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DL 8 aprile 2008, n. 59

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.

(GU n. 84 del 9-4-2008 )

convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2008, n. 101

(GU n. 132 del 7-6-2008 ).

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(estratto)

 Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

 modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione

 della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte

 di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.

 Procedura di infrazione n. 2004/59

 

 1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

 «6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del

23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei

corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento

dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti

condizioni:

 a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono

stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i

termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere

conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre

2015;

 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati

sarebbe sproporzionalmente costoso;

 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del

corpo idrico nei tempi richiesti;

 b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono

espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

 c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a

due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta

eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di

conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

 d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il

miglioramento progressivo entro il termine previsto, la

giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella

attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione

delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla

lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei

piani.»;

 b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

 «7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di

conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di

cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto

antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni

naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro

raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti

condizioni:

 a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di

prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano

ambientale ed economico;

 b) la garanzia che:

 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato

ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non

potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'

umana o dell'inquinamento;

 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al

loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano

ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o

dell'inquinamento;

 c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore

deterioramento;

 d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative

motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino

idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e

tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione

di detti piani.»;

 c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

 «10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente

decreto nei casi in cui:

 a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque

sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o,

ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di

impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e

sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche

fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni

idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

 b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato

elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto

a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le

seguenti condizioni:

 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare

l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui

agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle

alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui

alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi

per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli

obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi

derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,

per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo

sostenibile;

 4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi

sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle

alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri

mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

 

  Art. 6.

Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui

 all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

 n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa

 alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo

 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive

 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione

 dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

 ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura

 di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte

 di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

 Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora

 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482

 

 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

 «4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i

piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le

discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la

data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un

termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo'

essere successivo al 1° ottobre 2008.

 4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il

provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al

comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di

adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende

anticipato al 1° ottobre 2008.».

 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,

n. 151, la lettera c) e' soppressa.

 

 Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive

 modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE,

 relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della

 Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa

 C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

 

 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui

all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:

«all'articolo 5, comma 15,»;

 b) all'articolo 5:

 1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono

inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi

usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,

ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio

obbligatorio di raccolta,»;

 2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla

raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite

dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5,

comma 3.»;

 c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori

degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai

gestori degli impianti».

 

 Art. 8-octies.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,

recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia

degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato

 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179

 

 (( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,

e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende

qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e

territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico

almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di

specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,

in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli

allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio

1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,

n. 357, e successive modificazioni». ))

 

  Art. 12.

 Entrata in vigore

 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  


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