DM 8 aprile 2008
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
(GU n. 99 del 28.4.08)
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Art. 1.
Campo di applicazione
1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal
presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove
si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento
per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei
rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2,
conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, nonche' dagli altri soggetti tenuti in
base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche
tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
Art. 2.
Autorizzazioni e iscrizioni
1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e'
approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente.
2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti
in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili
destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica
rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2
punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9,
5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.
4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella
Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art.
8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale
dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della
idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato
I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri
di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella
Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per
l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla
prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione
di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto
del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche
relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati».
7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di
disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si
conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale
dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli
articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono
continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla
scadenza della stessa.
(Allegati omessi)