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INQUINAMENTO IDRICO – Canone di fognatura e depurazione

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 10/02/2010
n. 02943

In tema di estinzione del credito tributario, l'eccezione di prescrizione fondata sulla natura privatistica della pretesa non può ritenersi caducata per il fatto che, a seguito dell'inquadramento del caso controverso, da parte del giudice, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria, è applicabile il diverso istituto della decadenza del potere impositivo, in quanto il principio di conservazione della domanda (e, quindi, della eccezione) comporta che, mutato il quadro normativo di riferimento, la volontà espressa dalla parte privata, fondata sul decorso del tempo senza l'adozione da parte dell'ente creditore di atti idonei a manifestare, in forma recettizia, la volontà di agire per il pagamento, muti anch'essa di qualificazione giuridica e possa, quindi, fermi gli stessi fatti, essere inquadrata nel corrispondente istituto di diritto tributario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, formulata con riferimento alla tariffa del sistema idrico integrato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, potesse convertirsi in eccezione di decadenza del potere impositivo, soggetto al termine triennale di cui all'art. 290 del r.d. n. 1175 del 1931, anche a seguito dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito di un rapporto di natura tributaria relativo al canone di fognatura e depurazione delle acque reflue, disciplinato dall'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, applicabile "ratione temporis").

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