D.M.
5 aprile 2006, n. 186
Regolamento
recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
(GU n. 115 del 19-5-2006)
----------------------------------------------------------------------
Art.
1.
1.
Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le
seguenti
modifiche:
a)
all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge
10 maggio
1976, n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti:
«dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive
modificazioni»;
b)
all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente
lettera d-bis):
«d-bis)
in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme
a quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in
sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in
funzione
della specifica destinazione d'uso del sito.».
c)
l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art.
6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti
non
pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33
del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni,
qualora vengano rispettate le condizioni di cui al
presente
articolo.
2.
La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni
di messa in riserva presso l'impianto di produzione e
presso
impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di
recupero e'
individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' «Messa in
riserva».
3.
La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni
di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide
con la
quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per
l'attivita'
di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la
quantita'
dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso
ciascun
impianto o stabilimento non puo' eccedere il 70% della
quantita'
di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente
regolamento.
Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, e'
ridotto al
50% fatta salva la capacita' effettiva di trattamento
dell'impianto.
4.
La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni
di messa in
riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non
puo'
eccedere la quantita' di rifiuti prodotti, in un anno,
all'interno
del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere
avviati ad
operazioni di recupero entro un anno dalla data di
produzione.
5.
Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi
sottoposti
ad operazioni di messa in riserva in impianti che
effettuano,
unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni
caso
eccedere la capacita' di stoccaggio autorizzata ai sensi
dell'articolo
31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e
successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono
essere
avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di
ricezione.
6.
La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso
gli
impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero
previste
dal presente decreto, non puo' eccedere, in un anno, la
quantita'
di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, puo' essere
sottoposta
ad attivita' di recupero nell'impianto stesso. In ogni
caso, i
rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre
operazioni
di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7.
La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere
effettuata
nel rispetto delle norme tecniche individuate
nell'allegato
5 al presente regolamento.
8.
Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente
decreto, il
passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione
dell'operazione
di recupero «R13 - messa in riserva» e' consentito
esclusivamente
per una sola volta ed ai soli fini della cernita o
selezione o
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei
rifiuti.»;
d)
l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art.
7 (Quantita' impiegabile). - 1. La quantita' massima
impiegabile
di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4
al presente
decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero
ammesse a
procedura semplificata.
2.
Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che
puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in procedura
semplificata
non deve in ogni caso eccedere la capacita'
dell'impianto
autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del
decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora
l'autorizzazione
rilasciata in base alla normativa vigente non
contempli
la capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e'
determinata
dalla potenzialita' dell'impianto. Il limite della
potenzialita'
dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi
in cui,
nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di
rifiuti.
3.
Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero
devono
essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita',
precisando
il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4.
Le quantita' massime dei rifiuti non pericolosi individuati
nell'allegato
4 al presente decreto possono essere oggetto di
aggiornamento
annuale, anche per tener conto dell'esigenza di
incentivare
il recupero dei rifiuti.»;
e)
l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art.
8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei
rifiuti, ai
fini della loro caratterizzazione chimico fisica, e'
effettuato
sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un
campione
rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti
liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione
ed analisi degli eluati".
2.
Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono
effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a
livello
nazionale, comunitario o internazionale.
3.
Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile
derivato
dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma
UNI 9903.
4.
Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del
titolare
dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in
occasione
del primo conferimento all'impianto di recupero e,
successivamente,
ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che
intervengano
modifiche sostanziali nel processo di produzione.
5.
Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita'
del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle
condizioni
di esercizio stabilite dal presente regolamento per la
specifica
attivita' svolta.
6.
Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in
atmosfera
devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli
specifici
decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n.
203, e successive modifiche ed integrazioni.»;
f)
l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art.
9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del
test di
cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il
campionamento
dei rifiuti e' effettuato in modo da ottenere un
campione
rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti
liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione
ed analisi degli eluati".
2.
Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1,
ai fini
della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i
criteri e
le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3.
Il test di cessione e' effettuato almeno ad ogni inizio di
attivita'
e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni
dell'autorita'
competente e, comunque, ogni volta che intervengano
modifiche
sostanziali nel processo di recupero.»;
g)
all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
«4.
Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi
degli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e
successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di
cui
all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di
recupero
continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel
rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche
stabilite
dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo
21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
5.
I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e
recupero
dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e
33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni
e che non soddisfano piu', a seguito delle modifiche
apportate
al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della
procedura
semplificata o per i quali non e' stato individuato il
parametro
quantita', inoltrano richiesta all'ente competente per
territorio,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo
28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le
attivita'
di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite
fino
all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente
competente
al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al
citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6.
Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della
categoria 5
dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le
disposizioni
di detto decreto.»;
h)
dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
«Art.
11-bis (Attivita' di monitoraggio e controllo delle
operazioni
di recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti
necessari,
ivi compresi accordi e contratti di programma con gli
operatori
economici interessati, al fine di garantire il rispetto
della
gerarchia comunitaria dei rifiuti.
2.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,
di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa
con
assicurare
che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal
presente
regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte
e delle
peculiarita' antropiche del sito, adottino un piano di
monitoraggio
e controllo delle matrici ambientali interessate,
finalizzato
a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza
recare
pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;
i)
all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
1)
al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a
«distribuzione
di giornali» sono soppresse;
2)
al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino
alla fine
sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di
RU, altre
forme di raccolta in appositi contenitori su superfici
private;
attivita' di servizio.»;
3)
al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono
sostituite
dalle seguenti: «cartaccia derivante da raccolta
differenziata,
rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle
specifiche
delle norme UNI-EN 643»;
4)
al punto 1.1.3, lettera b) le parole «carta e cartoni
collati»,
«pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e
paraffinate»
sono soppresse;
5)
al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];
6)
al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole «materie prime
secondarie
per l'industria metallurgica mediante selezione,» e'
aggiunta la
seguente: «eventuale»;
7)
al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole «materie prime
secondarie
per l'industria metallurgica mediante selezione,» e'
aggiunta la
seguente: «eventuale»;
8)
al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola:
«eventuale»;
9)
al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole «riutilizzo
nell'industria
metallurgica mediante selezione,» e' aggiunta la
seguente:
«eventuale»;
10)
al punto 3.11.2 le parole «Ag > o = 5%» sono sostituite
dalle
seguenti: «Ag > o = 5 (X 1000);
11)
al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole «conglomerati
cementizi»
e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;
12)
al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole «conglomerati
cementizi»
e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;
13)
il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: «4.7.3 Attivita'
di
recupero:
a)
cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela
complessiva
[R5];
b)
recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1
al 5% della
miscela complessiva [R5]»;
14)
il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: «4.7.4:
Caratteristiche
delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a)
cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b)
laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;
15)
al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e
successive
modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al
decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;
16)
al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole
«e del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;
17)
al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti
pericolosi»
sono soppresse;
18)
al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] e'
sostituito
dal codice [R4];
19)
al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice
[100299];
20)
al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato
sono
sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);
21)
al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];
22)
al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «;
attivita'
di costruzione e demolizione»;
23)
al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione»
sono
sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti
massimo 1%
di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi
dalle
materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi
alle
specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica
nelle forme usualmente commercializzate»;
24)
al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e
prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;
25)
al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];
26)
al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «;
attivita'
di costruzione e demolizione»;
27)
al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione»
sono
sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti
massimo 1%
di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi
dalle
materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi
alle
specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica
nelle forme usualmente commercializzate»;
28)
al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole
«e
prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;
29)
al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» e' aggiunta
la
seguente: «eventuale»;
30)
il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: «7.1.3 Attivita'
di
recupero:
a)
messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione
di materie
prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche
e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,
selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e
delle
frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di
natura
lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del
test di
cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto
[R5];
b)
utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui
al punto a)
(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di
cessione
sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente
decreto [R10];
c)
utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali e
ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo
trattamento
di cui al punto a) (il recupero e' subordinato
all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in
allegato 3 al presente decreto [R5]»;
31)
il punto 7.1.4 e' sostituito dal seguente: «7.1.4
Caratteristiche
delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
materie
prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi
all'allegato
C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;
32)
al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione»
fino a «[R5];»
sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di
rilevati e
sottofondi stradali e piazzali industriali previo
eventuale
trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato
all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R5]»;
33)
al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono
aggiunte le
seguenti «e a freddo»;
34)
al punto 7.6.3 e' aggiunta la seguente lettera c):
«c)
produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali
mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione
delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con
materia
inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione
secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;
35)
al punto 7.6.4 e' aggiunta la seguente lettera b):
«b)
materiali per costruzioni nelle forme usualmente
commercializzate.»;
36)
al punto 7.10.3, lettera f) le parole «burattatura e
barilatura»
sono sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o
barilatura»;
37)
al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti
dal codice
[170508];
38)
al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in
concentrazioni
inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa
e
contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni
inferiori a
300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite
dalle
seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg
sul secco.»;
39)
al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in
concentrazioni
inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa
e
contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni
inferiori a
300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite
dalle
seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg
sul secco.»;
40)
al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono
soppresse;
il codice [170504] e' soppresso;
41)
al punto 7.31.1 le parole «attivita' di scavo» sono
soppresse;
42)
al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla
fine sono
soppresse;
43)
al punto 7.31.3, lettera b) le parole «di ex cave
discariche
esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;
44)
al punto 7.31.3 e' aggiunta la seguente lettera c):
«c)
formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del
parametro
COD) [R5].»;
45)
e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
«7.31-bis
Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1
Provenienza: attivita' di scavo.
