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D. Lvo. 30 maggio 2008, n. 117

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

(GU n. 157 del 7-7-2008)

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 Art. 1.

 Finalita'

 1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le

azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile

eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche'

eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei

rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

 

 Art. 2.

 Ambito di applicazione

 1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di

estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d),

all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e

nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera r).

 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e

rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:

 a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di

prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse

minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i

rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e

gli accumulatori usati;

 b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di

ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse

minerali;

 c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee

quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di

seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti

autorizzati da tale articolo;

 d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

 3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle

operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento

e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle

cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di

trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli

articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che

detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti

di categoria A.

 4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli

articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi

nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla

prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli

idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride,

purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.

 5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione

tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11,

comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di

rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una

struttura di deposito di categoria A.

 6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le

disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

 Art. 3.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'articolo 184,

comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna

trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti

inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre

reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di

contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da

provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La

tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale

dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere

trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle

acque superficiali e sotterranee;

 d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita' di

prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso

di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

 e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato piu'

superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione e non

inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto

legislativo n. 152 del 2006;

 f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta

terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili

energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per

l'edilizia, esclusa l'acqua;

 g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese

impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse

minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione

o il trattamento del materiale estratto;

 h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende

dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso

l'esterno;

 i) trattamento: il processo o la combinazione di processi

meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse

minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il

minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione,

la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di

estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i

processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della

pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;

 l) sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il

trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione,

macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche

fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno

pregiata;

 m) cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti

di estrazione solidi in superficie;

 n) diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o

confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un

bacino di decantazione;

 o) bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata

per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli

sterili, nonche' quantitativi variabili di acqua allo stato libero

derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione

e dal riciclaggio dell'acqua di processo;

 p) cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi

composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;

 q) percolato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti

di estrazione depositati e che viene emesso dalla struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione o vi e' contenuto, compreso il

drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente

se non viene trattato adeguatamente;

 r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi

area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione,

allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali

strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a

contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere

altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e

i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti

dall'attivita' estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di

estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e

ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:

 1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di

categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati

come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

 2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati

in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di

rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;

 3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non

pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di

estrazione superiore a un anno;

 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di

estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla

ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di

trattamento e di stoccaggio della torba nonche' i rifiuti di

estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di

rifiuti di estrazione superiore a tre anni;

 s) incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di

un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in

uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un

pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o

l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;

 t) sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato

pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto

legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

 u) migliori tecniche disponibili: le tecniche definite

all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59;

 v) corpo idrico recettore: le acque costiere, le acque

sotterranee, le acque di superficie, le acque di transizione, come

definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;

 z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un

impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, al

fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in

particolare riguardo alla qualita' del suolo, alla flora e alla fauna

selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al

paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;

 aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di

valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento

di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori

necessari allo sviluppo di tali depositi e le attivita' direttamente

connesse con un'operazione estrattiva esistente;

 bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi

della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le

organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

 cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire

gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui

agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali

processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari

di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la

tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle

norme vigenti;

 dd) operatore: il titolare di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di

seguito denominato: «decreto legislativo n. 624 del 1996», o la

diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei

rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di

estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;

 ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o

la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;

 ff) persona competente: il direttore responsabile di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

1959, n. 128, come modificato dall'articolo 20 del decreto

legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle

conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal

direttore responsabile;

 gg) autorita' competente: l'autorita' definita dal regio decreto

29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle attivita'

estrattive;

 hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come

individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un

operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative

pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927,

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del

1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;

 ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o operative,

comprese le variazioni del tipo di rifiuto depositato, di una

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo

l'autorita' competente, potrebbero avere effetti negativi

significativi per la salute umana o per l'ambiente.

 

Art. 4.

 Disposizioni generali

 1. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento

incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle

acque superficiali e sotterranee sono vietati.

 2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di

deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati,

attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e

gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti

o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed, in

particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il

suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da

rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di

particolare interesse.

 3. L'operatore pianifica l'attivita' di gestione dei rifiuti di

estrazione al fine di:

 a) impedirne o ridurne, il piu' possibile, gli effetti negativi

per l'ambiente e la salute umana;

 b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e

limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;

 c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato

alle lettere a) e b), fino al rilascio del sito in conformita' a

quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.

