E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 febbraio 2015 la Decisione di esecuzione (UE) n. 217 del 2015 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva (CE) n. 68 del 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Allegato I, capo I.3, l’Allegato II, capo II.3 e l’Allegato III, capo III.3 di quest’ultima Direttiva contengono elenchi di deroghe nazionali, che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche e che devono essere autorizzate e applicate senza discriminazione negli Stati membri. Taluni Stati membri, tuttavia, hanno richiesto nuove deroghe, di conseguenza, per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno sostituire i suddetti Allegati della Direttiva del 2008 conformemente a quanto previsto dall’Allegato della Decisione n. 217 del 2015, nonché al parere del Comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla Direttiva (CE) n. 68 del 2008.
L’art. 1 della nuova Decisione dispone, pertanto, che gli Stati membri elencati nell’Allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nel medesimo, concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio. (RT)


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