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D. Lvo 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

(GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n. 24)

(in vigore dal 13 febbraio 2008)

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 Art. 1.

Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile

 2006, n. 152

 1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi

generali».

 2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

 Art. 3-bis.

 Principi sulla produzione del diritto ambientale

 l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti

costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,

adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117

commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato

dell'Unione europea.

 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono

regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti

normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei

provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

 3. I principi ambientali possono essere modificati o eliminati

soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della

Repubblica italiana, purche' sia comunque sempre garantito il

corretto recepimento del diritto europeo.

 

 Art. 3-ter.

 Principio dell'azione ambientale

 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del

patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici

e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,

mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della

precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via

prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al

principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174,

comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica

della comunita' in materia ambientale.

 

 Art. 3-quater.

 Principio dello sviluppo sostenibile

 1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del

presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo

sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni

delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della

vita e le possibilita' delle generazioni future.

 2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere

finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del

principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della

scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da

discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del

patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria

considerazione.

 3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra

natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile

deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito

delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da

trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e

del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per

salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche

futuro.

 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali

deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello

sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto

funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle

modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita'

umane.

 

 Art. 3-quinquies.

 Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione

 1. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo

costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la

tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,

qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio,

purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche

attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali

ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle

dimensioni di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano

essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori

di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

 4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei

rapporti tra regioni ed enti locali minori.

 

 Art. 3-sexies.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a

 scopo collaborativo

 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus,

ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza

essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse

giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative

allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».

 3. La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

 

 PARTE SECONDA

Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la

valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione

 integrata ambientale (Ippc)

 

 Titolo I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA

VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 (AIA).

 

 Art. 4.

 Finalita'

 1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed

attuazione:

 a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli

impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

 b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,

concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la

direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio

2003.

 2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di

Valutazione dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e

coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi

comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,

n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto

legislativo.

 3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la

finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con

le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto

della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della

salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei

vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si

affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata

degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative

e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e

programmazione.

 4. In tale ambito:

 a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono

avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle

condizioni per uno sviluppo sostenibile.

 b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di

proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla

qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e

conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto

risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,

descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare

e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e

indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

 1) l'uomo, la fauna e la flora;

 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;

 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

 

 Art. 5.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito

valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che

comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda

parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di

assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo

svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del

programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,

l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione

ed il monitoraggio;

 b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione

d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende,

secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del

presente decreto, lo svolgimento di una verifica di

assoggettabilita', la definizione dei contenuti dello studio

d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione

del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni,

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

 c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o

quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,

permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori

antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,

architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza

dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti

nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,

nonche' di eventuali malfunzionamenti;

 d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali

e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42;

 e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione

e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati

dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:

 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello

nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per

essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa

o negoziale e

 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative;

 f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma

redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;

 g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in

conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto

che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente

ai fini della valutazione ambientale;

 h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in

conformita' all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di

opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un

livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della

valutazione ambientale;

 i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il

progetto definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui

all'articolo 22;

 l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto

approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro

caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro

potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

 l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma

o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni

delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro

potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi

sull'ambiente;

 m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo

di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono

avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere

sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del

presente decreto;

 n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e

vincolante dell'autorita' competente che conclude la verifica di

assoggettabilita';

 o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il

provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di

valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e

vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le

intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli

assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio

culturale;

 o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento

previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59»;

 p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita',

l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani

e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di

VIA, nel caso di progetti;

 q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora

il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,

ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma

sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica

amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

 r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il

piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente

decreto;

 s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche

amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche

competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere

interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei

piani, programmi o progetti;

 t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e

partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e

del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione

dei piani, programmi e progetti;

 u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai

sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni

o i gruppi di tali persone;

 v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire

gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che

ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione

le organizzazioni non governative che promuovono la protezione

dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa

statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

 

 Art. 6.

 Oggetto della disciplina

 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul

patrimonio culturale.

 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una

valutazione per tutti i piani e i programmi:

 a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della

qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del

presente decreto;

 b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle

finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione

degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano

l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei

piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'

necessaria qualora l'autorita' competente valuti che possano avere

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 12.

 3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di

cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di

cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per

l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi

sull'ambiente.

 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente

decreto:

 a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di

difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal

segreto di Stato;

 b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

 c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per

l'incolumita' pubblica.

 5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio

culturale.

 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata

altresi' una valutazione per:

 a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

 b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto,

relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,

anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come

definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 7. La valutazione e' inoltre necessaria per:

 a) i progetti elencati nell'allegato II che servono

esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di

nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;

 b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato

II;

 c) i progetti elencati nell'allegato IV;

 qualora in base alle disposizioni di cui al successivo

articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi

sull'ambiente.

 8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti

all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove

previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

 9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

definire, per determinate tipologie progettuali o aree

predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V,

un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento

delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di

cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in

aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali

o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base

degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di

esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.

 10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i

progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a

scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo

di applicazione del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi

della difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale

del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.

 11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del

presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la

valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via

d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge

24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare

l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da

un pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso

l'autorita' competente, sulla base della documentazione

immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono tali

interventi:

 a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

 b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni

raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le

informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per

cui e' stata concessa;

 c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di

interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio

dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le

informazioni messe a disposizione del pubblico.

 

 Art. 7.

 Competenze

 1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui

all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi

dello Stato.

 2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi

regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,

la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli

enti locali.

 3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui

all'allegato II al presente decreto .

 4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi

regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente

decreto.

 5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il

provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi

di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che

collabora alla relativa attivita' istruttoria.

 6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica

amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali

o delle province autonome.

 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e

quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

 a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali

interessati;

 b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti

competenti in materia ambientale;

 c) eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel

presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o

progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo

svolgimento della consultazione;

 d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province

autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto

stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

 8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i

procedimenti di valutazione in corso.

 

 Art. 8.

 Norme di organizzazione

 1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,

istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per

l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.

 2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto

ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di

applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene

assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per

l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10

del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

 3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del

principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un

triennio.

