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L. 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.

(GU n. 96 del 27-4-2005- Suppl. Ordinario n.76)

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(Estratto)

 

Art. 1.

 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle

direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e

del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,

di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,

dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in

relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle

direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',

qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi

all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono

trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla

legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'

su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono

emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per

l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,

ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta

giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5

o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle

direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,

2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE,

2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,

2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono

corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma

2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su

di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di

garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della

Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei

necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri

definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che

devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi

e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'

emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,

della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati

nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le

regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore

la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine

stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono

comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della

normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia

autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi

fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i

decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura

sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o

piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata

trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la

sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai

Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a

giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie

ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato

della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte

delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari

di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi

di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese

negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato

della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso

entro venti giorni.

 

 

 Art. 2.

 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

 

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle

disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti

nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo

1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono

all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture

amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per

i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono

introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte

salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario

per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e

dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o

congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a

pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono

previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le

infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse

protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le

infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione

amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e

non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano

o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra

indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della

diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna

infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del

colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di

prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio

patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona

o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste

sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi

vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto

alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non

riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti

occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle

direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura

delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle

direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'

assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di

euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive

gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la

modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,

apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto

legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie

oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente

conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche

conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al

momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra

amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di

piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,

attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i

principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le

competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le

procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,

la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'

nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti

responsabili.

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva

parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli

altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare

il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni

interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni

discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli

stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai

requisiti richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e

professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai

cittadini degli altri Stati membri.

 

 

 Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

 disposizioni comunitarie)

 

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme

comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le

norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti

sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive

comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi

della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.

128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla

data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano

gia' previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi

adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.

400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,

di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti

legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono

trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per

l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari

con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo

1.

 

 

 Art. 4.

 (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

 

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di

uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono

posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in

contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate

sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono

predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora

riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B

della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento

regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le

prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

novembre 1999, n. 469.

 

 

 Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie

 interessate dalle direttive comunitarie)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai

commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle

disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il

recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le

medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,

apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la

semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della

normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori

omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni

contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,

sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante

l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,

sospendere o modificare.

3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al

comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia

e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni

finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in

materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei

seguenti principi:

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e

lessicale della normativa;

b) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del

procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la

violazione della normativa antiriciclaggio.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si

applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e

igiene del lavoro.

 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

 

 

 Art. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in

materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti

 alimentari)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui

all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della

direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10

novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di

indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con

specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli

ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come

individuati dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il

Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai

seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della

salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,

la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta

la presenza dei suddetti ingredienti;

b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici

disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicita'

degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da

allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera

a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che

i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla

soglia di tossicita';

c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono

adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui

all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai

processi di lavorazione utilizzati;

d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle

informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di

garantire l'agevole leggibilita' delle medesime da parte dei

consumatori.

 

 

 

 

 Art. 12.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE

del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti

 fitosanitari)

 

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva

91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in

materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il

Governo e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad

adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni

penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si

attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati

dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono

trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per

l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari

con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

 

 

 Art. 13.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di

 fertilizzanti)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'

decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in

materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,

in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e

delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di

"immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento

(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita

dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i

concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la

conformita' dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di

effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi

dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si

applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

 

 

 Art. 14.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a

effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE

 del Consiglio)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui

all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle

finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di

recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia

della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,

nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia

elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati

all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto

previsto dalle direttive comunitarie in materia;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle

informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del

controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti

dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione

ambientale;

d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le

violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle

relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni

stesse e delle relative sanzioni;

e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle

quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da

recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei

livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro

assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei

livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale

nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e

tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse

opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le

attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle

potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,

attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di

Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo

quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia

del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche

mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di

emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per

la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per

l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo

le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo

scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai

settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli

devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia

dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel

confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di

programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di

vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di

comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della

direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in

esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate

nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di

informazione e di accesso del pubblico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 Art. 15.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che

 abroga la direttiva 96/92/CE).

 

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore

elettrico, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di

cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi, per dare

attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato

interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della

normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative

norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si

attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in

condizioni di trasparenza e di reciprocita', promuovendo idonee

misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del

servizio di ultima istanza;

b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni

della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di

distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione

almeno amministrativa dalle attivita' di produzione e di vendita

dell'energia elettrica;

c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale

dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di

diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e

della sostenibilita' sotto il profilo ambientale, con la chiara

identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti

nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente

e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando

effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti

dell'energia elettrica e del gas naturale;

d) definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di

libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione

all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della

rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e

dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire,

attraverso l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la

regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso

alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di

efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;

e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e

della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la

promozione della concorrenza tra operatori;

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e

della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il

riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate

per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione

basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'

avanzate e ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma

restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,

senza possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli

impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni

d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di

clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo

scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e

alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati

interventi di ammodernamento degli impianti;

h) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia

di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti

operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale

e l'economicita' delle forniture, salvaguardando la competitivita'

del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di

produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW

attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti

previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di

valutazione di impatto ambientale;

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati

esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra

imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di

partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove

tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi

incluse le tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'

di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli

impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 Art. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a

norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la

 direttiva 98/30/CE)

