DL 3 novembre 2008, n. 171
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
(GU n. 258 del 4 novembre 2008),
conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205
(GU n. 303 del 30-12-2008 )
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(Estratto)
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla
vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)
1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro
componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di
vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua
o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo
produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina
di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante
da processi anaerobici di depurazione delle borlande della
distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo
produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X
alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».
Art. 4-quinquies.
(Semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese agricole)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi'
nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184,
comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in
modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia
stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il
trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma,
purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».
Art. 4-decies.
(Contrasto agli incendi boschivi)
1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e
contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla
riorganizzazione dell'attivita' svolta dal personale a tempo
determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile
1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4-undecies.
(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla
valutazione ambientale strategica – VAS)
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente
lettera:
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,
redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».