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DLvo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

(GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)

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Art. 1.

 Finalita' e campo di applicazione

 1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e

di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure

finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti

negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti

sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo,

delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la

salute umana che ne derivino.

 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:

 a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e

di coincenerimento dei rifiuti;

 b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli

inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti;

 c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le

caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di

esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei

rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una

elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate

dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;

 d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di

incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle

disposizioni del presente decreto.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito

all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22;

 b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni;

 c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma

2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei

rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta

differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto

legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;

 d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura

tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti

ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto

dalla combustione. Sono compresi in questa definizione

l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri

processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la

gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze

risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La

definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento,

compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in

ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di

pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del

combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di

calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e

stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal

processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli

effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo

delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle

condizioni di incenerimento;

 e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o

mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di

energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile

normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento

termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e

l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione

dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le

installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione

dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione,

i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento,

movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti

risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di

trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i

sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e

monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il

coincenerimento avviene in modo che la funzione principale

dell'impianto non consista nella produzione di energia o di

materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento

dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento

ai sensi della lettera d);

 f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un

impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita'

al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata

ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della

data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale,

in conformita' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la

richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata

all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in

entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28

dicembre 2004;

 g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto

diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;

 h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento

dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali

dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in

quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata

al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

 i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di

incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali

dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come

prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere

calorifico dichiarato dei rifiuti;

 l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi

o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore

nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

 m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a

determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di

una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu'

periodi di tempo;

 n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i

dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1,

paragrafo A, punto 4, lettera a);

 o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come

gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce

l'impianto;

 p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte

dell'autorita' competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a

determinate condizioni, che devono garantire che l'impianto sia

conforme ai requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo'

valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati

nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

 q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le

scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di

caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del

gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i

catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come

rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di

coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle

acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di

incenerimento o di coincenerimento.

 

 Art. 3.

 Esclusioni

 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i

seguenti impianti:

 a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei

seguenti rifiuti:

 1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e

forestali;

 2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di

trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;

 3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della

pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il

processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione

e l'energia termica generata e' recuperata;

 4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono

contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli

classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera

b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento;

rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di

questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

 5) rifiuti di sughero;

 6) rifiuti radioattivi;

 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo

umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n.

1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti

che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti

trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

 8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento

delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e

inceneriti a bordo di questi ultimi;

 b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e

sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che

trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.

 

 Art. 4.

 Realizzazione ed esercizio di impianti

 di incenerimento dei rifiuti

 1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di

incenerimento:

 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27

e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto

legislativo.

 2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la

realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei

rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure

preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire

che:

 a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo

conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da

assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;

 b) il calore generato durante il processo di incenerimento e'

recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la

produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore

industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22;

 c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono

minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile,

riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o

recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli

effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai

pertinenti requisiti del presente decreto.

 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso,

indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

 a) la capacita' nominale e il carico termico nominale

dell'impianto e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei

rifiuti;

 b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate

nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco

europeo dei rifiuti;

 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

 d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto

durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto

all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di

effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione

dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;

 e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per

ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei

singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione

dei punti di campionamento e misurazione;

 f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per

accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a

carico del gestore.

 4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni

rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento

che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le

quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle

diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate

nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il

loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP,

cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.

 5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non

pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti

l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata

sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22.

 6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di

massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai

sensi della normativa vigente.

 7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati

agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere

prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con

oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di

tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista

dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico

comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed

indifferibilita' dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo

articolo 27.

 8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita'

competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le

prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio

dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico

del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in

alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.

 9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui

al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa

richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di

accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni

alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente

e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione

dell'impianto.

 10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un

impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo

dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.

 

 Art. 5.

 Realizzazione ed esercizio

 di impianti di coincenerimento

 1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:

 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto

legislativo.

 2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:

 a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata

ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto

legislativo.

 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati

dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di

cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del

procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e

loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.

 5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi

1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure

preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire

che:

 a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo

conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da

assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2,

fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;

 b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e'

recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la

produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore

industriale o il teleriscaldamento;

 c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono

minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e

recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente

alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o

recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

 e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli

effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti

del presente decreto.

 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso,

indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

 a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura

dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:

 b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere

trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici

dell'elenco europeo dei rifiuti;

 c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

 d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto

durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto

all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di

effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione

dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;

 e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per

ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli

inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti

di campionamento e misurazione:

 f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per

accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a

carico del gestore.

