DLvo 18 febbraio 2005, n. 59
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (*)
(GU
n. 93 del 22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72)
(*) Per un commento
sistematico a questa nuova disciplina vedasi Eugenio ed Elisa Lanzi e Alfredo
Pini: IPPC-Guida
all'applicazione della nuova normativa, di ARS Edizioni
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Art. 1.
Oggetto e
campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita'
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui all'allegato I, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata
ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, nonche' dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per
gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore
a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto,
che costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine
di cui all'articolo 5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche
sostanziali, che svolgono attivita' di cui all'allegato I del
presente decreto, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le
fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
c) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o
piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte
nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999,
aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita'
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione
di impianto esistente;
f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi
o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello
di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi
di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione
non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione
di depurazione puo' essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
h) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi
gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito
nella normativa vigente in materia ambientale;
i) autorita' competente: il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di
competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri
impianti, l'autorita' individuata, tenendo conto dell'esigenza di
definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma;
l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che
autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata
ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che
siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche
o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa
produrre conseguenze sull'ambiente;
n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo
un parere motivato dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti
negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In
particolare, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato I indica
valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia,
pari o superiore al valore della soglia stessa;
o) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto;
q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche', ai
sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire
gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o
all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti
di dirirto nazionale si considerano portatrici di un siffatto
interesse.
Art. 3.
Principi
generali dell'autorizzazione
integrata
ambientale
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove
cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del
medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
Art. 4.
Individuazione
e utilizzo delle migliori
tecniche
disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
rientranti nelle attivita' di cui all'allegato I e' rilasciata
tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel
rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu' decreti dei
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le
attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla
integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello
scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto
di una commissione composta da esperti della materia alla quale
partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi
industriali e ambientali, istituita con decreto dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita'
produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le
attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato I, la commissione e'
integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri
di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente
decreto e allo scambio di informazioni di cui all'articolo 14,
commi 3 e 4. Fino all'istituzione della predetta commissione come
sopra integrata opera, allo stesso fine, la commissione gia'
istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive e della salute e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati
dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei
corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del
presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 5.
Procedura
ai fini del rilascio dell'Autorizzazione
integrata
ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme
restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni
settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal
gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad
l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del
gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza
industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita'
competente stabilisce il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale
per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di
altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo
ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito
della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui
all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente
comma e' stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della
domanda e' effettuata all'autorita' competente con le procedure
telematiche, il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di
cui all'articolo 13, comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della
presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse
nella domanda o essere ad essa allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al
comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue
spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o
regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che
ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio
contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del
nominativo del gestore, nonche' il luogo individuato ai sensi del
comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
9. Ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di
consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di
competenza statale, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC
composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con
funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche,
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
da universita', istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti
pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa
adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i
membri della commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento
degli enti territoriali, per le attivita' relative a ciascuna domanda
di autorizzazione, la commissione e' integrata da un esperto
designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il
compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i
necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di
autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un compenso
stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione, si
provvede mediante le somme determinate ai sensi dell'articolo 18,
comma 2.
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza
dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6
a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in
materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita'
produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10
sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di
circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora
lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede
all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8,
l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le
condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti
previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso
di non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui
all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di
impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale,
il termine di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale
procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere
comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di
valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine
massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della
documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al
comma 12, nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi
fino alla presentazione della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del
presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale
previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di
cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato
nell'allegato II, ove necessario, e' modificato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,
presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le
informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari
di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai
sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso
informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il
potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso
di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7,
nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti
esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre
2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel
caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni,
l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre
2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti
nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita'
competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto
ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le
province e i comuni territorialmente competenti e i gestori,
specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita'
competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e
la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta
giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di trecento
giorni.
Art. 6.
Indirizzi
per garantire l'uniforme applicazione
sul
territorio nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme
applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da
parte delle autorita' competenti.
Art. 7.
Condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso. L'autorizzazione integrata ainbientale di attivita'
regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE
contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando cio' risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se
sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto
ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti
dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in
considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere
emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno
riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili,
senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande
distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3
e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1,
per gli impianti nuovi l'autorita' competente rilascia comunque
l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto
previsto nell'allegato IV.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4,
comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4,
comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalita'
e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11,
comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto
previsto dal presente comma puo' tenere conto dei costi e benefici.
Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al
presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui
all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolareper le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del
17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale
decreto trasmette all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12,
senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede
al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento
ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorita' competente. Le disposizioni di cui al
successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
Art. 8.
Migliori
tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure
piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.
Art. 9.
Rinnovo e
riesame
1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata
ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o
aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18,
per gli impianti esistenti, e a partire dalla data di rilascio
dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici
ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i
quali il primo rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato dopo sette
anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente
una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla
domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta
giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla
pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita'
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1
e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni
otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato
secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e'
effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della
predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni
sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo
esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi
fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
Art. 10.
Modifica
degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche
progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera m). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario,
aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne da'
notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso
tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino
sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova
domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative
prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e
dell'articolo 5, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne
danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione.
Art. 11.
Rispetto
delle condizioni dell'autorizzazione
integrata
ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione
all'autorita' competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore
trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze stabilite
nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede a mettere
tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con
particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei
valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanz:iarie
del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni
straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini
del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati
all'autorita' competente indicando le situazioni di mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e
proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui
all'allegato I, e che abbia acquisito informazioni in materia
ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche
all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso
dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 5, comma 6, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita' competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni
di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o
di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 12.
Inventario
delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni
anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione
europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, gia'
stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.
Art. 13.
Osservatorio
1. Al fine di garantire una piu' efficiente applicazione delle
norme in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento e segnatamente per le finalita' specificate
nell'allegato VI e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione
comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del
presente decreto a servizio delle autorita' competenti. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato VI e sono stabilite le modalita' di
organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente
articolo.
2. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti
le domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i successivi
aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' un
rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni
della autorizzazione integrata ambientale.
3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente
articolo, quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 11, nonche'
altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi
tecnici, secondo il formato e le modalita' anche telematiche
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al funzionamento dell'osservatorio si provvede mediante le
risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente.
Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, ne' rimborsi
spese e gli stessi assicurano la partecipazione nell'ambito delle
attivita' istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso
dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
Art. 14.
Scambio di
informazioni
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui
all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni
tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa
all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori
limite di emissione applicati agli impiantidi cui all'allegato I e
alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano,
sulla base dell'apposito formulano gia' emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
predispone e invia alla Commissione europea una relazione
sull'attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla base del questionario, stabilito con decisione della
Commissione europea 1999/391 del 31 maggio 1999, e successive
modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra
il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
intesa con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero
della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle
relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere
accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita'
di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il
coinvolgimento delle autorita' competenti in tutte le fasi ascendenti
dello scambio di informazioni. Le attivita' di cui al presente
comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole
e forestali limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6
dell'allegato I.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche
avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a
garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui
al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Art. 15.
Effetti
transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel
momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico.
Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione
europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire
effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio
territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle
competenze statali, l'autorita' competente, qualora constati che il
funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea,
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che
provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al
comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che
consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.
Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I
senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte
dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo
l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato
motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita'
competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5,
comma 13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di
competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme
di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
Art. 17.
Disposizioni
transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla
vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e
del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44,
che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II
dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di
applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il
progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio
2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5,
comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra
siano stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del
presente decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del
procedimento integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono
autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima
autorita' presso la quale sono stati avviati. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio
degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il
predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione
definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono
luogo, per gli impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida
di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione.
E' facolta' del gestore di integrare la domanda gia' presentata a
seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui
all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di presentazione
dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte
salve le autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche'
le autorizzazioni uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte
le autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente alla
data di rilascio dell'autorizzazione, rilasciate dal 10 novembre 1999
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa
autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la necessita'
di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9,
comma 4.
5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al
gestore di una attivita' industriale per la quale e' prevista
l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per
la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della
conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro
tale termine.
Art. 18.
Disposizioni
finali
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti
ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli
previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto,
nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria
di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i
controlli sono quantificati in relazione alla complessita', delle
attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero e
della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione
registrati o certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a
carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all'allegato
V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di
valutazione d'impatto ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli
enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti di ricerca,
le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica,
comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e un
riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati
attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della
sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e i servizi tecnici, nell'ambito dei compiti
istituzionali ad essa demandati.
5. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i dati
storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio
possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui
al comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'osservatorio
di cui all'articolo 13 del presente decreto.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in
cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso
sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita'
competente.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attivita'
produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si
provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni
qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per
il proprio recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche
agricole e forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
8. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle attivita' produttive, sono
stabilite le modalita' di coordinamento delle fasi procedurali
connesse tra il procedimento unico di cui al decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al presente decreto.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non
esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle eventuali
sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni, connessi con gli impegni assunti con il Protocollo
di Kyoto.
Art. 19.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
2. E' abrogata la lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della
legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
4. E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47.
5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.
6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 29 maggio 2003,
19 novembre 2002 e 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.
Allegato I
(articolo 1, comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di
tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di
oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria
o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ
per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una
capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo
e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora
le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume
superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si
intende per produzione la produzione su scala industriale mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,
chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi,
resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre
a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e
acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio,
carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato
d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a
base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti
pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e
nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3
tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o
con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a
20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili
la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di
oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
(valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo
di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su
base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie,
oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate
all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
(articolo 5, comma 14)
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE
SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i
profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo 11 maggio
1999, n. 152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di
smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 27).
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o
recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
art. 28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti
PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati
(decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, art. 9) (1).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5
dell'Allegato I, ferma restando la possibilita' di utilizzare
successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di
attuazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
(1) Si noti che l'attivita' non e' di per se' soggetta al
presente decreto, ma puo' essere oggetto di autorizzazione integrata
ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attivita' di cui
all'allegato I.
Allegato III
(articolo 2, comma 1, lettera g)
ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E'
OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI
LIMITE DI EMISSIONE.
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione
quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani
(PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro
origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in
ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche
persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e
fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio
di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
Allegato IV
(articolo 2, comma 1, lettera o)
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso
particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,
secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del
principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle
sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati
con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in
campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica
disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua
usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto
globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le
conseguenze per l'ambiente;
12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da
organizzazioni internazionali.
Allegato V
(articolo 2, comma 1, lettera i)
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI
ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
STATALE.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche'
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate
(Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua
per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:
=====================================================================
Classe di prodotto |Soglie* Gg/anno
=====================================================================
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o |
insaturi, alifatici o aromatici) | 200
---------------------------------------------------------------------
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |
acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |
cianati, isocianati | 100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi | 100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati | 100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici | 100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |
sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche | 100
---------------------------------------------------------------------
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,|
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, |
composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, |
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |
acido solforico, oleum e acidi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di |
potassio, idrossido di sodio | 100
---------------------------------------------------------------------
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio |
(fertilizzanti semplici o composti) | 300
* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle
capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati
in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui
ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal
medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato
I localizzati interamente in mare.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte
modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Allegato VI
(articolo 13, comma 1)
FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13
DEL PRESENTE DECRETO
Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica,
strumenti a supporto delle seguenti attivita' di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione
del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata
ambientale di competenza statale;
b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a
partecipare alle conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a
svolgere attivita' istruttoria e a svolgere attivita' di controllo
relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali di competenza
statale;
c) scambio di informazione a livello nazionale di cui all'art.
14, comma 4;
d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'art.
12, comma 3, dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1 e 2;
e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e
comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al
pubblico.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.