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DL 3 novembre 2008, n. 171

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

(GU n. 258 del 4 novembre 2008),

conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205

(GU n. 303 del 30-12-2008 )

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(Estratto)

 

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla

 vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro

componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di

vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente

trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua

o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo

produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina

di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante

da processi anaerobici di depurazione delle borlande della

distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo

produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X

alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

 

Art. 4-quinquies.

(Semplificazione degli adempimenti

 a carico delle imprese agricole)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi'

nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184,

comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in

modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore

del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia

stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la

quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;

 b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il

trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma,

purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al

conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

Art. 4-decies.

(Contrasto agli incendi boschivi)

1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e

contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla

riorganizzazione dell'attivita' svolta dal personale a tempo

determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile

1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 4-undecies.

(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla

 valutazione ambientale strategica – VAS)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente

lettera:

 «c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,

riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,

redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e

approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

 

 


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