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DLvo 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (*)

(GU n. 93 del 22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72)

 

(*) Per un commento sistematico a questa nuova disciplina vedasi Eugenio ed Elisa Lanzi e Alfredo Pini: IPPC-Guida all'applicazione della nuova normativa, di ARS Edizioni

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Art. 1.

 Oggetto e campo di applicazione

 1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione

integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui

all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora

non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita'

nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai

rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione

dell'ambiente nel suo complesso.

 2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il

riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di

cui all'allegato I, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti

medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata

ambientale.

 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio

2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,

n. 55, nonche' dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge

29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 ottobre 2003, n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per

gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore

a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, e'

rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto,

che costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del

Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine

di cui all'articolo 5, comma 12.

 4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche

sostanziali, che svolgono attivita' di cui all'allegato I del

presente decreto, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione

integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le

fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27,

commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati

da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche

sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'

rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.

 

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le

sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti

legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

 b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di

attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,

nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o

alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni

materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi

dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

 c) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o

piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita'

accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte

nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e

sull'inquinamento;

 d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999,

aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie

all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita'

ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate

richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie

per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione

entro il 10 novembre 2000;

 e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione

di impianto esistente;

 f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi

o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore

nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

 g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a

determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello

di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi

di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche

per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,

segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di

emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di

fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione

non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto

concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione

di depurazione puo' essere preso in considerazione nella

determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a

condizione di garantire un livello equivalente di protezione

dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti

maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive

modificazioni;

 h) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi

gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un

determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito

nella normativa vigente in materia ambientale;

 i) autorita' competente: il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di

competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri

impianti, l'autorita' individuata, tenendo conto dell'esigenza di

definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma;

 l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che

autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate

condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai

requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata

ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che

siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

 m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche

o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa

produrre conseguenze sull'ambiente;

 n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo

un parere motivato dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti

negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In

particolare, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato I indica

valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un

incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia,

pari o superiore al valore della soglia stessa;

 o) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata

fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio

indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,

in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad

evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo

generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere

conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. Si

intende per:

 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di

progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura

dell'impianto;

 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne

consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente

valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che

siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il

gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

 3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato

livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

 p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o

gestisce l'impianto;

 q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche', ai

sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni,

le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

 r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire

gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o

all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di

autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai

fini della presente definizione le organizzazioni non governative che

promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti

di dirirto nazionale si considerano portatrici di un siffatto

interesse.

 

 

 Art. 3.

 Principi generali dell'autorizzazione

 integrata ambientale

 1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per

l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto

delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi

generali:

 a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione

dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche

disponibili;

 b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento

significativi;

 c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove

cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati

evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del

medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

 e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli

incidenti e limitarne le conseguenze;

 f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al

momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso

deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia

di bonifiche e ripristino ambientale.

 

 

 Art. 4.

 Individuazione e utilizzo delle migliori

 tecniche disponibili

 1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti

rientranti nelle attivita' di cui all'allegato I e' rilasciata

tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle

informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel

rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle

migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu' decreti dei

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le

attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata

istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla

integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello

scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto

di una commissione composta da esperti della materia alla quale

partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi

industriali e ambientali, istituita con decreto dei Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'

produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello

Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le

attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato I, la commissione e'

integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole

e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri

di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente

decreto e allo scambio di informazioni di cui all'articolo 14,

commi 3 e 4. Fino all'istituzione della predetta commissione come

sopra integrata opera, allo stesso fine, la commissione gia'

istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 372.

 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

i Ministri delle attivita' produttive e della salute e d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati

dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei

corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,

purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata

protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

 4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del

presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di

cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di

cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

 

 Art. 5.

 Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione

 integrata ambientale

 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica

sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti

esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui

all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme

restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,

acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

 a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';

 b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o

prodotte dall'impianto;

 c) le fonti di emissione dell'impianto;

 d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

 e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni

settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti

significativi delle emissioni sull'ambiente;

 f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per

prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

 g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti

dall'impianto;

 h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;

 i) le eventuali principali alternative prese in esame dal

gestore, in forma sommaria;

 j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui

all'articolo 3.

 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere

anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad

l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del

gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza

industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'

intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute

nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica

sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce

all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle

informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.

 3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita'

competente stabilisce il calendario delle scadenze per la

presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale

per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di

altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo

ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito

della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui

all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente

comma e' stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e

della salute.

 4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della

domanda e' effettuata all'autorita' competente con le procedure

telematiche, il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di

cui all'articolo 13, comma 3.

 5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un

rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste

sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'

industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati

prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n.