 4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni

pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando,

distacco, fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi

ordinamenti. Nel caso prestino la propria prestazione a tempo

parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione

di tempo definito. In seguito al collocamento fuori ruolo o in

aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono

indisponibile il posto liberato.

 

 Art. 9.

 Norme procedurali generali

 1. Le modalita' di partecipazione previste dal presente decreto,

soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi.

 2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come

disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di

servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del

1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle

altre autorita' pubbliche interessate.

 3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del

pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate,

l'autorita' competente puo' concludere con il proponente o

l'autorita' procedente e le altre amministrazioni pubbliche

interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita'

di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore

efficacia dei procedimenti.

 4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del

proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di

non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,

allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto

ambientale. L'autorita' competente, verificate le ragioni del

proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando

l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso

alle informazioni. L'autorita' competente dispone comunque della

documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni

vigenti in materia.

 

 Art. 10.

 Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

 1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo

dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali

la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di

applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati

progettuali contengono, a tale fine, anche le informazioni previste

ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le

condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8

del medesimo decreto n. 59 del 2005.

 2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti

per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro

attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I

del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio

di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del

procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicita' della

consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita'

competente in materia di VIA coincide con quella competente al

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni

regionali e delle province autonome possono prevedere che il

provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche

di quella autorizzazione. In questo caso, lo studio di impatto

ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le

informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il

provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste

dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.

 3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione

d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal

fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo

studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui

all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione

dell'autorita' competente si estende alle finalita' di conservazione

proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli

esiti della valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione

del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

 4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'

essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel

presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di

informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione

procedurale.

 5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui

all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi

gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate

le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel

corso della redazione dei progetti e nella fase della loro

valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le

conclusioni della VAS.

 

 Titolo II

 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 

 Art. 11.

 Modalita' di svolgimento

 1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'

procedente contestualmente al processo di formazione del piano o

programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli

articoli da 12 a 18:

 a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';

 b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

 c) lo svolgimento di consultazioni;

 d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle

consultazioni;

 e) la decisione;

 f) l'informazione sulla decisione;

 g) il monitoraggio.

 2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione

degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche

settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi

ambientali, nazionali ed europei:

 a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle

proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale

strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;

 b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le

forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche'

l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'

di monitoraggio di cui all'articolo 18;

 c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei

pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio

parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto

ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con

riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.

 3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua

approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa

e' preordinata a garantire che gli impatti significativi

sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi

siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima

della loro approvazione .

 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo

conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare

duplicazioni nelle valutazioni.

 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le

disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento

di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di

approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale

strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 

 Art. 12.

 Verifica di assoggettabilita'

 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,

l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su

supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni

e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi

sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo

riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

 2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita'

procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da

consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne

il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita'

competente ed all'autorita' procedente.

 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente

con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli

elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto

delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa

avere impatti significativi sull'ambiente.

 4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto

conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla

trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione

di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le

necessarie prescrizioni.

 5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le

motivazioni, deve essere reso pubblico.

 

 Art. 13.

 Redazione del rapporto ambientale

 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti

ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il

proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin

dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e

programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti

in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello

di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

 2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si

conclude entro novanta giorni.

 3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o

all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante

del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di

elaborazione ed approvazione.

 4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e

valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del

programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio

culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi

in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del

piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto

riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale

scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste,

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione

correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del

programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere

utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia' effettuati ed

informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o

altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

 5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo

modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione

comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello

stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,

comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della

valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto

ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti

in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi

abbiano l'opportunita' di esprimersi.

 6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'

competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui

territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o

programma o dagli impatti della sua attuazione.

 

 Art. 14.

 Consultazione

 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13,

comma 5, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino

Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso

deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il

proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'

essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale

e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.

 2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono,

altresi', a disposizione del pubblico la proposta di piano o

programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i

propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione

dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della

proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e

presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori

elementi conoscitivi e valutativi.

 4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte

ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi,

sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del

presente decreto.

 

 Art. 15.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della

 consultazione

 1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'

procedente, svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e

valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,

obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed

esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni

a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.

 2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita'

competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o

programma alla luce del parere motivato espresso prima della

presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

 

 Art. 16.

 Decisione

 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il

parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della

consultazione, e' trasmesso all'organo competente all'adozione o

approvazione del piano o programma.

 

 Art. 17.

 Informazione sulla decisione

 1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel

Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove

si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta

la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese

pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della

autorita' interessate:

 a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;

 b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le

considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma

e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle

consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il

piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili

che erano state individuate;

 c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui

all'articolo 18.

 

 Art. 18.

 Monitoraggio

 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti

significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi

di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente

gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure

correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi del sistema

delle Agenzie ambientali.

 2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la

sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e

gestione del monitoraggio.

 3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e

delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e'

data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita'

competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.

 4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute

in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e

comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di

pianificazione o programmazione.

 

 Titolo III

 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

 

 Art. 19

.

 Modalita' di svolgimento

 1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le

disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:

 a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';

 b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto

ambientale;

 c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;

 d) lo svolgimento di consultazioni;

 f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle

consultazioni;

 g) la decisione;

 h) l'informazione sulla decisione;

 i) il monitoraggio.

 2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'

conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA

negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto

della VAS e' adeguatamente motivato.

 

 Art. 20.

 Verifica di assoggettabilita'

 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto

preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia

conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di

progetti:

 a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o

essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o

prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;

 b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che

comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche'

quelli di cui all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle

Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi

del presente articolo.

 2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del

proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i

progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della

regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo

pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il

proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,

il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza

ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In

ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni

ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza

statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle

regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali

elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare

ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.

 3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di

cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie

osservazioni.

 4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni,

sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto

e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il

progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.

Entro la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque

esprimersi.

 5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non

costituisce modifica sostanziale, l'autorita' compente dispone

l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del

caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

 6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce

modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da

21 a 28.

 7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,

e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:

 a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o

della provincia autonoma;

 b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita'

competente.

 

 Art. 21.

