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DM 8 aprile 2008

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(GU n. 99 del 28.4.08)

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Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal

presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove

si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento

per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,

trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei

rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2,

conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze

domestiche e non domestiche, nonche' dagli altri soggetti tenuti in

base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche

tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

 

 Art. 2.

 Autorizzazioni e iscrizioni

 1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e'

approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della

normativa vigente.

 2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti

in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

 3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili

destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica

rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2

punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9,

5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

 4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto

all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella

Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art.

8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

 5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale

dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della

idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato

I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri

di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella

Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per

l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla

prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.

 6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione

di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto

del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche

relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani

e assimilati».

 7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di

disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si

conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di

sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale

dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.

 8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata

in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli

articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono

continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla

scadenza della stessa.

 

(Allegati omessi)

 

 


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