DLvo 11 maggio 2005, n. 133
Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti.
(GU
n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)
-------------------------------------------------
Art.
1.
Finalita'
e campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e
di
coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure
finalizzate
a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti
negativi
dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti
sull'ambiente,
in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo,
delle
acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la
salute
umana che ne derivino.
2.
Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a)
i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
di
coincenerimento dei rifiuti;
b)
i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli
inquinanti
derivanti dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento
dei rifiuti;
c)
i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le
caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
esercizio
degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei
rifiuti,
con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una
elevata
protezione dell'ambiente contro le emissioni causate
dall'incenerimento
e dal coincenerimento dei rifiuti;
d)
i criteri temporali di adeguamento degli impianti di
incenerimento
e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle
disposizioni
del presente decreto.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito
all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22;
b)
rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4,
del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
c)
rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma
2,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei
rifiuti
individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta
differenziata
e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto
legislativo
n. 22 del 1997 e sue modificazioni;
d)
impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura
tecnica,
fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti
ai
fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto
dalla
combustione. Sono compresi in questa definizione
l'incenerimento
mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri
processi
di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la
gassificazione
ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze
risultanti
dal trattamento siano successivamente incenerite. La
definizione
include il sito e l'intero impianto di incenerimento,
compresi
le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in
ingresso
allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di
pretrattamento
in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del
combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di
calore,
le apparecchiature di trattamento, movimentazione e
stoccaggio
in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal
processo
di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli
effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo
delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle
condizioni
di incenerimento;
e)
impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o
mobile,
la cui funzione principale consiste nella produzione di
energia
o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile
normale
o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento
termico
ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e
l'intero
impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione
dei
rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le
installazioni
di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione
dei
rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione,
i
generatori di calore, le apparecchiature di trattamento,
movimentazione
e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti
risultanti
dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di
trattamento
degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i
sistemi
di controllo delle varie operazioni e di registrazione e
monitoraggio
delle condizioni di coincenerimento. Se il
coincenerimento
avviene in modo che la funzione principale
dell'impianto
non consista nella produzione di energia o di
materiali,
bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento
dei
rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento
ai
sensi della lettera d);
f)
impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un
impianto
per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita'
al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata
ovvero
la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della
data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale,
in
conformita' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la
richiesta
di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata
all'autorita'
competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in
entrambi
i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28
dicembre
2004;
g)
nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto
diverso
da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h)
capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento
dei
forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali
dichiarate
dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in
quantita'
di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata
al
potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
i)
carico termico nominale: la somma delle capacita' di
incenerimento
dei forni che costituiscono l'impianto, quali
dichiarate
dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come
prodotto
tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere
calorifico
dichiarato dei rifiuti;
l)
emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi
o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria,
nell'acqua o nel suolo;
m)
valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a
determinati
parametri specifici, la concentrazione o il livello di
una
emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu'
periodi
di tempo;
n)
diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i
dibenzofurani
policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1,
paragrafo
A, punto 4, lettera a);
o)
operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come
gestore
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto;
p)
autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte
dell'autorita'
competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a
determinate
condizioni, che devono garantire che l'impianto sia
conforme
ai requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo'
valere
per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati
nello
stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
q)
residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le
scorie
e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di
caldaia,
i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del
gas,
i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i
catalizzatori
esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come
rifiuto
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di
coincenerimento,
dal trattamento degli effluenti gassosi o delle
acque
reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di
incenerimento
o di coincenerimento.
Art.
3.
Esclusioni
1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
seguenti
impianti:
a)
impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei
seguenti
rifiuti:
1)
rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e
forestali;
2)
rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di
trasformazione,
se l'energia termica generata e' recuperata;
3)
rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della
pasta
di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il
processo
di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione
e
l'energia termica generata e' recuperata;
4)
rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono
contenere
composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli
classificati
pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b),
a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento;
rientrano
in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di
questo
genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5)
rifiuti di sughero;
6)
rifiuti radioattivi;
7)
corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo
umano,
ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui
all'articolo
2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
1774/2002.
Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti
che
trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati,
di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
8)
rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento
delle
risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e
inceneriti
a bordo di questi ultimi;
b)
impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione
per migliorare il processo di incenerimento che
trattano
meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.
Art.
4.
Realizzazione
ed esercizio di impianti
di
incenerimento dei rifiuti
1.
Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di
incenerimento:
a)
per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27
e
28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b)
per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
2.
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la
realizzazione
ed esercizio degli impianti di incenerimento dei
rifiuti
deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure
preventive
contro l'inquinamento ambientale previste per garantire
che:
a)
l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme
ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da
assicurare
quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b)
il calore generato durante il processo di incenerimento e'
recuperato
per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la
produzione
combinata di calore ed energia, la produzione di vapore
industriale
o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
c)
i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono
minimizzati
in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile,
riciclati
o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
d)
lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati
e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
e)
le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli
effluenti
gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai
pertinenti
requisiti del presente decreto.
3.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso,
indicare
esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli
articoli
27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a)
la capacita' nominale e il carico termico nominale
dell'impianto
e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei
rifiuti;
b)
le categorie di rifiuti che possono essere trattate
nell'impianto,
con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco
europeo
dei rifiuti;
c)
i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d)
i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto
durante
il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto
all'articolo
8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di
effettivo
funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione
dell'allegato
I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e)
le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare
agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei
singoli
inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione
dei
punti di campionamento e misurazione;
f)
le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per
accertare
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione
medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie
regionali
e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a
carico
del gestore.
4.
In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni
rilasciate
dall'autorita' competente per impianti di incenerimento
che
utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le
quantita'
ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle
diverse
tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate
nell'impianto,
i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il
loro
contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP,
cloro
totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5.
Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non
pericolosi
prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento
di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e
agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22.
6.
La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima
sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai
sensi
della normativa vigente.
7.
Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati
agli
impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere
prevista
la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con
oneri
a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di
tale
elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista
dall'articolo
27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico
comunale
e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita'
dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo
27.
8.
Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita'
competente
verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni
alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione
medesima. I costi di tale verifica sono a carico
del
titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in
alcun
modo una minore responsabilita' per il gestore.
9.
Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui
al
comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta,
il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di
accertare
che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni
alle
quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
L'esito
dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente
e,
se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione
dell'impianto.
10.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un
impianto
risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo
dell'autorizzazione
e' effettuato ogni otto anni.
Art.
5.
Realizzazione
ed esercizio
di
impianti di coincenerimento
1.
Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a)
per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
b)
per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
2.
Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a)
per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
b)
per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
si
applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto
legislativo.
3.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati
dal
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di
cui
alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del
procedimento
unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
4.
E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e
loro
miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5.
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi
1
e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure
preventive
contro l'inquinamento ambientale previste per garantire
che:
a)
l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo
conforme
ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da
assicurare
quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2,
fatto
salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b)
il calore generato durante il processo di coincenerimento e'
recuperato,
per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la
produzione
combinata di calore ed energia, la produzione di vapore
industriale
o il teleriscaldamento;
c)
i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono
minimizzati
in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e
recuperati
laddove tale processo risulti appropriato conformemente
alle
disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d)
lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o
recuperati
e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
e)
le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli
effluenti
gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti
del
presente decreto.
6.
Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso,
indicare
esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli
articoli
27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a)
la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura
dell'impianto
in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b)
le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere
trattate
nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici
dell'elenco
europeo dei rifiuti;
c)
i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d)
i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto
durante
il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto
all'articolo
8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di
effettivo
funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione
dell'allegato
2, paragrafo C, punto 1;
e)
le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per
ottemperare
agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli
inquinanti
atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti
di
campionamento e misurazione:
f)
le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per
accertare
il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione
medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie
regionali
e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a
carico
del gestore.
