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D.M. 5 aprile 2006, n. 186

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

(GU n. 115 del 19-5-2006)

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Art. 1.

 1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le

seguenti modifiche:

 a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge

10 maggio 1976, n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle

seguenti: «dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e

successive modificazioni»;

 b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la

seguente lettera d-bis):

 «d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme

a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in

funzione della specifica destinazione d'uso del sito.».

 c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti

non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al

presente articolo.

 2. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad

operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e

presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di

recupero e' individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' «Messa in

riserva».

 3. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad

operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide

con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per

l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la

quantita' dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso

ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere il 70% della

quantita' di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente

regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, e'

ridotto al 50% fatta salva la capacita' effettiva di trattamento

dell'impianto.

 4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni

di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non

puo' eccedere la quantita' di rifiuti prodotti, in un anno,

all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere

avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di

produzione.

 5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi

sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che

effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni

caso eccedere la capacita' di stoccaggio autorizzata ai sensi

dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono

essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di

ricezione.

 6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso

gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero

previste dal presente decreto, non puo' eccedere, in un anno, la

quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, puo' essere

sottoposta ad attivita' di recupero nell'impianto stesso. In ogni

caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre

operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

 7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere

effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate

nell'allegato 5 al presente regolamento.

 8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente

decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione

dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» e' consentito

esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o

selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei

rifiuti.»;

 d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 7 (Quantita' impiegabile). - 1. La quantita' massima

impiegabile di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4

al presente decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero

ammesse a procedura semplificata.

 2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che

puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in procedura

semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacita'

dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora

l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non

contempli la capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e'

determinata dalla potenzialita' dell'impianto. Il limite della

potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi

in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di

rifiuti.

 3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero

devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita',

precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

 4. Le quantita' massime dei rifiuti non pericolosi individuati

nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di

aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di

incentivare il recupero dei rifiuti.»;

 e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei

rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, e'

effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un

campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti

liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e

preparazione ed analisi degli eluati".

 2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono

effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a

livello nazionale, comunitario o internazionale.

 3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile

derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma

UNI 9903.

 4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del

titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in

occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e,

successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che

intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

 5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la

conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle

condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la

specifica attivita' svolta.

 6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in

atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli

specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio

1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.»;

 f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del

test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il

campionamento dei rifiuti e' effettuato in modo da ottenere un

campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti

liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e

preparazione ed analisi degli eluati".

 2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1,

ai fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i

criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

 3. Il test di cessione e' effettuato almeno ad ogni inizio di

attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni

dell'autorita' competente e, comunque, ogni volta che intervengano

modifiche sostanziali nel processo di recupero.»;

 g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

 «4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi

degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di

cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente

regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di

recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel

rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche

stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito

dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

 5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e

recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni e che non soddisfano piu', a seguito delle modifiche

apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della

procedura semplificata o per i quali non e' stato individuato il

parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente competente per

territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi

dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le

attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite

fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente

competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al

citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della

categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le

disposizioni di detto decreto.»;

 h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:

 «Art. 11-bis (Attivita' di monitoraggio e controllo delle

operazioni di recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti

necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli

operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto

della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,

d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per

assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal

presente regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte

e delle peculiarita' antropiche del sito, adottino un piano di

monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate,

finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza

recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;

 i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti

modifiche:

 1) al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a

«distribuzione di giornali» sono soppresse;

 2) al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino

alla fine sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di

RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici

private; attivita' di servizio.»;

 3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono

sostituite dalle seguenti: «cartaccia derivante da raccolta

differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle

specifiche delle norme UNI-EN 643»;

 4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole «carta e cartoni

collati», «pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e

paraffinate» sono soppresse;

 5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];

 6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole «materie prime

secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» e'

aggiunta la seguente: «eventuale»;

 7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole «materie prime

secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» e'

aggiunta la seguente: «eventuale»;

 8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola:

«eventuale»;

 9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole «riutilizzo

nell'industria metallurgica mediante selezione,» e' aggiunta la

seguente: «eventuale»;

 10) al punto 3.11.2 le parole «Ag > o = 5%» sono sostituite

dalle seguenti: «Ag > o = 5 (X 1000);