 

1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato

del gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le

modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per

dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il

mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,

e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti

concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas

naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la

realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento,

trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il

potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione

dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di

approvvigionamento;

b) stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti

sempre piu' integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,

promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione

di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e

garantendo effettive condizioni di reciprocita' nel settore con le

imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se

in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche

individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il

rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme

vigenti;

c) prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas

naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema

nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e

all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le

componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi

essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema

nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti

infrastrutture e all'aumento significativo della capacita' di quelle

esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove

fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformita' alla

disciplina comunitaria;

e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure

relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra

le imprese operanti nelle attivita' di trasporto, distribuzione e

stoccaggio e le imprese operanti nelle attivita' di produzione,

approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la

gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese

indipendenti;

f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle

attivita' di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei

costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e

non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli

investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la

rivalutazione delle attivita' delle imprese concessionarie, anche a

favore dell'efficienza complessiva del sistema;

g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di

scambio di capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli

scambi e la liquidita' del mercato nazionale, avviando ad

operativita', con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e

il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati

della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di

scambio;

h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in

materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove

infrastrutture di approvvigionamento affinche' gli stessi siano

commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas

nonche' in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo

strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,

l'economicita' delle forniture, anche promuovendo le attivita' di

esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione

di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 Art. 17.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del

Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire

 la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

 

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza

dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo e' delegato ad

adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'

decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del

Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire

la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti

trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti

operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le

responsabilita';

b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di

sicurezza per i clienti civili nelle eventualita' di una parziale

interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di

altri eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico

nazionale nelle stesse circostanze;

c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al

contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere

fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in

sotterraneo;

d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per

l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e

infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in

sotterraneo tra piu' Stati;

e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani

di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro

coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di

emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati

membri;

f) prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga

ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli

approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga

presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la

sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo

delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 Art. 18.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti

policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono

e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad

inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere

 detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

 

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e

policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui

all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24

maggio 1988, n. 216, di seguito denominati: "PCB", soggetti ad

inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto

del seguente programma temporale:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti

alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti

alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31

dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB

compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono

essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto

delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato

decreto legislativo n. 209 del 1999.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,

entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a

riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti

costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti

avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla

data del loro conferimento.

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22

maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,

il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro

50.000.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto

legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del

programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione

dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e

dei PCB in essi contenuti.

 

 

 Art. 19.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

 programmi sull'ambiente)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di

recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica

ai piani e programmi che possono avere effetti significativi

sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e

l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle

consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla

decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle

istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e

dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli

effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un

programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di

valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di

pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed

adeguate per il procedimento.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli

ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

 

 

 Art. 20.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,

come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

 pericolose)

 

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE

sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,

entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per

le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per

introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie

per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea

nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per

recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE,

apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo

17 agosto 1999, n. 334.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 Art. 21.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla

promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile

nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva

 92/42/CEE)

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui

all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle

attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e

della tutela del territorio, un decreto legislativo per il

recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato

interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione

ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul

risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento

della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza

energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;

b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della

cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e

regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e

con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto

serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli

investimenti effettuati;

c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine

dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,

in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate,

l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle

potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle

realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini

di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione

ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e

fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di

unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 Art. 29.

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in

materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza

della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,

 nella causa C-65/01)

 

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al

paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe

a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non

soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie

concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti

richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma

8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che

garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo

1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle

disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul

mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del

predetto regolamento".

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le

attrezzature di lavoro.

2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di

sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto

e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto,

indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica

rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura

(velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati

soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando

concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica

rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non

presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere

prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto

dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,

l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro

presentano rischi di contatto meccanico che possono causare

incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi

protettivi che:

a) devono essere di costruzione robusta;

b) non devono provocare rischi supplementari;

c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona

pericolosa;

e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo

di lavoro".

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma

8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,

lettera d), della presente legge.

 

 

 Art. 30.

(Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE

del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di

 impatto ambientale)

 

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e'

facolta' del proponente, prima dell'avvio del procedimento di

valutazione di impatto ambientale, richiedere alla competente

direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute

nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente

presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli

impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la

redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che

intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso

contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui

detto parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente,

successivamente all'avvio della procedura di valutazione di impatto

ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione

presentata.

 

 

 Allegato A

 (Articolo 1, commi 1 e 3)

 

(Estratto)

 

 

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile

2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici

volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e

vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della

direttiva 1999/13/CE.

 

 

 Allegato B

 (Articolo 1, commi 1 e 3)

 

(Estratto)

 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno

2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente.

 

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio

2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti

fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi

dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

 

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,

che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione

dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

all'amianto durante il lavoro.

 

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio

2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di

taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le

direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla

partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

 

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno

2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia

elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

 

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno

2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

e che abroga la direttiva 98/30/CE.

 

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre

2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il

divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,

tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure

comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la

direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante

modifica della direttiva 92/46/CEE.

 

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre

2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni

dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva

96/61/CE del Consiglio.

 

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre

2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda

l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

 

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose.

 

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio

2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di

calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la

direttiva 92/42/CEE.

 

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio

2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti

di imballaggio.

 

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile

2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e

riparazione del danno ambientale.

 

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre

2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un

sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di

Kyoto.

 


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