7.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni
concesse
dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento
che
utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a)
le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi
delle
diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere
trattate
nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e
massimi,
nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad
esempio,
PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale,
metalli
pesanti;
b)
il divieto di cui al comma 4,
8.
Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di
cui
al comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente
articolo,
alle seguenti ulteriori condizioni:
a)
gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti
requisiti:
1)
la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto
legislativo
22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati
presenti
concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2)
questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di
contenere
altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del
regolamento
(CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in
quantita'
o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti
dall'articolo
2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3)
il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per
chilogrammo;
b)
la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto
in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile
sia
pari o superiore a 6 MW.
9.
Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non
pericolosi
prevede una modifica dell'attivita' che comporti
l'incenerimento
di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata
sostanziale
ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e
agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22.
10.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un
impianto
risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001,
il
rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11.
La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima
sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato
ai
sensi della normativa vigente.
12.
Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento,
l'autorita'
competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni
e
le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione
medesima. I costi di tale verifica sono a carico
del
titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in
alcun
modo una minore responsabilita' per il gestore.
13.
Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di
cui
al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta,
il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di
accertate
che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni
alle
quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
L'esito
dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente
e,
se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione
dell'impianto.
Art.
6.
Coincenerimento
di prodotti trasformati derivati
da
materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE
1.
Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da
materiali
di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002
e' autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a
condizione
che siano rispettati i requisiti, le modalita' di
esercizio
e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2.
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo
5 e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3.
Nella documentazione di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di
dichiarazione
ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive
modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa
all'individuazione
e classificazione dei rifiuti di cui al presente
articolo,
il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti
inutilizzabili
per il consumo e la trasformazione».
Art.
7.
Procedure
di ricezione dei rifiuti
1.
Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento
deve
adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna
e
alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto
praticabile
gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare
l'inquinamento
dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e
sotterranee,
nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute
umana.
Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai
commi
3, 4 e 5.
2.
Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di
incenerimento
o di coincenerimento, il gestore deve almeno
determinare
la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente
in
base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.
3.
Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di
incenerimento
o di coincenerimento, il gestore deve acquisire
informazioni
sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro,
l'osservanza
dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati
agli
articoli 4 e 5.
4.
Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di
incenerimento
o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire
le
informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti
elementi:
a)
lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei
rifiuti,
il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte
le
informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto
processo
di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
b)
le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze
con
le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da
adottare
nella manipolazione dei rifiuti.
5.
Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento
o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare
almeno
le seguenti procedure di ricezione:
a)
deve essere verificata la documentazione prescritta
dall'articolo
15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o
dall'articolo
7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal
regolamento
(CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al
controllo
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'
europea,
nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e dai
regolamenti
sul trasporto di merci pericolose;
b)
ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo
e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita'
competente,
per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono
essere
prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va
effettuata,
per quanto possibile, prima del conferimento
nell'impianto,
per verificarne mediante controlli la conformita'
all'autorizzazione
nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e
per
consentire alle autorita' competenti di identificare la natura
dei
rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno
un
mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui
sono
stati prelevati.
6.
Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione,
concedere
parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5,
lettera
a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono
unicamente
i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche'
venga
comunque garantito, mediante la previsione di eventuali
prescrizioni
specifiche che tengano conto delle masse e delle
categorie
di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del
presente
decreto.
Art.
8.
Condizioni
di esercizio degli impianti
di
incenerimento e di coincenerimento
1.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di
coincenerimento
devono essere adottate tutte le misure affinche' le
attrezzature
utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i
pretrattamenti
e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la
movimentazione
o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate
e
gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i
criteri
della migliore tecnologia disponibile.
2.
Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da
ottenere
il piu' completo livello di incenerimento possibile,
adottando,
se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei
rifiuti.
Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di
incenerimento
non possono presentare un tenore di incombusti totali,
misurato
come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC,
superiore
al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione
superiore
al 5 per cento in peso sul secco.
