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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/04/2005
n. 14264

Secondo il combinato disposto dell’art. 59, co. 1, D.Lgs. 152/1999 e dell’art. 62, co. 11, dello stesso decreto, in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 147/2003, convertito con modifiche nella L. 200/2003, recante la proroga fino al 3 agosto 2004 dei termini di adeguamento di cui al citato art. 62, co. 11, D.Lgs. 152/1999, relativamente agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, per “scarichi esistenti” alla data – 13 giugno 1999 - di entrata in vigore del detto decreto legislativo, debbono intendersi quelli in esercizio e già autorizzati. (Nella fattispecie, il titolare dell’impianto aveva l’obbligo di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza di essa e, comunque, non oltre il 3 agosto 2004: durante tale lasso di tempo l’esercizio dello scarico, nell’ambito dei valori limite stabiliti dalle tabelle allegate alla legge, era legittimo).

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