L. 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004.
(GU
n. 96 del 27-4-2005- Suppl. Ordinario n.76)
------------------------------------------------------
(Estratto)
Art.
1.
(Delega
al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2.
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia
e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione
all'oggetto della direttiva.
3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su
di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero
i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive
2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,
2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE,
2004/12/CE,
2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE,
2004/35/CE,
2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi
delle Commissioni competenti per i profili finanziari che
devono
essere espressi entro venti giorni.
5.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma
1.
6.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province
autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni
e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito
per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i
decreti
legislativi recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva
e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7.
Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi
quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica
una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri
con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione
del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni
quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle
regioni e delle province autonome.
8.
Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari
di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della
Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso
entro
venti giorni.
Art.
2.
(Principi
e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1.
Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni
di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1
sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)
le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b)
ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte
le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto
di semplificazione amministrativa;
c)
salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste:
la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni
che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non
superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate
sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale
che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o
all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti
per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali
possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,
in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.
183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando
le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f)
i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme
alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento
dell'esercizio della delega;
g)
quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso
le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi
di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze
delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure
per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h)
i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita'
di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri
Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il
massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne
dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie
a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi
sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai
requisiti
richiesti per l'esercizio di attivita' commerciali e
professionali,
una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini
degli altri Stati membri.
Art.
3.
(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni
comunitarie)
1.
Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme
penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128,
e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2.
La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati
ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione
del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con
le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
Art.
4.
(Oneri
relativi a prestazioni e controlli)
1.
Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici
pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti
a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto
con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla
base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate
e pubbliche.
2.
Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite
all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B
della
presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare,
sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni
ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre
1999, n. 469.
Art.
5.
(Delega
al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate
dalle direttive comunitarie)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi
2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento
di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime
con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando
le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione
e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2.
I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute
nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese
o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere
o modificare.
3.
Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma
3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie
e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con
il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e
il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate
a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo
di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia
e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti
principi:
a)
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale
della normativa;
b)
garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del
procedimento
ove siano previste sanzioni amministrative per la
violazione
della normativa antiriciclaggio.
4.
Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri
a carico della finanza pubblica.
5.
Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica
quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6.
Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene
del lavoro.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art.
10.
(Delega
al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia
di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, con le modalita' di cui
all'articolo
1, un decreto legislativo per il recepimento della
direttiva
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre
2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione
degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico
riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti
che possono provocare allergie o intolleranze, come
individuati
dall'allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il
Governo
nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,
sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la
soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la
presenza dei suddetti ingredienti;
b)
qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili
a livello internazionale, che la soglia di tossicita'
degli
ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da
allergia
o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),
nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i
suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla
soglia
di tossicita';
c)
stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare
per la verifica della presenza degli ingredienti di cui
all'alinea
nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi
di lavorazione utilizzati;
d)
stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle
informazioni
di cui al presente comma in etichetta, al fine di
garantire
l'agevole leggibilita' delle medesime da parte dei
consumatori.
Art.
12.
(Delega
al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del
Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti
fitosanitari)
1.
Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva
91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in
materia
di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il
Governo
e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad
adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni
penali
o amministrative per violazioni al regolamento di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene
ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati
dall'articolo
2, comma 1, lettera c).
3.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione
del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con
le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
Art.
13.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti
legislativi di riordino e revisione della disciplina in
materia
di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in
conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e
delle
sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di
"immissione
sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)
n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre
2003;
b)
utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo
6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i
concimi
immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c)
individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita'
dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento
(CE) n. 2003/2003;
d)
revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di
effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi
dell'articolo
36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.
Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica
quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
Art.
14.
(Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
del
Consiglio)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze
e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di
recepimento
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri
direttivi:
a)
considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della
competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito
del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica,
la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati
all'utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto
previsto
dalle direttive comunitarie in materia;
b)
evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)
assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni
relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo
delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28
gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
d)
prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le
violazioni
della normativa in materia di emissioni e scambio delle
relative
quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni
stesse
e delle relative sanzioni;
e)
assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote
di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da
recepire,
con il piano di azione nazionale per la riduzione dei
livelli
di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro
assorbimento,
mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei
livelli
di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale
nazionale,
con particolare riferimento al settore elettrico, e
tenendo
conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse
opzioni
tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le
attivita'
contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle
potenzialita'
di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso
l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto,
Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto
previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del
contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche
mediante
l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f)
conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione,
di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la
riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento
del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le
modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo
di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai
settori
coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono
tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia
dell'efficienza
gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto
con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)
valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di
programmazione
negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di
vista
economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto
con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua,
con proprio decreto, il formato e le modalita' di
comunicazione
dei dati necessari ai fini dell'attuazione della
direttiva
2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in
esercizio
rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato
I della citata direttiva, nonche' le modalita' di
informazione
e di accesso del pubblico.