3.
Gli impianti di incenerimento devono essere progettati,
costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima
immissione
di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di
incenerimento
siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche
nelle
condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno
850
°C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in
prossimita'
della parete interna della camera di combustione, o in un
altro
punto rappresentativo della camera di combustione indicato
dall'autorita'
competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi
contenenti
oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate,
espresse
in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno
1100
°C per almeno due secondi.
4.
Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi
termici,
l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione,
prevedere
l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate
ai
commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di
coincenerimento
siano adottate tecniche tali da assicurare:
a)
il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'allegato
1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2,
paragrafo
A, per il coincenerimento;
b)
che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad
una
maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato
tenore
di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili
applicando
le prescrizioni di cui sopra.
5.
Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata
di
almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di
avviamento
e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento
ed
il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4
durante
tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera
di
combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente
qualora
la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima
immissione
di aria, scenda al di sotto della temperatura minima
stabilita
ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere
alimentato
con combustibili che possano causare emissioni superiori a
quelle
derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas
naturale.
6.
Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal
coincenerimento
dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed
omogeneo,
anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una
temperatura
di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono
coinceneriti
rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di
sostanze
organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta
temperatura
deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7.
Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel
luogo
di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie
della
pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata
almeno
alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da
assicurare
il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'allegato
2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che
le
condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior
quantita'
di residui o a residui con un piu' elevato tenore di
inquinanti
organici rispetto ai residui ottenibili applicando le
prescrizioni
di cui al presente articolo.
8.
Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati
di
un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei
seguenti
casi:
a)
all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura
minima
stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai
sensi
del comma 4;
b)
qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al
di
sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure
della
temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
c)
qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli
effluenti
indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite
di
emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi
di depurazione dei fumi.
9.
Il calore generato durante il processo di incenerimento o
coincenerimento
e' recuperato per quanto possibile.
10.
Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e
coincenerimento
devono essere emessi in modo controllato attraverso
un
camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico
tale
da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di
salvaguardare
la salute umana e l'ambiente, con particolare
riferimento
alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
11.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono
introdotti
direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere
mescolati
con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione
diretta.
12.
La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento
deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente
competenti.
Art.
9.
Valori
limite di emissione nell'atmosfera
1.
Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti,
equipaggiati
e gestiti in modo che non vengano superati
nell'effluente
gassoso i valori limite di emissione indicati
dall'allegato
1, paragrafo A.
2.
Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti,
equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano
superati
nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati
o
calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
3.
Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti
pericolosi
sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato
nell'impianto,
i valori limite di emissione sono quelli fissati al
paragrafo
A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la
«formula
di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza
dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono
normalizzati
alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5.
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza
dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono
normalizzati
alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
6.
Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non
trattati,
i valori limite di emissione sono quelli fissati al
paragrafo
A dell'Allegato 1.
7.
In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la
possibilita'
di concedere le specifiche deroghe previste negli
Allegati
1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e,
ove
ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel
decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Art.
10.
Scarico
di acque reflue provenienti dalla depurazione
degli
effluenti gassosi degli impianti di incenerimento
e
di coincenerimento di rifiuti
1.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio
2005,
n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli
effluenti
gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di
coincenerimento
sono soggette all'autorizzazione rilasciata
dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del
decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
2.
La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue
provenienti
dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere
accompagnata
dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e
qualitative
dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare
nell'anno
solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il
prelievo
al fine del controllo, dalla descrizione del sistema
complessivo
di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente
connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del
flusso
degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi
tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonche'
dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per
conseguire
il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma
3.
3.
