D.L.
vo 23 febbraio 2006, n. 149
Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
(GU n. 86 del 12-4-2006)
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Art.
1.
Modifiche
all'articolo 1, comma 2
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003»,
le parole:
«comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Art.
2.
Modifiche
all'articolo 3
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono
sostituite
dalle seguenti: «lettera o)»;
b)
al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono
sostituite
dalle seguenti: «lettera o)»;
c)
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a)
con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal
detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di
veicoli
fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore
dell'automercato
o della succursale della casa costruttrice che,
accettando
di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel
rispetto
delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo
certificato
di rottamazione al detentore;»;
d)
al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore
per i
collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di
interesse
storico o collezionistico».
Art.
3.
Modifiche
all'articolo 5
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono
sostituite
dalle seguenti: «puo' essere consegnato al
concessionario»;
b)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna
e
conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui
al comma 6»;
c)
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.
I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori
uso alle
condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o
indirettamente,
su base individuale o collettiva, una rete di centri
di raccolta
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
d)
al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui
al comma 15»
sono soppresse;
e)
al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in
carico del
veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e
amministrativa
connessa alla corretta gestione del veicolo» sono
sostituite
dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di
raccolta
che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
conforme ai
requisiti di cui all'allegato IV, completato della
descrizione
dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a
provvedere
alla cancellazione dal P.R.A.»;
f)
al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati
identificativi
del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo, i
dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se
assunto,
l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo dal
PRA. In tale caso» sono soppresse;
g)
al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro
sessanta
giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di
raccolta,
acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il
certificato
di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
h)
al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di
raccolta
del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in
cui il
detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
i)
al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al
concessionario
o al gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'auto
mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
l)
al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche»
sono
sostituite dalla seguente: «e»;
m)
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8.
La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene
esclusivamente
a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del
concessionario
o del gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore
dello
stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi
dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato
di
rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare
restituisce
il certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite
dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358. Il
veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo
previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;
n)
al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.»
sono
soppresse;
o)
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12.
Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6
e7 libera
il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita'
penale,
civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla
corretta
gestione del veicolo stesso.»;
p)
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15.
Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni,
devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente
fattibile,
i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle
riparazioni
dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto
dalla legge
un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
autorizzato
alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
u).».
Art.
4.
Modifiche
all'articolo 6
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono
inserite le
seguenti «di cui all'allegato II»;
b)
al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:
«Tale
autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento
esplicito
agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c)
dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis.
Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione
del rifiuto
- presso il concessionario, il gestore della succursale
della casa
costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a
impianti
autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un
massimo di
trenta giorni.».
Art.
5.
Modifiche
all'articolo 7
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«1.
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo
fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
sulla
sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche
e del rumore, favoriscono, in conformita' con la
gerarchia
prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei
componenti
idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche',
come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
punto di
vista ambientale.»;
b)
al comma
operatori
economici garantiscono che:»;
c)
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis.
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di
cui al
comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento
comunicano
annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai
materiali
derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del
modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n.
70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste
dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione
anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o
loro
componenti.».
Art.
6.
Modifiche
all'articolo 8, comma 4
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di
cui
all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Art.
7.
Modifiche
all'articolo 10, comma 1
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le
parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle
seguenti:
«degli impianti di trattamento autorizzati».
2.
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 la
parola: «pertinenti» e' soppressa.
3.
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo
le parole: «supporto informatico» sono inserite le
seguenti:
«, concordate con i gestori degli impianti di trattamento
autorizzati».
4.
All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il
comma 2 e'
soppresso.
Art.
8.
Modifiche
all'articolo 11, comma 2
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le
parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile».
2.
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le
parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite
dalle
seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi
pervenuti
dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori
delle
succursali delle case costruttrici o degli automercati».
3.
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di
acquisizione
e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
determinati
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Art.
9.
Modifiche
all'articolo 12, comma 1
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le
parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le
parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle
seguenti:
«lettere a), b), c) e d)».
3.
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo
la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis)
i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono
esser
controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi
stessi e
riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione
europea;
d-ter)
le autorita' competenti dovranno assumere le opportune
misure per
esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali
accordi;
d-quater)
nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato
raggiungimento
degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita'
competenti
assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza
delle
misure previste dal presente decreto.».
Art.
10.
Modifiche
all'articolo 13, comma 3
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di
cui
all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo
5, commi 6 e 7».
Art.
11.
Modifiche
all'articolo 15, comma 5
del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2003 alla
fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo:
«Nelle
more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo
5, i
produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi
derivanti
dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a
partire dal
1° luglio 2002.».
2.
All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il
comma 11 e'
inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1,
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,
le parole: "la cessazione della circolazione di
veicoli a
motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
soppresse.».
Art.
12.
Modifiche
all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
punti
2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1.
All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
5) e'
sostituito dal seguente:
«5)
l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2.
All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
2. e'
sostituito dal seguente:
2.
a)
Alluminio destinato a lavorazione
meccanica
contenente, in peso, il 2%
o
meno 1° luglio 2005 (1)
b)
Alluminio destinato a lavorazione
meccanica
contenente, in peso, 1'1%
o
meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3.
All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data
prevista al
punto 3., seconda colonna, e' soppressa.