D.M.
3 agosto 2005
Definizione
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
(GU
n. 201 del 30-8-2005)
-------------------------------------------
Art. 1.
Principi
generali
1.
Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di
ammissibilità
dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto
stabilito dal
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2.
I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se
risultano
conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente
categoria di
discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
3.
Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono
impiegati i
metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3
del presente
decreto.
4.
Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un
livello di tutela
ambientale superiore a quelle per rifiuti non
pericolosi, e che
queste ultime hanno un livello di tutela ambientale
superiore a
quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di
rifiuti che
soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria
di discarica in
discariche aventi un livello di tutela superiore.
Art. 2.
Caratterizzazione
di base
1.
Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna
categoria di
discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto
legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è
tenuto ad
effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna
tipologia di
rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione
essere effettuata
prima del conferimento in discarica ovvero dopo
l'ultimo
trattamento effettuato.
2.
La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei
rifiuti
attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie
per lo
smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La
caratterizzazione
di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti
ed è effettuata
nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nell'allegato 1
al presente decreto.
3.
La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del
primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del
processo che
origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4.
Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti,
dimostrano che
gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per
una categoria di
discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella
corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri
comporta
l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5.
Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità
del produttore,
al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o)
del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la
responsabilità
di garantire che le informazioni fornite per la
caratterizzazione
sono corrette.
6.
Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque
anni.
Art. 3.
Verifica
di conformità
1.
I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di
discarica sulla
base della caratterizzazione di base di cui all'art.
2 del presente
decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica
di conformità
per stabilire se possiedono le caratteristiche della
relativa
categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità
previsti dal
presente decreto.
2.
La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base
dei dati forniti
dal produttore in fase di caratterizzazione, con la
medesima
frequenza della caratterizzazione di base, come indicato
all'art. 2, comma
3.
3.
Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o
più
determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di
base. Tali
determinazioni devono comprendere almeno un test di
cessione per
lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della
norma relativa al
test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i
metodi di
campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente
decreto.
4.
Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati
delle prove per
un periodo di cinque anni.
Art. 4.
Verifica
in loco
1.
Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto
deve sottoporre
ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo
scarico e
controllare la documentazione attestante che il rifiuto è
conforme ai
criteri di ammissibilità dal presente decreto per la
specifica
categoria di discarica.
2.
I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui
gestita, possono
essere sottoposti a verifica nel luogo di
produzione.
3.
I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli che sono
stati sottoposti alla caratterizzazione di base e
alla verifica di
conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto e se sono
conformi alla descrizione riportata nei documenti
di
accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11,
comma 3 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4.
Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono
prelevati
campioni con cadenza stabilita dall'autorità
territorialmente
competente e, comunque, con frequenza non superiore
a un anno. I
campioni prelevati devono essere conservati presso
l'impianto di
discarica, a disposizione dell'autorità
territorialmente
competente, per un periodo non inferiore a due mesi,
secondo quanto
previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo 13
gennaio 2003, n. 36.
Art. 5.
Impianti
di discarica per rifiuti inerti
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
sono smaltiti in
discarica per rifiuti inerti:
a)
i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad
accertamento
analitico, in quanto sono considerati già conformi ai
criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'art. 2, comma
1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36 ed ai
criteri di ammissibilità stabiliti dal presente
decreto. Si deve
trattare di una singola tipologia di rifiuti
proveniente da un
unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme,
diverse tipologie
di rifiuti elencati nella tabella 1, purchè
provenienti dallo
stesso processo produttivo;
b)
i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base
di cui all'art.
2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti
a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente
decreto,
presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate
nella tabella 2
del presente decreto;
non
contengono contaminanti organici in concentrazioni
superiori a
quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
2.
È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti
che contengono le
sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al
decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
concentrazioni
superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso
commerciale ed
industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal
decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è
fissato 1 mg/kg.
3.
Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2
sono disposte
dall'autorità territorialmente competente qualora la
provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei
limiti.
4.
Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri
specificati nella
definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera
e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
ovvero si
sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perchè
se ne conosce
l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono
sottoposti ad
analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati
sono contaminati
o contengono altri materiali o sostanze come
metallo, amianto,
plastica, sostanze chimiche in quantità tale da
aumentare il
rischio ambientale in misura tale da determinare il loro
smaltimento in
una discarica appartenente ad una categoria diversa,
essi non sono
ammessi in una discarica per rifiuti inerti.
