D. Lgs 21 febbraio 2005, n. 36
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
(GU
n. 63 del 17-3-2005)
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Art. 1.
Campo di
applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002, e successive modificazioni, di seguito denominato:
Ğregolamentoğ, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano, di quelle contenute
nel decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003,
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione, nonche' di
quanto previsto dall'Accordo tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sancito in data 1° luglio 2004,
recante ĞLinee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del
3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umanoğ.
2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da
essi derivati, cui e' fatto riferimento nel presente decreto, sono
quelli disciplinati dal regolamento, nonche' il materiale specifico a
rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
Art. 2.
Raccolta,
trasporto e magazzinaggio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce,
raccoglie, trasporta, identifica sottoprodotti di origine animale o
prodotti trasformati da essi derivati in difformita' all'articolo 7
del regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del
medesimo articolo 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di
cui al comma 1 si applica se il trasporto dei sottoprodotti di
origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o
revoca della stessa.
Art. 3.
Registri
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento non istituisce il registro
delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del
medesimo articolo 9, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 28.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto
non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del
regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o
ricevute e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 7.000,00 euro per ogni singola partita
non registrata o registrata in modo difforme.
Art. 4.
Trasformazione
ed eliminazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o
elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da
essi derivati in difformita' dalle prescrizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del regolamento e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 28.000,00 euro.
Art. 5.
Riconoscimento
degli impianti
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le
attivita' di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, e 23,
paragrafo 2, del regolamento senza il riconoscimento degli impianti
da parte dell'Autorita' competente o nel caso di una sua sospensione
o revoca e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 70.000,00 euro.
Art. 6.
Autocontrollo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile
dell'impianto che non ottempera agli obblighi di autocontrollo
stabiliti dall'articolo 25 del regolamento e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
28.000,00 euro.
Art. 7.
Prodotti
trasformati
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti
trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento, e'
soggetto al pagamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro.
Art. 8.
Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare
e prodotti
tecnici
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da
masticare o prodotti tecnici in difformita' a quanto stabilito
dall'articolo 20 del regolamento e' soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 28.000,00 euro.
Art. 9.
Restrizioni
d'uso
1. Chiunque contravviene alla disposizioni di cui:
a) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 70.000,00 euro; tale sanzione non si applica nel
caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse
disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse
considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;
b) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro;
c) all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
6.000,00 euro a 45.000,00 euro.
Art. 10.
Materiale
specifico a rischio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a
70.000,00 euro, chiunque:
a) viola l'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto del Ministro dalla salute in data 16 ottobre 2003. La
medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli
stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o
asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini
e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6
dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
b) viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del
Ministro della salute in data 16 ottobre 2003;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 euro a
45.000,00 euro:
a) il primo destinatario materiale delle carni provenienti da
altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando
non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, o non
informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del
citato decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, il
Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformita'
riscontrate sulle carni a lui destinate;
b) chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto
del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, viola la misura
cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della
partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
28.000,00 euro i titolari o i responsabili degli impianti di cui al
comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute in data
16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il
prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
4. Il minimo ed il massimo editale previsti agli articoli 2 e 3,
comma 1, ed agli articoli 4 e 6 sono raddoppiati nel caso in cui le
violazioni cui e' fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano
il materiale specifico a rischio, come individuato all'articolo 1 del
decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a
28.000,00 euro chi, essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, non
provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti
commerciali e sanitari e dei registri di cui al regolamento (CE) n.
999/2001, e relativi allegati e successive modificazioni, per almeno
due anni.
Art. 11.
Disposizioni
finali
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai
sensi del regolamento, sono sempre disposti il sequestro e la
distruzione del materiale in questione, con spese a carico del
soggetto che ha commesso l'illecito.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento
delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative
sanzioni.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti
di autonomia e le relative norme di attuazione.