DM 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivitą elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
(GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n. 133)
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Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le
attivitą rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti
pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e
nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitą di oltre 10
tonnellate al giorno;
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitą superiore a 3
tonnellate all'ora;
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacitą superiore a 50 tonnellate al giorno.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio relativamente alle categorie di attivitą citate al
comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi di monitoraggio gią emanate per le attivitą rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
(Omissis)