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D. Lgs 21 febbraio 2005, n. 36

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(GU n. 63 del 17-3-2005)

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 Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.

1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato:

Ğregolamentoğ, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di

origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute

nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,

recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie

spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonche' di

quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro

delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004,

recante ĞLinee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n.

1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del

3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

origine animale non destinati al consumo umanoğ.

 2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da

essi derivati, cui e' fatto riferimento nel presente decreto, sono

quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a

rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del

Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

 

 Art. 2.

 Raccolta, trasporto e magazzinaggio

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce,

raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o

prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7

del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del

medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di

cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di

origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione

dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o

revoca della stessa.

 

 Art. 3.

 Registri

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto

ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro

delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del

medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto

non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del

regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o

ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita

non registrata o registrata in modo difforme.

 

 Art. 4.

 Trasformazione ed eliminazione

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o

elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da

essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli

articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.

 

 Art. 5.

 Riconoscimento degli impianti

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le

attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23,

paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti

da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione

o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

 

 Art. 6.

 Autocontrollo

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile

dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo

stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a

28.000,00 euro.

 

 Art. 7.

 Prodotti trasformati

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul

mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti

trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione

delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, e'

soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000,00 euro a 70.000,00 euro.

 

 Art. 8.

Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti

 tecnici

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul

mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da

masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito

dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.

 

 Art. 9.

 Restrizioni d'uso

 1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:

 a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e'

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel

caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse

disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse

considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;

 b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e'

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

6.000,00 euro a 45.000,00 euro;

 c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e'

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

6.000,00 euro a 45.000,00 euro.

 

 Art. 10.

 Materiale specifico a rischio

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a

70.000,00 euro, chiunque:

 a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del

decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La

medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli

stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o

asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini

e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6

dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data

16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;

 b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del

Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a

45.000,00 euro:

 a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da

altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando

non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,

del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non

informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del

citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il

Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformita'

riscontrate sulle carni a lui destinate;

 b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto

del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura

cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della

partita o il vincolo sanitario ivi previsti.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a

28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al

comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data

16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il

prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.

 4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3,

comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le

violazioni cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano

il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del

decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento

di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a

28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma

1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non

provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti

commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n.

999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno

due anni.

 

 Art. 11.

 Disposizioni finali

 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal

presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano

prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai

sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la

distruzione del materiale in questione, con spese a carico del

soggetto che ha commesso l'illecito.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento

delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative

sanzioni.

 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti

di autonomia e le relative norme di attuazione.


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