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D. Lgs 8 novembre 2006, n. 284

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

(GU n. 274 del 24-11-2006)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale;

 Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare

l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare

disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in

vigore;

 Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del

citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso

nella seduta del 19 luglio 2006;

 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

 Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

 Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei

deputati;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 31 agosto 2006;

 Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di

concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie

locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e

delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle

infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 

 Art. 1.

 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate

le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che

continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

 2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6

dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate

norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento

comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea.

 3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

 «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di

cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della

revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto

legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge

18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in

vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,

della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».

 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo

correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono

fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30

aprile 2006.

 5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso

delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono

ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti

all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

soppressi.

 6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «dodici mesi».

 7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 2.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

 


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