 11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole «conglomerati

cementizi» e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

 12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole «conglomerati

cementizi» e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

 13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: «4.7.3 Attivita'

di recupero:

 a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela

complessiva [R5];

 b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1

al 5% della miscela complessiva [R5]»;

 14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: «4.7.4:

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

 a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

 b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;

 15) al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;

 16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole

«e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;

 17) al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti

pericolosi» sono soppresse;

 18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] e'

sostituito dal codice [R4];

 19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice

[100299];

 20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato

sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);

 21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];

 22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «;

attivita' di costruzione e demolizione»;

 23) al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione»

sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti

massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi

dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi

alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in

plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

 24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e

prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;

 25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];

 26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «;

attivita' di costruzione e demolizione»;

 27) al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione»

sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti

massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi

dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi

alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in

plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

 28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole

«e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

 29) al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» e' aggiunta

la seguente: «eventuale»;

 30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: «7.1.3 Attivita'

di recupero:

 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione

di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche

e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e

delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di

natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del

test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente

decreto [R5];

 b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui

al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di

cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al

presente decreto [R10];

 c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi

stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo

trattamento di cui al punto a) (il recupero e' subordinato

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

 31) il punto 7.1.4 e' sostituito dal seguente: «7.1.4

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi

all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;

 32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione»

fino a «[R5];» sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di

rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo

eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]»;

 33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono

aggiunte le seguenti «e a freddo»;

 34) al punto 7.6.3 e' aggiunta la seguente lettera c):

«c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali

industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,

separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con

materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

 35) al punto 7.6.4 e' aggiunta la seguente lettera b):

«b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente

commercializzate.»;

 36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole «burattatura e

barilatura» sono sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o

barilatura»;

 37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti

dal codice [170508];

 38) al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in

concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa

e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni

inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite

dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a

1000 mg/Kg sul secco.»;

 39) al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in

concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa

e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni

inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite

dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a

1000 mg/Kg sul secco.»;

 40) al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono

soppresse; il codice [170504] e' soppresso;

 41) al punto 7.31.1 le parole «attivita' di scavo» sono

soppresse;

 42) al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla

fine sono soppresse;

 43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole «di ex cave

discariche esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;

 44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la seguente lettera c):

«c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del

parametro COD) [R5].»;

 45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:

 «7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

 7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.

 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario

costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,

trovanti, anche di origine antropica.

 7.31-bis.3 Attivita' di recupero:

 a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

 b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato

all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

 c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

 7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente

commercializzate.»;

 46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] e'

sostituito dal codice [R3] ;

 47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];

 48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di

recupero il codice [R3];

 49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];

 50) al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria

del pannello» e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;

 51) al punto 11.1.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice

[R9];

 52) al punto 11.3.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice

[R9];

 53) al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;

 54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;

 55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;

 56) al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono

soppresse;

 57) al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso

e» sono soppresse;

 58) al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte

le seguenti «e dalla raccolta differenziata di RU»;

 59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e'

soppresso;

 60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e'

sostituito dal codice [R9];

 61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra

parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle

seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

 62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» e'

soppressa la lettera «e»; dopo «27%» e' aggiunta la seguente parola:

«minimo»;

 63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad

esclusione del parametro COD»; le parole tra parentesi «[con

esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con

esclusione dei rifiuti 030311]»;

 64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la seguente lettera c): «c)

utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona

d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione

(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente

decreto) [R10]»;

 65) al punto 12.5.2 le parole «stirene &60; 500 ppm sul secco»

sono sostituite dalle seguenti: «stirene &60; 50 ppm sul secco»;

 66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole «preparazione di

miscele e conglomerati destinati a» sono soppresse;

 67) al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono

aggiunte le seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;

 68) al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non

superiore a 2.5 ppb» sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in

concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB,

PCT &60; 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT &60; 5 ppm

sul secco»;

 69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;

 70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];

 71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di

rilevati» e' aggiunto il codice [R5];

 72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «,

ad esclusione del parametro solfati»;

 73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle

ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e

9.6 del presente allegato» sono soppresse;

 74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad

esclusione del parametro solfati»;

 75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] e'

sostituito dal codice [R5];

 76) al punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono

sostituite dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;

 77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono

sostituiti dai codici [080318] [160216];

 78) al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le

seguenti: «, ad esclusione del parametro cloruri»;

 79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» e' soppressa;