Tabella
1
Rifiuti inerti
per i quali è consentito lo smaltimento in discarica
per
rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
=====================================================================
Codice
| Descrizione | Restrizioni
=====================================================================
|Scarti
di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base
di vetro ** |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01
07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
|
|Solamente i rifiuti
|
|selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento
|demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
|
|Solamente i rifiuti
|
|selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni
|demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
|
|Solamente i rifiuti
|
|selezionati da costruzione e
17 01
03|Mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
|
|Solamente i rifiuti
|Miscugli
di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01
07|mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
|
|Esclusi i primi
|
|suolo, la torba e purchè non
|
|provenienti da siti
17 05 04|Terra e
rocce*** |contaminati
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
|
|Solamente vetro raccolto
20 01 02|Vetro
|separatamente
---------------------------------------------------------------------
|
|Solo rifiuti di giardini e
|
|parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e
rocce |e torba
(*)
Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli,
plastica, terra,
sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti
di cui al codice
17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
-
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze
pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi
produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello
stoccaggio e
dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze
pericolose,
eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la
costruzione
demolita fosse contaminata in misura significativa.
-
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte
con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.
(**)
Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***)
Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.
Tabella
2
Limiti di
concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in
discariche
per rifiuti inerti
=====================================================================
Componente
| L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |0.05
Ba |2
Cd |0.004
Cr totale |0.05
Cu |0.2
Hg |0.001
Mo
|0.05
Ni
|0.04
Pb
|0.05
Sb
|0.006
Se
|0.01
Zn
|0.4
Cloruri
|80
Fluoruri
|1
Solfati
|100 (*)
Indice
Fenolo |0.1
DOC (**) |50
TDS (***) |400
(*)
Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il solfato,
possono ancora essere considerati conformi ai criteri
di ammissibilità
se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come
Co se L/S = 10
1/kg.
(**)
Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una
proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso
tra 7,5 e 8,0. I
rifiuti possono essere considerati conformi ai
criteri di
ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il
risultato della
prova non supera 50mg/l. (È disponibile un metodo in
corso di
sperimentazione basato sulla norma prEN 14429).
(***)
È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi
disciolti totali)
in alternativa ai valori per il solfato e per il
cloruro.
Tabella
3
Limiti di
accettabilità per i composti organici in discariche per
rifiuti
inerti
=====================================================================
Parametri
| Valore mg/kg
=====================================================================
TOC (*) |30000
(*)
BTEX |6
Olio minerale (da
C10 a C40) |500
(*) Tale
parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado
di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine
e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.
Per i terreni
l'autorità competente può accettare un valore limite
più elevato,
purchè non si superi il valore di 500 mg/kg per il
carbonio organico
disciolto a pH 7 (DOC7).
Tabella
4
Fattori di
equivalenza per il calcolo delle diossine e dei
dibenzofurani
=====================================================================
|
|Fattore di equivalenza
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina
|
2, 3, 7, 8
|(TCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodiossina
|
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD)
|0,5
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina
|
1, 2, 3, 4, 7, 8
|(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina
|
1, 2, 3, 7, 8, 9
|(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina
|
1, 2, 3, 6, 7, 8
|(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina
|
1, 2, 3, 4, 6, 7,
8|(HpCDD) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina
|
|(OCDD)
|0,001
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano
|
2, 3, 7, 8 |(TCDF)
|0,01
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano
|
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF)
|0,5
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF)
|0,05
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 4, 7, 8
|(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 7, 8, 9
|(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 6, 7, 8
|(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano
|
2, 3, 4, 6, 7, 8
|(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 4, 6, 7,
8|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano
|
1, 2, 3, 4, 7, 8,
9|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano
|
|(OCDF)
|0,001
Art. 6.
Impianti
di discarica per rifiuti non pericolosi
1.
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo
smaltimento,
senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
a)
i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non
pericolosi nel
capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le
frazioni non
pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente
e i rifiuti non
pericolosi assimilati per qualità e quantità ai
rifiuti urbani;
b)
i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva
definita con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e
della salute,
sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
I
rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa
tipologia di
discarica se risultano conformi a quanto previsto
dall'art. 7 del
decreto legislativo 36 del 2003; non sono ammessi se
risultano
contaminati a un livello tale che il rischio associato al
rifiuto
giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti
rifiuti non
possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi
rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi.
2.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche
per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non
pericolosi che
hanno una concentrazione di sostanza secca non
inferiore al 25%
e che, sottoposti a test di cessione di cui
all'allegato 3,
presentano un eluato conforme alle concentrazioni
fissate in
tabella 5.