7.31-bis.2
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario
costituito
da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti,
anche di origine antropica.
7.31-bis.3
Attivita' di recupero:
a)
industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b)
utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R10];
c)
formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti:
prodotti ceramici nelle forme usualmente
commercializzate.»;
46)
al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] e'
sostituito
dal codice [R3] ;
47)
al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];
48)
al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di
recupero il
codice [R3];
49)
al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];
50)
al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria
del
pannello» e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;
51)
al punto 11.1.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice
[R9];
52)
al punto 11.3.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice
[R9];
53)
al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono
sostituite
dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;
54)
al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;
55)
al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;
56)
al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono
soppresse;
57)
al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso
e» sono
soppresse;
58)
al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte
le seguenti
«e dalla raccolta differenziata di RU»;
59)
al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e'
soppresso;
60)
al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e'
sostituito
dal codice [R9];
61)
al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra
parentesi
«[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle
seguenti:
«[con esclusione dei rifiuti 030311]»;
62)
al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» e'
soppressa
la lettera «e»; dopo «27%» e' aggiunta la seguente parola:
«minimo»;
63)
al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3
al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad
esclusione
del parametro COD»; le parole tra parentesi «[con
esclusione
dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con
esclusione
dei rifiuti 030311]»;
64)
al punto 12.2.3 e' aggiunta la seguente lettera c): «c)
utilizzo
per riprofilare porzioni della morfometria della zona
d'alveo
interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione
(il
recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto)
[R10]»;
65)
al punto 12.5.2 le parole «stirene &60; 500 ppm sul secco»
sono
sostituite dalle seguenti: «stirene &60; 50 ppm sul secco»;
66)
al punto 12.7.3, lettera c) le parole «preparazione di
miscele e
conglomerati destinati a» sono soppresse;
67)
al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono
aggiunte le
seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;
68)
al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non
superiore a
2.5 ppb» sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in
concentrazione
non superiore a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB,
PCT
&60; 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT &60; 5 ppm
sul secco»;
69)
al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;
70)
al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];
71)
al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di
rilevati»
e' aggiunto il codice [R5];
72)
al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3
al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «,
ad
esclusione del parametro solfati»;
73)
al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle
ceneri
derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e
9.6 del
presente allegato» sono soppresse;
74)
al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in
allegato 3
al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad
esclusione
del parametro solfati»;
75)
al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] e'
sostituito
dal codice [R5];
76)
al punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono
sostituite
dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;
77)
al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono
sostituiti
dai codici [080318] [160216];
78)
al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero e'
subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le
seguenti:
«, ad esclusione del parametro cloruri»;
79)
al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» e' soppressa;
80)
al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite
dalle
seguenti: «o speciali non pericolosi»;
81)
al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite
dalle
seguenti: «raccolta finalizzata di rifiuti speciali non
pericolosi
e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»;
82)
al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a
«pneumatici
fuori uso» sono soppresse;
83)
al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le
seguenti:
«conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»;
84)
al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» e' aggiunto il
codice
[R3];
85)
al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a
«decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;
86)
al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione»
sono
sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura
e/o
trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»;
87)
al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» e'
aggiunto il
codice [R3];
88)
al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al
presente
decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla
voce 2
dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto
ministeriale»;
89)
al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito
dal codice
[200201];
90)
al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un
processo di
trasformazione biologica aerobica delle matrici che
evolve
attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione
ed
umificazione della sostanza organica» e' aggiungo il codice [R3];
91)
al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e
gassificazione»
e' aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12
dell'allegato
3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite
dalle
seguenti: «alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al
presente
decreto ministeriale»;
92)
al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» e' soppressa
la lettera
«e»;
93)
al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];
94)
ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice
[R3].
l)
all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
Al
punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche»
sono
aggiunte le seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualita'
normale di
cui alla norma UNI 9903-1».
Al
punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita»
e'
innalzato dal 30% al «40%».
Al
punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono
sostituite
dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».
