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D.L. vo 23 febbraio 2006, n. 149

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

(GU n. 86 del 12-4-2006)

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Art. 1.

 Modifiche all'articolo 1, comma 2

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,

n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003»,

le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

 

 Art. 2.

 Modifiche all'articolo 3

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono

sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

 b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono

sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;

 c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

 «a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal

detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di

veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore

dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che,

accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel

rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo

certificato di rottamazione al detentore;»;

 d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore

per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di

interesse storico o collezionistico».

 

 Art. 3.

 Modifiche all'articolo 5

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono

sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al

concessionario»;

 b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna

e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui

al comma 6»;

 c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori

uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o

indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri

di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;

 d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui

al comma 15» sono soppresse;

 e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in

carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e

amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono

sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di

raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione

conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della

descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a

provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;

 f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati

identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso

veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se

assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del

veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;

 g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro

sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di

raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il

certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;

 h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di

raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in

cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;

 i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al

concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice

o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;

 l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche»

sono sostituite dalla seguente: «e»;

 m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 «8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene

esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del

concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice

o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore

dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e

consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato

di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare

restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e

le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite

dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.

358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo

previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;

 n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.»

sono soppresse;

 o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

 «12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6

e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita'

penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla

corretta gestione del veicolo stesso.»;

 p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

 «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente

fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle

riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto

dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore

autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

u).».

 

 Art. 4.

 Modifiche all'articolo 6

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono

inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;

 b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:

«Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento

esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;

 c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione

del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale

della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a

impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un

massimo di trenta giorni.».

 

 Art. 5.

 Modifiche all'articolo 7

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

 «1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal

veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme

sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni

atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la

gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei

componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche',

come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal

punto di vista ambientale.»;

 b) al comma 2, l 'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli

operatori economici garantiscono che:»;

 c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:

 «2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di

cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento

comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai

materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del

modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio

1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'

previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta

comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o

loro componenti.».

 

 Art. 6.

 Modifiche all'articolo 8, comma 4

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di

cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.

 

 Art. 7.

 Modifiche all'articolo 10, comma 1

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle

seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».

 2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.

 3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le

seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento

autorizzati».

 4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il

comma 2 e' soppresso.

 

 Art. 8.

 Modifiche all'articolo 11, comma 2

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del

2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30

aprile».

 2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del

2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite

dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi

pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori

delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».

 3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del

2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di

acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono

determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».

 

 Art. 9.

 Modifiche all'articolo 12, comma 1

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.

 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle

seguenti: «lettere a), b), c) e d)».

 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del

2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

 «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono

esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi

stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione

europea;

 d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune

misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali

accordi;

 d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato

raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita'

competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza

delle misure previste dal presente decreto.».

 

 Art. 10.

 Modifiche all'articolo 13, comma 3

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di

cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui

all'articolo 5, commi 6 e 7».

 

 Art. 11.

 Modifiche all'articolo 15, comma 5

 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del

2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo:

«Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo

5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi

derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a

partire dal 1° luglio 2002.».

 2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il

comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di

veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono

soppresse.».

 

 Art. 12.

 Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II

 punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto

5) e' sostituito dal seguente:

 «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».

 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto

2. e' sostituito dal seguente:

 

2.

 a) Alluminio destinato a lavorazione

 meccanica contenente, in peso, il 2%

 o meno 1° luglio 2005 (1)

 

 b) Alluminio destinato a lavorazione

 meccanica contenente, in peso, 1'1%

 o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)

 

 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data

prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.

 

 

 


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