 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

 1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare

ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti

ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello

studio di impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di

richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i

soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la

portata delle informazioni da includere, il relativo livello di

dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata

dal proponente, della quale e' fornita una copia in formato

elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

 2. L'autorita' competente apre una fase di consultazione con il

proponente e in quella sede:

 a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto

e dello studio di impatto ambientale;

 b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa

zero;

 c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche

con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,

l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';

 d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per

ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i

necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione

del successivo procedimento.

 3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per

il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e

dei metodi di valutazioni disponibili

 4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e,

allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

 

 Art. 22.

 Studio di impatto ambientale

 1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti

gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i

costi associati sono a carico del proponente il progetto.

 2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le

indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel

rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei

contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

 3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti

informazioni:

 a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle

sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

 b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e

possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

 c) i dati necessari per individuare e valutare i principali

impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'

produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

 d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in

esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con

indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo

dell'impatto ambientale;

 e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

 4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale

e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di

valutazione, il proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle

informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo

quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

 5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una

sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali

del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso

inclusi elaborati grafici. La documentazione dovra' essere

predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del

pubblico ed un'agevole riproduzione.

 

 Art. 23.

 Presentazione dell'istanza

 1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento

all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto

definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e

copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e

2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per

l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

 2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,

intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione

e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' di una copia in

formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme

agli originali presentati.

 3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a

seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle

regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo

parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua

attuazione.

 4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la

completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta

viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi

mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

 

 Art. 24.

 Consultazione

 1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23,

comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su

sito web dell'autorita' competente.

 2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese

del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la

pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e

su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione

direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la

competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle

regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un quotidiano a

diffusione regionale o provinciale.

 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una

breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali

impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere

consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali

e' possibile presentare osservazioni.

 4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui

all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del

progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie

osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e

valutativi.

 5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve

tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole

contestualmente, singolarmente o per gruppi.

 6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione

avvenga mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame

dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle

pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza

che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini per

l'istruttoria.

 7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui

lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti

e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto

ambientale.

 8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al

comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima

della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico

contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o

osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato

ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

 9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati

in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito

dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al

comma 8, ne fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni

successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il

tempo necessario, che non puo' superare i sessanta giorni,

prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori

sessanta giorni. In questo caso l'autorita' competente esprime il

provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta

giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorita'

competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali

e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un

avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel

caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione

deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto

pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere

pubblica sul sito web dell'autorita' competente.

 

 Art. 25.

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della

 consultazione

 1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto

ambientale sono svolte dall'autorita' competente.

 2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la

documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti

inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti

di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che

dovra' essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui

all'articolo 23, comma 1.

 3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il

proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le

determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i

soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la

realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque

denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le

proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione

dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito

della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine

dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per

i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi

previsti dal medesimo decreto.

 4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre

amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo

svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della

semplificazione delle procedure.

 

 Art. 26.

 Decisione

 1. L'autorita' competente conclude con provvedimento espresso e

motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei

centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di

cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere

ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'

competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del

procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta

giorni dandone comunicazione al proponente.

 2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto

dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni

e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del

presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta

giorni dalla data di presentazione del progetto di cui

all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo

da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle

amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni,

previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di

venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto

ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui

al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme

regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della

disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della

fissazione di un termine del procedimento.

 3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro

centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23,

comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione

presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non

puo' superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del

proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il

proponente puo', di propria iniziativa, fornire integrazioni alla

documentazione presentata. L'autorita' competente, ove ritenga

rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle

integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse

presso l'apposito ufficio dell'autorita' competente e dia avviso

dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui all'articolo 24,

commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni puo'

presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione

dell'impatto ambientale e' espresso entro il termine di novanta

giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso

in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o

ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della

valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia

interlocutoria negativa.

 4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,

licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia

ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o

intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di

applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,

l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

 5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione,

esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad

eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo

all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di

valutazione dell'impatto ambientale.

 6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere

realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di

valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle

caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un

periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,

su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il

provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale

deve essere reiterata.

 

 Art. 27.

 Informazione sulla decisione

 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e'

pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del

provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato

nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero

nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva

competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede

giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

 2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve

essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente

indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la

documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni

successive.

 

 Art. 28.

 Monitoraggio

 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene

ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento

delle attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il

monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie

ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi

sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonche' la

corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita'

ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente

gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorita'

competente di essere in grado di adottare le opportune misure

correttive.

 2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e

delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e'

data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita'

competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.

 

 Art. 29.

 Controlli e sanzioni

 1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti

di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del

presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di

autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o

approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto

ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

 2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti

dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo

sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte

seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle

prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di

valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente

puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema

agenziale.

 3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o

modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze

finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,

l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori,

impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento,

stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non

adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a

spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con

le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,

n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa

sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di

valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente

Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto

disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata

l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente

alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e

puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi

e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,

definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza,

l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli

effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato.

 5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela

di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di

impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita'

ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova

valutazione di impatto ambientale.

 6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste

dalle norme vigenti.

 

 Titolo IV

 VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE

 

 Art. 30.

 Impatti ambientali interregionali

 1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di

interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza

regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni

confinanti, il processo di valutazione ambientale e' effettuato

d'intesa tra le autorita' competenti.

 2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di

interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che

possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti,

l'autorita' competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire

i pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli

enti locali territoriali interessati dagli impatti.

 

 Art. 31.

 Attribuzione competenze

 1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione

ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati

territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le

autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di

un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una

delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre

che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i

piani, programmi e progetti di competenza statale.

 

 Art. 32.

 Consultazioni transfrontaliere

 1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti

rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato

cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le

attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo

tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto

ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il

25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.

640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede

alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione

concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della

notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per

esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.

 2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,

si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e

la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I

pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire

entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di

cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verra'

trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei

pareri delle autorita' pubbliche, contestualmente alla ricezione

della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e

23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che

eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri

consultati.

 3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le

regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quando

progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali

transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi

procedurali di applicazione della convenzione.

 4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione

necessaria sono a cura del proponente o dell'autorita' procedente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero

degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano

con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le

varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace

l'attuazione della convenzione.

 

 Titolo V

 NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 Art. 33.

