D.
Lgs 8 novembre 2006, n. 284
Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale.
(GU n. 274 del 24-11-2006)
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia
ambientale;
Vista
la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare
l'articolo
1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni
correttive ed integrative del citato decreto legislativo
3 aprile
2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in
vigore;
Vista
la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del
citato
articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata
nella riunione del 30 giugno 2006;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella
seduta del 19 luglio 2006;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e
del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;
Vista
la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisito
il secondo parere della commissione VIII della Camera dei
deputati;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 31 agosto 2006;
Sulla
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare e del Ministro per le politiche europee, di
concerto
con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie
locali,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle
infrastrutture
e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Modifiche
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1.
Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate
le
disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo
3 aprile
2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che
continuano
ad applicarsi e quelle abrogate.
2.
Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo
1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate
norme
correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nel
rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento
comunitario
e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione
europea.
3.
All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al
Titolo II della Parte terza del presente decreto e della
revisione
della relativa disciplina legislativa con un decreto
legislativo
correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio
1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in
vigore del
decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge
n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
4.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
correttivo
di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto
legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono
fatti salvi
gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30
aprile
2006.
5.
Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso
delle
risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono
ricostituiti
ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti
all'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
contenuti
nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi.
6.
All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti:
«dodici mesi».
7.
Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi
o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art.
2.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.