 4. L'operatore applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi,

tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle

caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua

ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

 

Art. 5.

 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

 1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di

estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e

lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello

sviluppo sostenibile.

 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:

 a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e

la loro pericolosita', in particolare:

 1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella

fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di

trattamento dei minerali;

 2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione

possono subire a seguito dell'aumento della superficie e

dell'esposizione a particolari condizioni esterne;

 3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di

estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva

dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal

punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per

l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove

pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

 4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse

possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno

altrove;

 5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle

risorse minerali;

 b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso

il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione

interessati, se queste operazioni non comportano rischi per

l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove

pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

 c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a

breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di

progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la

chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e

scegliendo un progetto che:

 1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del

monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;

 2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti

negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita

di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione;

 3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe

o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.

 3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i

seguenti elementi:

 a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma

dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di

estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;

 b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e

degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

 c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato

II ed in particolare:

 1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A,

al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e

salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto

legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato

all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;

 2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura

di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che

giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali

rischi di incidenti;

 d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli

effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del

deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da

adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il

funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui

all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);

 e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi

dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);

 f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure

connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il

monitoraggio di cui all'articolo 12;

 g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato

dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto

legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per

prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del

suolo ai sensi dell'articolo 13;

 h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di

deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue

caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;

 i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione

e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1),

rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).

 4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se

subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di

estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le

eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente.

 5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come

sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al

fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva

stessa da parte dell'autorita' competente.

 6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le

eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.

 

Art. 6.

 Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni

 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad

esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive

modificazioni.

 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del

1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i

rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione,

di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e

nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure

necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze

negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti

transfrontalieri.

 3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima

di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione

del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute

redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del

1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che

lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato

III.

 4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di

gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5.

 5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato

dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di

prevenzione degli incidenti rilevanti.

 6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del

personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di

imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno

da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

 a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita';

 b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le

strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

 7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno

le seguenti informazioni:

 a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le

procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione

e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;

 b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con

l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno;

 c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un

ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione

delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e

per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le

apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;

 d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel

sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le

persone devono osservare al momento dell'allarme;

 e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di

incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza

esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per

la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;

 f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che

sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale

azione con i servizi di emergenza esterni;

 g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di

intervento adottate all'esterno del sito.

 8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali

interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le

misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il

piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo'

disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire

all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare

tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di

autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.

 9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto,

per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio

dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano

esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

 10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del

pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di

emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed

un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni,

per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere

conto.

 11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti

informazioni:

 a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le

procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e

coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito;

 b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli

eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi;

 c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano

di emergenza esterno;

 d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella

realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del

sito;

 e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito;

 f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione

informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da

adottare.

 12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle

norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste

dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi

descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita'

competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali

informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,

almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a

disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle

informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere

superiore a cinque anni.

 13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i

seguenti obiettivi:

 a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri

incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare

i danni alla salute umana e all'ambiente;

 b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute

umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e

di altri incidenti;

 c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle

autorita' interessate;

 d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento

dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

 14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati,

sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli

non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti

sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e

nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove

conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente

rilevante.

 15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a:

 a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno;

 b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a

conoscenza:

 1) le circostanze dell'incidente;

 2) le sostanze pericolose presenti;

 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze

dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;

 4) le misure di emergenza adottate;

 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli

effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si

riproduca;

 c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu'

approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti

informazioni o le conclusioni tratte.

 16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e'

tenuta a:

 a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a

garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di

emergenza interno ed esterno;

 b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le

informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore.

 

Art. 7.

 Domanda e autorizzazione

 1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono

operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita'

competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza

di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica

chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito

dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9.

Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo,

l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della

autorizzazione di cui al presente articolo.

 2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita'

competente e contiene almeno i seguenti elementi:

 a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi;

 b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;

 c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche

idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento

geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica

eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con

riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo

1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;

 d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma

dell'articolo 5;

 e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi

derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei

costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa,

nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia

finanziaria di cui all'articolo 14;

 f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del

richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi

dell'articolo 14;

 g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di

impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto

legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione

riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;

 h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del

piano di emergenza esterno.