3.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche
per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti
rifiuti
pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a
processo di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
a)
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b)
hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non
superiore al 5%
con riferimento alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado
di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine
e polimeri od altri composti non biodegradabili;
c)
hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza
secca non
inferiore al 25%;
d)
tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai
rifiuti non
pericolosi biodegradabili.
5.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto,
in discarica per
rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento
di rifiuti che:
a)
contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n.
b)
contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di
cui alla tabella
mg/kg;
c)
contengono le sostanze cancerogene previste dalla tabella 1,
allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
concentrazioni
limite riportate all'art. 2 della decisione della
Commissione
2000/532/CE e successive modificazioni, con una
sommatoria
massima per tutti i diversi composti pari allo 0.1%.
6.
Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non
pericolosi i
seguenti rifiuti:
a)
i rifiuti costituite da fibre minerali artificiali,
indipendentemente
dalla loro classificazione, come pericolosi o non
pericolosi. Il
deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali deve
avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle
appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo
tale da evitare
la frantumazione dei materiali. Dette celle sono
realizzate con
gli stessi criteri adottati per le discariche dei
rifiuti inerti.
Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la
realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in
modo da
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la
frantumazione dei
rifiuti contenenti fibre minerali artificiali.
Entro la giornata
di conferimento, deve essere assicurata la
ricopertura del
rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza
plastica, in modo
da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali
da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di
fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la
chiusura devono
essere prese misure adatte ad impedire contatto tra
rifiuti e
persone;
b)
i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere
depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili;
c)
i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o
resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3,
lettera c) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza
essere sottoposti
a prove. Le discariche che ricevono tali materiali
devono rispettare
i requisiti indicati all'allegato 2 del presente
decreto. In
questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1,
punti 2.4.2 e
2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
possono essere
ridotte dall'autorità territorialmente competente.
7.
Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 5
e ai parametri
indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono
essere disposte
dall'autorità territorialmente competente qualora la
provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei
limiti.
Tabella
5
Limiti di
concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in
discariche
per rifiuti non pericolosi
=====================================================================
Componente
| L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As
|0.2
Ba
|10
Cd
|0.02
Cr
totale |1
Cu
|5
Hg
|0.005
Mo
|1
Ni
|1
Pb
|1
Sb
|0.07
Se
|0.05
Zn |5
Cloruri |1500
Fluoruri |15
Cianuri |0.5
Solventi organici
aromatici (*) |0.4
Solventi organici
azotati (*) |0.2
Solventi organici
clorurati (*) |2
Pesticidi totali
non fosforati (*) |0.05
Pesticidi totali
fosforati (*) |0.1
Solfati |2000
DOC (**) |80
TDS (***) |6000
(*)
Le analisi di tali parametri sono disposte dall'autorità
territorialmente
competente esclusivamente qualora la provenienza del
rifiuto possa
determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei
limiti.
(**)
Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una
proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.
I rifiuti possono
essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilità
per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non
supera 80mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione
basato sulla norma prEN 14429).
(***)
È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti
totali) in
alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
Art. 7.
Sottocategorie
di discariche per rifiuti non pericolosi
1.
Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo
13 gennaio 2003,
n. 36, le autorità territorialmente competenti
possono
autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti
sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi:
a)
discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile;
b)
discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi
in discariche
considerate bioreattori con recupero di biogas e
discariche per
rifiuti organici pretrattati;
c)
discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato
contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, con
recupero di biogas.
2.
I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche
di cui al comma
1, vengono individuati dalle autorità
territorialmente
competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono
stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle
caratteristiche
dei rifiuti, della valutazione di rischio con
riguardo alle
emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e
prevedendo
deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo
e non esaustivo i
parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
3.
Le autorità territorialmente competenti possono, altresì,
autorizzare
monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da
operazioni di
messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di
bonifica dei siti
inquinati ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, prendendo in considerazione i
parametri
previsti dalla tabella 1, allegato 1, colonna B, al decreto
del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
Art. 8.
Impianti
di discarica per rifiuti pericolosi
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto,
nelle discariche
per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti
pericolosi che
soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a)
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato
conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b)
contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n.
c)
contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di
cui alla tabella
0,01 mg/kg;
d)
la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%;
e)
il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle
sostanze
organiche chimicamente attive, in grado di interferire con
l'ambiente, con
esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri
composti non
biodegradabili.
2.
Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) e
ai parametri indicati con l'asterisco nella
tabella 6 possono
essere disposte dall'autorità territorialmente
competente
qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato
sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.
