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DL 23 maggio 2008, n. 90

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

(GU n. 120 del 23 maggio 2008),

conv. nella L.14 luglio 2008, n. 123

(GU n. 165 del 16-7-2008)

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 Art. 1.

Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del

 Consiglio dei Ministri

 

 1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della

complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per

il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3,

comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e

10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta

irripetibilita' e straordinarieta' per far fronte alla gravissima

situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla

soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e' preposto

un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per

tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli

articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere

nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui

resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti

attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,

n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del

decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli

indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui

all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.

3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008,

il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla

nomina di uno o piu' capi missione con compiti di amministrazione

attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari

delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il

profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione

delle strutture delle gestioni commissariali.

 4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato

il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto

previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e

strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. (( Alle

attivita' di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse

disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo

per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle

emergenze. )) Le risorse giacenti sulle contabilita' speciali

intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita

contabilita' speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

 

Art. 2.

 Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

 

 1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione

Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche

disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,

paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della

difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo

di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e

dell'ambiente (( previste dal diritto comunitario, )) provvede,

mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con

la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei

siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo

9.

(( 1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo

svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce

ulteriori emolumenti. ))

 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del

decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito

dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il

Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui

all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute

rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative,

per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri

siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul

fondo di cui all'articolo 17. (( Il Sottosegretario di Stato e'

altresi' autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le

procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione

ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

))

 3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita'

della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa

realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i

termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio

provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'

disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto

espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al

proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate

a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

 4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita'

di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico

nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad

individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario,

di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e

l'efficace gestione.

 5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce

abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero

impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree

medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

 6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia

ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei

rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente

interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'

competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

 7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle

iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella

regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla

forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le

altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle

determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di

Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per

l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il

trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse

unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione

dei suddetti cantieri e siti.

(( 7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli' previsti

dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle

Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attivita' di

vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di

agente di pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e

all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto

a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al

fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in

pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati,

con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di

identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a

tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze

armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o

comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei

confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni

dell'articolo 349 del codice di procedura penale. ))

 8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti,

in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui

al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario

all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal

relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(( 8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle

amministrazioni dello Stato per le finalita' di cui al presente

decreto e' effettuato dal soggetto delegato mediante apposito

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva

riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione

interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. ))

 9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,

(( ostacola )) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei

rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

 10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o

in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con

la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635,

secondo comma, del codice penale.

 11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di

interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita'

di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la

precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati

nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della

legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

 12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di

raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il

Sottosegretario di Stato e' autorizzato al (( ricorso ad interventi

)) alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi

ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse (( dei comuni

interessati )) gia' destinate alla gestione dei rifiuti.

(( 12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della

cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una

relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli

interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17,

indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le

risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno

affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello

smaltimento dei rifiuti della regione Campania. ))

 

Art. 3.

Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali

 relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

 

 1. Nei procedimenti relativi ai reati, (( consumati o tentati, ))

riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale

nella regione Campania, nonche' in quelli connessi a norma

dell'articolo 12 del codice di procedura penale, (( attinenti alle

attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del

presente decreto, )) le funzioni di cui al comma 1, lettera a),

dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale

le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del

decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive

modificazioni.

 2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per

le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da

magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure

cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in

composizione collegiale. Non si applicano le previsioni

dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

 3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il

coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le

disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in

materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.

 4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta (( il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, )) il

Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per

giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero

per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da

un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai

procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore (( del

presente decreto, )) per i quali non e' stata esercitata l'azione

penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni

dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono

trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei

commi 1 e 2.

 6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di

entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice

diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se

entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice

competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del

codice di procedura penale.

 7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il

Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure

di redistribuzione dei magistrati in servizio, (( ivi compreso quello

in servizio presso i tribunali militari e la corte militare

d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, )) e di

riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di

potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle

aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante,

si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

 8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a

discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche'

quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato,

possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono

gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute

e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

 9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia

al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato

il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato

emergenziale stesso.

 

Art. 4.

 Tutela giurisdizionale

 

 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del

decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e

strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le

controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti

alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in

essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti

alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende

estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente

tutelati.

 2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria

diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non

riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del

presente articolo.

 

Art. 5.

Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

 

 1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel

settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in

deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto

ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a

tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni

impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel

rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso

il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento

dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03;

19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; (( 20.03.99, )) per un quantitativo

massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

(( 2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere

della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al

comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia'

intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato

l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi

autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

 2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a

disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di

cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la

Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della

direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive

modificazioni. ))

 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.