 Oneri istruttori

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le

tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi

sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo

svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo

previste dal presente decreto.

 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di

quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai

proponenti.

 3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si

continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

 4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui

all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio

2007, n. 90, nelle more dell'adozione del decreto di cui

all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,

n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione

delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese

di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai

componenti della predetta Commissione e' posto a carico del

richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una

somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di

autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza

statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente

comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando

l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione

all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di

determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del

costo effettivo del servizio reso.

 

 Art. 34.

 Norme tecniche, organizzative e integrative

 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla

modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di

valutazione ambientale nel rispetto delle finalita', dei principi e

delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma

l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,

relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative

delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di

direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma

altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al

presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

 2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al

comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di

requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13

della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, su proposta del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le

regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle

associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a

quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo

sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per

la programmazione economica del 2 agosto 2002.

 4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della

strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano,

attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri

aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva

strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il

contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia

nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo

della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le

priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito

le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le

regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni locali che,

anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di

strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla

realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

 5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di

riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.

Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli

territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro

associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la

dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto

sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,

la salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei

requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita'

individuali quali presupposti necessari per la crescita della

competitivita' e dell'occupazione.

 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare

assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite

unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse

atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni

finalizzate a:

 a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo

sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione

ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani,

programmi e progetti;

 b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione,

sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica

amministrazione;

 c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e

contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;

 d) favorire la promozione e diffusione della cultura della

sostenibilita' dell'integrazione ambientale;

 e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del

pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione

delle informazioni ambientali.

 7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure

di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione

ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si

riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza

ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione

degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di

valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani,

programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che

attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

 8. Il sistema di monitoraggio, su base regionale, anche con le

Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali, e nazionale,

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema

statistico nazionale (SISTAN), garantisce la raccolta dei dati

concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri

appositamente scelti.

 9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente

decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare.

 

 Art. 35.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del

presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In

mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le

norme di cui al presente decreto.

 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta

applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le

disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

 2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai

sensi dei relativi statuti.

 2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente

all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi

delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

 

 Art. 36.

 Abrogazioni e modifiche

 1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono abrogati.

 2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente

decreto.

 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente

decreto sono inoltre abrogati:

 a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

 b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

 c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto

1988, n. 377;

 d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;

 e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,

della legge 4 agosto 1990, n. 240;

 f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.

366;

 g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;

 h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

 i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.

460;

 l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

 m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

 n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;

 o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;

 p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.

36;

 q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

526;

 r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,

n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);

 s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

 t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;

 u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;

 v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

4 agosto 1999;

 z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,

n. 348;

 aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre

1999, n. 302;

 bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238

dell'11 ottobre 2000;

 cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;

 dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.

289;

 ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.

315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.

5;

 ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59;

 gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto:

 a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:

«nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che

richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e

per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la

protezione dell'ambiente»;

 b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti:

«puo' convocare»;

 c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di

cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui

agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.»

Sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente, ai fini del

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro

sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al

comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia

l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero

nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le

prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per

la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti

di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la

protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il

monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni

nell'ambiente.»;

 d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, le parole «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque

anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le

condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione

integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,

confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui

all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire

dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo

per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza

superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto

dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo

dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla

data di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle

seguenti: «L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni

l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente

valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un

rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,

a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;

 e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni

relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio

degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del

presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni

decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per

gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il

predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine

previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione

definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e'

rimessa al Consiglio dei Ministri.»;

 f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine

fissato nel calendario» nonche' le parole "entro tale termine"».

 5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente

articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino

effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

 

 

 Art. 2.

Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile

 2006, n. 152

 1. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla

seguente: « h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque

reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita'

commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue

domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;».

 2. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla

seguente: « i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il

miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali

ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche

separate, e provenienti da agglomerato;».

 3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una

fognatura dinamica» sono soppresse.

 4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita dalla

seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la

raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».

 5. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi

immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti:

«qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema

stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita'

il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».

 6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere

fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di

sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di

norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza

tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di

depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella

determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a

condizione di garantire un livello equivalente di protezione

dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti

maggiori nell'ambiente.».

 7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.

 8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito con il

seguente: «L'autorita' competente, in sede di autorizzazione

prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio,

ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli

scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al

medesimo articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole:

«allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per

quanto» fino alla fine della lettera;

 8-bis. il comma 3 dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «3.

Non e' ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica

autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti,

anche se triturati, in fognatura».

 9. All'articolo 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono

sostituite dalla seguente: «fissa».

 10. All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di

trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze

pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva

acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di

trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come

nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di

trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze

pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,

tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti

industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non

utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».

 11. All'articolo 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui

origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite

condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le

acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra

piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in

comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita'

dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare

dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le

responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del

gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione

delle disposizioni della parte terza del presente decreto.».

 12. All'articolo 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e'

presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito se lo scarico

e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro

novanta giorni dalla ricezione della domanda.».

 12-bis. All'articolo 127, comma 1, dopo le parole «ove

applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del complessivo

processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».

 13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150,

comma 1, le parole: «unicita' della gestione» sono sostituite dalle

seguenti: «unitarieta' della gestione».

 14. All'articolo 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.

Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita' d'ambito

di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla

gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per i

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio

delle comunita' montane, a condizione che gestiscano l'intero

servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito

competente.».

 15. L'articolo 161 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 161.

 Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di

cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1,

comma 5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza

dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto

legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione

ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela

dell'interesse degli utenti.

 2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio

dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di

tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con

funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono

scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed

uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del

settore.

 3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono

essere confermati. I componenti non possono essere dipendenti di

soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne' possono avere

interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti

pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori

universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del

mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del

Comitato.

 4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste

all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

 a) predispone con delibera il metodo tariffario per la

determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita'

di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio

decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo

osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed

economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e

gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i

gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli

esigenze degli utenti;

 c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui

all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la

tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle

gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

 e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da

prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei

consumatori;

 f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo

informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,

anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di

irregolarita' funzionali dei servizi idrici;

 g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee

guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'

di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della

prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e

l'efficacia delle prestazioni;

 h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di

organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle

prestazioni dei gestori;

 i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la

qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle

associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico

integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente

comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;

 l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato

dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.

