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale
stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta
la seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI
9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione
di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";
c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14,
D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti
per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi
ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera
b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento
rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di
cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative
modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio";
d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a
quanto previsto al comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'
autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche'
non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione
dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre ai
cementifici, le seguenti attivita' di recupero della polvere di
allumina, in una percentuale dall' 1 al 5 per cento nella miscela
complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;.
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio
da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella
localita' denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore
generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del
potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a favore
del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il
comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni,
invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere
sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del
comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte
della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa
convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il
Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale delle
anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime
finalita', possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del
comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa tra il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le somme
riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con
la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, effettuata la
demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero e di
riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali
interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme
riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del
2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, o della regione interessata, sono individuati
ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi
di demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui ai commi
32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito,
previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei
successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle
modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e il Ministero della difesa.";
b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1,
nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalita'
di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime
finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero
altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.";
c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora
i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136,
per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti
superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato
una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita'
paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la
disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima
che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui
al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre
il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in
difformita' da essa, l'accertamento di compatibilita' paesaggistica
dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione
eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui
all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni
altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati,
anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione,
rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di
pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'
amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al
precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma
37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La
somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), e'
riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per
essere utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma 36,
lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la
domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31
gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda,
previo parere della soprintendenza.
40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale
competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una
specifica unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque
interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di
aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo
della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non
piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale
ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il
funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di
450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del
comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di
programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della
qualita' dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di
veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del comma 46.
48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni.";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane".
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a
supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attivita'
a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e
nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di
laboratori locali di ricerca, e' autorizzata per il triennio
2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede
quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e' delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per
la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL
della Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della
Aeronautica Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito
dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10
milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno
2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
54. Il Ministro delleconomia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione dei commi 51 e 53.