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DL 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee

conv. nella L. 20 novembre 2009, n. 166

(SO alla n. 274 del 24-11-2009)

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(Estratto)

 

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante

 attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori

 uso - Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

 1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:

 «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,

devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro

di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti

all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un

operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i

pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei

veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un

consorzio obbligatorio di raccolta.»;

 b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia

di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei

componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla

demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che

possono essere reimpiegati.».

 

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

 forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE

 del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

 1. All'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e'

aggiunta, in fine, la seguente:

 «m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

 2. All'articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

 «Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,

alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun

partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione

del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione

e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di

controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti

in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

 3. L'articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.

 4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si

trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2,

con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono

soppresse.

 4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del

citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, le parole: «l'offerta», ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».

 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono

pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione

di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti

a presentare le offerte.

 

 Art. 3-quater

Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi

 energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori

 elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati

 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza

e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul

mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei

pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita'

di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un

quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione

ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

 2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i motori elettrici, anche

all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato

italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti

regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di

applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 6 luglio 2005.

 3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

il terzo periodo e' soppresso.

 4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma

163 e' abrogato.

 

 Art. 4.

Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per

 la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle

 innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente

 e alla riduzione delle emissioni

 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo

di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di

incremento della produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti

lettere: a-bis) e a-ter);

 b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono

sostituite dalla seguente: «avvio»;

 c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite

dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima, nel

rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»;

 d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «e aggiornamenti»;

 e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare

precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul Registro

nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore

complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione

medesima»;

 f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituita

dalla seguente: «rilasciate»;

 g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza

di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

 2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato

nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per

il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del

Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4

aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di

autorita' competente.

 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo

economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la

promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate

alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla

riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento

dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori

minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo

delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4

dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di

coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predetti

impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e

parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata

protezione dell'ambiente nel suo complesso.

 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della

espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque

emanato.

 4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le

caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere

dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di

nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale

di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno

richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del

decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'.

Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata

ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso

di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO

14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti

registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

 5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e

le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al

ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11

dell'articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9,

comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono

rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle

amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso

di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del

lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo

economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione

integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni

nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN

ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti

registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

 5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23

luglio 2009, n. 99, le parole: «e all'articolo 14 del decreto

legislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti:

«, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e

del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

 

 Art. 4-bis

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante

 attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti

 portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i

 residui del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di

 giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07

 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.

182, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cui

l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di

cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con

ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura

della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano

regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura

altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di

gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini

di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma,

spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di

cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla

acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale

inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

 

Art. 5.

Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei

 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al

 decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione

 delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative

 alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle

 apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo

 smaltimento dei rifiuti

 1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,

nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione

alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del

medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro

nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,

con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al

 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' ed

alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse

sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti

contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle

quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed

elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al

Registro al momento dell'iscrizione.

 2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione

alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso

di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli

produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro

nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,

con le modalita' di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del

2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,

riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A

deldecreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda

la raccolta, in domestiche e professionali.

 

 Art. 5-bis

 Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di

 infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE

 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal

punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e,

in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e

compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte

dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il

termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente

decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di

riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in

parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi

dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo

incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante

e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente

patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al

comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui

all'articolo 317, comma 5»;

 b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in

conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla

direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento

per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al

valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti

e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la

liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in

sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e

comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,

ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale.

Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi

nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si

applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;

 c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «i criteri di determinazione

dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e

3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da

proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n.

349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo

18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai

sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con

esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi

trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del

presente decreto; »;

 d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: «sono

versate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti:

«affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti

finalita'»;

 e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato.

 2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

 "7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle

transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di

risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui

all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33"».

 

Art. 15.

 Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia

 di servizi pubblici locali di rilevanza economica

 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di

distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le

disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della

legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia

elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,

relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelle

del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla

disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

 a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono

determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre

2012,»;

 b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 «2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali

avviene, in via ordinaria:

 a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma

costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la

Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti

pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,

imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non

discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e

proporzionalita';

 b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a

condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui

alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la

qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi

 connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita

una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

 3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al

comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari

caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del

contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e

utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di

societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente

locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario

per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei

principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo

sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con

l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare

adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi

del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente

gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo,

da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta

relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende

espresso in senso favorevole.»;

 c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

 «4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le

soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali

assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al

comma 4.»;

 d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

 «8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a

quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:

 a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate

conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta ''in

house'' cessano, improrogabilmente e senza necessita' di

deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre

2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di

servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le

amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso

le modalita' di cui alla lettera b) del comma 2;

 b) le gestioni affidate direttamente a societa' a

partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del

socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma

2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la

qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi

alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza

necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data

del 31 dicembre 2011;

 c) le gestioni affidate direttamente a societa' a

partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del

socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma

2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di

socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione

del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di

servizio;

 d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre

2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a

tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359

del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche

progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero

forme di collocamento privato presso investitori qualificati e

operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31

dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli

affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita

deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

 e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle

lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31

dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente

affidante.

 9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate

da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri

dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto

o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto

servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una

procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,

lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle

reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti

locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,

non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in

ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per

altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro

controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o

partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo

periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica

alle societa' quotate in mercati regolamentati e al socio

selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti

affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque

concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara

successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi

forniti.»;

 e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

 f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e'

sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole:

«patto di stabilita' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo

conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

 g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata.

 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma

8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito

dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel

rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette

regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i

contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su

gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in

atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

 1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio

idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge

n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133

del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia

gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'

pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente

alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e

prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla

universalita' ed accessibilita' del servizio»

 2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.

 2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto

mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

 2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

 2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del

decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola:

"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

 

 

 


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