3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
15.
(Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
abroga
la direttiva 96/92/CE).
1.
Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,
il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui
all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi, per dare
attuazione
alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire
conseguentemente tutti gli aspetti connessi della
normativa
sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle
competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme
di attuazione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui
secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni
di trasparenza e di reciprocita', promuovendo idonee
misure
per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio
di ultima istanza;
b)
assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni
della
fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di
distribuzione
e al servizio di misura prevedendone la separazione
almeno
amministrativa dalle attivita' di produzione e di vendita
dell'energia
elettrica;
c)
promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale
dell'offerta
di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione
delle fonti e delle aree di approvvigionamento e
della
sostenibilita' sotto il profilo ambientale, con la chiara
identificazione
degli obblighi di servizio pubblico imposti
nell'interesse
economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e
non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti
distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti
dell'energia
elettrica e del gas naturale;
d)
definire indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera
concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione
all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della
rete
di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello
sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire,
attraverso
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
regolazione
unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle
reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di
efficienza,
qualita' del servizio e non discriminazione;
e)
monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della
contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione
della concorrenza tra operatori;
f)
sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della
cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il
riordino
degli interventi esistenti con misure anche differenziate
per
tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati
su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate
e ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,
alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza
possibilita' di proroghe, di ogni incentivazione per gli
impianti
funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)
definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua
a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di
clausole
di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo
scopo
di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla
realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati
interventi
di ammodernamento degli impianti;
h)
prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di
sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi
per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e
l'economicita' delle forniture, salvaguardando la competitivita'
del
sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)
promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di
produzione
di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW
attraverso
la semplificazione e la riduzione degli adempimenti
previsti
per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di
valutazione
di impatto ambientale;
l)
promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati
esteri
dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra
imprese
italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione
in programmi europei per lo sviluppo di nuove
tecnologie
e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse
le tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di
realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli
impianti
elettronucleari, localizzati all'estero.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
16.
(Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva
98/30/CE)
1.
Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del
gas naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita'
di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare
attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e
per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti
tutte le componenti rilevanti del sistema del gas
naturale,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione
di nuove infrastrutture di approvvigionamento,
trasporto
e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il
potenziamento
di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei
procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)
stabilire norme affinche' il mercato nazionale del gas risulti
sempre
piu' integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo
la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di
regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e
garantendo
effettive condizioni di reciprocita' nel settore con le
imprese
degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in
posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche
individuando
obiettive e non discriminatorie procedure per il
rilascio
di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)
prevedere lo sviluppo delle capacita' di stoccaggio di gas
naturale
in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale
del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e
all'integrazione
dei sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti
dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi
essenziali
al sistema e quelle funzionali al mercato;
d)
integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale
del gas naturale relativamente alle nuove importanti
infrastrutture
e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,
e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti
di approvvigionamento, per assicurarne la conformita' alla
disciplina
comunitaria;
e)
promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative
alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le
imprese operanti nelle attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio
e le imprese operanti nelle attivita' di produzione,
approvvigionamento,
misura e commercializzazione, promuovendo la
gestione
delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)
incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle
attivita'
di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi
di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non
discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli
investimenti
effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione
delle attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore
dell'efficienza complessiva del sistema;
g)
stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio
di capacita' e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi
e la liquidita' del mercato nazionale, avviando ad
operativita',
con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il
gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della
prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di
scambio;
h)
rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia
di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove
infrastrutture
di approvvigionamento affinche' gli stessi siano
commisurati
alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'
in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti
per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'
delle forniture, anche promuovendo le attivita' di
esplorazione
e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di
nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
17.
(Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,
del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)
1.
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza
dell'approvvigionamento
di gas naturale, il Governo e' delegato ad
adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, con le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,
del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto
dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti
trasparenti
e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti
nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b)
stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di
sicurezza
per i clienti civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione
degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri
eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale
nelle stesse circostanze;
c)
stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al
contributo
alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere
fornito
dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)
definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per
l'utilizzo
condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali
lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo
tra piu' Stati;
e)
stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di
emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento
a livello di Unione europea e per la gestione di
emergenze
dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f)
prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni
tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli
approvvigionamenti
di gas naturale e che tale programma venga
presentato
al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la
sicurezza
del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo
delle
capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
18.
(Obblighi
a carico dei detentori di apparecchi contenenti
policlorodifenili
e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e
diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del
Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad
inventario
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,
n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere
detti
apparecchi ai fini del loro smaltimento)
1.
Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili,
ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato,
punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio
1988, n. 216, di seguito denominati: "PCB", soggetti ad
inventario
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,
n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del
seguente programma temporale:
a)
la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla
data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b)
la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla
data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)
la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre
2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)
i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa
tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere
smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle
condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato
decreto
legislativo n. 209 del 1999.