 5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di

funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.

261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di

avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica

dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

 6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale,

altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3,

comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta,

elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in

particolare, in materia di:

 a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi

dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

 b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio

dei servizi idrici;

 c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo

e di programmazione dei servizi e degli impianti;

 d) livelli di qualita' dei servizi erogati;

 e) tariffe applicate;

 f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo

sviluppo dei servizi.

 6-bis Le attivita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei

servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie gia' operanti presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il

31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di

cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire

direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della

proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte

del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in

violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di

responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento

dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

 8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via

informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la

tutela degli interessi degli utenti.».

 16. All'articolo 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il

seguente: «2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli

obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del

presente decreto, il Ministro puo' avvalersi del supporto tecnico

dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi

tecnici, senza nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i

componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per

i sevizi tecnici.».

 16-bis. All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le

parole: «nonche' al fine di preservare le risorse naturali».

 17. All'articolo 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure

dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni

altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria

sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte

di energia».

 18. L'articolo 181 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 181.

 Recupero dei rifiuti

 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita'

competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli

stessi, attraverso:

 a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

 b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di

condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali

recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali

medesimi;

 c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro

mezzo per produrre energia.

 2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di riutilizzo,

riciclo e recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono

analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e

tutte le altre iniziative utili.

 3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino

al completamento delle operazioni di recupero.».

 18-bis. Dopo l'articolo 181, e' introdotto il seguente:

 «Art. 181-bis

 Materie, sostanze e prodotti secondari

 1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183,

comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari

definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei

seguenti criteri, requisiti e condizioni:

 a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di

recupero di rifiuti;

 b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le

caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

 c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di

recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalita'

ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

 d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i requisiti

merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in

commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo,

tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla

salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della

sostanza o del prodotto secondario;

 e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere

materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento

di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello

sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio

1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis

del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad

applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999,

prot. n 3402/V/MIN.

 5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel

termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione

nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del

regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».

 19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto,

il comma 3 dell'articolo 107 e' cosi' sostituito: «3. Non e' ammesso

lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.».

 20. L'articolo 183 e' sostituito dal seguente:

 

 Art. 183.

 Definizioni

 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le

ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si

intende per:

 a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle

categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente

decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia

l'obbligo di disfarsi;

 b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto rifiuti

cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato

operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che

hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

 c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li

detiene;

 d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,

nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;

 e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di

raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

 f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i

rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la

frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al

recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta

separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con

sacchetti biodegradabili certificati;

 g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte

quarta del presente decreto;

 h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte

quarta del presente decreto;

 i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o

stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno

di un'area delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione

dalle quali sono originati i rifiuti;

 l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti nelle

operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15

dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le

attivita' di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva

di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte

quarta;

 m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,

prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle

seguenti condizioni:

 1) i rifiuti depositati non devono contenere

policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,

policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione

(ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita'

superiore a 25 parti per milione (ppm);

 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni

di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita'

alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,

indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo

di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel

caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non

pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti

pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di

rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito

temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche,

nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano

l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di

concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le

modalita' di gestione del deposito temporaneo;.

 n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore

di umidita', proveniente da raccolta differenziata o selezione o

trattamento dei rifiuti urbani;

 o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a basso

tenore di umidita' proveniente da raccolta differenziata o selezione

o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto

energetico;

 p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali

dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi

dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i

seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un

processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro

impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e

avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di

utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino

requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire

che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti

ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli

autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a

trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e

di qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali

requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore

economico di mercato;

 q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le

caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

 r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,

sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed

integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai

rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti

finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo

utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e

sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti,

materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di

sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

 s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il

combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI

9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita'

elevata;

 t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della

frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme

tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la

tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi

di qualita';

 u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal compostaggio di

rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e

le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo

n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

 v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268,

lettera b);

 z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui

all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

 aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui

all'articolo 268, lettera a);

 bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attivita'

volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla

lettera d), ivi compresa l'attivita' di spazzamento delle strade;

 cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di

raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per

frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli

impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di

raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata

Stato - Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti

su strada.».

 21. All'articolo 184, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il

seguente: « 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le

infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla

sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della

difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica

dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono

disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure

speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il

31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei

quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti

alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto

interministeriale.».

 21-bis. All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti

modificazioni: - alla lettera b) e' soppressa la parola

«pericolosi»;- alla lettera c) sono soppresse le parole «fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i)»;- e'

soppressa la lettera n).

 22. L'articolo 185 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 185.

 Limiti al campo di applicazione

 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del

presente decreto:

 a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi

nell'atmosfera;

 b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che

assicurano tutela ambientale e sanitaria:

 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato

liquido;

 2) i rifiuti radioattivi;

 3) i materiali esplosivi in disuso;

 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal

trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento

delle cave;

 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed

altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attivita'

agricola;

 c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati

in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti,

provenienti dalle attivita' di manutenzione di alvei di scolo ed

irrigui.

 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni

della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

 materiali fecali e vegetali provenienti da attivita' agricole

utilizzati nelle attivita' agricole o in impianti aziendali o

interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

 materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di

fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli

e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei

fondi,

 eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o

crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero

di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».

 23. L'articolo 186 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 186.

 Terre e rocce da scavo

 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali

sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti,

rimodellazioni e rilevati purche': a) siano impiegate direttamente

nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e

definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza

dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte

destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di

preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare

i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire

che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale,

ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da

quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono

destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello

di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti

contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del

titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro

impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per

la qualita' delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel

rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e

sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree

naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il

materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla

destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilita' di detto

materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro

integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei

processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei

materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni

fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

 2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito

della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di

impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la

sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi

dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono

superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto

che e' approvato dall'autorita' titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce

da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito

possono essere quelli della realizzazione del progetto purche' in

ogni caso non superino i tre anni.

 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito

della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al

comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio

attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i

tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono

superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito

della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le

modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).

