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DM 22 ottobre 2008

Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

(GU n. 265 del 12-11-2008 )

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Art. 1.

 1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti

individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di

stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i

quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice

080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze

pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto

dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,

n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che

siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti

finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle

operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9

dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

 2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto

legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di

trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472

del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso

il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano

previsti depositi temporanei intermedi.

 3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere

utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di

coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e

di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm

e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore

a 30kg.

 4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al

recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di

trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna,

per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita'

principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui

al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei

gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di

iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato

nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la

gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

 

Art. 2.

 1. Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali e' attribuito nel

Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per

stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli

obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia

effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto

terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il

trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale

dell'impresa e non ecceda la quantita' giornaliera di 30kg, ai fini

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si

applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art.

212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in

armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in

data 3 marzo 2008.

 

 Art. 3.

 1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia'

assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al

momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide

fino alla scadenza.

 

 


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