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L. 15 dicembre 2004, n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

(GU n. 302 del 27-12-2004- Suppl. Ordinario n.187)

……………………………………………

 

 

Art. 1.

 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu' decreti

legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle

disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche

mediante la redazione di testi unici:

 a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

 b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse

idriche;

 c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

 d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo

sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

 e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

 f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per

la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione

ambientale integrata (IPPC);

 g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i

settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi'

i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di

due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti

legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e

l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei

decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche,

individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta' regolamentare

e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117

della Costituzione.

 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione

espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in

vigore.

 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro

per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati,

sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti

legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi

tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,

per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro

trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti

legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni

ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla

presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio

di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresi'

essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei

pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque

giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette

alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali

modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni

parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data

di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti

legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da

parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei

decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega

legislativa.

 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'

emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o

correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,

sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua

le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire

e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

 7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,

eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella

forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

 8. 1 decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel

rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze

per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni

delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n.

59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le

norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e

del principio di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri

direttivi generali:

 a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento

della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana,

dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della

promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere

i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale,

comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato

istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;

 b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei

controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di

violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;

 c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

 d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle

misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi,

finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita'

ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie

disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio,

del 24 settembre 1996, nonche' il risparmio e l'efficienza

energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni di tutela

dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso

strumenti economici, finanziari e fiscali;

 e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al

fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di

contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali

e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

 f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di

precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni

ambientali e del principio "chi inquina paga";

 g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e

l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale,

estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21

dicembre 2001, n. 443;

 h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e

dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi

di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il

potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita'

competenti;

 i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale

anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del

sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i

limiti di pena e l'entita' delle sanzioni amministrative gia'

stabiliti dalla legge;

 l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di

comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale.

Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico

individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo

117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri

direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di

settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla

valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale

rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche'

alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella

ricerca;

 n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole

e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale

secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione

di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di

controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o

in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove

possibile, il ricorso all' autocertificazione.

 9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati

agli obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche

utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione

elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi

sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

 a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa

e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a

ridurne la quantita' e la pericolosita'; semplificare, anche mediante

l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di

gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu'

efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare

l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere

il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori

tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonche' il

recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre

2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme

previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88

del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare

riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari

interventi per garantire la piena operativita' delle attivita' di

riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di

obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a tutti i

consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei

rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali

di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la

costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale

passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la

gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere

l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri

sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia

provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la

nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel

casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro

quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al

modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione

predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza

di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi

strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a

procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e

nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di

affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani;

assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui

rifiuti urbani, anche mediante una piu' razionale definizione

dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle

operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine

di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale;

garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti

riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da

materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento

degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da

esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private

per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti

contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le

norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori

di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio

all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero

dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in

sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre

differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti

con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere

che gli obiettivi di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e

delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere

conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la

valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi

previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare;

favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti

privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli

interventi di bonifica e messa in sicurezza;

 b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,

semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di

regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e

agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n.

36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la

diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della

risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a

garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e

sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena

attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di

ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di

regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del

1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e

rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella

costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e

distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi

anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni;

favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di

nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi

premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza

di impianti di energia idroelettrica;

 c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e

finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita'

degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al

risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione

tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli

con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti

dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la

disciplina sostanziale e procedurale dell'attivita' di

pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di

risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza

delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore

dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per

prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle

linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina

sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative

finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante

l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore

disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa;

semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli

strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di

tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di

conclusione dell'iter procedimentale;

 d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della

volonta' delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la

percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione

ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e

marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata motivazione,

e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle

specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di

autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni

geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire

l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree

protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la

conclusione di accordi di programma con le organizzazioni piu'

rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato,

dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo

sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del

patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi

nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli

disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti

dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,

decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di

salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in

attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni

parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali

regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei

beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del

citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e

le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla

normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita';

 e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per

danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di

irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative

agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle

prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del danno;

definire le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre

a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche

meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed

effettuano investimenti per il miglioramento della qualita'

dell'ambiente sul territorio nazionale;

 f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del

Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo

1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21

dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di

regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto

del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista

ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla

prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;

introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo

rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;

garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre

meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e

promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei

programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione

della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita'

competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando

i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;

adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di

IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al

fine di' evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un

unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni

ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di

applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre

1996, ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale

settoriale;

 g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di

riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della

disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel

rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva

2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia,

prevedendo:

 1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni

provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti

rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita

dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato

elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di

validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;

 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni

derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;

 4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli,

combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente

alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita'

dell'aria;

 5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori

sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione

della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui

all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che

stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione

esistenti.

 10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle

lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali

regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere

per le deleghe legislative.

 11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata

di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di

ventiquattro membri scelti fra professori universitari, dirigenti

apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta

qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

 12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da una

segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo

delegato e composta da venti unita', di cui dieci scelte anche tra

persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in

servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, con funzioni di supporto.

 13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria

tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina

altresi' l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con successivo

decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai

predetti componenti.

 14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con

atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono

individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e

imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la

protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

 15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni

quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al

comma 11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo

stato dei lavori della medesima commissione.