3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008,

e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la

realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di

Salerno, e' altresi' autorizzata la realizzazione del

termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al

parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di

valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto

previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento, (( per la cui

individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai

sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.

59, e successive modificazioni.

 4. (Soppresso). ))

 

Art. 6.

Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei

 rifiuti

 

 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge

11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge

5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in

ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei

rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso

da parte della stessa societa' affidataria del servizio di gestione

dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalita', della

vetusta' e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA),

Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino

- localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche'

del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e'

effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di

comprovata professionalita' tecnica, nominati dal Presidente della

Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private

interessate e (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del

bilancio dello Stato.

 2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli

impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in

impianti per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse

alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei

rifiuti urbani, (( nonche' per la produzione di combustibile da

rifiuti di qualita' (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei

cementifici e nelle centrali termoelettriche. )) A tale fine, il

Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la

realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle

conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di

cui all'articolo 17, (( entro un limite di spese di euro 10.900.000.

))

 

(( Art. 6-bis.

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di

 Acerra

 

 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti

che vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province

della regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e

trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei

rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle

situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di

entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.

 2. Le province della regione Campania, nelle norme dell'affidamento

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via

transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse

umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli

impianti di cui al comma 1.

 3. In attesa della definizione delle procedure previste dal

comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e

non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la

conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.

 4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore

di Acerra (NA) per le societa' gia' affidatarie del servizio di

gestione dei rifiuti nella regione Campania.

 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, il Presidente della

regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di

gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente

decreto.

 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a

valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. ))

 

(( Art. 6-ter.

 Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

 

 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di

cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzato, presso gli impianti ivi

indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali,

all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo

quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i

rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i

medesimi impianti sono altresi' autorizzate le attivita' di

stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.

 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle

disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti

dagli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati

ad attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto

previsto dagli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini delle

successive fasi di gestione, detti rifiuti sono sempre assimilati,

per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente

codice CER 20.03.01. ))

 

Art. 7.

(( Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche

 statali ))

 

 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento

dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che

compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi

inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto,

alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un

congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed

esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con

proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della

commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

 2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Le

direzioni sono coordinate da un Segretario generale. (( Al

conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede

ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165». La copertura dei relativi oneri e' assicurata

mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale

generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

17 giugno 2003, n. 261, nonche' mediante la soppressione di posti di

funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente

ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa. )) Ai sensi

dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita'

tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta

collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei

compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

 3. (Soppresso).

 

Art. 8.

 Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

 

 1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacita' complessiva di

smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il

Sottosegretario di Stato e' autorizzato alla realizzazione di un

impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,

mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a

salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il

sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto

impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta

giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa

l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione

dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni

edilizie ed urbanistiche vigenti.

(( 2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di

smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente

decreto e ferma restando la necessita' di adottare misure di

salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, e'

autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i

codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e

20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo

trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e

sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di

smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi

i medesimi codici sopra richiamati. ))

 3. (Soppresso).

 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere

sulle risorse di cui all'articolo 17.

 

(( Art. 8-bis.

 Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori

 

 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare

un'adeguata capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti

in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei

territori dei conmuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE),

il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta

motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento

alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalita'

per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi

pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del

Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in

deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137

dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))

 

Art. 9.

 D i s c a r i c h e

 

 1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei

rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio

a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico

previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento

dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento

dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e'

autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa

comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica

presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita'

Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) -

localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta

(AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita'

Pozzelle e localita' Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava

del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita' Torrione (Cava

Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle;

Serre (SA) - localita' Valle della Masseria.

 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento

dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12;

19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99,

(( fermo restando quanto previsto dal comma 3; )) presso i suddetti

impianti e' inoltre autorizzato, (( nel rispetto della distinzione

tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica

di settore,»; )) lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai

seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche'

19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti

dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla

stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

 3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i

rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai

rifiuti aventi codice CER: (( 20.03.99, salva diversa classificazione

effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. ))

 4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione

Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da

realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

 5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto

ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,

nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la

valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio

degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione

della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio

parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il

parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini

previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta

del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al

rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere

reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei

Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

 6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e'

abrogato.

 7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi

dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,

d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le

discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi

in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di

discarica, previa individuazione della specifica copertura

finanziaria, con disposizione di legge.

(( 7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3,

del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla

cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del

presente decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il

recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. ))

 8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: «Le ordinanze

di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non

superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei

rifiuti.».

 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del

comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

 

Art. 10.

