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D. Lvo. 16 marzo 2009, n. 30

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

(GU n. 79 del 4-4-2009 )

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  Art. 1.

 Campo di applicazione e finalita'

 1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei

identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.

 2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli

76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito

denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», e successive

modificazioni, il presente decreto, ad integrazione delle

disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo

n.152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e

controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque

sotterranee, quali:

 a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi

idrici sotterranei;

 b) standard di qualita' per alcuni parametri e valori soglia per

altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico

delle acque sotterranee;

 c) criteri per individuare e per invertire le tendenze

significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per

determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;

 d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;

 e) modalita' per la definizione dei programmi di monitoraggio

quali-quantitativo.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle

definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n.

152 del 2006, le seguenti definizioni:

 a) standard di qualita' delle acque sotterranee: uno standard di

qualita' ambientale, definito a livello comunitario, come la

concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di

inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee

che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute

umana e l'ambiente;

 b) valore soglia: lo standard di qualita' ambientale delle acque

sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle

disposizioni dell'articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere

definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine

naturale sulla base del valore di fondo;

 c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico

sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4

ed all'Allegato 3, Parte A;

 d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte

B;

 e) tendenza significativa e duratura all'aumento

dell'inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di

vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante,

di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle

acque sotterranee per il quale e' individuata come necessaria

l'inversione di tendenza in conformita' all'articolo 5;

 f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito

all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152

del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 5, del decreto

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

 g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione,

risultante dall'attivita' umana, di inquinanti nelle acque

sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;

 h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il

valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente

all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di

alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;

 i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli

anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di

monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della

Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di

sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante un

periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in

conformita' all'Allegato 4;

 l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui

condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il

raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di

cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 m) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri

strati geologici di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso

significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita'

significative di acque sotterranee.

 

 Art. 3.

 Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

 1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di

un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli

standard di qualita' ambientale ed i valori soglia indicati

rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3.

 2. I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma 1 si

applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli

indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attivita' di

caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B,

risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli

obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto

legislativo n. 152 del 2006.

 3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono

definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso

Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria

all'identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze,

tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in

relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque

superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici

ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed

ecotossicologiche.

 4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per

l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le

disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo

n. 152 del 2006.

 5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o

piu' Stati membri della Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non

appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori soglia e'

soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati

confinanti.

 6. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152

del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei

piani di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 gli standard di qualita' ed i valori

soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il

22 dicembre 2015, nonche' l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi

idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

 7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee

ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese

nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e

tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore

di sanita' (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di

ricerca sulle acque (CNR-IRSA).

 

Art. 4.

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

 1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle

acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono

prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il

raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalita'

riportate all'Allegato 4, punto 4.1.

 2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono

considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti

condizioni :

 a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte

A, tabella 1;

 b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli

standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte

A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio

del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici

sotterranei;

 c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore

soglia e' superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque

rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume

del corpo idrico, per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine

svolta in conformita' all'Allegato 5 conferma che:

 1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3,

non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli

standard di qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee

definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo

conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;

 2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico

delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1,

sono soddisfatte in conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;

 3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati

per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono

in media oltre 10 m3/giorno o servono piu' di 50 persone, sono

assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento

della loro qualita' o un aumento del livello di trattamento per la

potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualita' di

cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

 4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo

corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi

umani non e' stata danneggiata in maniera significativa

dall'inquinamento.

 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da

effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di

acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza

corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.

 4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152

del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei

piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei

effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora

ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2,

la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una

descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in

considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei

valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di

monitoraggio.

 5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono

stato chimico in conformita' al comma 2, lettera c), al fine di

proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi

delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico

sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui

e' stato superato lo standard di qualita' o il valore soglia, le

regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate

alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche'

altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere

messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.

 

Art. 5.

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle

concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza

 per le inversioni di tendenza

 1. Le autorita' di Bacino, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita' di

monitoraggio, individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le

tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di

inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento

rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono

stati identificati a rischio e determinano:

 a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una

percentuale del livello degli standard di qualita' e dei valori

soglia delle acque sotterranee indicati all'Allegato 3, in base alla

tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato,

conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;

 b) le priorita' di intervento.

 2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni

di cui al comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente

l'inquinamento, di prevenire il deterioramento delle acque

sotterranee e di invertire le tendenze che presentano un rischio

significativo di danno per la qualita' degli ecosistemi acquatici o

degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi

legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano

ed applicano, ove necessario, misure piu' restrittive di quelle

indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.

 3. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152

del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei

piani di tutela, nell'ambito della revisione periodica degli stessi,

le misure adottate, indicando altresi' una sintesi in cui si

evidenziano:

 a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei

singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di

corpi idrici sotterranei sulla base della quale gli stessi corpi

idrici sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura

all'aumento della concentrazione di un inquinante o ad un'inversione

di tale tendenza;

 b) i criteri su cui si e' basata la determinazione dei punti di

partenza di cui al comma 1.

 4. Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei

pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei

che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di

qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152

del 2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da fonti puntuali

e da aree contaminate, svolgono controlli supplementari di

valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di

verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un

deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi

idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana

e per l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati

nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.

 

Art. 6.

 Stato quantitativo delle acque sotterranee

 1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un

corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei,

le regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B,

tabella 4.

 2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o

piu' Stati membri dell'Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non

appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un

coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione

dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e

dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa

degli stessi.

 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da

effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al

fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una

conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle

acque sotterranee.

 4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152

del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei

piani di tutela, la classe di qualita' dello stato quantitativo

nonche' le misure individuate ai fini del raggiungimento o del

mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici

sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

 

Art. 7.

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle

 acque sotterranee

 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104

del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di

limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di

perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto

legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di

misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto

legislativo comprenda:

 a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni

indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui

articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del

2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in

particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di

inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a

9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

 b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le

immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non

considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al

fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura

tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque

sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle

migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.

 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere

a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto

un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.

 3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla

normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono

escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni

indirette di inquinanti che sono:

 a) considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole

da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento

della qualita' delle acque sotterranee riceventi;

 b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali

eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati

o attenuati;

 c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o

limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la

salute umana o la qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure

sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da

terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro

percolazione negli stessi;

 d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi,

tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai

fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a

livello internazionale; tali attivita', che comprendono ad esempio,

le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di

sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla

normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il

raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e

77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere

a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio

delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.

 5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3,

informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.

 6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del

2006 e' sostituito dal seguente:

 «3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a

mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i

giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello

sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo

scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle

unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati

estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che

contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'

dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o

altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da

quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative

autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni

tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano

raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».

 

Art. 8.

 Modifica degli Allegati

 1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico

ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si

provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente

decreto al fine di recepire modifiche relative a modalita' esecutive

e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello

comunitario.

 2. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75,

comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla

modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine

di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni

scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede,

sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza

biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per

adempiere alle finalita' di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per

stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in

cui le stesse non costituiscono piu' un rischio per i corpi idrici

sotterranei.

 3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono

recepite dalle autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo

n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei

piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.

 

Art. 9.

Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

 152, e successive modificazioni

 1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 sono

rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2

del presente decreto;

 b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 1,

Parte A, al presente decreto;

 c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 e' sostituita dagli

Allegati 3 e 4 al presente decreto;

 d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti

dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.

 

Art. 10.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attivita' che possono

comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di

inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo

scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel

periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente

decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli

articoli 3, 4 e 5.

 2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione

del presente decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di

cui al comma 6 dell'articolo 3, secondo tempi e modalita' individuati

dalla specifica normativa vigente.

 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni

di cui all'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del

2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative

norme di attuazione.

 

Art. 11.

 Disposizioni finanziarie

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.

 

 (Allegati omessi)

 


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