761/2001, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra

normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del

presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della

presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse

nella domanda o essere ad essa allegate.

 6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono

depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine

della consultazione del pubblico.

 7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento

della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9,

comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,

comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al

comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue

spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o

regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che

ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio

contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del

nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato ai sensi del

comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le

osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle

comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,

n. 241.

 8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di

cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma

scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.

 9. Ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di

consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di

competenza statale, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC

composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con

funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche,

dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,

da universita', istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti

pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa

adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i

membri della commissione ed e' disciplinato il funzionamento della

commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento

degli enti territoriali, per le attivita' relative a ciascuna domanda

di autorizzazione, la commissione e' integrata da un esperto

designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna

provincia e da un esperto designato da ciascun comune

territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il

compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i

necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio

conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'

approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di

autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un compenso

stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione, si

provvede mediante le somme determinate ai sensi dell'articolo 18,

comma 2.

 10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza

dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6

a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in

materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza

statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita'

produttive.

 11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10

sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e

217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di

circostanze intervenute successivamente al rilascio

dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora

lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede

all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare

l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

 12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel

procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8,

l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla

presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le

condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti

previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso

di non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.

L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui

all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di

impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale,

il termine di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale

procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere

comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di

valutazione di impatto ambientale.

 13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla

documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di

specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine

massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della

documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al

comma 12, nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori

della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi

fino alla presentazione della documentazione integrativa.

 14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del

presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra

autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale

previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di

attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla

normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione

integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di

cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato

nell'allegato II, ove necessario, e' modificato con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la

Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

 15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi

suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,

presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono

inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione

del pubblico al procedimento.

 16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le

informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari

di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I,

qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai

sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa

nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso

informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto

nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o

di riservatezza industriale, commerciale o personale.

 17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il

procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata

ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il

potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112.

 18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le

modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso

di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7,

nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.

L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti

esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre

2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel

caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore

dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni,

l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre

2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti

nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire

le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.

 19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti

esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per

assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita'

competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari

delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione

integrata ambientale.

 20. In considerazione del particolare e rilevante impatto

ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale

dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,

possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le

province e i comuni territorialmente competenti e i gestori,

specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli

interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo

sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del

territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita'

competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18,

assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e

la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta

giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di trecento

giorni.

 

 

 Art. 6.

 Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione

 sul territorio nazionale

 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive

e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme

applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da

parte delle autorita' competenti.

 

 

 Art. 7.

 Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del

presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per

soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di

conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo

complesso. L'autorizzazione integrata ainbientale di attivita'

regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE

contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui

all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando cio' risulti

indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

 2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se

sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto

ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti

dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in

considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

 3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori

limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in

particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere

emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in

considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di

trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,

acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente

normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di

emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque

essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel

territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario,

l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni

che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee,

le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti

dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del

caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o

sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli

impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di

emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono

conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.

 4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i

parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno

riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili,

senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,

tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in

questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali

dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione

prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande

distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello

di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

 5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata

ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3

e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1,

per gli impianti nuovi l'autorita' competente rilascia comunque

l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto

previsto nell'allegato IV.

 6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni

requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in

conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia

ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4,

comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa

procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare

all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la

conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed

all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai

controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata

ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce

in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4,

comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalita'

e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11,

comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto

previsto dal presente comma puo' tenere conto dei costi e benefici.

Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al

presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui

all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.

 7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure

relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in

particolareper le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le

emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto

definitivo dell'impianto.

 8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del

17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale

decreto trasmette all'autorita' competente per il rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le

cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei

rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In

caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12,

senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita'

competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede

al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento

ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

 9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre

condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate

opportune dall'autorita' competente. Le disposizioni di cui al

successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per

adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni

dell'autorizzazione integrata ambientale.

 

 

 Art. 8.

 Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale

 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che

tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario

applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure

piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche

disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle

norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere

nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari

particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono

essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.

 

 

 Art. 9.

 Rinnovo e riesame

 1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni le condizioni

dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni

dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata

ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o

aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18,

per gli impianti esistenti, e a partire dalla data di rilascio

dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di

produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici

ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i

quali il primo rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato dopo sette

anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei

mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente

una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un

aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla

domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta

giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla

pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita'

sulla base della precedente autorizzazione.

 2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai

sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1

e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del

predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui

all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni

otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

 3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato

secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e'

effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della

predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui

all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni

sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.

 4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su

proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,

comunque quando:

 a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere

necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati

nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori

limite;

 b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche

sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni

senza imporre costi eccessivi;

 c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita'

richiede l'impiego di altre tecniche;

 d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo

esigono.