 Impianti di depurazione

 

 1. (( Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, ))

sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque

reflue, siti nella regione Campania, le attivita' di ((

pretrattamento, )) trattamento e smaltimento del percolato prodotto

dalle discariche regionali.

 2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli

scarichi di cui all'articolo 18, e' autorizzata, per il periodo di

tempo strettamente necessario (( e comunque non oltre il 31 dicembre

2009, )) l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi

provenienti dagli impianti di depurazione, (( in una misura che non

superi di oltre il 50 per cento i limiti )) fissati dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa

valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, ((

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, )) dal

Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati

nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per

materia, cui non spetta alcun compenso, (( emolumento o rimborso

spese, )) avente il compito di valutare, (( in relazione agli

obiettivi di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,

attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, )) la

presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche

caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che

ospitano i predetti impianti, (( nonche' di proporre agli enti

territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia. ))

 

Art. 11.

 Raccolta differenziata

 

 1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo

minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti

urbani prodotti entro il (( 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro

il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011,

fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del

Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del

30 dicembre 2007, e' imposta una maggiorazione sulla tariffa di

smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15

per cento, al 25 per cento e al 40 per cento )) dell'importo

stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di

trattamento e smaltimento.

 2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli

obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure

sostitutive, anche mediante la nomina di commissari (( ad acta, ))

nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli

obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili

delle stesse amministrazioni.

 3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,

e' abrogato.

 4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei

comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario

di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta

differenziata, da pubblicare mediante modalita' individuate dal

Sottosegretario di Stato, (( nell'ambito delle risorse disponibili

del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

 5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano

le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa

e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma

non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere

pubblico e privato.

 6. I sindaci dei comuni della regione Campania, (( anche in forma

associata, )) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per

favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, ((

nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali

interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. ))

 7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande

distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a

cinquanta unita' e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della

regione Campania e' fatto obbligo di provvedere alla raccolta

differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al

Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della

raccolta differenziata operata.

 8. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui

all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.

4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania

14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino (( delle province )) di

Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania

10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico

consorzio, la cui gestione e' affidata ad un soggetto da individuare

con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

 9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della

raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al

comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo

quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il

conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla

apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto

delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione

della raccolta differenziata.

 10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a predisporre

ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una

capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i

livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita' tecniche,

finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita'

di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna

di comunicazione di cui al presente comma.

 11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di

raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso

di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il

Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a

carico del bilancio del comune di Napoli.

 12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione

ambientale (( e bonifica, )) il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato,

promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia'

sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con

soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente

comma, (( nel limite massimo di 47 milioni di euro )) per ciascuno

degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le

aree sottoutilizzate (( di cui all'articolo 61 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, )) con le risorse disponibili destinate a

tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il

quadro strategico nazionale 2007-2013.

 

Art. 12.

Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e

 cottimisti

 

 1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'

affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i

capi missione possono provvedere alle necessarie attivita' solutorie

nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o

cottimisti delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle

situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie medesime

verso la gestione commissariale.

 2. Ai fini del pagamento diretto, le societa' originariamente

affidatarie o eventuali societa' ad esse subentrate dovranno

trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi

missione contenenti la parte delle attivita' eseguite dai soggetti di

cui al comma 1.

(( 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del

presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni

di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. ))

 

Art. 13.

 Informazione e partecipazione dei cittadini

 

 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative,

anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare

l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti

pubblici e privati, (( al fine di promuovere il rispetto

all'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e

abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata

dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato. ))

 2. Le attivita' di informazione della popolazione sono attuate in

collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in

accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con

soggetti privati.

 3. Al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle

disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente

l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono

disciplinate le competenze previste da tale legge, (( senza nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ))

 4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte

le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui

temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei

rifiuti.

 5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti

scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di

assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla

corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche

iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante

ricorso ad (( attivita' aggiuntive di insegnamento. ))

 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita'

attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle

risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

 

Art. 14.

 Norma di interpretazione autentica

 

 1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'

l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.

343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.

401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi

delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo

di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20.

 

Art. 15.

Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita'

 dell'Amministrazione

 

 1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto,

il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione

civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

 a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le

collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione

delle situazioni di grave necessita' in corso e, comunque, non oltre

il 31 dicembre 2009;

 b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione

professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private,

stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima

di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre

2009, non rinnovabili.

 2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e'

disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui

all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli

emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione

delle attivita' di cui al presente decreto, ivi compreso quello

appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo

dei vigili del fuoco.

(( 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2

del presente articolo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 3

dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad

intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di

euro 12.214.000. ))

 3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle

finalita' inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche

afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di

pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia'

notificati.

