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DLvo 14 settembre 2009, n. 133

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

(GU n. 222 del 24-9-2009)

……………………………………..

Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche, di seguito denominato:

«regolamento».

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le

definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente

decreto, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del

regolamento e' equiparato all'importatore.

 3. L'Autorita' competente di cui all'articolo 121 del regolamento

e' il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

 Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e

18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle

 sostanze.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto

tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi

pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri

utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non

ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui

all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di un polimero che non

ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti

all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, per la sostanza

monomerica o le sostanze monomeriche non ancora registrate da un

attore a monte della catena d'approvvigionamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non

ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia nei casi previsti

all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non

ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei casi previsti

all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che

all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto

le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento,

e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a

60.000 euro.

 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante di una

sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o superiori

a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo

inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo

17 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza

intermedia isolata trasportata in quantitativi pari o superiori a 1

tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo

inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo

18 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 8. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che in violazione

all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, adempie agli obblighi

che spettano agli importatori senza essere stato designato come

rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento

in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di

 registrazione all'Agenzia per le attivita' di ricerca e sviluppo.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di

articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui

all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il

produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la

sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane

dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000

euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di

articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai

sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

 Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del

regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione

 alla fascia di tonnellaggio.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o

l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero

ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente

l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000

euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che dopo la

registrazione non ottempera ovvero ottempera con indebito ritardo o

in modo inesatto agli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e

2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza

notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera

all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le

informazioni supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

15.000 a 90.000 euro.

 

 Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento

in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di

 riduzione dei rischi.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante della

sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o superiori a

10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformita' da

quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza

chimica e non compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la

relazione sulla sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1

e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non

ottempera agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 60.000 euro.

 

Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento

in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del

 dichiarante.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o

continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la

produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione

contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000

euro.

 

 Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del

regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni

destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che

effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta

necessita' e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni

inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale

di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza

soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione

preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non

ottempera all'obbligo di compiere accertamenti prima della

registrazione tramite richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo

26, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

 Art. 9.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento

in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno

studio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30,

paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

 Art. 10.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34,

35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della

 catena d'approvvigionamento.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore o

l'importatore o il rappresentante esclusivo di articoli che non

ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al destinatario

dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento,

e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a

60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una

sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui

all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore

della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di

cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una

sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31,

paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al

destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato

nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione

si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non

datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui

alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena

d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7,

del regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in

allegato alla scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una

sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la

scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del

regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 60.000 euro.

 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un

articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000 a 30.000 euro.

 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena

d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato che non

ottempera agli obblighi di cui all'articolo 34 del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000

euro.

 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che

non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000

euro.

 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o

il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo

36, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di cessazione o

trasferimento anche parziale, dell'attivita' del dichiarante,

dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la

responsabilita' della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul

mercato della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo

di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.

 

Art. 11.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del

regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle

di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato

che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo 3,

del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria

da 10.000 a 60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di

una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato

che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui

all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che

non ottempera o ottempera in modo inesatto agli obblighi di cui

all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di

una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato

che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 37, paragrafo 7,

del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 5.000 a 30.000 euro.

 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che

prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una

sostanza registrata da un attore a monte della catena

d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo

1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le

informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000

euro.

 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che

non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

3.000 a 18.000 euro.

 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che

non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000 a 30.000 euro.

 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che

non rispetta i termini di cui all'articolo 39 del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000

euro.

 

 Art. 12.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del

regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle

 sostanze.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non

ottempera all'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non

comunica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento le informazioni

supplementari richieste dall'Autorita' competente, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai

sensi dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera

alle disposizioni riguardanti le misure di riduzione dei rischi

raccomandate dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 

Art. 13.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento

in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di

 fabbricare o importare.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante o

l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di

informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000 a 30.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai

sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le

informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000

euro.

 

Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento

in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza

 destinata ad un determinato uso.

 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle

che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato

XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e'

punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a

150.000 euro.

 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore

a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56,

paragrafo 2, del regolamento.

 

 Art. 15.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del

 regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una

autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 60,

paragrafo 10, del regolamento, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di

un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56,

paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo di cui

all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di

cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera

all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000

euro.

 

Art. 16.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento

 in materia di restrizione

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,

l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che

fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale

o in quanto componente di un preparato o di un articolo non

conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato

XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del

regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda

da 40.000 a 150.000 euro.

 

 Art. 17.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento

 concernente le informazioni da notificare all'Agenzia.

 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,

produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o

produttori di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che

immette sul mercato una sostanza che rientra nel campo di

applicazione dell'articolo 112 del regolamento, che non comunica o

comunica in modo inesatto all'Agenzia le informazioni di cui

all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.

 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,

produttore di articoli o importatore o gruppo di fabbricanti o

produttore di articoli o importatori o rappresentante esclusivo che

ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento, non

ottempera all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle

informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento,

all'Agenzia, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000 a 30.000 euro.

 3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle

violazioni commesse successivamente alla data indicata nell'articolo

116 del regolamento.

 

 Art. 18.

 Disposizioni finanziarie

 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,

ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 

 Art. 19.

 Disposizione finale

 1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni

previste nel presente decreto.

 

 


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