 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni

concesse dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento

che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:

 a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi

delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere

trattate nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e

massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad

esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale,

metalli pesanti;

 b) il divieto di cui al comma 4,

 8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di

cui al comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente

articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:

 a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti

requisiti:

 1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto

legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati

presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di

contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del

regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in

quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti

dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per

chilogrammo;

 b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura

dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile

sia pari o superiore a 6 MW.

 9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non

pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti

l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata

sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22.

 10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un

impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001,

il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.

 11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di

massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato

ai sensi della normativa vigente.

 12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento,

l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni

e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio

dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico

del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in

alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.

 13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di

cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa

richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di

accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni

alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente

e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione

dell'impianto.

 

 Art. 6.

 Coincenerimento di prodotti trasformati derivati

 da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE

 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da

materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n.

1774/2002 e' autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a

condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di

esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.

 2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui

all'articolo 5 e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.

 3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di

dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e

successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa

all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente

articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti

inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».

 

 

 Art. 7.

 Procedure di ricezione dei rifiuti

 1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento

deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna

e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto

praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare

l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e

sotterranee, nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute

umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai

commi 3, 4 e 5.

 2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di

incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno

determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente

in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.

 3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di

incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve acquisire

informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro,

l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati

agli articoli 4 e 5.

 4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di

incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire

le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti

elementi:

 a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei

rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte

le informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto

processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;

 b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze

con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da

adottare nella manipolazione dei rifiuti.

 5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di

incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare

almeno le seguenti procedure di ricezione:

 a) deve essere verificata la documentazione prescritta

dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o

dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal

regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al

controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'

europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e dai

regolamenti sul trasporto di merci pericolose;

 b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio

infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita'

competente, per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono

essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va

effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento

nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita'

all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e

per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura

dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno

un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui

sono stati prelevati.

 6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione,

concedere parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5,

lettera a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono

unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche'

venga comunque garantito, mediante la previsione di eventuali

prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e delle

categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del

presente decreto.

 

 Art. 8.

 Condizioni di esercizio degli impianti

 di incenerimento e di coincenerimento

 1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di

coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le

attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i

pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la

movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate

e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i

criteri della migliore tecnologia disponibile.

 2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da

ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile,

adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei

rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di

incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali,

misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC,

superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione

superiore al 5 per cento in peso sul secco.

 3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati,

costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima

immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di

incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche

nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno

850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in

prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un

altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato

dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi

contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate,

espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno

1100 °C per almeno due secondi.

 4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi

termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione,

prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate

ai commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di

coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:

 a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati

nell'allegato 1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2,

paragrafo A, per il coincenerimento;

 b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad

una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato

tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili

applicando le prescrizioni di cui sopra.

 5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata

di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di

avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento

ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4

durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera

di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente

qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima

immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima

stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere

alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a

quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas

naturale.

 6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,

costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal

coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed

omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una

temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono

coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di

sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta

temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.

 7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel

luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie

della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata

almeno alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da

assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati

nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che

le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior

quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di

inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le

prescrizioni di cui al presente articolo.

 8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati

di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei

seguenti casi:

 a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura

minima stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai

sensi del comma 4;

 b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al

di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure

della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;

 c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli

effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite

di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei

dispositivi di depurazione dei fumi.

 9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o

coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.

 10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e

coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso

un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico

tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di

salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare

riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.

 11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono

introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere

mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione

diretta.

 12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente

competenti.

 

 Art. 9.

 Valori limite di emissione nell'atmosfera

 1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti,

equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati

nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati

dall'allegato 1, paragrafo A.

 2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,

costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano

superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati

o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.

 3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti

pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato

nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al

paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la

«formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.

 4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare

l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono

normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.

 5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare

l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono

normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.

 6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non

trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al

paragrafo A dell'Allegato 1.

 7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la

possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli

Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e,

ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

 

 Art. 10.

 Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione

 degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento

 e di coincenerimento di rifiuti

 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli

effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di

coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata

dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive

modificazioni.

 2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue

provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere

accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e

qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare

nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il

prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema

complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso

funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del

flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi

tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,

nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per

conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma

3.

 3. L'autorizzazione stabilisce:

 a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui

all'allegato I, paragrafo D;

 b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno

relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;

 c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della

sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della

massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la

localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;

 d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento

dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai

sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 152, e successive modificazioni;

 e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli

scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del

presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la

salute pubblica e l'ambiente.

 4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti

dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i

valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato

lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.

 5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5

dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e

successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di

raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori

limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di

impianto di trattamento.

 6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di

scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da

altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:

 a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di

depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione

nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

 b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione

nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

 c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque

reflue.

