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DM 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivitą elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

(GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n. 133)

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 Art. 1.

Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione

 delle migliori tecniche disponibili

 Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri

specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori

tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le

attivitą rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti

dell'allegato I del medesimo decreto:

 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti

pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della

direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B

(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e

nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,

concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitą di oltre 10

tonnellate al giorno;

 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti

nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,

concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato

dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella

direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente

la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti

di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitą superiore a 3

tonnellate all'ora;

 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali

definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,

D 9 con capacitą superiore a 50 tonnellate al giorno.

 Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente

decreto, sono riportate in allegato.

 Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di

monitoraggio relativamente alle categorie di attivitą citate al

comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi

unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di

sistemi di monitoraggio gią emanate per le attivitą rientranti

nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1

nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con

decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.

107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.

 

Art. 2.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Allegato

(Omissis)

 

 


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