(( 3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre

2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre

2006, n. 290, dopo le parole: «insuscettibili di pignoramento o

sequestro» sono aggiunte le seguenti: «fino alla definitiva chiusura

delle pertinenti contabilita' speciali». ))

 

Art. 16.

 (( Misure per garantire la funzionalita' dell'Amministrazione ))

 

 1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della

protezione civile dal presente decreto:

 a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della

protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai

ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto

in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo

espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia

retributiva F1 del medesimo ruolo;

(( b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione

delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della

protezione civile puo' usufruire di personale specializzato con ruolo

dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico,

con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto

privato. ))

 2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:

 a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale

appartenente a societa' a totale o prevalente capitale pubblico

ovvero a societa' che svolgono istituzio-nalmente la gestione di

servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di

prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

 b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia

di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di

prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.

 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),

valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere

dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri

derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in

euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere

dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Il Ministro dell'economia e delle

finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1,

lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite

relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,

secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. ))

 

Art. 17.

 Copertura finanziaria investimenti

 

(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania,

con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che

costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui

al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli

articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo

precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed

e' trasferita, nell'anno 2008, su proposta contabilita' speciale per

l'autorizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una

quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a

spese di parte corrente. ))

 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede

mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui ((

all'articolo 61 )) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un

importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di

compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

(( 2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si

provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la

protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il

bilancio dello Stato. ))

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(( 3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio

degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita'

speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui

al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle

finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di

cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario

all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali

eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al

comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di

cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per

l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei

trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla

riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri

determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi

all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La

disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione

alle somme gia' destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla

dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento

dei rifiuti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.

225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla

contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli

enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al

secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da

acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare

l'equilibrio finanziario degli enti medesimi. ))

 

Art. 18.

 Deroghe

 

 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, (( e fermo restando

il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi

fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul

lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario

di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la

salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente

necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle

seguenti disposizioni: ))

 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

 legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»

articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive

modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; in particolare

titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,

19, 20;

 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e

riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»

articoli 1, 7, 8, 12, 17;

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello

Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39,

40, 41, 42, 119;

 legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del

R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi

civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica

l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio

1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del

R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928,

n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto

1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

 legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita' dei

provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato» articolo 56;

 legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di

missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8,

comma 1, secondo periodo;

 legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilita'

dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle

funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita'

montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

 legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive

modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

 legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

 decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con

modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante

«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale»;

 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle

direttive CEE concernenti norme in qualita' dell'aria relativamente a

specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti

industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.

183» articoli 6, 7, 8 e 17;

 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi»;

 legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree

protette» articoli 6, 11 e 13;

 legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

 legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;

 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante

devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e

per il riordino della relativa disciplina»;

 legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

 D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco

nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

 legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza

e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle

Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,

comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma

dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

 legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e

11;

 D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante

norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro

rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;

 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della

direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno

dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di

attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in

materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e

12;

 decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,

recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei

lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge

11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e

30;

 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita» cosi' come modificato e integrato dal decreto

legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

 legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2003)», articolo 24;

 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 5,

7, (( fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE

del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente

alla tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il rispetto

dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2

dell'allegato I, quarto capoverso; ))

 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge

6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo

26 marzo 2008, n. 63, (( e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.

62, )) articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146,

147, 150, 152, 169, 181;

 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di

ammissibilita' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3,

comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in

materia ambientale» articoli 178, (( limitatamente ai commi 4 e 5, ))

182, 193, 194, (( limitatamente ai commi 5 e 6, )) 202, 205, 208, ((

limitatamente ai commi da 5 a 13, )) 214, 215, 216, 238;

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7,

29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84,

88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125,

126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni

I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre

1999, n. 554;

 decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure

straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1,

articolo 3, comma 1-ter;

 legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

 decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi

straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania»,

articolo 1, comma 3, articolo 3;

 legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata

dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,

articoli 18, 46, 225 e allegati;

 le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,

salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

 leggi regionali strettamente collegate agli interventi da

eseguire.

 

Art. 19.

 Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

 

 1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai

sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il

31 dicembre 2009.

 

(( Art. 19-bis.

 Relazione al Parlamento

 

 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il

Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di

attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con

particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8,

9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti prodotti e sui risultati

conseguiti. Nella relazione e' fornita dettagliata illustrazione

dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro

finanziamento eventualmente destinato alle finalita' del presente

decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le

risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresi', le

modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18,

e' stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia

igienico-sanitaria. ))

 

Art. 20.

 Entrata in vigore

 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


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