 5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'

competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi

fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, se un piano di

ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti

requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina

una riduzione dell'inquinamento.

 

 

 Art. 10.

 Modifica degli impianti o variazione del gestore

 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche

progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1,

lettera m). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario,

aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative

condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono

sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne da'

notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso

tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle

modifiche comunicate.

 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o

a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino

sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova

domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un

aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.

 3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative

prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai

sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e

dell'articolo 5, comma 15.

 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della

gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne

danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente,

anche nelle forme dell'autocertificazione.

 

 

 Art. 11.

 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

 integrata ambientale

 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto

dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione

all'autorita' competente.

 2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore

trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati

relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione

integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze stabilite

nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede a mettere

tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati

ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

 3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e

provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi,

accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:

 a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata

ambientale;

 b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con

particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei

dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei

valori limite di emissione;

 c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di

comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita'

competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che

influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei

risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

 4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3,

l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanz:iarie

del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni

straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente

decreto.

 5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il

gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento

di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare

campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini

del presente decreto.

 6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati

all'autorita' competente indicando le situazioni di mancato rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e

proponendo le misure da adottare.

 7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo,

ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui

all'allegato I, e che abbia acquisito informazioni in materia

ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,

comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche

all'autorita' competente.

 8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle

condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso

dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del

pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 5, comma 6, nel

rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,

n. 39.

 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di

esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita' competente

procede secondo la gravita' delle infrazioni:

 a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono

essere eliminate le irregolarita';

 b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'

autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni

di pericolo per l'ambiente;

 c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla

chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni

che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

 10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,

l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o

di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini

dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle

agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto

all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

 Art. 12.

 Inventario delle principali emissioni e loro fonti

 1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono

all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni

anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e

suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito ai sensi

dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

372.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione

europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche

ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, gia'

stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 372.

 3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'

competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

anche per l'invio alla Commissione europea.

 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,

assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.

39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle

successive elaborazioni.

 

 

 Art. 13.

 Osservatorio

 1. Al fine di garantire una piu' efficiente applicazione delle

norme in materia di prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento e segnatamente per le finalita' specificate

nell'allegato VI e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione

comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del

presente decreto a servizio delle autorita' competenti. Con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede

all'aggiornamento dell'allegato VI e sono stabilite le modalita' di

organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente

articolo.

 2. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti

le domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i successivi

aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai

sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' un

rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni

della autorizzazione integrata ambientale.

 3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui

all'articolo 5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente

articolo, quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 11, nonche'

altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio sono trasmessi al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite

dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi

tecnici, secondo il formato e le modalita' anche telematiche

stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, d'intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 4. Al funzionamento dell'osservatorio si provvede mediante le

risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente.

Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, ne' rimborsi

spese e gli stessi assicurano la partecipazione nell'ambito delle

attivita' istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso

dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a

carico dello Stato.

 

 

 Art. 14.

 Scambio di informazioni

 1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui

all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni

tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa

all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori

limite di emissione applicati agli impiantidi cui all'allegato I e

alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano,

sulla base dell'apposito formulano gia' emanato ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

372.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

predispone e invia alla Commissione europea una relazione

sull'attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia

rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,

sulla base del questionario, stabilito con decisione della

Commissione europea 1999/391 del 31 maggio 1999, e successive

modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva

91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra

il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2006.

 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di

intesa con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero

della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di

informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle

migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle

relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere

accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita'

di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il

coinvolgimento delle autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti

dello scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente

comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole

e forestali limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6

dell'allegato I.

 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche

avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a

garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di

avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui

al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'

competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle

migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

 

 

 Art. 15.

 Effetti transfrontalieri

 1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere

effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato

dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a

tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel

momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico.

Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione

europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire

effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio

territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle

competenze statali, l'autorita' competente, qualora constati che il

funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e

significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea,

informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che

provvede ai predetti adempimenti.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro

dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al

comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato

eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che

consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'

competente.

 

 

 Art. 16.

 Sanzioni

 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I

senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o

dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena

dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000

euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la

sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di

colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata

ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte

dall'autorita' competente.

 3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo

l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto

da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'

competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.

 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500

euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'

competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni

delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2.

 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato

motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita'

competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5,

comma 13.

 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui

all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di

competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri.

 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative

previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci

delle autorita' competenti.

 10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del

presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione

integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme

di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

 

 

 Art. 17.

 Disposizioni transitorie

 1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla

vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e

del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle

condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale

rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44,

che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II

dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di

applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il

progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio

2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata

ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5,

comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra

siano stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del

presente decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del

procedimento integrato.