 16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e

sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche

legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, e'

autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.

 17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di

800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando,

per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per l'attuazione dei commi 17 e 18.

 20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il

seguente:

 "1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione

del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la

partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio".

 21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da

quelli di natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il diritto di

edificare che sia stato gia' assentito a norma delle vigenti

disposizioni, e' in facolta' del titolare del diritto chiedere di

esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui

abbia acquisito la disponibilita' a fini edificatori.

 22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del

comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa

comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito,

dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

 23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente strumento

urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del

diritto di edificare di cui al comma 21.

 24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non

costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le

norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei

casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del

diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa del vincolo

sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area

diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini

della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

 25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui

rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a)

del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei

rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da

cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime

secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' le

modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti al regime delle

materie prime e non a quello dei rifiuti.

 26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del

decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle

materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla

definizione di materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e

metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis), dell'articolo 6 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29,

i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non

abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non

conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del

recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed

effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o

metallurgici.

 27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono

riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie

derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da

fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le

modalita' specificate al comma 28.

 28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui all'articolo

30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla

quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che

effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi,

elencate nell'allegato C annesso al medesimo decreto legislativo, per

la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica

e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche

riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5

febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata a

seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera

interessata, accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali

condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita' pubblica

competente nel Paese di appartenenza. Le modalita' di funzionamento

della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale

dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione e' sostituita

a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione

di conformita' dell'autorita' competente.

 29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le

seguenti:

 "q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e

metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni

di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o

ad altre. specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami

scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da

cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che

possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle

specifiche sopra menzionate;

 q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di

bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei

rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati

ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei

requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio

medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attivita' di

organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve

essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e

bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche' nella

categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale

stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

 b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta

la seguente:

 "f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e

speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI

9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in co-combustione, come

definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11

novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14

dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del

Ministro delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione

di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002";

 c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

 "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati

alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito

preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14,

D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti

per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi

ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera

b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento

rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di

cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative

modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio";

 d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno"

sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".

 30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a

quanto previsto al comma 29, lettera b).

 31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'

autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,

finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche'

non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione

dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre ai

cementifici, le seguenti attivita' di recupero della polvere di

allumina, in una percentuale dall' 1 al 5 per cento nella miscela

complessiva:

 a) produzione di laterizi e refrattari;

 b) produzione di industrie ceramiche;.

 c) produzione di argille espanse.

 32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio

da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella

localita' denominata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore

generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per

i beni e le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del

potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a favore

del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il

comune medesimo a provvedere entro il termine di sessanta giorni,

invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere

sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore inerzia del

comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte

della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a

tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa

convenzione.

 33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il

Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale delle

anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime

finalita', possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del

comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa tra il Ministero

per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le somme

riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con

la regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, effettuata la

demolizione, procede all'elaborazione del progetto di recupero e di

riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali

interventi la regione o i comuni interessati utilizzano le somme

riscosse ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del

2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

 35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'

culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio, o della regione interessata, sono individuati

ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi

di demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui ai commi

32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2

della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

 36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela

paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale

competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa

ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito,

previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei

successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle

modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di

apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e

le attivita' culturali e il Ministero della difesa.";

 b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

 4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1,

nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della

legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e

l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di

diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione

delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalita'

di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori

paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree

degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime

finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal

recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione

della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero

altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.";

 c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

 "1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora

i lavori di cui al comma 1:

 a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136,

per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di

notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in

epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;

 b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi

dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti

superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione

originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore

a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato

una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri

cubi.

 1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative

ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora

l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita'

paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la

disposizione di cui al comma 1 non si applica:

 a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'

dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

 b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione

paesaggistica;

 c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi

titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui

al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla

gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'

paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si

pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta

giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi

entro il termine perentorio di novanta giorni.

 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili

soggetti a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima

che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e

comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui

al comma 1".

 37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre

il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in

difformita' da essa, l'accertamento di compatibilita' paesaggistica

dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione

eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui

all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni

altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

 a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati,

anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione,

rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di

pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano

giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

 b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

 1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta';

 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'

amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al

precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di

cinquantamila euro.

 38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma

37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a quanto

disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La

somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), e'

riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata

alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione

della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per

essere utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma 36,

lettera b).

 39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo

dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la

domanda di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita'

preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31

gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda,

previo parere della soprintendenza.

 40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole:

"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:

"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale

competente".

 41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle

Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una

specifica unita' previsionale di base dello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard

europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori

pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque

interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di

aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo

della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti

dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non

piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale

ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il

funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di

450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un

milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

 43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del

comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 44. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per l'attuazione del comma 43.

 45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di

programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della

qualita' dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di

veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede

quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per l'attuazione del comma 46.

 48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

 a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 "1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al

settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive

modificazioni.";

 b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

 "2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

agli impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva

eserciti in aree montane".

 49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

 50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto

centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare

(ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a

supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attivita'

a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi portuali e

nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di

laboratori locali di ricerca, e' autorizzata per il triennio

2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

 51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede

quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e' delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per

la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL

della Marina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della

Aeronautica Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito

dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, e'

autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10

milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno

2005.

 53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede

quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto

capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di

euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 54. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per l'attuazione dei commi 51 e 53.


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