 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene

che:

 a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente

decreto;

 b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in

contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano

regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto

legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e'

tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale

competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.

 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella

relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione

segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di

legittimazione mineraria.

 5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove

necessario, le condizioni dell'autorizzazione:

 a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti

dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle ispezioni

effettuate ai sensi dell'articolo 17;

 b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche

sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla

Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i

cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa;

 c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel

funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o

nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.

 6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a

norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita'

competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se

richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere

meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve

minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti

commerciali, non sono rese pubbliche.

 

Art. 8.

 Partecipazione del pubblico

 1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento

della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di

cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi

dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo

procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati

i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione

del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a

sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione

provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione della

localizzazione della struttura di deposito e del nominativo

dell'operatore, nonche' gli uffici, individuati dall'autorita'

competente, dove e' possibile prendere visione degli atti e

trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo

delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n.

241 del 1990.

 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di

cui al comma 1, i soggetti interessati possono presentare in forma

scritta osservazioni all'autorita' competente.

 3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di

qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del

pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi

uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla

partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle

quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle

osservazioni scritte presentate.

 

Art. 9.

Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di

 estrazione

 1. L'autorita' competente classifica una struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione come appartenente alla categoria A secondo i

criteri fissati nell'Allegato II.

 

 Art. 10.

 Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva

 1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di

estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti

dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile

solo qualora:

 a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi

dell'articolo 11, comma 2;

 b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di

superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

 c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei

vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi

dell'articolo 12, commi 4 e 5.

 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare

dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui

all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente.

 3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti

dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di

estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni

di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle

discariche di rifiuti.

 

Art. 11.

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di

 estrazione

 1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al

decreto legislativo n. 624, del 1996, e' responsabile anche della

gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e

garantisce, in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici

aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.

 2. In conformita' all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo

n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita' estrattiva attesta

annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati,

utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata

implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato

un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi

per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio'

non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente

tenuti sotto controllo.

 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7

l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di

una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

 a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in

particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree

protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei

beni culturali e del paesaggio, nonche' di fattori geologici,

idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in

modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le

condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo,

dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in

particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II

del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta

efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita'

e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre

l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente

ed economicamente possibile.

 b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a

manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica

e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo,

dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive

a breve e lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto

possibile, i danni al paesaggio;

 c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il

monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza

almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento,

qualora si riscontrasse un'instabilita' o una contaminazione delle

acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle

ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai

documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4

per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni,

soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta

documentazione e' conservata dal titolare di cui all'articolo 2 del

decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque

anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui

all'articolo 12, comma 3.

 d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del

terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione;

 e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva

alla chiusura della struttura di deposito.

 4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei

rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli

numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico

nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e

quantitative dei predetti rifiuti.

 5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione

di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le

informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono

trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere

comunicato all'autorita' competente e costituisce modifica

sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come

tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione.

 6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre

le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui

all'articolo 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere

sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che

emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura

di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il

piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi

altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da

adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da

intraprendere.

 7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al

comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati

del monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei

dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove

necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla

base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia

necessario effettuare idonee verifiche.

 

Art. 12.

Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di

 estrazione e per la fase successiva alla chiusura

 1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione e' avviata:

 a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti

dall'autorizzazione;

 b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene apposita

autorizzazione dell'autorita' competente;

 c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi

motivi, adottato dall'autorita' competente.

 2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere

considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorita'

competente ha proceduto, con tempestivita', ad un'ispezione finale

del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha

certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato

ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della

struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non

limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla

normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione.

 3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del

monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase

successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario

dall'autorita' competente in base alla natura e alla durata del

rischio e sino all'esito positivo di un'ispezione finale da

effettuarsi da parte dell'autorita' competente.

 4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di

soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla

normativa vigente, in particolare quelle di cui al decreto

legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, che dopo la

chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione

l'operatore controlli, fra l'altro, in particolare, la stabilita'

fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli

effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee

e di superficie, garantendo che:

 a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate

tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;

 b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e

non siano ostruiti.

