Last minute – come da tradizione – viene pubblicato nella GU del 31 dicembre 2014 (ed entra in vigore dal medesimo giorno, salvo modifiche apportabili entro febbraio in sede di conversione) il DL 31 dicembre 2014, n. 192, che dedica un paio di articoli alla disciplina ambientale.
Art 9 (“1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al 30 giugno 2015. (DISCARICHE)
2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”. (DISSESTO IDROGEOLOGICO)
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»; c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (SISTRI)
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015». (SISTEMI FOGNATURA E DEPURAZIONE)
Art. 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali): 1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015». 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Solo per rimanere al SISTRI si ipotizza dunque una doppia partenza delle sanzioni: una a febbraio per mancata iscrizione e omesso pagamento e l’altra a fine anno (attendendo il prossimo milleproroghe) per il resto. (AF)


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