DL 23 maggio 2008, n. 90
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile
(GU n. 120 del 23 maggio 2008),
conv. nella L.14 luglio 2008, n. 123
(GU n. 165 del 16-7-2008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per
il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3,
comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e
10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta
irripetibilita' e straordinarieta' per far fronte alla gravissima
situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e' preposto
un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli
articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui
resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti
attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui
all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.
3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008,
il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla
nomina di uno o piu' capi missione con compiti di amministrazione
attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari
delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il
profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato
il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto
previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. (( Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo
per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle
emergenze. )) Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali
intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita
contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente (( previste dal diritto comunitario, )) provvede,
mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con
la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei
siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo
9.
(( 1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce
ulteriori emolumenti. ))
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il
Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui
all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute
rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative,
per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri
siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul
fondo di cui all'articolo 17. (( Il Sottosegretario di Stato e'
altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le
procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione
ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
))
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita'
della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate
a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita'
di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario,
di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le
altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle
determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di
Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per
l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse
unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione
dei suddetti cantieri e siti.
(( 7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti
dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle
Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di
agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e
all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto
a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al
fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in
pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati,
con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a
tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale. ))
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti,
in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui
al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario
all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
(( 8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle
amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente
decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione
interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. ))
9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,
(( ostacola )) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei
rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o
in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con
la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635,
secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita'
di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato al (( ricorso ad interventi
)) alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi
ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse (( dei comuni
interessati )) gia' destinate alla gestione dei rifiuti.
(( 12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della
cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una
relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli
interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17,
indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le
risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno
affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello
smaltimento dei rifiuti della regione Campania. ))
Art. 3.
Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.
1. Nei procedimenti relativi ai reati, (( consumati o tentati, ))
riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale
nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, (( attinenti alle
attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del
presente decreto, )) le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale
le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive
modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure
cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in
composizione collegiale. Non si applicano le previsioni
dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le
disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta (( il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, )) il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da
un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore (( del
presente decreto, )) per i quali non e' stata esercitata l'azione
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni
dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono
trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei
commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure
di redistribuzione dei magistrati in servizio, (( ivi compreso quello
in servizio presso i tribunali militari e la corte militare
d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, )) e di
riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di
potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle
aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a
discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche'
quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato,
possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono
gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute
e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato
il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti
alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in
essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende
estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente
tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria
diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non
riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo.
Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in
deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a
tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni
impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel
rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso
il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento
dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03;
19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; (( 20.03.99, )) per un quantitativo
massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
(( 2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere
della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al
comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia'
intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato
l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a
disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di
cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la
Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive
modificazioni. ))
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.
3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008,
e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la
realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di
Salerno, e' altresi' autorizzata la realizzazione del
termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al
parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di
valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, (( per la cui
individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e successive modificazioni.
4. (Soppresso). ))
Art. 6.
Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei
rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in
ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso
da parte della stessa societa' affidataria del servizio di gestione
dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalita', della
vetusta' e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA),
Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino
- localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche'
del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e'
effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di
comprovata professionalita' tecnica, nominati dal Presidente della
Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private
interessate e (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del
bilancio dello Stato.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei
rifiuti urbani, (( nonche' per la produzione di combustibile da
rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei
cementifici e nelle centrali termoelettriche. )) A tale fine, il
Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la
realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle
conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 17, (( entro un limite di spese di euro 10.900.000.
))
(( Art. 6-bis.
Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di
Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti
che vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province
della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei
rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle
situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.
2. Le province della regione Campania, nelle norme dell'affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via
transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse
umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli
impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal
comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e
non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la
conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore
di Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente della
regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a
valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. ))
(( Art. 6-ter.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di
cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi
indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali,
all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo
quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i
rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i
medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di
stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle
disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti
dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati
ad attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto
previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle
successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati,
per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente
codice CER 20.03.01. ))
Art. 7.
(( Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche
statali ))
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi
inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto,
alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un
congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed
esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Le
direzioni sono coordinate da un Segretario generale. (( Al
conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri e' assicurata
mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale
generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di
funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente
ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. )) Ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita'
tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta
collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei
compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. (Soppresso).
Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il
sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto
impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta
giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa
l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni
edilizie ed urbanistiche vigenti.
(( 2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente
decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di
salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e'
autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i
codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e
20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di
smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi
i medesimi codici sopra richiamati. ))
3. (Soppresso).
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
(( Art. 8-bis.
Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare
un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti
in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei
territori dei conmuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE),
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento
alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita'
per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi
pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in
deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Art. 9.
D i s c a r i c h e
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei
rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio
a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico
previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento
dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e'
autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa
comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica
presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita'
Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) -
localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta
(AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita'
Pozzelle e localita' Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava
del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita' Torrione (Cava
Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle;
Serre (SA) - localita' Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento
dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12;
19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99,
(( fermo restando quanto previsto dal comma 3; )) presso i suddetti
impianti e' inoltre autorizzato, (( nel rispetto della distinzione
tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica
di settore,»; )) lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche'
19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti
dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla
stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER: (( 20.03.99, salva diversa classificazione
effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. ))
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione
Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da
realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio
degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione
della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio
parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il
parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini
previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al
rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere
reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei
Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e'
abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le
discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi
in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di
discarica, previa individuazione della specifica copertura
finanziaria, con disposizione di legge.