 5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione l'operatore notifica, senza ritardo, all'autorita'

competente e, per i fini di cui all'articolo 18, comma 2, al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita'

della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi

effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni

di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in

atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a

qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure

correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi

delle misure da intraprendere.

 6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente

nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base

ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima

autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale

territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformita'

alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze

sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione.

 

Art. 13.

Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e

 dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

 1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente

competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure

necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di

ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato

attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto

legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al

fine di:

 a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti

di estrazione depositati, sia nel corso della fase operativa, sia

dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di

estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;

 b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la

contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da

parte dei rifiuti di estrazione;

 c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati

dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli

conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.

 2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente

competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure

necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.

 3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida,

liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli

costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e'

subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto

legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.

 4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui

di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte

dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno

essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per

evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque

e l'inquinamento del suolo.

 5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia

regionale di protezione ambientale territorialmente competente le

informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi

di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152

del 2006, parte terza, sezione II.

 6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza

di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro

dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto

al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche

disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di

cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli

sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non

superi:

 a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui

sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia'

in funzione il 1° maggio 2008:

 1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

 2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;

 3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;

 b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata

dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra,

attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle

condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui

al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.

 

Art. 14.

 Garanzie finanziarie

 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' subordinata alla

prestazione all'autorita' competente da parte dell'operatore di

adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorita', per

l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di

estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito,

costituite secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge

10 giugno 1982, n. 348, affinche':

 a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti

dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto,

comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

 b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per

il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura

di deposito dei rifiuti di estrazione.

 2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa del

deposito dei rifiuti di estrazione, comprese le procedure di

chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

 3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura del

deposito dei rifiuti di estrazione assicura che le procedure di

gestione post-operativa di cui all'articolo 12, comma 3, siano

eseguite ed e' commisurata alla durata ed al costo complessivo della

gestione post-operativa stessa.

 4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' calcolato:

 a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto conto, in particolare,

della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche

dei rifiuti di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino

del terreno che abbia subito un impatto e della destinazione futura

del terreno stesso dopo il ripristino;

 b) tenendo conto che le opere di ripristino necessarie devono

essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, indipendenti e

qualificati a svolgere le specifiche attivita' di ripristino.

 5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' periodicamente

adeguato, in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di

cui all'articolo 17, in base alle opere di ripristino necessarie per

il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito

dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui

all'articolo 5 richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.

 6. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornato in

caso di modifiche sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di

estrazione di cui all'articolo 5, e comunque, al rinnovo

dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

 7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute,

rispettivamente, fino alla certificazione, da parte dell'autorita'

competente, della chiusura della gestione operativa, di cui

all'articolo 12, comma 2, e fino alla conclusione, con esito

positivo, delle operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura,

risultante dall'ispezione finale di cui all'articolo 12, comma 3.

 

Art. 15.

 Responsabilita' civile in campo ambientale

 1. All'allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del

2006 dopo il punto 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 12-bis. La

gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,

relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.».

 

Art. 16.

 Effetti transfrontalieri

 1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi

rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in

un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della

Comunita' europea che puo' subirne le conseguenze, l'autorita'

competente trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la

richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 al Ministero degli

affari esteri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il

Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato

membro interessato affinche' provveda a metterla a disposizione del

pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie

nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base

reciproca e paritaria.

 2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta .di

autorizzazione non prima che sia decorso il termine di sessanta

giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1

all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali

osservazioni del pubblico interessato di tale Stato.

 3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l'operatore trasmette le

informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, anche al Ministero

degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette

agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire

a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana

e per valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale

effettivo o potenziale.

 

Art. 17.

 Controlli dell'autorita' competente

 1. L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di

deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima

dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo

le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di

garantire che siano conformi alle condizioni previste

dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui

all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di

gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a

prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze

di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della

struttura.

 2. I registri di cui all'articolo 11 sono messi a disposizione

dell'autorita' competente per l'ispezione.

 

 Art. 18.

 Obbligo di comunicazione delle informazioni

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011

e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una

relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio

precedente, sulla base del formato adottato in sede comunitaria. La

prima relazione riguarda il triennio 2008-2010.