Tabella
6
Limiti di
concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in
discariche
per rifiuti pericolosi
=====================================================================
Componente
| L/S=10 1/kg mg/l
=====================================================================
As |2.5
Ba |30
Cd |0.2
Cr totale |7
Cu |10
Hg |0.05
Mo
|3
Ni
|4
Pb
|5
Sb
|0.5
Se
|0.7
Zn |20
Cloruri |2500
Fluoruri |50
Cianuri |5
Solventi organici
aromatici (*) |4
Solventi organici
azotati (*) |2
Solventi organici
clorurati (*) |20
Pesticidi totali
non fosforati (*) |0.5
Pesticidi totali
fosforati (*) |1
Solfati |5000
DOC (**) |100
TDS(***) |10000
(*)
Le analisi di tali parametri possono essere disposte
dall'autorità
territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto possa
determinare il fondato sospetto di un eventuale
superamento dei
limiti.
(**)
NeI caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati
per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test
con una
proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0.
I rifiuti possono
essere considerati conformi ai criteri di
ammissibilità
per il carbonio organico disciolto se il risultato
della prova non
supera 100 mg/l. (E disponibile un metodo in corso di
sperimentazione
basato sulla norma prEN 14429).
(***)
È possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi
disciolti totali)
in alternativa ai valori per il solfato e per il
cloruro.
Art. 9.
Criteri
di ammissibilità per il deposito sotterraneo
1.
Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e
i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli
indicati al comma
3.
2.
Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è
effettuata la
valutazione della sicurezza conformemente a quanto
stabilito al
punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo
13 gennaio 2003,
n. 36 e degli ulteriori criteri stabiliti
nell'allegato 4
al presente decreto. I rifiuti sono ammessi in
deposito
sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.
3.
Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti
che possono
subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico,
chimico o
biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a)
i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003,
n. 36;
b)
i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a
contatto con
l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni
previste per lo
stoccaggio e subire quindi:
un
cambiamento di volume;
una
generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi, o
qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la
sicurezza operativa e/o per l'integrità della
barriera;
c)
i rifiuti biodegradabili;
d)
i rifiuti dall'odore pungente;
e)
i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in
particolare i rifiuti che:
provocano
concentrazioni di gas tossici per le pressioni
parziali dei
componenti;
in
condizioni di saturazione in un contenitore formano
concentrazioni
superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde
al limite
inferiore di esplosività;
f)
i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle
condizioni
geomeccaniche;
g)
i rifiuti autoinflammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle condizioni
previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i
rifiuti volatili,
i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non
identificate.
4.
Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è
effettuata la
valutazione dei rischi specifici per il sito in cui
avviene il
deposito in questione, in conformità a quanto previsto al
punto 1.2
dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il
livello di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera è
accettabile.
5.
I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere
definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i
differenti gruppi
di compatibilità devono essere fisicamente
separati nella
fase di stoccaggio.
Art. 10.
Deroghe
1.
Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri
specifici fissati
agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto
qualora:
a)
sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare
riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti
per i parametri
specifici previsti dal presente decreto, dimostri che
non esistono
pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei
rischi;
b)
l'autorità territorialmente competente conceda
un'autorizzazione
presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la
singola
discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa
discarica e delle
zone limitrofe;
c)
i valori limite autorizzati per la specifica discarica non
superino, per più
del triplo, quelli specificati per la
corrispondente
categoria di discarica e, limitatamente al valore
limite relativo
al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti,
il valore limite
autorizzato non superi, per più del doppio, quello
specificato per
la corrispondente categoria di discarica.
naturale dei
terreni circostanti la discarica, l'autorità
territorialmente
competente può stabilire limiti più elevati
coerenti con tali
concentrazioni.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti
parametri:
a)
carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e
6;
b)
BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c)
PCB di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
d)
carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per
rifiuti non
pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e
non reattivi;
e)
carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti
pericolosi.
4.
Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio,
nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione
della direttiva
1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima
direttiva, invia
alla commissione una relazione sul numero annuale di
autorizzazioni
concesse in virtù del presente articolo sulla base
delle
informazioni ricevute dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e
per i Servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La relazione
è elaborata in
base al questionario adottato con la decisione
2000/738/CE della
commissione del 17 novembre 2000.
Art. 11.
Abrogazioni
decreto, è
abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio 13
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo
2003.
Allegato
1
CARATTERIZZAZIONE
DI BASE
La
caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche
dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
1.
Scopi della caratterizzazione di base.
La
caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a)
fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo
e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato
e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b)
fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento
dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilita'
di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
c)
fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d)
individuare le variabili principali (parametri critici) per
la
verifica di conformita' di cui all'art. 3 del presente decreto e
le
eventuali possibilita' di semplificare i test relativi (in modo da
ridurre
il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica
delle
informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei
rifiuti
si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di
base
e i risultati delle procedure di test semplificate, nonche' la
frequenza
delle verifiche di conformita'.
