D. Lgs 25 luglio 2005, n.
151.
Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè
allo smaltimento dei rifiuti.
(S.O
alla G.U. n. 175 del 29-7-2005)
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Art.
1. (Finalità).
1.
Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
a)
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, di seguito denominati RAEE;
b)
promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE,
in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c)
migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che
partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i
produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori
direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE ;
d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Art.
2. (Ambito di applicazione).
1.
Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nelle categorie individuate nell’allegato
2.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti,
di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.
3.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature
connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi,
le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente
militari.
Art.
3. (Definizioni).
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) ‘rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘RAEE’: le apparecchiature
elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di seguito denominato:”decreto legislativo n. 22 del
c) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate’: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al
distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, affinché quest’ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il
possibile reimpiego ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
d) ‘prevenzione’: le misure volte a ridurre la
quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e
dei
materiali e delle sostanze che li compongono;
e) ‘reimpiego’: le operazioni per le quali i
RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le
apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa
l’utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente
alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori
o ai fabbricanti;
f) ‘riciclaggio’: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
g) ‘recupero di energia’: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore;
h) ‘recupero’: le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
i) ‘smaltimento’: le operazioni indicate all’allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l) ‘trattamento’: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;
m) ‘produttore’: chiunque, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di
cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed
elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3)
importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera
la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4)
chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini
del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non
agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) ‘distributore’: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
o) ‘RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i
RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità,
a quelli originati dai nuclei domestici;
p) ‘RAEE professionali’: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) ‘RAEE storici’: i RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13
agosto 2005;
r) ‘sostanze o preparati pericolosi’: le
sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) ‘accordo finanziario’: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
t) ‘centri di raccolta di RAEE’: spazi, locali e strutture per
la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla
pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) ‘raccolta separata’: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.
Art. 4. (Progettazione dei prodotti). 1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e
dell’economia e delle finanze, individuano e promuovono politiche di sostegno
e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
per gli scopi di cui al comma 1.
Art. 5. (Divieto di utilizzo di determinate sostanze). 1. Fatto salvo quanto stabilito all’allegato
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9
dell’allegato
b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.
Art.
6.
(Raccolta
separata). 1.
Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un
sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento
insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro
il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno
a) i comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
b)
i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il
ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a
condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse
funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile
reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri
istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego;
c)
fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che
agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o
collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici
conformi agli obiettivi del presente decreto.
2.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura
elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere
rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che
l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o
contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei
RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un
operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3.
Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, i produttori od i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o
collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata
di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al
comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri
sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
Art.
7
(Ritiro
dei RAEE raccolti).
1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi
che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all’invio ai centri di
trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell’articolo 6,
ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati,
semprechè tale reimpiego non costituisca un’elusione degli obblighi stabiliti
agli articoli 8 e 9.
2.
I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei
RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell’articolo 6, assicurano che dette
operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il
riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere
reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine
di consentirne la messa in sicurezza.
Art.
8. (Trattamento).
1.
Entro la data di cui all’articolo 20,
comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche
di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento
dei RAEE di cui all’articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento
conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonchè ai requisiti tecnici
stabiliti nell’allegato 2 ed alle modalità di gestione previste
nell’allegato 3.
2
Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del
comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento
selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE
contenenti sostanze lesive dell’ozono alle operazioni di trattamento si
applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione.
3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l’autorizzazione prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.
4. In
caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura
semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del
1997, l’inizio dell’attività è subordinato alla effettuazione, da parte
della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della
comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare :
a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) le misure di sicurezza da adottare.
5. L 'ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l’inizio dell’attività, almeno una volta all'anno.
6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l’indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.
7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.
8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: “APAT”, che li elabora e li trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
9. L 'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modificazioni.
10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
11.
Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e
dell’economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo,
misure per incentivare l’introduzione volontaria dei sistemi certificati di
gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le
operazioni di trattamento dei RAEE.
12.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, l’Albo
nazionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è
integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli
impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal
presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che
effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale
del citato Albo sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l’iscrizione.
Art.
9. (Recupero dei RAEE)
1.
Entro la data di cui all’articolo
20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale
o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi
dell’articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando
il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008
non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.
2.
Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai
sensi dell’articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato
b)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato
c) per i RAEE
che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato
d)
per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno
l’80% in peso di tali sorgenti luminose.
3.
I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione
del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22
del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all’allegato I A, il peso dei RAEE
in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro
sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di
RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei
loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le
quantità effettivamente recuperate.
4.
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i
responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di
recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale
fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994.
Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE,
specificando la categoria di appartenenza secondo l’allegato
5.
L’APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero
dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti
obbiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla
base delle quote di mercato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c).
6.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformità
alle decisioni intervenute in sede comunitaria.
7.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con decreto di
concerto con il Ministri delle attività produttive, della salute e
dell’economia e delle finanze, sentita
Art. 10. (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici). 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell’allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2.
Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1
dell'allegato
3.
I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente
articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro
in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a
livello comunitario.
4.
Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella
categoria di cui al punto 5 dell’allegato
Art.
11. (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei
RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato
dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici).
1.
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE
provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del
produttore che ne assume l’onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a
partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo
individualmente ovvero attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto
adeguato.
2.
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il
produttore costituisce, nel momento in cui un’apparecchiatura elettrica od
elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo
quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo
modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il
produttore non può indicare separatamente all’acquirente, al momento della
vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3.
Art. 12. (Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali). 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
2.
Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di
recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e
9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del
produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle
stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del
detentore negli altri casi.
3.
Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il
peso dell’apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso
dell’apparecchiatura consegnata.
4.
Il produttore adempie all’obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero
attraverso l’adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
5.
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di
cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui
un’apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata
garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di
cui all’articolo 11, comma 2.
6.
I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere
accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della
gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le
prescrizioni del presente decreto.
Art.
13.
(Obblighi di informazione). 1.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce,
all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni
concernenti:
a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell’allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2.
Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’apparecchiatura elettrica
ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni
di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita
mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di materiale informativo.
3.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione
dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in
forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in
materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura
immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni
indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si
trovano all’interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è
necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento
e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.
4.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto
2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo
chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo
stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato 4. Detto simbolo indica,
in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura è stata immessa sul mercato
dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle
disposizioni comunitarie, le modalità per l’identificazione del produttore.
5.
Nel caso in cui l’apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa
impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell’apparecchiatura, il marchio
stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul
foglio di garanzia.
6.
I produttori comunicano al Registro di cui all’articolo 14, con cadenza
annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13,
comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni
relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
7.
I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo
n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6,
comunicano al Registro previsto all’articolo 14, le quantità e le categorie
di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in
cui risiede l’acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi
previsti all’articolo 10, comma 3.
8.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell’economia e delle finanze, sentita
9.
Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
a)
le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori
contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di
reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.
Art.
14.
(Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento
dei RAEE).
1.
Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di
cui all’articolo 10, comma 1, e’ istituito, presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l’iscrizione di cui al comma
2. All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi
collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla
base delle indicazioni di cui al comma 2.
2.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli
obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo
a seguito di iscrizione presso
3.
Ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del Registro previsto al
comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano
al Comitato di cui all’articolo 15 l’elenco delle imprese identificate come
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici
di attività.
Art.
15.
(Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di
indirizzo sulla gestione dei RAEE).
1.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti:
a)
predisporre ed aggiornare il registro di cui all’articolo 14, comma 1,
sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso
articolo 14, comma 3;
b)
raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai
prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono
tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell’articolo 13, comma 6 e 7;
c)
calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive
quote di mercato dei produttori;
d)
programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera
b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e)
vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13
agosto 2005 rechino l’identificativo del produttore ed il marchio di cui
all’articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a
distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all’articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all’articolo 17.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell’APAT e, in
particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può
avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle
quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal
Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal
Ministro della salute, uno
dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie
e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il
suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all’articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell’espletamento dei compiti ad esso attribuiti.
Art. 16. (Sanzioni). 1. Il distributore che, nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all’articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell’articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni di cui all’articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all’articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla
iscrizione presso
8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
9. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all’articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
Art.
17.
( Informazioni e relazioni).
1.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea, a decorrere dall’anno 2008 e, successivamente, ogni due
anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all’articolo 13, commi 6 e 7,
relative biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le
prime informazioni riguardano il biennio 2005-2006.
2.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea e al Parlamento, a partire dall’anno 2007 e,
successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla
attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del
questionario adottato in sede comunitaria.
Art. 18. (Modifica degli allegati). 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri della salute e delle attività produttive, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività
produttive, sentita
Art. 19.
(Disposizioni
finanziarie).
1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli oneri
per lo svolgimento delle ispezioni di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, e
all’articolo 20, comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle
prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali
in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti
destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
3. Gli oneri
relativi alla attività di monitoraggio di cui all’articolo 9, comma 5, nonché
quelli relativi alla istituzione del registro di cui all’articolo 14 ed al
funzionamento dei comitati di cui all’articolo 15 sono a carico dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di
mercato.
4. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di
versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati,
sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2,
nonché le relative modalità di versamento.
5. Le pubbliche amministrazioni
provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle proprie
attività istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo
scopo finalizzate a legislazione vigente.
Art.
20.
(Disposizioni
transitorie e finali).
1.
I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
2.
Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente
decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, all’ispezione degli impianti
in esercizio alla stessa data che effettuano l’attività di trattamento e di
recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22
del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per
conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12
mesi, consentendo nelle more dell’adeguamento la prosecuzione dell’attività.
In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l’attività è
interrotta.
3.
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 13, comma 8,
effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l’iscrizione prevista al
comma 2 dello citato articolo 14.
4.
Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei
produttori, secondo quanto indicato dall’articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il
finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 11, comma 1, viene assolto
dei produttori con le modalità stabilite all’articolo 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.
Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del
1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti
nel campo di applicazione del presente decreto.
ALLEGATI OMESSI