 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare trasmette alla Commissione europea, con cadenza annuale, le

informazioni sugli eventi comunicati dagli operatori ai sensi

dell'articolo 11, comma 6, e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo

quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le

richieda.

 

Art. 19.

 Sanzioni

 1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di

estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'

punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se la struttura di

deposito e' classificabile come appartenente alla categoria A ai

sensi dell'articolo 9. Alla sentenza di condanna o alla sentenza

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura

di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe

al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello

stato dei luoghi;

 2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di

estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni

contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e'

punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.

 

 Art. 20.

Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

 chiuse

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a

livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia

per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito

APAT, le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le

strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative

sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare

una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.

 2. Ciascuna autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera gg), compila, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, l'inventario delle strutture di deposito dei

rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate che insistono nel

territorio di competenza e comunica tali informazioni, secondo le

modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT,

che provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un

unico inventario nazionale. L'inventario nazionale e' realizzato

entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno.

 3. L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al

pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.

 

 Art. 21.

 Disposizioni transitorie

 1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia

stata rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione al

1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto

entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli

articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo

il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui

all'articolo 14, alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al 1° maggio

2008.

 3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a

16, 7, 8, 12, comma 1, e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, per la parte

riferita al comma 2, non si applicano alle strutture di deposito dei

rifiuti di estrazione che:

 a) hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del

1° maggio 2006;

 b) alla data di entrata in vigore del presente decreto stanno

completando le procedure di chiusura nel rispetto della normativa

previgente e delle eventuali prescrizioni dettate dall'autorita'

competente;

 c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.

 4. Le autorita' competenti notificano, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, i casi di cui al

comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, che provvede ad informare la Commissione europea.

 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

l'autorita' competente verifica che nelle strutture di deposito di

cui ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti

in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1.

 

Art. 22.

 Modifica degli allegati

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,

si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli

allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni

comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano

poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e'

adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

sentita la Conferenza unificata.

 

 Art. 23.

 Disposizioni finanziarie

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del

decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 7,

commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono

posti a carico dei destinatari di dette attivita', mediante tariffe e

modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del

servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate

almeno ogni due anni. Qualora le predette attivita' siano svolte

dalle sezioni idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi e la geotermia (UNMIG), le tariffe e le modalita' di

versamento sono stabilite, sulla base del costo effettivo del

servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

 

ALLEGATI

 

Allegato I

(articolo 5, comma 3, lettera a)

 

 Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione

 

 I rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito

devono essere caratterizzati in modo da garantire la stabilita'

fisicochimica a lungo termine della struttura di deposito che li

accoglie e prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. La

caratterizzazione comprende, se opportuno e in base alla categoria

della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, i seguenti

elementi:

 1) descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche previste

dei rifiuti di estrazione da depositare a breve e a lungo termine,

con particolare riferimento alla loro stabilita' alle condizioni

atmosferiche/meteorologiche di superficie, tenuto conto del tipo di

minerale o di minerali estratti e della natura dello strato di

copertura e/o dei minerali di ganga che saranno rimossi nel corso

delle operazioni estrattive;

 2) classificazione dei rifiuti di estrazione ai sensi della voce

pertinente della decisione 2000/532/CE, con particolare riguardo alle

caratteristiche di pericolosita';

 3) descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare nel

trattamento delle risorse minerali e relativa stabilita';

 4) descrizione del metodo di deposito;

 5) sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione.

 

Allegato II

(articolo 5, comma 3, lettera c))

 

Criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei

 rifiuti di estrazione

 

 Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' classificata

nella categoria A se:

 1) il guasto o cattivo funzionamento, quale il crollo di un

cumulo o di una diga, potrebbe causare un incidente rilevante sulla

base della valutazione dei rischi alla luce di fattori quali la

dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale

della struttura, oppure

 2) contiene rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai

sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, oltre un determinato limite, oppure

 3) contiene sostanze o preparati classificati come pericolosi ai

sensi delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un determinato

limite.