 7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di

emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di

acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti

gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa

per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle

acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli

effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.

 8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti

mediante diluizione delle acque reflue.

 9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di

acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione

di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di

dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque

contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di

incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed

opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive

modificazioni.

 10. Devono essere adottate le misure necessarie volte

all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad

incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata

nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante

le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e

seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive

modificazioni.

 

 Art. 11.

 Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera

 degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni

in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione,

elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche.

 2. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento

devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente

gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e

HF. L'autorita' competente puo' autorizzare l'effettuazione di

misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, in sostituzione delle

pertinenti misurazioni in continuo, se il gestore dimostra che le

emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere

superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in

continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da

misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento

dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano

il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

 3. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il

tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il

tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente

gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non

e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima

dell'analisi.

 4. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la

temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto

rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto

autorizzato dall'autorita' competente.

 5. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le

sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli

altri inquinanti, di cui al comma 2, per i quali l'autorita'

competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi

dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze

devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

 6. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e

successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente,

devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di

funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti,

individuati nell'articolo 8:

 a) tempo di permanenza;

 b) temperatura minima;

 c) tenore di ossigeno.

 7. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la

misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di

combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

 8. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e

coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a

quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e

nell'allegato 2, paragrafo C, punto 1.

 9. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e

presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di

verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e

dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo

le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.

 10. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite

di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono

superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita'

competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione

dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 16.

 11. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi

automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a

controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio

dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere

verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno

triennale.

 

 Art. 12.

 Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici

 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, ai fini della

sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa

inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono

utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative

attrezzature.

 2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate

al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in

conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, paragrafo E, punto 1.

 3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se

conformi a quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo E, punto 2.

 4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e

presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di

verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e

dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo

le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.

 5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite

di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad

informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia

regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo

restando quanto previsto all'articolo 16.

 6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi

automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a

controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio

dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere

verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno

triennale.

 7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le

determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della

sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche IRSA - CNR.

 

 Art. 13.

 Residui

 1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il

funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento

devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati o

recuperati in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di

esso; i residui che non possono essere riciclati o recuperati devono

essere smaltiti in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22.

 2. Il trasporto e lo stoccaggio di residui secchi sotto forma di

polvere devono essere effettuati in modo tale da evitare la

dispersione nell'ambiente, ad esempio utilizzando contenitori chiusi.

 3. Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei

residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,

devono essere effettuate opportune prove per stabilire le

caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante

dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera

frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

 

 Art. 14.

 Obblighi di comunicazione

 1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle

attivita' produttive e della salute redigono ed inoltrano, ogni tre

anni, alla Commissione europea una relazione concernente

l'applicazione del presente decreto con le modalita' previste

dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del

23 dicembre 1991. La prima relazione e' trasmessa entro il

31 dicembre 2005.

 

 Art. 15.

 Informazione, accesso alle informazioni

 e partecipazione del pubblico

 1. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli

impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo

dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure

di cui ai commi 2 e 3.

 2. Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico

all'informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo

24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,

n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di

incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o

piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune

territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e

comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa

esprimere le proprie osservazioni prima della decisione

dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita' competente,

l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese

accessibili al pubblico con le medesime modalita'.

 3. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una

capacita' nominale di due o piu' tonnellate l'ora, entro il 30 giugno

dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale

relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che

dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende

accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 2. Tale

relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito

all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e

nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente

decreto.

 4. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al

pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi

una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

 5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione

di cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici,

dall'autorita' competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente

e per i servizi tecnici (APAT).

 

 Art. 16.

 Condizioni anomale di funzionamento

 1. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo

massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti,

guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti

tecnicamente inevitabili, le concentrazioni delle sostanze

regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque

reflue depurate possono superare i valori limite di emissione

autorizzati.

 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita'

appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.

 3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 8, lettera c), per nessun

motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione,

l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di

incenerimento puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di

quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del

funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a

sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee

dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di

abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

 4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1,

il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve

in nessun caso superare i 150 mg/m3, espressi come media su 30

minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi

alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC. Devono inoltre essere

rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 8.

 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1

e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile

all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non

appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.

 

 Art. 17.

 Accessi e ispezioni

 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, i soggetti

incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo

presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare

le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari

all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in

atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle

prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e

dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e

delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o

regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente

decreto.

 2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a

fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai

soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro

funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.

 

 Art. 18.

 Spese

 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione

delle disposizioni del presente decreto, nonche' quelle relative

all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare

dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio,

secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi con

disposizioni regionali.

 2. Le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei

compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati,

cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a

legislazione vigente.

