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La sansa e le acque di vegetazione costituiscono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 01/10/2014
n. 40533

Laddove i reflui oleari non vengano impiegati a fini agricoli, lo smaltimento, lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleario integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ciò in quanto la L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) si applica solo ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli: al di fuori dall'utilizzazione agronomica occorrerà pertanto fare riferimento, tanto per la sansa quanto per le acque di vegetazione, alla categoria dei rifiuti, qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata all'abbandono mediante raccolta in contenitori o in invasi.

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