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Acqua – Scarico di acque meteoriche di dilavamento

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 12/10/2011
n. 36979

È necessaria l’autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento allorquando queste siano venute in contatto con sostanze inquinanti connesse con le attività esercitate nello stabilimento: infatti, l’art. 74, lett. h), del D.L.vo n. 152/2006 definisce quali acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici ed installazioni in cui si svolge attività commerciale o di produzione di beni differenti dalle acque domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze e materiali inquinanti non connessi con le attività di esercitate nello stabilimento. Sentenza n° 36979 del 13/10/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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