2.
Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base.
I
requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti
sono i seguenti:
a)
fonte ed origine dei rifiuti;
b)
le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione
e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c)
descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'art.
7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o
una
dichiarazione che spieghi perche' tale trattamento non e'
considerato
necessario;
d)
i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento
del
percolato quando sia presente;
e)
aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f)
codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della
Commissione
2000/532/CE e successive modificazioni);
g)
per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono
pericolosi
i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva
91/689/CEE
del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi;
h)
le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra
le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13
gennaio 2003, n. 36;
i)
la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili;
j)
se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k)
un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o
recuperare i rifiuti.
3.
Caratterizzazioni analitiche.
Per
ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 e'
necessario
sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al
comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei
rifiuti
o deve essere determinata mediante caratterizzazione
analitica.
Le determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie
di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a
verificarne
la conformita'.
La
determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma
delle
determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra
caratterizzazione
dei rifiuti e verifica della loro conformita'
dipendono
dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione
analitica
si individuano due tipologie di rifiuti:
a)
rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo;
b)
rifiuti non generati regolarmente.
Le
caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni
che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri
di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e'
possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio
le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a)
Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I
rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti
regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale:
l'impianto
e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e
le
materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti;
il
gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie
ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti
nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati).
Il
processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti
possono
anche provenire da impianti diversi, se e' possibile
considerarli
come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni,
entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per
l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere
tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente
allegato e in particolare:
la
composizione dei singoli rifiuti;
la
variabilita' delle caratteristiche;
se
prescritto, il comportamento dell'eluato dei rifiuti,
determinato
mediante un test di cessione per lotti;
le
caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni
analitiche
periodiche.
Se
i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti
diversi,
occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni
analitiche
per evidenziare la variabilita' delle caratteristiche dei
rifiuti.
In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base
e
i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di
conformita',
a meno che, il loro processo di produzione cambi in
maniera
significativa.
Per
i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso
impianto,
i risultati delle determinazioni analitiche potrebbero
evidenziare
variazioni minime delle proprieta' dei rifiuti in
relazione
ai valori limite corrispondenti. In tal modo risulta
effettuata
la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere
sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro
processo
di produzione cambi in maniera significativa.
I
rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e
la
miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da flussi
misti
di diversi impianti di raccolta, possono presentare
caratteristiche
estremamente variabili e occorre tenerne conto per
stabilire
la tipologia di appartenenza (tipologia a: rifiuti
regolarmente
generati nel corso dello stesso processo o tipologia b:
rifiuti
non generati regolarmente). Tale variabilita' fa propendere
verso
la tipologia b.
b)
Rifiuti non generati regolarmente.
I
rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente
nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e
che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo
caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto
e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti
fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere
determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve
essere effettuata la verifica di conformita'.
4.
Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre
a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 6,
lettera
c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono
necessarie
le determinazioni analitiche di cui al punto 3 del
presente
allegato qualora:
i
rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i
rifiuti
individuati dal decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b)
del presente decreto;
tutte
le informazioni relative alla caratterizzazione dei
rifiuti
sono note e ritenute idonee dall'autorita' territorialmente
competente
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del
decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
si
tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico
effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili
metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti
deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai
motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche,
sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica.
Allegato
2
CRITERI
DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO
1.
Principi.
I
rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere
conferiti
nelle seguenti tipologie di discarica:
a)
discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b)
discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella
monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco
europeo
dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti
contenenti
amianto, purche' sottoposti a processi di trattamento ai
sensi
di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio
2004
e con valori conformi alla tabella 1, verificati con
periodicita'
stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di
trattamento.
Tabella
1
Criteri
di ammissibilita' a discariche per rifiuti non pericolosi dei
rifiuti
contenenti amianto trattati
=====================================================================
Parametri
| Valori
=====================================================================
Contenuto
di amianto (% in peso) |< = 30
Densita'
apparente (g/cm3) |> 2
Densita'
relativa (%) |> 50
Indice
di rilascio |< 0.6
Oltre
ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche
di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di
rifiuti
di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate
alle
precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalita' e
criteri
di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure
di
protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto
indicate
al successivo punto 2.
2.
Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
Il
deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente
all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente
dedicate e deve essere effettuato in modo tale da
evitare
la frantumazione dei materiali.