L'autorizzazione stabilisce:
a)
i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui
all'allegato
I, paragrafo D;
b)
i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno
relativamente
al pH, alla temperatura e alla portata;
c)
le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della
sorveglianza
degli scarichi come frequenza delle misurazioni della
massa
degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la
localizzazione
dei punti di campionamento o di misurazione;
d)
prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo
di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai
sensi
dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio
1999,
n. 152, e successive modificazioni;
e)
le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli
scarichi
siano effettuati in conformita' alle disposizioni del
presente
decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la
salute
pubblica e l'ambiente.
4.
Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti
dalla
depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i
valori
di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato
lo
scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5.
Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5
dell'allegato
V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive
modificazioni, devono essere separate dalle acque di
raffreddamento
e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori
limite
di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di
impianto
di trattamento.
6.
Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di
scarico
siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da
altre
fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a)
sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di
depurazione
degli effluenti gassosi prima dell'immissione
nell'impianto
di trattamento collettivo delle acque reflue;
b)
sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione
nell'impianto
di trattamento collettivo delle acque reflue;
c)
dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque
reflue.
7.
Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di
emissione
stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di
acque
reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti
gassosi,
sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa
per
stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle
acque
reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli
effluenti
gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8.
I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti
mediante
diluizione delle acque reflue.
9.
Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di
acque
meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione
di
rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di
dilavamento,
le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque
contaminate
derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi
delle aree esterne devono essere convogliate ed
opportunamente
trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del
decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
10.
Devono essere adottate le misure necessarie volte
all'eliminazione
ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad
incrementare
il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata
nel
ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante
le
migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e
seguenti
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni.
Art.
11.
Campionamento
ed analisi delle emissioni in atmosfera
degli
impianti di incenerimento e di coincenerimento
1.
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
in
atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione,
elaborazione
ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai
sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.
2.
Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento
devono
essere misurate e registrate in continuo nell'effluente
gassoso
le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e
HF.
L'autorita' competente puo' autorizzare l'effettuazione di
misurazioni
periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle
pertinenti
misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le
emissioni
di tali inquinanti non possono in nessun caso essere
superiori
ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in
continuo
di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da
misurazioni
periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento
dell'acido
cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano
il
rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
3.
Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il
tenore
volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il
tenore
di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente
gassoso.
La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non
e'
richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
4.
Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la
temperatura
dei gas vicino alla parete interna o in altro punto
rappresentativo
della camera di combustione, secondo quanto
autorizzato
dall'autorita' competente.
5.
Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le
sostanze
di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli
altri
inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita'
competente
abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi
dodici
mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze
devono
essere misurate almeno ogni tre mesi.
6.
All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e
successivamente
su motivata richiesta dell'autorita' competente,
devono
essere controllati nelle piu' gravose condizioni di
funzionamento
i seguenti parametri relativi ai gas prodotti,
individuati
nell'articolo 8:
a)
tempo di permanenza;
b)
temperatura minima;
c)
tenore di ossigeno.
7.
Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la
misurazione
e registrazione della quantita' di rifiuti e di
combustibile
alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
8.
I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
coincenerimento
si intendono rispettati se conformi rispettivamente a
quanto
previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e
nell'allegato
2, paragrafo C, punto 1.
9.
Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati
all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare
l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei
valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le
procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
10.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di
emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono
superati,
il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita'
competente
e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente,
fermo restando quanto previsto all'articolo 16.
11.
La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici
di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a
controllo
da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione.
La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata,
con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
Art.
12.
Controllo
e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della
sorveglianza
su parametri, condizioni e concentrazioni di massa
inerenti
al processo di incenerimento o di coincenerimento sono
utilizzate
tecniche di misurazione e sono installate le relative
attrezzature.
2.
Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate
al
punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in
conformita'
a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3.
I valori limite di emissione si considerano rispettati se
conformi
a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4.
Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati
all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare
l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei
valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le
procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5.
Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di
emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad
informare
tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia
regionale
o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo
restando
quanto previsto all'articolo 16.
6.
La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici
di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a
controllo
da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione.
La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata,
con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
7.
Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le
determinazioni
analitiche, ai fini dei controlli e della
sorveglianza,
devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.
Art.