 4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la

produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori

pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o

denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui

al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di

utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da

idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto

delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle

disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del

presente decreto.

 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti

ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita'

previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente

decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del

produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle

procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

 7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i

progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione

prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli

interessati possono procedere al loro completamento, comunicando,

entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei

requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di

destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche'

sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non

possono essere superiori ad un anno. L'autorita' competente puo'

disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta

giorni senza che cio' comporti necessita' di ripetere procedure di

VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».

 24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il

comma 3, e' sostituito dai seguenti:

 «3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di

raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di

rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano

operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi

istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie

di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di

rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di

rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,

lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con

le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le

quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle

predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di

affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono

e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui

all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non

pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno

piu' di dieci dipendenti.

 3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a

partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di

informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di

rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di

identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del

M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di

cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di

installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».

 24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le

seguenti parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di

commercio territorialmente competenti» e dopo il comma 6 e' aggiunto

il seguente comma 6-bis «Per le attivita' di gestione dei rifiuti

costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi

alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono

correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri

IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita'

fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

 25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono

aggiunte le parole «ai sensi della lettera b)»; il comma 8 e'

sostituito come segue: «8. La scheda di accompagnamento di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,

relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,

e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le

specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto

legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di

cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle

annotazioni del medesimo formulario.».

 26. All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) Al comma 2, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e)

La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per

l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei

rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro

un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'

conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione

per le quantita' conferite che deve includere, nel rispetto del

principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato,

una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello

spazzamento stradale, e' determinata dall'amministrazione comunale

tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle

dimensioni economiche e operative delle attivita' che li producono. A

tale tariffazione si applica una riduzione, fissata

dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantita' dei

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al

recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non

sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle

aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti

finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli

spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque

aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai

rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita

con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli

imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il

non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio

a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si

applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con

il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta

giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti urbani.»;

 b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis)

l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme

comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta

del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi

entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in

materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto

di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti

direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai

produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di

istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni

stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui

alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta

del presente decreto.

 27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «alle province

competono» sono inserite le seguenti: «in linea generale le funzioni

amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del

recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da

esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:».

 28. All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni

comunitarie,» aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente

in tema di affidamento dei servizi pubblici locali».

 28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta

la seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al personale, non

dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del

servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di

lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle

Organizzazioni Sindacali comparativamente piu' rappresentative, anche

in conformita' a quanto previsto dalla normativa in materia

attualmente vigente».

 28-ter All'articolo 205, il comma 2 e' soppresso.

 29. L'articolo 206 e' sostituito dal seguente:

 «Art. 206.

 Accordi, contratti di programma, incentivi

 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle

disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di

perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,

con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre

autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti

di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti

pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i

contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici

piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi

di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo

sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite

idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro

pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo

sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di

produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e

comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la

riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e)

la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,

confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e

la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la

sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di

riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di

tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto

di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di

controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose

contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e

dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta

differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di

controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di

programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di

categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di

certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare

programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di

utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

 3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente

articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e

alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e

modificare norme tecniche e secondarie solo in conformita' con quanto

previsto dalla normativa nazionale primaria.

 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le

risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite

disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai

contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le

modalita' di stipula dei medesimi.

 5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della

Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere

accordi ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito

della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o

riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione,

intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi,

quando opportuno.».

 29-bis. Dopo l'articolo 206 e' inserito il seguente:

 «206-bis

 Osservatorio nazionale sui rifiuti

 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte

quarta del presente decreto con particolare riferimento alla

prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita'

dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita'

della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e

dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui

rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,

in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei

rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede

all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e

specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed

all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla

prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso

l'elaborazione di linee guida sulle modalita' di gestione dei rifiuti

per migliorarne efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la

diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili

per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo

smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di

prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale

imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica

l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il

raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e)

verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti

dei costi medesimi e delle modalita' di gestione ed effettua analisi

comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali

anomalie; f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; g)

predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da nove membri,

scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata

qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel

settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio

dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno

con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello

sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c)

uno designato dal Ministro della salute; d) uno designato dal

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; e) uno

designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno

designato dalla Conferenza Stato-regioni.

 3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio e'

disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio

2007, n. 90. Il trattamento economico dei componenti

dell'Osservatorio e' determinato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio

si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'

organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonche' gli enti

e le agenzie di cui esso puo' avvalersi.

 6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento

dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica,

pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di

inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo

complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui

all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,

lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236

nonche' quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con

decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del

presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni

anno, determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai

Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio

Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del

Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare» e conseguentemente all'articolo 170, il

comma 13 e' soppresso.

 29-ter. All'articolo 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le

prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del

termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso

di condizioni di criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione

delle migliori tecnologie disponibili»;

 b) il comma 13 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando

l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della

parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle

prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede,

secondo la gravita' dell'infrazione:

 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono

essere eliminate le inosservanze;

 b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione

per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo

per la salute pubblica e per l'ambiente;

 c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato

adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di

reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la

salute pubblica e per l'ambiente.»;

 c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima

esclusione» fino alla fine del comma.

 29-quater. All'articolo 210 sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «Ferma restando

l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della

parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle

prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede,

secondo la gravita' dell'infrazione:

 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono

essere eliminate le inosservanze;

 b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione

per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo

per la salute pubblica e per l'ambiente;

 c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato

adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di

reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la

salute pubblica e per l'ambiente.»;

 b) al comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima

esclusione» fino alla fine del comma.

 30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse;

al comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le

parole «Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le

organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c),

223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,» sono aggiunte le seguenti:

«limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio senza

detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il comma 8 e' sostituito come

segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano

ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano

operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ne' ai

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni

di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al

giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali

operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie

finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base

alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o

provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il

relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la

comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai

sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede

dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i

rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c)

gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati

per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di

effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto

annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione e'

determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed e' rideterminabile ai

sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente

28 aprile 1998, n. 406.L'impresa e' tenuta a comunicare ogni

variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni

delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano

valide ed efficaci.»; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.