 80) al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite

dalle seguenti: «o speciali non pericolosi»;

 81) al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite

dalle seguenti: «raccolta finalizzata di rifiuti speciali non

pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»;

 82) al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a

«pneumatici fuori uso» sono soppresse;

 83) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le

seguenti: «conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»;

 84) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» e' aggiunto il

codice [R3];

 85) al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a

«decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;

 86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione»

sono sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura

e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»;

 87) al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» e'

aggiunto il codice [R3];

 88) al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al

presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla

voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto

ministeriale»;

 89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito

dal codice [200201];

 90) al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un

processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che

evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione

ed umificazione della sostanza organica» e' aggiungo il codice [R3];

 91) al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e

gassificazione» e' aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12

dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite

dalle seguenti: «alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al

presente decreto ministeriale»;

 92) al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» e' soppressa

la lettera «e»;

 93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];

 94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice

[R3].

 l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti

modifiche:

 Al punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche»

sono aggiunte le seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualita'

normale di cui alla norma UNI 9903-1».

 Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita»

e' innalzato dal 30% al «40%».

 Al punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono

sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».

 Al punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono

sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;

 m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:

 

 «Allegato 3

 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

 Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A

alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN

12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una

granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla

fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga ( 20000 G ) per

almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla

successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto

5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni

analitiche devono essere confrontati con i valori limite della

seguente tabella:

 

 Tabella

 

Parametri |Unita' di misura |Concentrazioni limite

Nitrati |Mg/l NO3 |50

Fluoruri |Mg/l F |1,5

Solfati |Mg/l SO4 |250

Cloruri |Mg/1 Cl |100

Cianuri |microngrammi/l Cn |50

Bario |Mg/l Ba |1

Rame |Mg/l Cu |0.05

Zinco |Mg/l Zn |3

Berillio |microngrammi/l Be |10

Cobalto |microngrammi/l Co |250

Nichel |microngrammi/l Ni |10

Vanadio |microngrammi/l V |250

Arsenico |microngrammi/l As |50

Cadmio |microngrammi/l Cd |5

Cromo totale |microngrammi/l Cr |50

Piombo |microngrammi/l Pb |50

Selenio |microngrammi/l Se |10

Mercurio |microngrammi/l Hg |1

Amianto |Mg/l |30

COD |Mg/l |30

PH | |5,5 < > 12,0

 

 In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del

presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e

rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in

relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del

rifiuto.»;

 n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:

 

 ----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 34 della G.U. <----

 

 o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:

 

 «Allegato 5

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO

 L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

 

1. Ubicazione.

 Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in

riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le

norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti

di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree

esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B

individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge

18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2. Dotazioni minime.

 L'impianto deve essere provvisto di:

 a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque

meteoriche;

 b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio

di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni

consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e

allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per

oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta"

di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli

impianti di trattamento;

 c) idonea recinzione.

3. Organizzazione.

 Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei

rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

 Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di

messa in riserva.

 La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e

dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale

possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie

dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire

un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso

ed in uscita.

 Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree

distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente

decreto ed opportunamente separate.

4. Stoccaggio in cumuli.

 Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi

devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia

richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti

impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che

permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

 L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali

liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di

capacita' adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente

avviato all'impianto di trattamento.

 Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a

formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti

devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento

a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.

 I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo

stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di

resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.

 I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di

chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di

sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

 Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo

scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere

mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni

nell'ambiente.

 Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume

residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo

antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di

allarmi di livello.

 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o

rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema

di abbattimento.

 I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie

pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al

serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di

contenimento vi siano piu' serbatoi, la capacita' del bacino deve

essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni

caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita',

aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di

svuotamento.

 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono

essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi

di raccolta per i liquidi.

 Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato

all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve

superare i tre piani.

 I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di

rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione

(passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida

rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

6. Stoccaggio in vasche fuori terra.

 Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in

relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.

 Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare

che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

 Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di

evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni

gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di

abbattimento.

7. Bonifica dei contenitori.

 I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti,

e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di

rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica

appropriati alle nuove utilizzazioni.

8. Criteri di gestione.

 I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai

rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo

smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non

modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il

successivo recupero.

 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo

che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori

superficiali e/o profondi.

 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione

degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di

formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere

fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.».

 

 


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