13.
Residui
1.
La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il
funzionamento
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento
devono
essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o
recuperati
in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,
quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di
esso;
i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono
essere
smaltiti in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio
1997,
n. 22.
2.
Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di
polvere
devono essere effettuati in modo tale da evitare la
dispersione
nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.
3.
Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei
residui
prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,
devono
essere effettuate opportune prove per stabilire le
caratteristiche
fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante
dei
vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera
frazione
solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Art.
14.
Obblighi
di comunicazione
1.
I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
attivita'
produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre
anni,
alla Commissione europea una relazione concernente
l'applicazione
del presente decreto con le modalita' previste
dall'articolo
5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del
23
dicembre 1991. La prima relazione e' trasmessa entro il
31
dicembre 2005.
Art.
15.
Informazione,
accesso alle informazioni
e
partecipazione del pubblico
1.
Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli
impianti
di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo
dopo
aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure
di
cui ai commi 2 e 3.
2.
Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico
all'informazione
ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo
24
febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.
59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di
incenerimento
e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o
piu'
luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune
territorialmente
competente, per un periodo di tempo adeguato e
comunque
non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa
esprimere
le proprie osservazioni prima della decisione
dell'autorita'
competente. La decisione dell'autorita' competente,
l'autorizzazione
e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese
accessibili
al pubblico con le medesime modalita'.
3.
Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una
capacita'
nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno
dell'anno
successivo, il gestore predispone una relazione annuale
relativa
al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che
dovra'
essere trasmessa all'autorita' competente che la rende
accessibile
al pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale
relazione
fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito
all'andamento
del processo e delle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua
rispetto alle norme di emissione previste dal presente
decreto.
4.
L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al
pubblico,
degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi
una
capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
5.
Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione
di
cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici,
dall'autorita'
competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e
per i servizi tecnici (APAT).
Art.
16.
Condizioni
anomale di funzionamento
1.
L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo
massimo
di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti,
guasti
dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti
tecnicamente
inevitabili, le concentrazioni delle sostanze
regolamentate
presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque
reflue
depurate possono superare i valori limite di emissione
autorizzati.
2.
Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita'
appena
possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3.
Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun
motivo,
in caso di superamento dei valori limite di emissione,
l'impianto
di incenerimento o di coincenerimento o la linea di
incenerimento
puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di
quattro
ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del
funzionamento
in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a
sessanta
ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee
dell'intero
impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di
abbattimento
degli inquinanti dei gas di combustione.
4.
Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1,
il
tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve
in
nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30
minuti;
non possono essere inoltre superati i valori limite relativi
alle
emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere
rispettate
tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.
5.
Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1
e
2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile
all'autorita'
di controllo. Analoga comunicazione viene data non
appena
e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art.
17.
Accessi
e ispezioni
1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti
incaricati
dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo
presso
gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare
le
ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari
all'accertamento
del rispetto dei valori limite di emissione in
atmosfera
e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle
prescrizioni
relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e
dei
residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e
delle
altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari
e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
decreto.
2.
Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a
fornire
tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai
soggetti
di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro
funzioni,
ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 18.
Spese
1.
Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione
delle
disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative
all'espletamento
dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
e
per la verifica degli impianti sono a carico del titolare
dell'autorizzazione;
sulla base del costo effettivo del servizio,
secondo
tariffe e modalita' di versamento da determinarsi con
disposizioni
regionali.
2.
Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei
compiti
istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati,
cui
si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a
legislazione
vigente.
3.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
19.
Sanzioni
1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
pericolosi
in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio
di
cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni
e
con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
non
pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere
d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione
all'esercizio
di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da
sei
mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila
euro.
3.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque
sotterranee,
di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento
o
coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti
gassosi
di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino
ad
un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario
ed
il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di
incenerimento
o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto
previsto
dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono
puniti
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila
euro
a venticinquemila euro.