2.
Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro
le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a
riceverli
ai fini del loro smaltimento.
3.
I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio
1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti
da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano
allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data
del loro conferimento.
4.
Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22
maggio
1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il
mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e'
punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.
Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto
legislativo
n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del
programma
temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero
percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei
PCB in essi contenuti.
Art.
19.
(Delega
al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi
sull'ambiente)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo di
recepimento
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai
piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente,
nonche' alle loro modifiche;
b)
garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e
l'accesso
al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle
consultazioni
e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c)
assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)
garantire la partecipazione al processo decisionale delle
istituzioni
preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e)
attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei
programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli
effetti
negativi e della adozione delle misure correttive;
f)
garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un
programma
possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g)
assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di
valutazione
d'impatto ambientale, ove previsti;
h)
prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di
pianificazione
urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)
garantire la definizione di scadenze temporali definite ed
adeguate
per il procedimento.
2.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la
finanza pubblica.
Art.
20.
(Delega
al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come
modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose)
1.
Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate
sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro
il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le
politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva
2003/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,
che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per
introdurre,
contestualmente, le disposizioni correttive necessarie
per
superare i rilievi formulati dalla Commissione europea
nell'ambito
della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per
recepimento
non conforme della predetta direttiva 96/82/CE,
apportando
a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17
agosto 1999, n. 334.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
21.
(Disposizioni
per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo
1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita'
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della
tutela del territorio, un decreto legislativo per il
recepimento
della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad
alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul
risparmio
di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento
della
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica,
nonche' di tutela dell'ambiente;
b)
assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione
di cui alla lettera a) con il quadro normativo e
regolatorio
nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e
con
le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra,
garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti
effettuati;
c)
prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine
dell'elettricita'
prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in
coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione
di un sistema nazionale per l'analisi delle
potenzialita'
della cogenerazione e per il monitoraggio sulle
realizzazioni
e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di
cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)
agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad
alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,
a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita'
di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
29.
(Modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
materia
di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
nella
causa C-65/01)
1.
All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies.
Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo
2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a
disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette
a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti
requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies.
Fino a quando non siano completati gli adeguamenti
richiesti
per dare attuazione alle disposizioni del comma
8-quinquies,
il datore di lavoro adotta misure alternative che
garantiscano
un livello di sicurezza equivalente.
8-septies.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni
del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul
mercato
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto
regolamento".
2.
All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
dopo
il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis.
Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature
di lavoro.
2-bis.1
La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
2-bis.2
La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente
dalla sua origine, e il comando di una modifica
rilevante
delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura
(velocita',
pressione, eccetera) devono poter essere effettuati
soltanto
mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito
a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante
delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non
presenti
alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3
L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura
di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,
l'alimentazione
degli azionatori deve essere interrotta.
2-bis.4
Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro
presentano
rischi di contatto meccanico che possono causare
incidenti,
essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi
protettivi
che:
a)
devono essere di costruzione robusta;
b)
non devono provocare rischi supplementari;
c)
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d)
devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
e)
non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di
lavoro".
3.
Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies
dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre
1994,
n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del
fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.
183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera
d), della presente legge.
Art.
30.
(Recepimento
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE
del
Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di
impatto
ambientale)
1.
Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e'
facolta'
del proponente, prima dell'avvio del procedimento di
valutazione
di impatto ambientale, richiedere alla competente
direzione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
un
parere in merito alle informazioni che devono essere contenute
nello
studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente
presenta
una relazione che, sulla base dell'identificazione degli
impatti
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la
redazione
dello studio di impatto ambientale, le metodologie che
intende
adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso
contenute
e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero
dell'ambiente
e della tutela del territorio, anche nel caso in cui
detto
parere sia stato reso, puo' chiedere al proponente,
successivamente
all'avvio della procedura di valutazione di impatto
ambientale,
chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione
presentata.
Allegato
A
(Articolo
1, commi 1 e 3)
(Estratto)
2004/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004,
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e
vernici
e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva
1999/13/CE.
Allegato
B
(Articolo
1, commi 1 e 3)
(Estratto)
2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi
sull'ambiente.
2003/10/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio
2003,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici
(rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione
dei
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione
all'amianto
durante il lavoro.
2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003,
che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive
del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione
del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica
e che abroga la direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003,
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e
che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/74/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003,
che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica
e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE
del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure
comunitarie
di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la
direttiva
85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica
della direttiva 92/46/CEE.
2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003,
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei
gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva
96/61/CE
del Consiglio.
2003/89/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre
2003,
che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda
l'indicazione
degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,
che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo
dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
2004/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore
utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva
92/42/CEE.
2004/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004,
che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di
imballaggio.
2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004,
sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione
del danno ambientale.
2004/101/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004,
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella
Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.