 2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono

autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima

autorita' presso la quale sono stati avviati. Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni

relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio

degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del

presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni

decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per

gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il

predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine

previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione

definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e'

rimessa al Consiglio dei Ministri.

 3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle

migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono

luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida

di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione.

E' facolta' del gestore di integrare la domanda gia' presentata a

seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui

all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui

all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione

dell'integrazione.

 4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte

salve le autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche'

le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte

le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla

data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999

alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa

autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita'

di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9,

comma 4.

 5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al

gestore di una attivita' industriale per la quale e' prevista

l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per

la presentazione della domanda di autorizzazione integrata

ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della

conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro

tale termine.

 

 

 Art. 18.

 Disposizioni finali

 1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti

ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di

autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli

previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le

modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione

alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto,

nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria

di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i

controlli sono quantificati in relazione alla complessita', delle

attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero e

della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali

interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione

registrati o certificati e delle spese di funzionamento della

commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a

carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette

spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio.

 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e

con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all'allegato

V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di

valutazione d'impatto ambientale.

 4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli

enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti di ricerca,

le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica,

comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e un

riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e

dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per

il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli

riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita'

competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di

copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui

all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati

attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della

sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e i servizi tecnici, nell'ambito dei compiti

istituzionali ad essa demandati.

 5. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i dati

storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio

possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente

decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui

al comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui

all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'osservatorio

di cui all'articolo 13 del presente decreto.

 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro

della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in

cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso

sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione

integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita'

competente.

 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attivita'

produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si

provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli

allegati I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni

qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per

il proprio recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i

Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche

agricole e forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.

 8. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

 9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza

superiore a 300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e

della tutela del territorio e delle attivita' produttive, sono

stabilite le modalita' di coordinamento delle fasi procedurali

connesse tra il procedimento unico di cui al decreto-legge 7 febbraio

2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,

n. 55, e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

integrata ambientale di cui al presente decreto.

 10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non

esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle eventuali

sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione

delle emissioni, connessi con gli impegni assunti con il Protocollo

di Kyoto.

 

 

 Art. 19.

 Abrogazioni

 1. E' abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto

salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

 2. E' abrogata la lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della

legge 23 marzo 2001, n. 93.

 3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge

27 dicembre 2002, n. 289.

 4. E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.

355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.

47.

 5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.

 6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio in data 29 maggio 2003,

19 novembre 2002 e 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e

dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.

 

 

 Allegato I

 (articolo 1, comma 1)

 CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1

 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,

lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non

rientrano nel presente decreto.

 2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere

alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore

ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno

stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di

tali attivita'.

1. Attivita' energetiche.

 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di

oltre 50 MW.

 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

 1.3. Cokerie.

 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali

metallici compresi i minerali solforati.

 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria

o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'

superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi

mediante:

 a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20

tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

 b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ

per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;

 c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una

capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo

all'ora.

 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione

superiore a 20 tonnellate al giorno.

 2.5. Impianti:

 a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,

nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso

procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

 b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i

prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una

capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo

e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e

materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora

le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume

superiore a 30 m3.

3. Industria dei prodotti minerali.

 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in

forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate

al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di

produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni

aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla

fabbricazione di prodotti dell'amianto.

 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli

destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione

di oltre 20 tonnellate al giorno.

 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli

destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di

fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante

cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,

piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di

oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno

superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a

300 kg/m3.

4. Industria chimica.

 Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si

intende per produzione la produzione su scala industriale mediante

trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui

ai punti da 4.1 a 4.6.

 4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici

organici di base come:

 a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,

alifatici o aromatici);

 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,

chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi,

resine, epossidi;

 c) idrocarburi solforati;

 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti

nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

 e) idrocarburi fosforosi;

 f) idrocarburi alogenati;

 g) composti organometallici;

 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre

a base di cellulosa);

 i) gomme sintetiche;

 j) sostanze coloranti e pigmenti;

 k) tensioattivi e agenti di superficie.

 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici

inorganici di base, quali:

 a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o

fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi

di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

 b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido

fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e

acidi solforati;

 c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,

idrossido di sodio;

 d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,

carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato

d'argento;

 e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici,

quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a

base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o

composti).

 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base

fitosanitari e di biocidi.

 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico

per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

 Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della

direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa

ai rifiuti pericolosi.

 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti

pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della

direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B

(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e

nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,

concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10

tonnellate al giorno.

 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti

nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,

concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato

dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella

direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente

la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti

di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3

tonnellate all'ora.

 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali

definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,

D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.

 5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o

con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione

delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attivita'.