(( 7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla
cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del
presente decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il
recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze
di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non
superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei
rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del
comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 10.
Impianti di depurazione
1. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, ))
sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque
reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di ((
pretrattamento, )) trattamento e smaltimento del percolato prodotto
dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di
tempo strettamente necessario (( e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, )) l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi
provenienti dagli impianti di depurazione, (( in una misura che non
superi di oltre il 50 per cento i limiti )) fissati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa
valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, ((
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, )) dal
Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati
nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per
materia, cui non spetta alcun compenso, (( emolumento o rimborso
spese, )) avente il compito di valutare, (( in relazione agli
obiettivi di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, )) la
presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche
caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che
ospitano i predetti impianti, (( nonche' di proporre agli enti
territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia. ))
Art. 11.
Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo
minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti
urbani prodotti entro il (( 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro
il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011,
fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del
Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del
30 dicembre 2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di
smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15
per cento, al 25 per cento e al 40 per cento )) dell'importo
stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di
trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure
sostitutive, anche mediante la nomina di commissari (( ad acta, ))
nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli
obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili
delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
e' abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario
di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta
differenziata, da pubblicare mediante modalita' individuate dal
Sottosegretario di Stato, (( nell'ambito delle risorse disponibili
del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano
le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa
e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma
non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere
pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, (( anche in forma
associata, )) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per
favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, ((
nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali
interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della
raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui
all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania
14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino (( delle province )) di
Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico
consorzio, la cui gestione e' affidata ad un soggetto da individuare
con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della
raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al
comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo
quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il
conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla
apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto
delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione
della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre
ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una
capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i
livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita' tecniche,
finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita'
di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna
di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di
raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso
di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a
carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione
ambientale (( e bonifica, )) il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato,
promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia'
sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con
soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente
comma, (( nel limite massimo di 47 milioni di euro )) per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate (( di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, )) con le risorse disponibili destinate a
tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il
quadro strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12.
Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e
cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i
capi missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie
nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o
cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle
situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime
verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente
affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno
trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi
missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di
cui al comma 1.
(( 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del
presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni
di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. ))
Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative,
anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare
l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti
pubblici e privati, (( al fine di promuovere il rispetto
all'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e
abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata
dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. ))
2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con
soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono
disciplinate le competenze previste da tale legge, (( senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte
le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui
temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei
rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di
assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla
corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche
iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante
ricorso ad (( attivita' aggiuntive di insegnamento. ))
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle
risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 14.
Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi
delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
Art. 15.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'
dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto,
il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione
civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione
delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione
professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private,
stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima
di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre
2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui
all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello
appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo
dei vigili del fuoco.
(( 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad
intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di
euro 12.214.000. ))
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche
afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'
notificati.
(( 3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o
sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura
delle pertinenti contabilita' speciali». ))
Art. 16.
(( Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione ))
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della
protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai
ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto
in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo
espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia
retributiva F1 del medesimo ruolo;
(( b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione
delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo
dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico,
con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto
privato. ))
2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale
appartenente a societa' a totale o prevalente capitale pubblico
ovvero a societa' che svolgono istituzio-nalmente la gestione di
servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di
prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di
prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in
euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1,
lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. ))
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti
(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania,
con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che
costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui
al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli
articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo
precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
e' trasferita, nell'anno 2008, su proposta contabilita' speciale per
l'autorizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una
quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a
spese di parte corrente. ))
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui ((
all'articolo 61 )) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un
importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di
compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
(( 2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si
provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la
protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio
degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita'
speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui
al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al
comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per
l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei
trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla
riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri
determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi
all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione
alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla
dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla
contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli
enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da
acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare
l'equilibrio finanziario degli enti medesimi. ))
Art. 18.
Deroghe
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, (( e fermo restando
il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul
lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario
di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la
salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente
necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle
seguenti disposizioni: ))
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare
titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39,
40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica
l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del
R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928,
n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto
1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei
provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8,
comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita'
dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita'
montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle
direttive CEE concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a
specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti
industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante
devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e
per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco
nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,
comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e
11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e
12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e
30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5,
7, (( fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente
alla tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto
dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2
dell'allegato I, quarto capoverso; ))
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo
26 marzo 2008, n. 63, (( e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.
62, )) articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146,
147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3,
comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale» articoli 178, (( limitatamente ai commi 4 e 5, ))
182, 193, 194, (( limitatamente ai commi 5 e 6, )) 202, 205, 208, ((
limitatamente ai commi da 5 a 13, )) 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7,
29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84,
88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni
I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure
straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1,
articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania»,
articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata
dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da
eseguire.
Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il
31 dicembre 2009.
(( Art. 19-bis.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con
particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8,
9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione
dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro
finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente
decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le
risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le
modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18,
e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia
igienico-sanitaria. ))
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.