 30-bis. All'articolo 220:

 a) al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a

«della commissione» sono soppresse;

 b) il comma 3 e' soppresso.

 30-ter. All'articolo 221:

 a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata»

sono soppresse;

 b) al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso;

 c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « I

produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale

Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono

presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del

sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il

riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va

presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di

produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima

del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni

caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il

riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e

ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento

l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui

all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel secondo periodo, le

parole: «A tal fine i produttori» sono sostituite dalle seguenti:

«Per ottenere il riconoscimento i produttori» indi sostituire le

parole «e» con «sara» e «L'Autorita» con «L'Osservatorio»;

 d) al comma 10, al primo periodo, eliminare le parole: «i costi

per» e alle lettere a), c), d), e) all'inizio aggiungere le parole «i

costi per» e alla lettera b) sostituire le parole: «gli oneri

aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri».

 30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole

«all'autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio

nazionale sui rifiuti».

 30-quater. All'articolo 223:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I produttori che non

provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),

costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di

cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante

su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i

recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria

dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed

unitamente agli stessi;

 b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a

«presente decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;

 c) sostituire il penultimo periodo del comma 2 con il seguente:

«Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia' riconosciuti dalla

previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformita' al

nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicita', nonche' di libera Concorrenza nelle attivita' di

settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di

amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di

amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori

deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in

rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo

statuto adottato da ciascun Consorzio e' trasmesso entro quindici

giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo

motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei

successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei

termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;

 d) al comma 3, le parole «comma 1» aggiungere le seguenti : «e

2»;

 e) sostituire il comma 4 con il seguente: «Ciascun Consorzio

mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio nazionale sui

rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della

produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni

anno»;

 f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorita' di cui

all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui

rifiuti».

 30-quinquies. All'articolo 224:

 a) al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla

data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto»

con le parole: «il 30 giugno 2008»;

 b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «sulla base dei»

con le parole: «valutati i»;

 c) al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il

seguente: «Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di

recupero e' in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale

ad essi riconosciuto dal Conai»;

 d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole:

«indirizza e»;

 e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori

oneri per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri

della»;

 f) al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n)

acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati

relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal

territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il

conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e

l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di

quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse

pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.»;

 g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo periodo

compreso, con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai e'

utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari

o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per

l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei

rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale

contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite

convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla

quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di

imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita'

di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna

tipologia di materiale»; indi alla fine del comma aggiungere le

seguenti parole : «nonche' con altri contributi e proventi di

consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui

all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro

favore in adempimento alle prescrizioni di legge»;

 h) sopprimere il comma 11;

 i) sostituire il comma 12 con il seguente: «In caso di mancata

stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le

parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali

senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro

dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla

lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e' sottoscritto,

per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al

ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal

competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di

questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese

necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti

d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni

locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di

recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».

 30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le

parole «all'Autorita' di cui all'articolo 207» con le seguenti:

«all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».

 30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo 230 e' inserito il

seguente:

 «1-bis. - I rifiuti derivanti dalla attivita' di raccolta e pulizia

delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti

dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse

pubblico o da altre attivita' economiche, sono raccolti direttamente

dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a

gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.».

 30-sexies. All'articolo 233:

 a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio

nazionale» ed al comma 1 sostituire le parole: «uno o piu' Consorzi»

con le parole: «un Consorzio» e nelle parti successive la parola:

«Consorzi» con la parola: «Consorzio»;

 b) sostituire il comma 2 con il seguente:

 «2. il Consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla

previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato

senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo

schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di

settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e

dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di

materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro

quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il

Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.

Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le

modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di

approvazione dello statuto del Consorzio e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale.»;

 c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»;

 d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di

riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;

 e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

 30-septies. All'articolo 234:

 a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio

nazionale» e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono

istituiti uno o piu' Consorzi» con le parole: «e' istituito il

Consorzio» e nelle parti successive sostituire la parola: «Consorzi»,

con la parola: «Consorzio»;

 b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonche» fino a «gas e

acque»;

 c) il comma 2 e' cosi' sostituito: «Con decreto del Ministro

dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con

il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta

giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi,

possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve

essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in

ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere

versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non

riciclabilita' a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di

lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo».

 d) sostituire il comma 3 con il seguente:

 «3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla

previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato

senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo

schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di

settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei

consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e

dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con

materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro

quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il

consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.

Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le

modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di

approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale.».

 e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi»

fino a: «maturati nel periodo»;

 f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)

mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in

polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al

recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con

quantita' definite e documentate;».

 g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma

associata»; indi sostituire le parole «all'autorita' di cui

all'articolo 207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui

rifiuti»;

 30-octies. All'articolo 235:

 a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il

trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi»

in «Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le

corrispondenti citazioni di «Consorzi» in «Consorzio»;

 b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le

parole « costituiscono uno o piu' consorzi, i quali devono adottare»

con «che adotta»;

 c) sostituire il comma 2 con il seguente:

 «2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla

previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato

senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo

schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di

settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e

dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori.Lo

statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che

lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi

nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi

nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il

decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;

 d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 «3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988

n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il

comma 6-bis, e' sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che

effettuano attivita' di gestione del rifiuto di batterie al piombo

esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al

Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la

sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti

piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime

sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato

articolo 189 comma 3.»;

 e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.

 f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi

sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel

periodo»;

 g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

 "10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,

n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,

n. 475, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare

al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti

e' istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in

relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di

tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al

piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti

in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e

gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del

contributo ambientale.»;

 h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le

parole: «contributo ambientale»;

 i) sopprimere il comma 17 .

 30-nonies. All'articolo 236:

 a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le

parole: «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o

ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»;

conseguentemente nel testo sostituire la parola «Consorzi» con la

parola «Consorzio»;

 b) sostituire il comma 2-con il seguente :

 «2. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla

previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato

senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo

schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in

particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed

economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di

settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e

dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo

statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che

lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi

nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi

nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il

decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».

 c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il

secondo periodo alla fine del comma;

 d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;

 e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma

paritetica» e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con

le seguenti :"a) le imprese che producono, importano o mettono in

commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base

mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano

il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che

effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;

 f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. Le quote di

partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di

imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono

attribuite in proporzione delle quantita' di lubrificanti prodotti,

commercializzati rigenerati o recuperati;

 g) al comma 6 e' soppresso l'ultimo periodo.

