La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato in materia ambientale (Causa C-147/15).
In particolare, la controversia vertente tra le parti, una S.r.l. e la provincia di Bari, ha consentito di chiarire la disciplina giuridica da applicarsi nel caso di riempimento di una cava, ossia se essa rientri nella sfera di applicazione della direttiva discariche o della normativa generale in materia di rifiuti, con la conseguente valutazione dell’applicabilità della procedura semplificata che, nel caso di specie, era stata avviata dalla Società in questione.
L’interrogativo sottoposto alla Corte dal Consiglio di Stato è il seguente: l’art. 10, par. 2, della direttiva comunitaria 2006/21/CE, si deve interpretare nel senso che l’attività di riempimento di una cava – qualora posta in essere mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – deve sempre soggiacere alla normativa in materia di rifiuti contenuta nella direttiva 1999/31/CE anche nel caso in cui non si tratti di operazioni di smaltimento rifiuti, ma di recupero?
Occorre preliminarmente chiarire che la direttiva comunitaria 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, all’art. 10, par. 2, prevede che ai rifiuti non derivanti da attività di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera si applica la Direttiva 1999/31/CE, ossia la Direttiva discariche.
Si riportano di seguito le conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, articolate in tre differenti punti:
1) L’art. 10, par. 2 della Dir. 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive deve essere interpretato nel senso che il riempimento di una cava con rifiuti non derivanti da attività estrattive rientra nella sfera di applicazione delle disposizioni sui rifiuti contenute nella Dir. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti solo se sono soddisfatte le condizioni di applicazione di quest’ultima Direttiva;
2) La Direttiva 1999/31 non si applica al recupero, ma solo allo smaltimento di rifiuti mediante deposito degli stessi sulla o nella terra.
3) Il riempimento di una cava con rifiuti non derivanti da attività estrattive costituisce un recupero se le autorità competenti constano che i rifiuti svolgono una funzione utile, sostituendo effettivamente altri materiali, caratteristica che in particolare presuppone l’idoneità dei rifiuti a sostituire tali materiali.
Ciò significa che, qualora l’autorità competente valuti che i rifiuti (non derivanti da attività estrattive) svolgano una funzione utile, in quanto sostituiscono effettivamente altri materiali, può dirsi che il riempimento della cava costituisce recupero e, dunque, non si applicherà, in questi casi, la Direttiva discariche (SB)


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