Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 193 del 21 luglio 2015 cinque nuovi Regolamenti europei recanti misure specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e delle caldaie, nonché in merito all’etichettatura energetica degli stessi. In particolare, si segnalano:
Regolamento n. 1185 del 24 aprile 2015: reca le modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW, che dovranno essere rispettate a decorrere dal 1 gennaio 2022. Sono, altresì, fornite indicazioni in merito alla valutazione di conformità, alle procedure di verifica per la sorveglianza del mercato e al riesame delle specifiche per la progettazione ecocompatibile.
Regolamento n. 1186 del 24 aprile 2015: integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW. Sono in esso indicate le responsabilità dei fornitori e dei rivenditori, le informazioni che necessariamente devono essere rese ai consumatori, nonché le scadenze previste per uniformarsi alle disposizioni normative, tra le quali se segnalano a titolo esemplificativo, il 1 gennaio 2018 per taluni apparecchi e il 1 gennaio 2022 per altri.
Regolamento n. 1187 del 27 aprile 2015: integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il Regolamento prevede altresì le responsabilità dei fornitori e dei distributori e sarà applicabile dal 1 aprile 2017 per taluni fornitori, mentre dal 1 luglio 2017 per altri.
Regolamento n. 1188 del 28 aprile 2015: reca le modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW. Le suddette specifiche sono definite nell’allegato II e fino al 1 gennaio 2018, gli Stati potranno consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e di ossidi di azoto.
Regolamento n. 1189 del 28 aprile 2015: reca modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 kW, comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari, stabilite ai punti 1 e 2 dell’allegato II e che dovranno essere rispettate dal 1 gennaio 2020.
I suddetti Regolamenti saranno in vigore dal 10 agosto 2015. (RT)


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