 

Allegato III

(articolo 6, comma 3)

 

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e informazioni da

 comunicare al pubblico interessato

 

 Parte Prima

 

 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

 

 La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema

di gestione della sicurezza dell'operatore devono essere

proporzionali ai rischi di incidenti rilevanti che la struttura di

deposito dei rifiuti di estrazione presenta. Ai fini della loro

attuazione, e' necessario tener conto dei seguenti elementi:

 1) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti deve

includere tutti gli obiettivi e i principi generali di azione

dell'operatore in merito al controllo dei rischi di incidenti

rilevanti;

 2) il sistema di gestione della sicurezza deve includere la parte

del sistema generale di gestione comprendente la struttura

organizzativa, le funzioni, le prassi, le procedure, i processi e le

risorse per determinare e applicare la politica di prevenzione degli

incidenti rilevanti;

 3) nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza devono

essere trattati i seguenti aspetti:

 a) organizzazione e personale: ruolo e responsabilita' del

personale coinvolto nella gestione dei principali rischi a tutti i

livelli dell'organizzazione; individuazione delle esigenze di

formazione del personale interessato e fornitura di tale formazione;

coinvolgimento dei dipendenti ed eventualmente degli appaltatori;

 b) individuazione e valutazione dei rischi rilevanti: adozione

e applicazione di procedure che consentano di individuare

sistematicamente i principali rischi connessi con le operazioni

normali e anomale e valutazione della probabilita' che si producano e

della loro gravita';

 c) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e

istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, compresa

la manutenzione dell'impianto, i processi, le apparecchiature e gli

arresti temporanei;

 d) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di

procedure per pianificare le modifiche o la progettazione di nuove

strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;

 e) pianificazione delle emergenze: adozione e applicazione di

procedure per individuare emergenze prevedibili attraverso un'analisi

sistematica e per preparare, sperimentare e rivedere i piani di

emergenza per affrontare tali emergenze;

 f) monitoraggio delle prestazioni: adozione e applicazione di

procedure per la valutazione continua del rispetto degli obiettivi

fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal

sistema di gestione della sicurezza dell'operatore, nonche' i

meccanismi di indagine e intervento correttivo in caso di mancato

rispetto di tali obiettivi. Le procedure devono riguardare il sistema

utilizzato dall'operatore per riferire su incidenti rilevanti o

sfiorati, in particolare quelli che comportano un guasto delle misure

di protezione, le indagini svolte in proposito e il seguito dato

all'evento sulla base degli insegnamenti tratti;

 g) audit e analisi: adozione e applicazione di procedure per la

valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione

degli incidenti rilevanti e l'efficacia e adeguatezza del sistema di

gestione della sicurezza; analisi documentata delle prestazioni della

politica e del sistema di sicurezza, nonche' aggiornamento da parte

della direzione.

 Parte Seconda

 

 Informazioni da comunicare al pubblico interessato

 

 1. Nome dell'operatore e indirizzo della struttura di deposito dei

rifiuti di estrazione.

 2. Identificazione della persona che fornisce le informazioni in

base alla posizione che occupa.

 3. Conferma che la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione

e' assoggettata alle norme e/o disposizioni amministrative che

attuano il presente decreto ed eventualmente del fatto che le

informazioni attinenti agli elementi di cui all'articolo 6, comma 2,

sono state trasmesse all'autorita' competente.

 4. Spiegazione, in termini chiari e semplici, della o delle

attivita' svolta/e nel sito.

 5. Nomi comuni o generici o classificazione generale di rischio

delle sostanze e dei preparati trattati nella struttura di deposito

dei rifiuti di estrazione e dei rifiuti che potrebbero causare un

incidente rilevante, con l'indicazione delle principali

caratteristiche pericolose.

 6. Informazioni generali sul tipo di rischi di incidenti rilevanti,

compresi i potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente

circostanti.

 7. Informazioni adeguate sulle modalita' di allerta e informazione

della popolazione interessata che vive nelle zone circostanti in caso

di incidente rilevante.

 8. Informazioni adeguate sulle azioni che la popolazione

interessata deve intraprendere e sul comportamento da adottare in

caso di incidente rilevante.

 9. Conferma del fatto che l'operatore e' tenuto a prendere

provvedimenti adeguati sul sito, in particolare contatto con i

servizi di emergenza, per affrontare gli incidenti rilevanti e

minimizzarne gli effetti.

 10. Riferimento al piano di emergenza esterno elaborato per

affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del

sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le

istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento

dell'incidente.

 11. Informazioni dettagliate sulle sedi presso cui chiedere altre

informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza

stabilite dalla normativa nazionale.

 

 


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