Al
punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono
sostituite
dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;
m)
l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:
«Allegato
3
CRITERI
PER
Per
la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A
alla norma
UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una
granulometria
molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla
fase di
sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (
almeno 10
minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla
successiva
fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto
5.2.2 della
norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni
analitiche
devono essere confrontati con i valori limite della
seguente
tabella:
Tabella
Parametri
|Unita' di misura |Concentrazioni limite
Nitrati |Mg/l
NO3 |50
Fluoruri
|Mg/l F |1,5
Solfati |Mg/l
SO4 |250
Cloruri |Mg/1
Cl |100
Cianuri
|microngrammi/l Cn |50
Bario |Mg/l
Ba |1
Rame |Mg/l
Cu |0.05
Zinco |Mg/l
Zn |3
Berillio
|microngrammi/l Be |10
Cobalto
|microngrammi/l Co |250
Nichel
|microngrammi/l Ni |10
Vanadio
|microngrammi/l V |250
Arsenico
|microngrammi/l As |50
Cadmio
|microngrammi/l Cd |5
Cromo
totale |microngrammi/l Cr |50
Piombo
|microngrammi/l Pb |50
Selenio
|microngrammi/l Se |10
Mercurio
|microngrammi/l Hg |1
Amianto |Mg/l
|30
COD |Mg/l
|30
PH | |5,5
< > 12,0
In
sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del
presente
decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e
rappresentativi
del rifiuto che devono essere determinati in
relazione
alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del
rifiuto.»;
n)
dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:
---->
Vedere Tabelle da pag.
o)
dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:
«Allegato
5
NORME
TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO
L'OPERAZIONE
DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
1.
Ubicazione.
Gli
impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in
riserva, ad
eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le
norme
vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti
di gestione
dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree
esondabili,
instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B
individuate
nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge
18 maggio
1989, n. 183 e successive modificazioni.
2.
Dotazioni minime.
L'impianto
deve essere provvisto di:
a)
adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque
meteoriche;
b)
adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio
di rifiuti
che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni
consentite
dal presente decreto, il sistema di raccolta e
allontanamento
dei reflui deve essere provvisto di separatori per
oli; ogni
sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta"
di idonee
dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli
impianti di
trattamento;
c)
idonea recinzione.
3.
Organizzazione.
Nell'impianto
devono essere distinte le aree di stoccaggio dei
rifiuti da
quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
Deve
essere distinto il settore per il conferimento da quello di
messa in
riserva.
La
superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e
dotata di
sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale
possano
fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie
dedicata al
conferimento deve avere dimensioni tali da consentire
un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso
ed in
uscita.
Il
settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree
distinte
per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente
decreto ed
opportunamente separate.
4.
Stoccaggio in cumuli.
Ove
la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi
devono
essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia
richiesto
dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti
impermeabili
resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che
permettono
la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area
deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali
liquidi in
apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di
capacita'
adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente
avviato
all'impianto di trattamento.
Lo
stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a
formazioni
di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti
devono
essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento
a mezzo di
appositi sistemi di copertura anche mobili.
5.
Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.
I
contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo
stoccaggio
dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di
resistenza
in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
I
contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di
chiusura,
accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza
le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
Le
manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo
scarico dei
rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere
mantenuti
in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente.
Il
contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume
residuo di
sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo
antitraboccamento
o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di
allarmi di
livello.
Gli
sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o
rifiuti
liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema
di
abbattimento.
I
contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie
pavimentata
e dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al
serbatoio
stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di
contenimento
vi siano piu' serbatoi, la capacita' del bacino deve
essere pari
ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni
caso non
inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita',
aumentato
del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di
svuotamento.
I
rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono
essere
collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi
di raccolta
per i liquidi.
Lo
stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato
all'interno
di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve
superare i
tre piani.
I
contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di
rifiuti e
disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione
(passo
d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida
rimozione
di eventuali contenitori danneggiati.
6.
Stoccaggio in vasche fuori terra.
Le
vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in
relazione
alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
Le
vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare
che le
acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
Le
vasche devono essere provviste di sistemi in grado di
evidenziare
e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni
gassose
devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di
abbattimento.
7. Bonifica
dei contenitori.
I
recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti,
e non
destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
rifiuti,
devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
appropriati
alle nuove utilizzazioni.
8. Criteri
di gestione.
I
rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai
rifiuti
derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo
smaltimento,
da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
Lo
stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non
modificare
le caratteristiche del rifiuto compromettendone il
successivo
recupero.
La
movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo
che sia
evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori
superficiali
e/o profondi.
Devono
essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione
degli odori
e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di
formazione
di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere
fornito di
idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.».