Le
celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano
la realizzazione di settori o trincee. Devono essere
spaziate
in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza
causare
la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
Per
evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve
essere
coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di
ogni
operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati,
deve
essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per
copertura
giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi
alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire
un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con
uno
strato di terreno di almeno
Nella
discarica o nell'area non devono essere svolte attivita',
quali
le perforazioni, che possono provocare una dispersione di
fibre.
Deve
essere predisposta e conservata una mappa indicante la
collocazione
dei rifiuti contenenti amianto all'interno della
discarica
o dell'area.
Nella
destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese
misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Nella
copertura finale dovra' essere operato il recupero a verde
dell'area
di discarica, che non dovra' essere interessata da opere di
escavazione
ancorche' superficiale.
Nella
normale conduzione delle discariche dove possono essere
smaltiti
rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di
protezione
di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive
modificazioni e norme tecniche derivate.
Allegato
3
CAMPIONAMENTO
E ANALISI DEI RIFIUTI
Il
campionamento, le determinazioni analitiche per la
caratterizzazione
di base e la verifica di conformita' sono
effettuati
da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I
laboratori
devono possedere una comprovata esperienza nel
campionamento
ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di
controllo
della qualita'.
Il
campionamento e le determinazioni analitiche possono essere
effettuate
dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi
abbiano
costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso
un controllo periodico indipendente.
1.
Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile.
Il
campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva
analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione
merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi
IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
Secondo
quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2,
lettera
m), devono essere considerati fra i rifiuti urbani
biodegradabili
gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il
cartone,
i pannolini e gli assorbenti.
2.
Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il
campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica
deve essere effettuato in modo tale da ottenere un
campione
rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli
standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi
e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli
eluati».
Le
prove di eluizione e l'analisi degli eluati per i parametri
previsti
dalle tabelle 2, 5 e 6 del presente decreto devono essere
effettuate
mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed
ENV
13370.
Per
le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi
ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
3.
Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per
le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto
le analisi devono essere integrate come segue.
3.1
Analisi del rifiuto.
Fatto
salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il
contenuto
di amianto in peso deve essere determinato analiticamente
utilizzando
una delle metodiche analitiche quantitative previste dal
decreto
del Ministro della sanita' 6 settembre 1994, la percentuale
in
peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il
trattamento,
sara' ridotta dall'effetto diluizione della matrice
inglobante
rispetto al valore del rifiuto iniziale.
La
densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di
laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica
strumentazione
(bilancia idrostatica, picnometro). La densita'
assoluta
e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli
componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei
rifiuti
contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La
densita'
relativa e' calcolata come rapporto tra la densita'
apparente
e la densita' assoluta.
L'indice
di rilascio I.R. e' definito come:
I.R.
= frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo
la
frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
L'indice
di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo
che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidita'.
La
prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore
o involucro, del peso complessivo non inferiore a
La
valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita
secondo
le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2.
Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno
adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto
di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle
analisi
si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati
nel
decreto del Ministro della sanita' 6 settembre 1994.
Allegato
4
VALUTAZIONE
DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN
DEPOSITI
SOTTERRANEI
1.
Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo.
1.1.
L'importanza della barriera geologica.
Lo
smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire
l'isolamento
dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera
geologica
e le cavita', e in particolare le strutture artificiali,
costituiscono
un sistema che, come tutti gli altri aspetti tecnici,
deve
rispettare i prescritti requisiti. In particolare, devono essere
attuate
le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di
inquinanti
nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento
dello
stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tal fine, deve
essere
effettuata la valutazione a lungo termine dell'impianto, in
conformita'
a quanto stabilito al punto 1.2.7 del presente allegato.
1.2.
Valutazione dei rischi specifica per il sito.
Per
la valutazione dei rischi e' necessario individuare:
il
rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
i
ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque
sotterranee);
le
vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti
possono
raggiungere la biosfera;
e
la
valutazione dell'impatto delle sostanze che possono
raggiungere
la biosfera.
I
criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo devono
essere
basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando che,
per
quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle
condizioni
dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n.
36 ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di
discarica
per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per
gli
impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.
I
criteri di ammissibilita' devono essere determinati tenendo
conto
delle condizioni locali. A tale scopo e' necessario accertare
che
gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioe'
valutare
i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema
generale
costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavita'
artificiali
e dalla natura della roccia ospitante.
La
valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito
deve
essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase
post-operativa.
L'esito delle valutazioni consentira' di definire le
misure
di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i
criteri
di ammissibilita'.