 31. All'articolo 212, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente

periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le societa' di

gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita

comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione

regionale territorialmente competente ed e' valida per i servizi di

gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, e'

sostituito dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti

di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni

disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la

gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della

parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione e'

differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.»; al

comma 18 le parole «e le imprese che trasportano i rifiuti indicati

nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio

1993» sono soppresse.

 32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono

aggiunte le seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto

disposto dall'articolo 178, comma 2»; il comma 3 e' soppresso; al

comma 9 le parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui

all'articolo 212.» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.».

 33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione

regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne da' notizia alla

provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle

seguenti: «alla provincia territorialmente competente.».

 34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale

dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.».

 35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale

dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La

provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e

delle condizioni di cui al comma 1, dispone».

 36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione

regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne da' notizia alla

provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle

seguenti: «alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8,

dopo le parole «disposizioni legislative vigenti a favore

dell'utilizzazione dei rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via

prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere

materie, sostanze, oggetti, nonche»; i commi 9 e 10 sono soppressi.

 37. All'articolo 216, comma 3, le parole: «La sezione regionale

dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia».

 38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione regionale

dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La

provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e

delle condizioni di cui al comma 1, dispone».

 39. All'articolo 216, il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15.

Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del

presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a

cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente

competente.».

 40. Il comma 1 dell'articolo 229 e' sostituito dal seguente: «1. Ai

sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il

combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da

rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito

dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come

rifiuto speciale.».

 41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4,

nonche' i commi 2, 5 e 6.

 42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma

43» sono sostituite con le parole «comma 4».

 42-bis. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo

n. 152 del 2006 la voce R14 e' soppressa

 43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto

legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di

rischio sanitario ambientale sito-specifica», nella voce relativa

alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino

relativo al punto di conformita' per le acque sotterranee, le parole

da «rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla sorgente di

contaminazione» sono sostituite dalle seguenti:"Il punto di

conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle

idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il

ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o

quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i

suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in

particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in

particolare articolo 300).Pertanto in attuazione del principio

generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di norma

fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica

e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata

equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del

presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in

caso di fondo naturale piu' elevato o di modifiche allo stato

originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati

dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di specifici minori

obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o per altri

corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorita'

pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di

rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A

monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato e

comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione,

la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR

cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al

punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio

igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area

stessa»; al trattino relativo ai criteri di accettabilita' del

rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lxl0-5» a

«(1)» sono sostituite con le parole «lxl0-6 come valore di rischio

incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5

come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le

sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si

applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o

accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index

complessivo 1).».

 43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I criteri per

l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati

nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono

sostituite con le seguenti: «I criteri per l'applicazione della

procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro

il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i

criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono

riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto».

 43-ter. Dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:

 «Art. 252-bis

Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione

 industriale

 1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai

fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione

industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi

antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma

Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre

2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' il

termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la

conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali

siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque

contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico

produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate

tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi

dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi

accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri

per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e della salute e il Presidente della Regione

territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e

il Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di

riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di

cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.

 2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica

nonche' quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni

ambientali sono a carico del soggetto responsabile della

contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il

proprietario del sito contaminato e' obbligato in via sussidiaria

previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

 3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle

azioni per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed

ogni altro connesso e funzio-nale adempimento per l'attuazione dei

programmi di cui al comma 1 e disciplinano in particolare:

 a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico

produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da

parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito

contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;

 b) il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni

eseguite e di quelle che si intendono svolgere;

 c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i

relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del

proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici

o a partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonche' le

iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano

ad assumere ed a finanziare;

 d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di

perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;

 e) le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse

e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a

tal fine sono preferite le misure di miglioramento della

sostenibilita' ambientale degli impianti esistenti, sotto il profilo

del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione

dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle

emissioni.

 f) la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei

privati per assicurare l'adempimento degli impegni assunti;

 g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca e di

sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento

delle matrici ambientali contaminate e all'abbattimento delle

concentrazioni di contaminazione, nonche' ai sistemi di misurazione e

analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualita'

ecologica del sito;

 h) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento

degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

 4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento

dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti,

delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli

obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

 5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono

approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze

di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di

bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza di

servizi relativa all'intervento di bonifica e' indetta dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che

costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi

relativa all'intervento di reindustrializzazione e' indetta dal

Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione

procedente. Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi

dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad

esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di

programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere

e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso

espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle

determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni

atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi

sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali

interessati alla realizzazione del programma.

 6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione

di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata,

all'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si

autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonche' la

costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse.

 7. In considerazione delle finalita' di tutela e ripristino

ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte

dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma

costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva

2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla

parte VI del presente decreto.

 8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti

dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto.

Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono

essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della

normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi

sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare puo'

autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure

di sicurezza che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e

sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel

sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I

dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di

concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di

analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.

 9. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di

cui al comma 1 di uno o piu' responsabili della contaminazione, gli

interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle

amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei

soggetti che hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte

di competenza. La presente disposizione si applica anche qualora il

responsabile della contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni

assunte in base all'accordo di programma.

 10. Restano ferme la titolarita' del procedimento di bonifica e le

altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che

non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui

all'articolo 252.».

 44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) e' soppressa. E' fatta

salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme

regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto»

sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero».

 45-bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le

seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie in

materia».

 46. All'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i

commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo 265 aggiungere

il seguente comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in

vigore del presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami

ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di

applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006

possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni

di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego

delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita'

nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione

sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.».

 47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come

modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio 5 aprile 2006, n. 186, sono apportate le seguenti

modifiche:

 a) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta»,

punto 1.1.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e

fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non

superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso»;

 b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta»,

punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e

fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non

superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».

 

 Art. 3.

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e

206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi

interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2.

 4. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

 Art. 4.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, la VIA e' in corso, con l'avvenuta presentazione

del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le

norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

 3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente

decreto.

 

 Allegato

 

(Omissis)

  


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