 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

 a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie

fibrose;

 b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a

20 tonnellate al giorno;

 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,

imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili

la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di

trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

 6.4:

 a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di

oltre 50 tonnellate al giorno;

 b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di

prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal

latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75

tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita'

di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno

(valore medio su base trimestrale);

 c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo

di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su

base annua).

 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di

residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10

tonnellate al giorno.

 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini

con piu' di:

 a) 40.000 posti pollame;

 b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

 c) 750 posti scrofe.

 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie,

oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per

apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,

incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di

consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate

all'anno.

 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o

grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

 

 

 Allegato II

 (articolo 5, comma 14)

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE

 SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i

profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).

 2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo 11 maggio

1999, n. 152).

 3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di

smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, art. 27).

 4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o

recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

art. 28).

 5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti

PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).

 6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati

(decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).

 7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo

di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 99, art. 9) (1).

 8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5

dell'Allegato I, ferma restando la possibilita' di utilizzare

successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del

decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di

attuazione.

 Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e'

modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e

della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi

del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

 (1) Si noti che l'attivita' non e' di per se' soggetta al

presente decreto, ma puo' essere oggetto di autorizzazione integrata

ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attivita' di cui

all'allegato I.

 

 

 Allegato III

 (articolo 2, comma 1, lettera g)

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E'

 OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI

 LIMITE DI EMISSIONE.

Aria:

 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.

 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.

 3. Monossido di carbonio.

 4. Composti organici volatili

 5. Metalli e relativi composti.

 6. Polveri.

 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).

 8. Cloro e suoi composti.

 9. Fluoro e suoi composti.

 10. Arsenico e suoi composti.

 11. Cianuri.

 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'

cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione

quando sono immessi nell'atmosfera.

 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani

(PCDF).

Acqua:

 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro

origine nell'ambiente idrico.

 2. Composti organofosforici.

 3. Composti organici dello stagno.

 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'

cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in

ambiente idrico o con il concorso dello stesso.

 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche

persistenti e bioaccumulabili.

 6. Cianuri.

 7. Metalli e loro composti.

 8. Arsenico e suoi composti.

 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.

 10. Materie in sospensione.

 11. Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e

fosfati, in particolare).

 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio

di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

 

 

 Allegato IV

 (articolo 2, comma 1, lettera o)

 Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso

particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,

secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto

dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del

principio di precauzione e prevenzione.

 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

 2. Impiego di sostanze meno pericolose.

 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle

sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati

con successo su scala industriale.

 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in

campo scientifico.

 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;

 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica

disponibile.

 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua

usata nel processo e efficienza energetica.

 10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto

globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

 11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le

conseguenze per l'ambiente;

 12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi

dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da

organizzazioni internazionali.

 

 

 Allegato V

(articolo 2, comma 1, lettera i)

CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI

 ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 STATALE.

 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che

producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche'

impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate

(Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza

termica di almeno 300 MW;

 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e

dell'acciaio;

 4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua

per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore

alle soglie di seguito indicate:

 

=====================================================================

 Classe di prodotto |Soglie* Gg/anno

=====================================================================

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o |

insaturi, alifatici o aromatici) | 200

---------------------------------------------------------------------

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |

acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200

---------------------------------------------------------------------

c) idrocarburi solforati | 100

---------------------------------------------------------------------

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |

composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |

cianati, isocianati | 100

---------------------------------------------------------------------

e) idrocarburi fosforosi | 100

---------------------------------------------------------------------

f) idrocarburi alogenati | 100

---------------------------------------------------------------------

g) composti organometallici | 100

---------------------------------------------------------------------

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |

sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100

---------------------------------------------------------------------

i) gomme sintetiche | 100

---------------------------------------------------------------------

j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,|

fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, |

composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, |

biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100

---------------------------------------------------------------------

k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |

acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |

acido solforico, oleum e acidi solforati | 100

---------------------------------------------------------------------

l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di |

potassio, idrossido di sodio | 100

---------------------------------------------------------------------

m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio |

(fertilizzanti semplici o composti) | 300

 

 * Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle

capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati

in un'unica riga.

 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui

ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal

medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato I;

 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato

I localizzati interamente in mare.

 Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte

modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il

Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 Allegato VI

 (articolo 13, comma 1)

 FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13

 DEL PRESENTE DECRETO

 Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica,

strumenti a supporto delle seguenti attivita' di competenza del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

 a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione

del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata

ambientale di competenza statale;

 b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a

partecipare alle conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a

svolgere attivita' istruttoria e a svolgere attivita' di controllo

relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali di competenza

statale;

 c) scambio di informazione a livello nazionale di cui all'art.

14, comma 4;

 d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'art.

12, comma 3, dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1 e 2;

 e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e

comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione

integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al

pubblico.

 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI e'

modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 


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