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DLvo 21 settembre 2005, n. 238

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

(GU n. 271 del 21-11-2005- Suppl. Ordinario n. 189)

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Art. 1.

 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

 «e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il

trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad

eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del

deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze

pericolose di cui all'allegato I;»;

 b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

 «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali,

compresi gli idrocarburi;»;

 c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

 «f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti

operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe

di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui

all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla

lavorazione chimica e termica dei minerali;»;

 d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono

sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e

dell'interno,»;

 e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle

seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze

pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».

 

Art. 2.

 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

il comma 3 e' abrogato.

 

 Art. 3.

 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le

seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente

per territorio»;

 b) al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;

 c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative

disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il

termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative

disposizioni comunitarie»;

 d) il comma e' sostituito dal seguente:

 «4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito,

ovvero nel caso di aumento significativo della quantita' e di

modifica significativa della natura o dello stato fisico delle

sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le

impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che

potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai

sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle

informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente,

nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e

la scheda di cui all'allegato V»;

 e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

 «5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla

regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato,

nonche' al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per

territorio, le informazioni di cui all'allegato V.»;

 f) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che

ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di

rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo

stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo

conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle

attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui

al comma 1.».

 

 Art. 4.

 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i

dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle

organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di

sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze

pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che

possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento

di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli

stabilimenti gia' esistenti.»;

 b) al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista

all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.

 

 Art. 5.

 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i

commi 3 e 4 sono abrogati.

 

 Art. 6.

 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora

nello stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il

personale di imprese subappaltatrici a lungo termine,».

 

 Art. 7.

 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato,

in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo

6 e dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui

all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilita' o la

possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono

essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti

stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in

essi.»;

 b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

 «2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:

 a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di

riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della

natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i

rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di

sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle

informazioni alla popolazione;

 b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita'

competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

 2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto

dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

accerta che:

 a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui

al comma 2-bis, lettera a);

 b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di

cui al comma 2-bis, lettera b).».

 

 Art. 8.

 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente:

 «(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;

 b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

 «5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui

all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto,

nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del

territorio, della necessita' di prevedere e mantenere opportune

distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e

le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le

aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o

particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra

gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

 c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse

naturale» sono sostituite dalle seguenti: «vicino a zone

residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di

trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare

interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista

naturale».

 

 Art. 9.

 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e

dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la

Conferenza unificata,»;

 b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la

seguente:

 «c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione

sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti

all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei

suddetti stabilimenti.».

 

 Art. 10.

 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:

 «c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di

cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per

l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4,

anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo

6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».

 

 Art. 11.

 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti»

sono inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione

rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di

protezione civile»;

 b) al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono

inserite le seguenti parole: «previa consultazione della

popolazione,»;

 c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 «4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal

Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza

unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque

anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e

delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza

esterna esistenti.»;

 d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

 «6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano

anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non

assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di

emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui

al medesimo articolo 6 e all'articolo 12.»;

 e) al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del

1998» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure

di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».

 

 Art. 12.

 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente

previsto» sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;

 b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono

sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti

nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello

stabilimento.».

 

 Art. 13.

 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate te seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;

 b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

 «5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti

delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura

frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente

rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo

2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli

stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal

sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».

 

 Art. 14.

 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a

qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti

necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine

sopralluogo.».

 

 Art. 15.

 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al

fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi

tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento,

per garantire che il gestore possa comprovare di:

 a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita'

esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente

rilevante;

 b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di

incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

 c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto

ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di

sicurezza presentato.».

 

 Art. 16.

 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure

integrative prescritte dall'autorita' competente» sono inserite le

seguenti: «, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo

25,»;

 b) al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono

eliminate;

 c) al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».

 

 Art. 17.

  1. L 'allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e'

abrogato

 

 Art. 18.

  1. L 'allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e'

sostituito dall'allegato A al presente decreto.

 

 Art. 19.

 1. All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

il punto IV B e' sostituito dal seguente:

 «B. Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze

degli incidenti rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o

adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da

siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento.».

 

 Art. 20.

 1. All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente:

 «i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del

personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad

ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in

materia di formazione del personale e relativa attuazione;

coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese

subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;»;

 b) il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente:

 «v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle

procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza

tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e

riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali

situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al

personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale

che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di

imprese subappaltatrici

 

 Art. 21.

 1. All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla sezione 1 le parole: « La Societa' ha presentato la

relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo»

sono eliminate;

 b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla

seguente: «gestore.»;

 c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il

seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate

in campo ambientale dallo stabilimento»;

 d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino:

 «- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata

scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle

principali aree produttive, logistiche e amministrative»;

 e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al

decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite

dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo

n. 334/1999»;

 f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico»

e' inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo

della sostanza/ preparato»;

 g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a:

«... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle

seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai

Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di

emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto.

Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il

gestore dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di

sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui

all'allegato III, lettera c), punto v)»;

 h) alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente:

«Informazioni per le autorita' competenti sugli scenari incidentali

con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle

zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e'

stato predisposto o non e' previsto dalla normativa vigente, il

gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».

 

 Art. 22.

 1. All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,

le parole: «comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».

 

 Art. 23.

 1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle

disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di

seguito denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:

 a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la

scheda di informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto

legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo

stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

 b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999

tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, nei modi di cui al suddetto

articolo 7, comma 2;

 d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma

1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni

caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto;

 e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi

stabiliti allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4,

del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo

stesso articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti

individuati dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei

Vigili del fuoco competente del territorio.

 2. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del

decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della

salute, delle attivita' produttive e per i beni e le attivita'

culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da

adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del

territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione

urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione

per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad

integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il

decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso

decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto

della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli

stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone

frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree

ricreative e le aree di particolare interesse naturale o

particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra

gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano

inoltre:

 a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel

quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle

componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici,

interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;

 b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni,

nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure

aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente,

anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente

interessate da scenari di danno;

 c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei

procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini

del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente

rilevante.

 

 Art. 24.

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

 

 Allegato A

 (previsto dall'art. 18, comma 1,

 che sostituisce l'allegato I

 al decreto legislativo n. 334 del 1999)

 

(Omissis)

 

 


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