DLvo
21 settembre 2005, n. 238
Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.
(GU n. 271 del 21-11-2005- Suppl. Ordinario n. 189)
---------------------------------------------------------
Art.
1.
1.
All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e)
lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il
trattamento
di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad
eccezione
delle operazioni di trattamento chimico o termico e del
deposito ad
esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze
pericolose
di cui all'allegato I;»;
b)
al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis)
l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali,
compresi
gli idrocarburi;»;
c)
al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f)
le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti
operativi
di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe
di raccolta
degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui
all'allegato
I, in particolare quando utilizzati in relazione alla
lavorazione
chimica e termica dei minerali;»;
d)
al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono
sostituite
dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e
dell'interno,»;
e)
al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle
seguenti:
«, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze
pericolose
di cui all'articolo 2, comma 1,».
Art.
2.
1.
All'articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
il comma 3
e' abrogato.
Art.
3.
1.
All'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono inserite le
seguenti:
«; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente
per
territorio»;
b)
al comma 3 le parole: «, parte 1,» sono eliminate;
c)
al comma 3 le parole: «dal recepimento delle relative
disposizioni
comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine
stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative
disposizioni
comunitarie»;
d)
il comma e' sostituito dal seguente:
«4.
In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito,
ovvero nel
caso di aumento significativo della quantita' e di
modifica
significativa della natura o dello stato fisico delle
sostanze
pericolose presenti, o di modifica dei processi che le
impiegano,
o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che
potrebbe
costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai
sensi del
decreto di cui all'articolo 10, nonche' di variazioni delle
informazioni
di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente,
nelle forme
dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e
la scheda
di cui all'allegato V»;
e)
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5.
Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia
al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla
regione,
alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato,
nonche' al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per
territorio,
le informazioni di cui all'allegato V.»;
f)
dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis.
Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che
ha
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di
rischio
ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo
stabilimento
stesso ai sensi del presente decreto, previo
conseguimento
delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle
attivita'
ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui
al comma 1.».
Art.
4.
1.
All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.
Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i
dati di cui
all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle
organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di
sicurezza
contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze
pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono
consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento
di nuovi
stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti
gia' esistenti.»;
b)
al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista
all'articolo
5, comma 3,» sono eliminate.
Art.
5.
1.
All'articolo 9 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, i
commi 3 e 4
sono abrogati.
Art.
6.
1.
All'articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
ai commi 1,
alinea, 3 e 5, dopo le parole: «personale che lavora
nello
stabilimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il
personale
di imprese subappaltatrici a lungo termine,».
Art.
7.
1.
All'articolo 12 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto
legislativo
31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio, sentiti la regione interessata e il Comitato,
in base
alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo
6 e
dell'articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui
all'articolo
2, comma 1, per i quali la probabilita' o la
possibilita'
o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere
maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi e
dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in
essi.»;
b)
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis.
I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a)
scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di
riesaminare
e, eventualmente, modificare, in considerazione della
natura e
dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i
rispettivi
sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di
sicurezza,
i piani di emergenza interni e la diffusione delle
informazioni
alla popolazione;
b)
cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorita'
competente
per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
2-ter.
Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo
72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
accerta
che:
a)
avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui
al comma
2-bis, lettera a);
b)
i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di
cui al
comma 2-bis, lettera b).».
Art.
8.
1.
All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n.
334, e' sostituita dalla seguente:
«(Assetto
del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»;
b)
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis.
Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui
all'articolo
2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto,
nell'elaborazione
degli strumenti di pianificazione dell'assetto del
territorio,
della necessita' di prevedere e mantenere opportune
distanze
tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e
le zone
frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le
aree
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra
gli
stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c)
al comma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: «interesse
naturale»
sono sostituite dalle seguenti: «vicino a zone
residenziali,
ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di
trasporto
principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare
interesse
naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale».
Art.
9.
1.
All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, dopo le parole: «del commercio e
dell'artigianato,»
sono inserite le seguenti: «d'intesa con la
Conferenza
unificata,»;
b)
al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«c-bis)
comunica alta Commissione europea il nome e la ragione
sociale del
gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti
all'articolo
2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei
suddetti
stabilimenti.».
Art.
10.
1.
All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n.
334, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis)
fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di
cui
all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche' per
l'aggiornamento
della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4,
anche
attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater
del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.».
Art.
11.
1.
All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera b) dopo le parole «incidenti rilevanti»
sono
inserite le seguenti: «, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata
negli interventi di soccorso con l'organizzazione di
protezione
civile»;
b)
al comma 3, dopo le parole: «riveduto e aggiornato» sono
inserite le
seguenti parole: «previa consultazione della
popolazione,»;
c)
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis.
Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal
Dipartimento
di protezione civile, d'intesa con
unificata,
ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque
anni.
L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e
delle
esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza
esterna
esistenti.»;
d)
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli
stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non
assoggettati
a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di
emergenza
esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui
al medesimo
articolo 6 e all'articolo 12.»;
e)
al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo n. 112 del
1998» sono
aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le procedure
di adozione
e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
Art.
12.
1.
All'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene eventualmente
previsto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «e' previsto»;
b)
dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis.
Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti
nel
rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello
stabilimento.».
Art.
13.
1.
All'articolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate te seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, le parole: «all'articolo 8, comma 10» sono
sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 8, comma 9»;
b)
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5.
Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti
delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
nella forma piu' idonea, a ogni persona ed a ogni struttura
frequentata
dal pubblico che possono essere colpite da un incidente
rilevante
verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo
2. Tali
notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli
stabilimenti
di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal
sindaco
sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21.».
Art.
14.
1.
All'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dopo il
comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis.
Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a
qualsiasi
settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti
necessari e
quelli indispensabili per la relazione di fine
sopralluogo.».
Art.
15.
1.
All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al
fine di
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi
tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento,
per
garantire che il gestore possa comprovare di:
a)
aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita'
esercitate
nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b)
disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di
incidenti
rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c)
non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto
ai dati e
alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di
sicurezza
presentato.».
Art.
16.
1.
All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali misure
integrative
prescritte dall'autorita' competente» sono inserite le
seguenti:
«, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo
25,»;
b)
al comma 7, le parole: «all'articolo 5, comma 3,» sono
eliminate;
c)
al comma 7, le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono
sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 14, comma 6».
Art.
17.
abrogato
Art.
18.
sostituito
dall'allegato A al presente decreto.
Art.
19.
1.
All'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
il punto IV
B e' sostituito dal seguente:
«B.
Valutazione dell'ampiezza e della gravita' delle conseguenze
degli
incidenti rilevanti identificati, nonche' piante, immagini o
adeguata
cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da
siffatti
incidenti derivanti dallo stabilimento.».
Art.
20.
1.
All'allegato III al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il punto i) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«i)
organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del
personale
addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad
ogni
livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessita' in
materia di
formazione del personale e relativa attuazione;
coinvolgimento
dei dipendenti e del personale di imprese
subappaltatrici
che lavorano nello stabilimento;»;
b)
il punto v) della lettera c) e' sostituito dal seguente:
«v)
pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle
procedure
per identificare le prevedibili situazioni di emergenza
tramite
un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e
riesaminare
i piani di emergenza in modo da far fronte a tali
situazioni
di emergenza, e per impartire una formazione specifica al
personale
interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale
che lavora
nello stabilimento, compreso il personale interessato di
imprese
subappaltatrici
Art.
21.
1.
All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla sezione 1 le parole: «
relazione
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo»
sono
eliminate;
b)
alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla
seguente:
«gestore.»;
c)
alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il
seguente:
«Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate
in campo
ambientale dallo stabilimento»;
d)
alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino:
«-
riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata
scala, che
metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle
principali
aree produttive, logistiche e amministrative»;
e)
alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al
decreto del
Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite
dalle
seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo
n. 334/1999»;
f)
alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico»
e' inserita
la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo
della
sostanza/ preparato»;
g)
alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono ...» a:
«...
desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle
seguenti:
«Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai
Piani di
emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di
emergenza
esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto.
Qualora i
Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il
gestore
dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di
sicurezza,
ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui
all'allegato
III, lettera c), punto v)»;
h)
alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente:
«Informazioni
per le autorita' competenti sugli scenari incidentali
con impatto
all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle
zone
individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e'
stato
predisposto o non e' previsto dalla normativa vigente, il
gestore fa
riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».
Art.
22.
1.
All'allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
le parole:
«comma 11» sono costituite dalle seguenti: «comma 10».
Art.
23.
1.
I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto, sono assoggettati alle
disposizioni
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di
seguito
denominato: «decreto legislativo n. 334 del 1999»:
a)
inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la
scheda di
informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo
n. 334 del 1999, nei modi ed ai soggetti indicati allo
stesso
articolo 6, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto;
b)
redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto
legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso,
entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c)
attuano il Sistema di gestione della sicurezza di cui
all'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999
tempestivamente
e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto, nei modi di cui al suddetto
articolo 7,
comma 2;
d)
inviano il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma
1, del
decreto legislativo n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni
caso, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e)
predispongono il Piano di emergenza interno di cui
all'articolo
11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 nei modi
stabiliti
allo stesso articolo 11 tempestivamente e, in ogni caso,
entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f)
trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4,
del decreto
legislativo n. 334 del 1999 nei modi stabiliti dallo
stesso
articolo 11, tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno
dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti
individuati
dallo stesso comma 4, nonche' al Comando provinciale dei
Vigili del
fuoco competente del territorio.
2.
Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del
decreto
legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'ambiente
e della tutela del territorio, dell'interno, della
salute,
delle attivita' produttive e per i beni e le attivita'
culturali,
previa espressa intesa con
adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono adottate linee guida in materia di assetto del
territorio,
per la formazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica
e territoriale e delle relative procedure di attuazione
per le zone
interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1,
del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad
integrazione
dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il
decreto
adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso
decreto
legislativo n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto
della
necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli
stabilimenti
e le zone residenziali, gli edifici e le zone
frequentate
dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree
ricreative
e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente
sensibili dal punto di vista naturale, nonche' tra
gli
stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano
inoltre:
a)
gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel
quadro
conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle
componenti
ambientali e dei beni culturali e paesaggistici,
interessati
da potenziali scenari di incidente rilevante;
b)
i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni,
nell'ambito
degli strumenti di governo del territorio, di misure
aggiuntive
di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente,
anche
tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente
interessate
da scenari di danno;
c)
i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei
procedimenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini
del
controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente
rilevante.
Art.
24.
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori
oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Allegato
A
(previsto
dall'art. 18, comma 1,
che
sostituisce l'allegato I
al
decreto legislativo n. 334 del 1999)
(Omissis)