E'
necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione
delle
prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
1)
valutazione geologica;
2)
valutazione geomeccanica;
3)
valutazione idrogeologica;
4)
valutazione geochimica;
5)
valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6)
valutazione della fase operativa;
7)
valutazione a lungo termine;
8)
valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie
del
sito.
1.2.1.
Valutazione geologica.
E'
necessaria un'indagine della struttura geologica di un sito,
se
non e' gia' nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle
rocce,
dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad
accertare
che il sito e' adatto alla creazione di un deposito
sotterraneo.
Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e
la
struttura delle irregolarita' o delle fratture degli strati
geologici
circostanti e l'impatto potenziale dell'attivita' sismica
su
tali strutture. E indispensabile prendere in considerazione anche
siti
alternativi.
1.2.2.
Valutazione geomeccanica.
La
stabilita' delle cavita' deve essere accertata con adeguate
ricerche
e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche
dei
rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in
maniera
sistematica.
E'
necessario accertare che:
1)
durante e dopo la formazione delle cavita', ne' nella
cavita'
stessa ne' sulla superficie del suolo sono prevedibili
deformazioni
di rilievo che possano danneggiare la funzionalita' del
deposito
sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
2)
la capacita' di carico della cavita' e' sufficiente a
prevenirne
il crollo durante l'utilizzo;
3)
il materiale depositato deve avere la stabilita' necessaria
ad
assicurarne la compatibilita' con le proprieta' geomeccaniche
della
roccia ospitante.
1.2.3.
Valutazione idrogeologica.
E'
indispensabile un'indagine approfondita delle caratteristiche
idrauliche
per valutare la configurazione dello scorrimento delle
acque
sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle
informazioni
sulla conduttivita' idraulica della massa rocciosa,
delle
fratture e dei gradienti idraulici.
1.2.4.
Valutazione geochimica.
E'
indispensabile un'indagine approfondita della composizione
delle
rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione
attuale
delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel
tempo,
la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura,
nonche'
una descrizione mineralogica quantitativa della roccia
ospitante.
Va valutata anche l'incidenza della variabilita' sul
sistema
geochimico.
1.2.5.
Valutazione dell'impatto sulla biosfera.
E'
indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito
sotterraneo
sulla biosfera. Vanno svolti anche studi di base per
determinare
il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente
naturale
locale.
1.2.6.
Valutazione della fase operativa.
Per
quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:
1)
la stabilita' delle cavita' come stabilito al punto 1.2.2;
2)
che non esistono rischi inaccettabili che si crei un
contatto
tra i rifiuti e la biosfera;
3)
che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio
dell'impianto.
L'accertamento
della sicurezza operativa dell'impianto deve
comprendere
un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di
dati
specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione
dell'impianto
e al programma di attivita'. Va dimostrato che tra i
rifiuti
e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o
fisiche
tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e
da
mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai
rifiuti
non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
13
gennaio 2003, n. 36 e dei rifiuti non ammessi al deposito
sotterraneo
ai sensi dell'art. 9, comma 3 del presente decreto, non
e'
consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla
combustione
spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste
(temperatura,
umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti
provenienti
dalla raccolta sotto forma di miscellanea non
identificata.
Vanno
individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a
una
via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase
operativa.
I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono
essere
riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati
i
possibili effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili
di
una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure
di
emergenza.
1.2.7.
Valutazione a lungo termine.
Per
conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la
valutazione
dei rischi deve comprendere previsioni di lungo termine.
Va
accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo
termine
del deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con
la
biosfera.
E'
necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le
barriere
del sito di deposito sotterraneo (come la qualita' dei
rifiuti,
le strutture artificiali, le opere di consolidamento e di
sigillatura
di pozzi e forature), le caratteristiche prestazionali
della
roccia ospitante, degli strati circostanti e del terreno di
copertura
e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di
calcoli
deduttivi sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche
delle
condizioni geochimiche e geoidrologiche come la circolazione
delle
acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia
delle
barriere, l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti
depositati.
La
sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve
essere
accertata attraverso un esame che comprenda una descrizione
della
situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il
momento
della chiusura) seguita da una previsione dei maggiori
cambiamenti
previsti nel tempo geologico. Vanno infine valutate le
conseguenze
del rilascio delle sostanze coinvolte dal deposito
sotterraneo,
in base a scenari previsionali diversi che tengano conto
della
possibile evoluzione a lungo termine della biosfera, della
geosfera
e del deposito sotterraneo.
Nel
valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non e'
necessario
tenere conto dei contenitori e del rivestimento delle
cavita'
per la loro durata limitata.