 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 Art. 19.

 Sanzioni

 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti

pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio

di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da uno a due anni

e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti

non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere d), e), f) e g), in mancanza della prescritta autorizzazione

all'esercizio di cui agli articoli 4 e 5, e' punito con l'arresto da

sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila

euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque

sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento

o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti

gassosi di cui all'articolo 10, comma 4, e' punito con l'arresto fino

ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario

ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di

incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto

previsto dall'articolo 4, comma 6, o dall'articolo 5, comma 8, sono

puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila

euro a venticinquemila euro.

 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti

nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 3, superando anche uno

solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino

a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

 6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da

un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla

depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 10, comma 4,

non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1,

paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda

da diecimila euro a trentamila euro.

 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 10, in

mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito

con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a

trentamila euro.

 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,

nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento,

supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 9, e' punito

con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a

venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui

all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito

con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a

quarantamila euro.

 9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il

professionista che, nel certificato sostitutivo di cui

all'articolo 4, comma 9, o all'art. 5, comma 11, attesta fatti non

corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con

l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

 10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette

in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento

autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della

verifica di cui all'articolo 4, comma 8, o dell'articolo 5, comma 10,

o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di

cui all'articolo 4, comma 9, o all'articolo 5, comma 11, e' punito

con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a

venticinquemila euro.

 11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

effettua attivita' di coincenerimento di rifiuti ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, senza aver fornito o rinnovato la

prescritta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, e' punito

con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da diecimila euro a

venticinquemila euro.

 12. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto

previsto al comma 13, chiunque, nell'esercizio di un impianto

autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le

prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, o all'articolo 5, comma

3, o all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' punito

con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio

di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo

conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui

all'articolo 7, comma 6, o dell'articolo 8, comma 4, non rispetta le

prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di

autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila

euro a venticinquemila euro.

 14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio

di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo

conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo

9, comma 7, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita'

competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione

amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.

 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei

casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di

incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui

al presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in

sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da

mille euro a trentacinquemila euro.

 

 Art. 20.

 Danno ambientale

 1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in

violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno

alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali,

ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento

ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di

messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree

inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno, ovvero

deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il

procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22. Chi non ottempera a queste prescrizioni e'

soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 51-bis del decreto

legislativo n. 22 del 1997.

 

 Art. 21.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del

presente decreto entro il 28 dicembre 2005.

 2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico

del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita'

competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento

della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal

presente decreto, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione

di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in

occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale

integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di

rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui agli

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per

i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista dai

predetti articoli, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del

gestore, previsto al comma 1. Ove il gestore richieda invece

l'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorita' competente

provvede al rilascio dell'autorizzazione predetta.

 4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad

autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, con l'esclusione degli impianti che

utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure

semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22. L'ammissione delle attivita' di

coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e'

subordinata alla comunicazione di inizio di attivita' che dovra'

comprendere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 6, la

relazione prevista dall'articolo 33, comma 3, del citato decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per l'avvio dell'attivita' di

coincenerimento dei rifiuti la regione puo' chiedere la prestazione

di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita

dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di

coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato

all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della

provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta

giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le

ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno,

accertano:

 a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle

operazioni di coincenerimento;

 b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto

previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e relative norme di attuazione.

 5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a

seguito delle ispezioni previste dal comma 4, accerta la violazione

delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e

fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la

prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non

provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita'

alla normativa vigente.

 6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e

3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo

autorizzatorio precedentemente posseduto.

 7. I gestori degli impianti di incenerimento di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera d), esistenti operanti sulla base degli articoli 31

e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, presentano, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni:

 a) descrizione dell'impianto, con indicazione dei parametri

ubicativi, dimensionali e strutturali;

 b) la descrizione degli effetti sull'ambiente, anche con

riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa

ambientale, nonche' ai piani di utilizzazione del territorio;

 c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre

gli effetti sfavorevoli all'ambiente.

 8. All'esito favorevole dell'esame dello studio di cui al comma 7,

l'autorita' competente rilascia autorizzazione a norma dell'articolo

4.

 9. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 28

dicembre 2005, previsto nel comma 1, si applicano agli impianti

esistenti le norme tecniche previgenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto.

 10. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del

1999, le parole: «25 parti per milione» sono sostituite dalle

seguenti: «50 parti per milione».

 

 Art. 22.

 Procedura di modifica degli allegati

 1. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica

degli allegati al presente decreto si provvede con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa

comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita' produttive;

ogniqualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri

discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di

concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,

sentita la Conferenza unificata.

 

 Allegati omessi (*)

 

(*) Il testo integrale č disponibile solo a chi usufruisce dei SERVIZI PROFESSIONALI PERSONALIZZATI di TuttoAmbiente.

 


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