DL 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee
conv. nella L. 20 novembre 2009, n. 166
(SO alla n. 274 del 24-11-2009)
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(Estratto)
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso - Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro
di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti
all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un
operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i
pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia
di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei
componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla
demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che
possono essere reimpiegati.».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE
del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
1. All'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione
del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione
e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti
in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
3. L'articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si
trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2,
con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono
soppresse.
4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, le parole: «l'offerta», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.
Art. 3-quater
Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati
1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza
e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul
mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei
pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita'
di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i motori elettrici, anche
all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato
italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti
regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di
applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
163 e' abrogato.
Art. 4.
Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per
la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente
e alla riduzione delle emissioni
1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo
di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti
lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono
sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite
dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima, nel
rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»;
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e aggiornamenti»;
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare
precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore
complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione
medesima»;
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituita
dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza
di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per
il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del
Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di
autorita' competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la
promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate
alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla
riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento
dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori
minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4
dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di
coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predetti
impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e
parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata
protezione dell'ambiente nel suo complesso.
3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della
espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque
emanato.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere
dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di
nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno
richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'.
Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata
ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso
di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO
14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e
le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al
ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11
dell'articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle
amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso
di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione
integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni
nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23
luglio 2009, n. 99, le parole: «e all'articolo 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:
«, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
Art. 4-bis
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cui
l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di
cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con
ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura
della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura
altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini
di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma,
spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di
cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla
acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale
inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 5.
Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti
1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' ed
alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse
sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti
contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle
quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al
Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione
alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso
di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli
produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
con le modalita' di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del
2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,
riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A
deldecreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda
la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 5-bis
Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di
infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE
1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal
punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e,
in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e
compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte
dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il
termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente
decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di
riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in
parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi
dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo
incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante
e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente
patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al
comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui
all'articolo 317, comma 5»;
b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in
conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla
direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento
per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al
valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti
e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la
liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in
sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e
comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale.
Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi
nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si
applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;
c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «i criteri di determinazione
dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e
3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da
proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n.
349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo
18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai
sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con
esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi
trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del
presente decreto; »;
d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: «sono
versate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti
finalita'»;
e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle
transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di
risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33"».
Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia
di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di
distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,
relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelle
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla
disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;
a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono
determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre
2012,»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita
una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di
societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente
locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare
adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi
del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo,
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali
assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al
comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta ''in
house'' cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre
2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di
servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le
amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso
le modalita' di cui alla lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma
2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza
necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data
del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma
2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione
del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle
lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate
da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o
partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle societa' quotate in mercati regolamentati e al socio
selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.»;
e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e'
sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole:
«patto di stabilita' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma
8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette
regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su
gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia
gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e
prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio»
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.
2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola:
"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».