L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005).
(GU
n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n. 192)
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(Estratto)
Art. 1.
192. Le sanzioni amministrative per infrazioni al
divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
193. I proventi delle sanzioni amministrative per
infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori
proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 192, ad appositi
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il
potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la
realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute
finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
194. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità
da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle
infrazioni di cui al comma 192, accertate dagli organi di polizia locale, come
tali ad esse direttamente attribuiti.
202. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con
propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei
finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con
provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla
realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti
negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente
interessate.
203. Al fine di garantire la prosecuzione delle
iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il
completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata
la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse
finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a
tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge.
251. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie
prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di
produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o
geotermica è istituto, per l’anno 2005, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle
risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il
Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale
e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di
locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri
urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del
singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici,
enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo
industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e
progettuale.
306. I beni culturali immobili dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere
dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai
competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli
interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
307. Dal canone di concessione vengono detratte le spese
sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone
stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del
pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in
apposita convenzione unita all’atto stesso.
308. I beni culturali che possono formare oggetto delle
concessioni di cui ai commi 306 e 307 sono individuati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento
ad evidenza pubblica.
454. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
511. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
516. Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
517. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
524. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività
produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la
misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di
cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del
medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purché
vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia,
totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte
di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle
relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
525. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 524 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
526. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b),
del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sei anni».
541. Onde poter assicurare la continuità nel processo
di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo
straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente
Parco.
551. Per il potenziamento dell’attività di soccorso
tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e
radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto
dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2005, di 6 milioni di euro per l’anno 2006 e di 1 milione per
l’anno 2007.