5.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti
nelle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno
solo
dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino
a
nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da
un
impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla
depurazione
degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4,
non
rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1,
paragrafo
D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda
da
diecimila euro a trentamila euro.
7.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in
mancanza
della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito
con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a
trentamila
euro.
8.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nell'esercizio
dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento,
supera
i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito
con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila
euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui
all'allegato
1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito
con
l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a
quarantamila
euro.
9.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
professionista
che, nel certificato sostitutivo di cui
all'articolo
4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non
corrispondenti
al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda
da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette
in
esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento
autorizzato
alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della
verifica
di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10,
o
della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di
cui
all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito
con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a
venticinquemila
euro.
11.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
effettua
attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi
dell'articolo
6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la
prescritta
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, e' punito
con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a
venticinquemila
euro.
12.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto
previsto
al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto
autorizzato
di incenerimento o coincenerimento, non osserva le
prescrizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma
3,
o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito
con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
13.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di
un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito
in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui
all'articolo
7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le
prescrizioni
imposte dall'autorita' competente in sede di
autorizzazione,
e' punito con la sanzione amministrativa da tremila
euro
a venticinquemila euro.
14.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio
di
un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito
in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo
9,
comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita'
competente
in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa
da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
15.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei
casi
previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di
incenerimento
o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui
al
presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in
sede
di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da
mille
euro a trentacinquemila euro.
Art.
20.
Danno
ambientale
1.
Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in
violazione
delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno
alle
acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali,
ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale,
e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di
messa
in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate
e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero
deriva
il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e'
soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto
legislativo
n. 22 del 1997.
Art.
21.
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del
presente
decreto entro il 28 dicembre 2005.
2.
Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico
del
gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita'
competente
al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento
della
stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal
presente
decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione
di
cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,
e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in
occasione
del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale
integrata
di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di
rifiuti
non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli
articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
i
quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai
predetti
articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del
gestore,
previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece
l'autorizzazione
di cui all'articolo 5, l'autorita' competente
provvede
al rilascio dell'autorizzazione predetta.
4.
Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad
autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo
18
febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che
utilizzano
rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure
semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5
febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attivita' di
coincenerimento
dei rifiuti alle procedure semplificate e'
subordinata
alla comunicazione di inizio di attivita' che dovra'
comprendere,
oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la
relazione
prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attivita' di
coincenerimento
dei rifiuti la regione puo' chiedere la prestazione
di
adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita
dalla
regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di
coincenerimento
dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato
all'effettuazione
di una ispezione preventiva, da parte della
provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta
giorni
dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le
ispezioni
successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno,
accertano:
a)
la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle
operazioni
di coincenerimento;
b)
la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto
previsto
dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,
n. 22, e relative norme di attuazione.
5.
Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a
seguito
delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione
delle
disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione
di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la
prosecuzione
dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non
provveda,
entro il termine stabilito, a conformare detta attivita'
alla
normativa vigente.
6.
Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e
3,
i gestori continuano ad operare sulla base del titolo
autorizzatorio
precedentemente posseduto.
7.
I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2,
comma
1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31
e
33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
uno
studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni:
a)
descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri
ubicativi,
dimensionali e strutturali;
b)
la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con
riferimento
a parametri e standard previsti dalla normativa
ambientale,
nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;
c)
la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre
gli
effetti sfavorevoli all'ambiente.
8.
All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7,
l'autorita'
competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo
4.
9.
Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28
dicembre
2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti
esistenti
le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore
del
presente decreto.
10.
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
1999,
le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle
seguenti:
«50 parti per milione».
Art.
22.
Procedura
di modifica degli allegati
1.
Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica
degli
allegati al presente decreto si provvede con decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa
comunicazione
ai Ministri della salute e delle attivita' produttive;
ogniqualvolta
la nuova normativa comunitaria preveda poteri
discrezionali
per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di
concerto
con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita
la Conferenza unificata.
Allegati
omessi (*)
(*)
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