1.2.8.
Valutazione di impatto degli impianti di raccolta di
superficie.
Anche
quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i
rifiuti
portati al sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed
eventualmente
stuccati in superficie prima di raggiungere la
destinazione
finale. Gli impianti di raccolta devono essere
progettati
e gestiti in maniera da evitare danni alla salute umana e
all'ambiente
locale e da rispettare gli stessi requisiti previsti per
gli
altri impianti di raccolta dei rifiuti.
1.2.9.
Valutazione degli altri rischi.
Ai
fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere
stoccati
in un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da
attivita'
minerarie. Non sono ammessi rifiuti che contengono o
possono
produrre sostanze pericolose per la salute umana, come ad
esempio
germi patogeni di malattie contagiose.
2.
Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma.
2.1.
Importanza della barriera geologica.
Per
quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di
salgemma,
la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
roccia
ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
strati
soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad
esempio
di anidrite) che costituiscono una barriera geologica che
impedisce
alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che
impedisce
ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di
smaltimento.
Nei punti in cui tale barriera geologica e' attraversata
da
pozzi e perforazioni e' necessario provvedere a sigillarli durante
le
operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli
ermeticamente
dopo la cessazione delle attivita' del deposito
sotterraneo.
Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo
di
attivita' della discarica, dopo la cessazione delle attivita' di
questa
e' indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga
impermeabile
all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica
operativa
a tale profondita', in maniera che l'acqua che potrebbe
filtrare
nella miniera ancora in funzione non possa comunque
penetrare
nell'area di smaltimento,
nelle
miniere di salgemma il sale e' considerato una barriera
di
contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la
biosfera
solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un
evento
geologico a lungo termine come il movimento terrestre o
l'erosione
(per esempio nel caso di un aumento del livello del mare).
Non
esistono probabilita' molto elevate che i rifiuti subiscano
alterazioni
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre
tenere
conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
2.2.
Valutazione a lungo termine.
La
sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato
in
uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente
designando
la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde
al
requisito di impermeabilita' ai gas e ai liquidi e, grazie alla
sua
natura convergente, e' in grado di incapsulare i rifiuti e di
isolarli
completamente al termine del processo di trasformazione.
La
natura convergente della roccia salina non e' quindi in
contrasto
con la necessita' di disporre di cavita' stabili nella fase
operativa.
La stabilita' e' un fattore importante per garantire la
sicurezza
operativa e mantenere l'integrita' della barriera geologica
senza
limitazioni di tempo, assicurando cosi' la protezione della
biosfera.
I rifiuti devono essere mantenuti in isolamento permanente
rispetto
alla biosfera. Il cedimento controllato del terreno di
copertura
o altri difetti prevedibili a lungo termine sono
accettabili
solo se e' possibile dimostrare che potranno verificarsi
esclusivamente
trasformazioni diverse dalla rottura, che rimarra'
comunque
integra la barriera geologica e che non si formeranno vie di
contatto
tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3.
Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.
Per
stoccaggio in profondita' nella roccia dura si intende lo
stoccaggio
sotterraneo a una profondita' di parecchie centinaia di
metri;
la roccia dura puo' essere costituita da diverse rocce
magmatiche
come il granito o il gneiss, ma anche da rocce
sedimentarie
come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si puo'
servire
di una miniera non piu' sfruttata per le attivita' estrattive
o
di un impianto di stoccaggio nuovo.
3.1.
Principi di sicurezza.
Nel
caso di stoccaggio nella roccia dura non e' possibile il
contenimento
totale e quindi e' necessario costruire una struttura di
deposito
sotterraneo atta a far si' che l'attenuazione naturale degli
strati
circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti
impedendo
cosi' effetti negativi irreversibili nei confronti
dell'ambiente.
Sara' quindi la capacita' dell'ambiente circostante di
attenuare
e degradare gli agenti inquinanti a determinare
l'accettabilita'
di una fuga da una struttura di questo tipo.
Le
prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno
valutate
in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente
delle
diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio
sotterraneo
nella roccia dura, il deposito deve essere situato al di
sotto
della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle
acque
sotterranee.
Lo
stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito,
impedendo
che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito
raggiunga
la biosfera - e in particolare gli strati superiori della
falda
acquifera a contatto con essa - in quantita' o concentrazioni
tali
da provocare effetti nocivi. E' necessario quindi valutare
l'afflusso
delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della
variabilita'
sul sistema idrogeologico.
Il
deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e
delle
strutture artificiali puo' portare alla formazione di gas nel
deposito
sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto
di
tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio
sotterraneo
di questo tipo.