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Raccolta e trasporto ambulante di rifiuti: quando opera la deroga dell’art. 266, c. 5 del TUA?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 07/01/2015
n. 79

La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 del D.lgs. n. 152 del 2006 per l'attività di raccolta e trasporto del rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

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